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Costituzione italiana - principio di eguaglianza sostanziale

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Nella Costituzione italiana i diritti umani sono riconosciuti e garantiti principalmente dall'articolo 2:


"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".


I diritti inviolabili dell'uomo sono quelli naturali, e cioè quelli che derivano all'uomo dalla sua natura.

L'affermazione vuole significare che la Repubblica offrirà tutela ai diritti naturali dell'uomo ed impedirà ogni loro violazione.

Degna di rilievo la circostanza che lo Stato non si preoccupa solo della tutela dei diritti dell'uomo come singolo, ma anche di quelli che ad esso spettano nelle formazioni sociali in cui vive ed opera.

Queste formazioni sociali sono soprattutto la famiglia (artt. 29 e segg.), le comunità professionali (art. 39) ed i partiti politici (art. 49).



Questa tutela è una delle caratteristiche più importanti della nostra Costituzione rispetto allo Statuto del 1848, nonché verso le Costituzioni liberali dell'800 che riflettevano la concezione principalmente individualista della Rivoluzione Francese nonostante avesse come suo fondamento la "Declaration des droits de l'homme et du citoyen" (dichiarazione dei diritti umani e del cittadino) e che ponevano i cittadini isolati di fronte allo Stato togliendo importanza costituzionale alle formazioni sociali e ai gruppi intermedi considerati inutili divisori tra lo Stato ed i cittadini.

La norma ha, viceversa, come base il fatto che l'uomo non vive ma isolato, la opera in comunità più o meno vaste e che non si può riconoscere e garantire pienamente la sua libertà se non cogliendo questo suo aspetto sociale.

Poiché il concetto di diritto è profondamente collegato con quello di obbligo, a riconoscimento dei diritti naturali dell'uomo sia come singolo, sia soprattutto come appartenente alla comunità, fa riscontro la riaffermazione che ad esso fanno capo dei doveri naturali, e precisamente quello della solidarietà nel campo politico, economico e sociale.

Oltre agli evidenti significati della natura dei diritti inviolabili suddetti si pone il problema della loro identificazione. A questo proposito, particolarmente nella giurisprudenza costituzionale, i diritti inviolabili sono quelli successivamente e specificamente riconosciuti dalla Costituzione, a cui si devono aggiungere quelli recepiti nel nostro ordinamento in osservanza di obblighi internazionali, come ad esempio la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (L. 4 agosto 1955, n° 848).

La questione poi se essi siano posti tutti sullo stesso piano o se, al contrario, siano elencati in una scala gerarchica sembra più corretto risolverla in quest'ultimo modo.

Infatti, quando il rispettivo esercizio dei diritti inviolabili venga in conflitto (ad es. diritto di stampa e diritti relativi all'incolumità fisica) la soluzione del conflitto dovrebbe avvenire a vantaggio dei beni e degli attributi fondamentali della persona umana e, principalmente, della libertà personale.


A tal proposito va citato anche l'articolo 3:


"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".


In primo luogo si deve dire che la parola "cittadini" è intesa in modo ampio, è cioè riferita a tutti gli uomini e non solo ai cittadini italiani.

Come la maggior parte delle Costituzioni contemporanee, l'art. 3 della nostra Costituzione, proclama solennemente il principio di uguaglianza, ispirandosi così ad un comune senso di giustizia sociale proprio dell'epoca in cui viviamo.

Questo principio si divide in due parti: nella prima si attribuisce genericamente ad ogni "cittadino" pari dignità sociale, intesa come parità di trattamento davanti alla legge (uguaglianza formale), mentre nella seconda si impone più specificatamente di rimuovere gli impedimenti e di operare sulle situazioni che impediscono l'effettivo godimenti dei diritti (uguaglianza sostanziale).

Il significato del principio dell'uguaglianza formale non è che il contenuto delle leggi debba essere uguale per tutti i cittadini, ma solo quello di porre un divieto al legislatore ordinario di sancire una qualsiasi disuguaglianza di trattamento in riferimento al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Il significato di queste espressioni sta ad indicare che né il sesso, né la lingua, né le condizioni sociali (vale a dire l'appartenenza all'una o all'altra classe sociale) devono assumere una rilevanza positiva o negativa nelle leggi ordinarie, ne essere assunti quali criteri validi per una diversa disciplina da parte di esse.

Più specificamente a proposito di una diversa disciplina (da parte della giurisprudenza costituzionale) al legislatore, allorché si conforma agli svariati aspetti della vita sociale, non é un divieto prevedere diversità di trattamento per valutare situazioni considerate diverse, quando ciò, nei limiti imposti dalla prima parte dell'art. 3 cost., sia fatto per categoria di destinatari (legge astratta) e non ad personam (legge del caso concreto).

II concetto fondamentale a cui si ispira il primo comma è che il nostro ordinamento non ammette che sia possibile distinguere, per nessun motivo, fra cittadino e cittadino, sia per quanto attiene alla loro dignità sociale, sia per quanto attiene alla loro posizione di eguaglianza di fronte alla legge.

Dire che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale significa che non sono ammesse distinzioni, per cui ad un cittadino spettino certe prerogative onorifiche, o comunque una posizione sociale che non viene riconosciuta agli altri. Un'attuazione di questo principio si trova nella XIV delle Disposizioni transitorie e finali, che sopprime le distinzioni nobiliari.

Dire che tutti i cittadini sono eguali di fronte alla legge significa che i diritti e gli obblighi sanciti da questa si applicano a tutti indistintamente, senza che vi sia possibilità di discriminazione alcuna.

A questo proposito il testo costituzionale si preoccupa di aggiungere che non possono avere rilievo nel nostro ordinamento alcune cause che, in passato o in altri ordinamenti, sono state prese in considerazione per collegarvi diritti ed obblighi diversi.

L 'avere dichiarato che tutte queste distinzioni non possono avere nel nostro ordinamento alcun rilievo ha avuto come conseguenza la caduta di leggi le quali prevedevano un trattamento della donna diverso da quello dell'uomo e la escludevano dall'accesso a determinati uffici pubblici (per es. la magistratura).

Se in futuro venissero emanate leggi che dessero rilievo giuridico ad una delle cause di distinzione sopra elencate, sarebbe incostituzionale e sarebbe possibile ricorrere contro di essa alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 138.

Per quanto riguarda l'attuazione del principio di eguaglianza sostanziale ad esso si provvede con la rimozione di quegli aspetti della vita economica e sociale che, in linea di fatto, ostacolano il pieno sviluppo della personalità del singolo e la sua partecipazione effettiva al godimento dei diritti.

Il secondo comma parte dalla considerazione che le affermazioni di libertà e di eguaglianza contenute nelle costituzioni del secolo scorso non sono servite a creare nel popolo quella coscienza politica che è indispensabile al funzionamento di un regime democratico. Perché ciò sia possibile occorre che i principi di libertà ed eguaglianza acquistino un valore sostanziale e non soltanto formale e siano rimossi quegli ostacoli di ordine economico e sociale che, in pratica, continuano a creare le disuguaglianze abolite dal diritto. La norma in esame ha perciò un evidente carattere programmatico e ad essa si collegano alcune delle norme contenute nel Titolo terzo, soprattutto quelle degli artt. 44, 45, 46 e 47.














































LA COSTITUZIONE ITALIANA


La Costituzione della repubblica italiana

La Costituzione repubblicana si compone di 139 articoli,oltre 18 disposizioni transitorie e finali,ed è così suddivisa:

Principi fondamentali (artt. 1-l2);

Parte prima: Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54) comprendente quattro titoli (Rapporti civili, Rapporti etico-sociali, Rapporti economici, Rapporti politici);

Parte seconda: Ordinamento della Repubblica (artt. 55-l39), comprendente sei titoli (il parlamento, il Presidente della Repubblica, il governo, la magistratura, la regioni, le province, i comuni, garanzie costituzionali).

La nuova costituzione differisce dallo statuto albertino per alcune fondamentali caratteristiche:

E' una costituzione votata, ossia approvata dal popolo attraverso  l'assemblea che lo rappresentava;

E' rigida: ciò significa che essa non può essere modificata con una legge formale ordinaria, bensì esclusivamente attraverso una legge formale costituzionale.

Ha inoltre un carattere programmatico, nel senso che molte delle sue disposizioni non sono di immediata applicazione, ma possono essere applicate solo dopo siano state integrate con una legge ordinaria.

Tali disposizioni non hanno carattere percettivo,ma soltanto normativo; destinatario di esse è il legislatore,ossia il parlamento.

Infine, è una Costituzione aperta, nel senso che alcune disposizioni, formulate in modo generico, possono essere interpretate diversamente nel tempo ed essere riempite di contenuti differenti a seconda della diversa situazione storico-politica.







PRINCIPI FONDAMENTALI


La nostra Costituzione, venendo alla luce in un periodo storico che vedeva convergere diverse ideologie nella formazione della Repubblica, non può che essere frutto di un compromesso tra le diverse forze politiche attive in quel momento. Anche il linguaggio usato nella redazione del testo è tale da non poter dare adito a doppie interpretazioni.

I primi 12 articoli che enunciano i principi fondamentali in base ai quali devono essere interpretate tutte le altre norme costituzionali, contengono i concetti di democrazia, lavoro, libertà, uguaglianza, pluralità e solidarietà nazionale.

Il principio di democrazia significa che a tutti i cittadini deve essere offerta la possibilità di partecipare direttamente o indirettamente alle decisioni relative alla gestione della cosa pubblica. Tale principio è affermato nell'art. 1, dove si dice che <<L'Italia è una repubblica democratica>> e <<la  sovranità appartiene al popolo>>.

L'art. 1 sottolinea inoltre che l'Italia è un paese fondato sul lavoro, individuando così in tale elemento la base della società.

Il principio lavorista è poi ribadito nell'art. 4 , che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro ma, nello stesso tempo, impone ad essi il dovere di svolgere un'attività o funzione  che concorra al progresso morale e materiale della società.

Il principio di libertà , o principio personalista, sta a significare che l'ordinamento giuridico deve sempre rispettare e valorizzare la personalità umana, garantendone la massima libertà di pensiero e di azione e tutelando l'inviolabilità dei relativi diritti (art. 2 e 3). E' importante sottolineare che l'uomo viene considerato non solo in quanto singolo individuo,ma anche nella sua partecipazione a forme sociali, regolate anch'esse da principi costituzionali.

Il Principio di uguaglianza  è una delle più importanti conquiste degli stati moderni, che lo affermarono in contrasto ai principi degli stati assoluti in cui i cittadini godevano di condizioni giuridiche differenti a seconda della loro classe.

Secondo tale principio, come afferma l'art. 3, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge: questa è un ulteriore garanzia delle libertà riconosciute ai cittadini, tanto che molte leggi ordinarie sono state giudicate incostituzionali per violazione di tale principio.

Il principio di pluralità afferma che l'ordinamento giuridico riconosce l'esistenza, all'interno della società, di opinioni, di interessi, organizzazioni differenti; non solo lo stato tollera questo pluralismo,ma lo incoraggia sul presupposto che esso produca un complessivo arricchimento della società. La pluralità è affermata sotto diversi aspetti: ideologica, sociale e istituzionale.

Il principio di solidarietà nazionale si collega strettamente con il principio di uguaglianza; in base ad esso, lo stato si impegna a rimuovere le situazioni di disagio e inferiorità delle classi sociali subalterne, a favorire e riconoscere le autonomie locali pur restando lo stato uno e invisibile, a tutelare le minoranze linguistiche e soprattutto a tutelare il diritto al lavoro e a muovere le condizioni che rendono effettivo tale diritto (artt. 4,5,6).

La Costituzione non tralascia tra i suoi fondamenti il principio di coesistenza pacifica e cooperazione tra gli stati (art. 11).






2.1 DIRITTI DEI CITTADINI

I diritti soggettivi si distinguono in privati e pubblici. Questi ultimi sono contenuti nella parte prima della Costituzione e si distinguono in:

Diritti di libertà civile;

Diritti politici o di libertà politica;

Diritti civici;

Diritti sociali.

I diritti di libertà civile attribuiscono al cittadino una sfera giuridica privata sottratta alle interferenze dello stato.

Si comprende facilmente come non possa trattarsi di diritti illimitati: non diversamente, del resto, da qualsiasi altro diritto soggettivo, anche la libertà incontra i limiti, imposta dalle esigenze della stessa vita collettiva. Superati tali limiti, la libertà cessa di essere un diritto, per diventare un illecito.

I diritti di libertà civile trovano il più ampio riconoscimento nella nostra Carta costituzionale che, nella sua prima parte, solennemente riconosce:

- la libertà personale (artt. 13-l6);

-la libertà di riunione (artt. 17);

- la libertà di associazione (artt. 18);

- la libertà di culto (artt. 19-20);

- la libertà di pensiero (artt. 21).


La libertà personale comprende la libertà fisica della persona, l'inviolabilità del domicilio, la segretezza della corrispondenza, la libertà di circolazione e di soggiorno.

Nessuno può essere arrestato o perquisito se non per ordine dell'autorità giudiziaria, ordine che può essere emanato nei soli casi e modi previsti dalla legge e deve sempre essere motivato. In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati dalla legge, è ammesso il fermo d'ordine dell'autorità di pubblica sicurezza: questa deve, però, chiederne la convalide entro 48 ore all'autorità giudiziaria, e, se la convalida non è data entro le 48 ore successive, il provvedimento di intende revocato. Pertanto il fermo di polizia non può protrarsi oltre 96 ore.

La libertà del cittadino di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del paese può essere limitata dalla legge, in via generale, per soli motivi di sanità o sicurezza.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo obblighi di legge.


La libertà di riunione è tutelata dalla nostra costituzione, la quale stabilisce che tutti i cittadini possono riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni in luogo privato  o in luogo aperto al pubblico non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico, deve invece essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle solo per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica.


La libertà di associazione è pienamente garantita dalla costituzione, che accorda a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente, senza essere tenuti a chiedere autorizzazione. Per evidenti ragioni di sicurezza sono vietate: le associazioni costituite per commettere reati; le associazioni segrete (che si propongono, cioè, di mantenere occulti i propri fini, svolgendo attività dirette ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o servizi pubblici essenziali); le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

All'articolo 18, che prevede genericamente la libertà di associazione, si ricollegano poi altre norme costituzionali, che garantiscono specificamente le associazioni religiose (art. 20), i sindacati (art. 39) e i partiti politici (art. 49).


La libertà di culto consiste nel diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, di farne proanda e di esercitare in privato o in pubblico gli atti di culto. Solo per questi ultimi la Costituzione pone una limitazione, prescrivendo che non siano contrari al buon costume.


La libertà di pensiero, infine (ovviamente da intendersi come libertà di manifestazione del pensiero), è riconosciuta in ogni sua forma dalla nostra legge fondamentale, nella quale viene proclamato che << tutti hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, so scritto e ogni altro mezzo di diffusione >>. La Costituzione si occupa, in particolare, della libertà di stampa, dettando norme intese, da un lato a impedire che venga soffocato questo essenzialissimo aspetto della libertà di pensiero, e, dall'altro, a evitare che la libertà stessa diventi strumento di facili abusi.

Viene così stabilito che:

la stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censura;

si può procedere a sequestro solo per atto motivato dall'autorità giudiziaria nel caso che, a mezzo della stampa, siano commessi delitti per i quali il sequestro sia espressamente autorizzato dalla apposita legge, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili. Al sequestro della stampa periodica può, in tali casi, procedere anche l'autorità di polizia, qualora ve ne sia assoluta urgenza: ma il sequestro perderà ogni effetto se non sarà convalidato dall'autorità giudiziaria.


I diritti politici, o di libertà politica, attribuiscono al cittadino il potere di partecipare direttamente o no, al governo dello Stato.

I più importanti diritti politici, che trovano riconoscimento nella nostra Costituzione, sono:


il diritto di elettorato, ossia il diritto di partecipare con il proprio voto (<<personale ed eguale, libero e segreto>>) all'elezione delle persone da preporre alle cariche pubbliche; il suo esercizio viene considerato, al tempo stesso, un <<dovere civico>> (art. 48);


il diritto di eleggibilità e, in genere, di essere ammessi alle cariche pubbliche (art. 51);


il diritto di petizione, per cui tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al parlamento per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità (art. 50);


il diritto di associarsi liberamente a partiti politici  (art. 49).


I diritti civici sono i diritti di ottenere dallo Stato determinate prestazioni. Fra questi:

il diritto di azione, cioè il diritto di rivolgersi agli organi giurisdizionali per ottenere l'attuazione della legge nel caso concreto, sancito dall'art. 24 della nostra Costituzione, la quale, dopo aver affermato che <<tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi>> e che << la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento>>, dichiara che <<sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione>>;


√ il diritto di ammissione alle scuole pubbliche (art. 34, primo comma: <<La scuola è aperta a tutti>>; terzo e quarto: <<I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso>>).

Rientrano ancora in questo gruppo il diritto di usufruire dei pubblici servizi (postale, telefonico, telegrafico e ferroviario) il diritto all'uso normale dei beni demaniali, il diritto alla protezione diplomatica all'estero ecc.


I  diritti sociali

sono una categoria di diritti che hanno trovato riconoscimento nella sectiune costituzionali più recenti, in seguito al diffondersi delle dottrine sociali. Sono diritti che ha il singolo nei confronti dello Stato a tutela delle sue stesse possibilità di esistenza. Tali il diritto al lavoro (art. 4 della costituzione italiana: <<La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto>>), il diritto alle diverse forme di assicurazioni sociali (art. 38) ecc.





2.2 DOVERI DEI CITTADINI

Dato il taglio fortemente garantista della nostra Costituzione, che si preoccupa soprattutto di proteggere i cittadini - e, in molti casi, gli individui in generale - contro i possibili abusi da parte dei poteri dello Stato, essa dedica ben poche norme ai doveri dei cittadini e principalmente gli articoli 52-54.


√ L'articolo 52 prevede il dovere di difendere la patria, che si concretizza nell'obbligo di prestare il servizio militare a carico di tutti i cittadini di sesso maschile (non più obbligatorio);


√ L'articolo 53 impone l'obbligo di concorrere alle spese pubbliche, versando i tributi in proporzione alla capacità economica di ciascun individuo (la cosiddetta "capacità contributiva");


√ infine, l'articolo 54 prevede il dovere di essere fedeli alla repubblica, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore alle funzioni pubbliche, prestando giuramento nei casi richiesti dalla legge.











L' ordinamento della Repubblica


La distribuzione dei poteri

La Costituzione, nella sua seconda parte, prende in considerazione gli organi dello Stato e le loro funzioni (legislativa, amministrativa, giurisdizionale). Nei sei titoli in cui è suddivisa questa parte vengono trattati il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, la Magistratura, le Regioni, le Province e i Comuni, le Garanzie costituzionali.

Le funzioni fondamentali sono distribuite tra cinque organi costituzionali ( Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo, Magistratura, Corte costituzionale) che, pur avendo ciascuno competenze diverse, hanno il compito comune di salvaguardare i diritti e far rispettare i doveri, per garantire il funzionamento dello stato e assicurare una convivenza ordinata.

Per favorire il decentramento, uno dei principi che stanno alla base dell'organizzazione dello stato, la Costituzione prevede anche enti a livello locale (regioni, province, comuni).

Infine, per contribuire a determinare l'ordine democratico, i costituenti hanno previsto altri organi, denominati ausiliari: consiglio di stato, corte dei conti, consiglio superiore della magistratura.




Il Presidente della Repubblica

Nonostante la nostra sia una forma di governo parlamentare, era necessario porre al vertice dello stato un organo monocratico, al quale affidare non un potere specifico ma la rappresentanza dello stato nella sua unità e la funzione di coordinamento tra il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Così è emersa la ura del Presidente della Repubblica delineata dalla Costituzione, a metà strada tra quella del capo dello stato di una repubblica presidenziale, investito di un grande potere, e quella di un sovrano di una monarchia costituzionale contemporanea che si limita a ratificare le decisioni del parlamento e del governo. Pertanto il Presidente della Repubblica italiana non appartiene ad alcun potere, ma partecipa a tutti i poteri e a lui fanno capo numerose prerogative.

Il Presidente della Repubblica viene eletto dal parlamento in seduta comune e partecipano all'elezione anche tre delegati per ogni regione (uno per la Valle d'Aosta). Si tratta di un'elezione indiretta perché il popolo partecipa tramite i suoi rappresentanti. L'elezione avviene a scrutinio segreto ed è prevista una maggioranza qualificata (due terzi) per le prime tre votazioni, successivamente è sufficiente la maggioranza assoluta. Il ruolo del capo dello stato è caratterizzato dall'imparzialità; deve essere al di sopra delle parti per rappresentare l'unità e la continuità dell'organizzazione dello stato.

Può essere eletto capo dello stato qualunque cittadino italiano di almeno cinquant'anni che goda dei pieni diritti civili e politici. Finora i Presidenti sono sempre stati scelti tra i membri del parlamento ma hanno dovuto abbandonare il mandato parlamentare dopo l'elezione alla massima carica dello stato, in quanto l'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con ogni altro incarico o attività. Il capo dello stato rimane in carica sette anni e il suo mandato ha inizio con il giuramento davanti al parlamento in seduta comune. L'incarico ha una durata piuttosto lunga e la Costituzione non esclude che al termine del settennato il Presidente possa essere rieletto.

Se il Presidente non può assolvere temporaneamente alle sue funzioni viene sostituito provvisoriamente dal presidente del senato. Se il capo dello stato per un impedimento permanente, per dimissioni o per morte,cessa dalla carica prima della scadenza del mandato viene sostituito dal presidente del senato, ma entro quindici giorni il presidente della camera deve indire nuove elezioni.

Il Presidente della Repubblica può inviare messaggi alle camere, indice le elezioni delle nuove camere, autorizza la presentazione alle camere dei disegni di legge, promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti, indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione, nomina i funzionari dello stato, accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle camere, presiede il Consiglio superiore della magistratura, può concedere grazia e commutare le pene, conferisce le onorificenze della Repubblica.

Le attribuzioni del Presidente della Repubblica sono diffuse in quasi tutto il testo costituzionale; tuttavia si può dedurre che al Capo dello stato non compete alcun potere preciso ma interviene in tutti e tre i poteri fondamentali per mantenere l'equilibrio istituzionale.

La Costituzione non accenna al cosiddetto potere di esternazione; non stabilisce, cioè, se il capo dello stato possa manifestare il suo pensiero attraverso interviste o discorsi. In linea di massima i costituzionalisti ritengono che al Presidente sia riservata questa possibilità.

Tra le funzioni più delicate attribuite al capo dello stato vi è il potere di sciogliere anticipatamente le camere, tranne negli ultimi sei mesi del suo mandato (semestre bianco), eccetto il caso in cui tale scadenza coincida con quella della legislatura. Questo provvedimento dovrebbe essere preso solo in casi eccezionali, in realtà, dal 1972 a oggi, le camere sono sempre state sciolte anticipatamente con conseguenze negative non indifferenti sulla vita del paese, in quanto la precarietà della legislatura impedisce ai parlamentari di svolgere un lavoro proficuo.

Il Presidente, per poter assolvere in maniera imparziale e coerente al ruolo di coordinatore delle funzioni dello stato, non può essere coinvolto nelle scelte politiche. A tale scopo tutti gli atti compiuti dal capo dello stato nell'esercizio delle sue funzioni devono essere controfirmati da un membro del governo sul quale ricade la responsabilità politica. La firma del Presidente ha un valore semplicemente formale e soltanto il ministro che controfirma è responsabile dell'atto.

L'irresponsabilità del Presidente della Repubblica è soltanto politica e non totale. Dall'art. 90 discende la sua piena responsabilità in due casi specifici: alto tradimento e attentato alla Costituzione. Il capo delle stato commette questi reati se compie azioni che minacciano l'indipendenza e l'unità nazionale e scavalcano i poteri che la Costituzione gli attribuisce. Per tali reati il Presidente è messo in stato d'accusa dal parlamento in seduta comune ed è giudicato dalla corte costituzionale.

Tra l'altro, la Costituzione non prevede alcuna immunità per i reati commessi dal Presidente al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, per cui il capo dello stato è giudicato come un privato cittadino, per qualsiasi atto illecito commesso fuori dall'esercizio delle sue funzioni.





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