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IL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' DELLE LEGGI

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IL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' DELLE LEGGI.

È la più importante competenza della Corte Costituzionale: schematicamente, consiste nel DUBBIO se determinate norme (prodotte da atti legislativi) siano in contrasto con le norme costituzionali.

Si tratta di un giudizio basato su un raffronto di compatibilità di cui vanno precisato l'oggetto e il parametro. L'OGGETTO del giudizio di legittimità è costituito (vedi art. 134 della Costituzione) dalla legge e dagli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni.

Ma cosa si intende per FORZA DI LEGGE?

Ecco le fonti primarie aventi valore di legge:

a)    Tutte le leggi formali dello Stato e delle REGIONI, ivi comprese quelle meramente formali, o aventi contenuto provvedimentale.



b)    le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, sia perché appartengono alla categoria generale delle leggi, sia in quanto incontrano limiti di forma (vedi art. 138 della Costituzione) e di sostanza (vedi gli articoli 2 e 139 della Costituzione.)

c) decreti legge e decreti delegati. (vedi art. 77 della Costituzione )

d)    gli statuti delle Regioni ordinarie (approvati con legge della Repubblica.

e)    il referendum (vedi l'art. 75 della Costituzione )

f)  regolamenti parlamentari: il giudice costituzionale ha ritenuto di sottrarli al sindacato di costituzionalità, in quanto espressione della autonomia costituzionale della Camera e del Senato. (Discutibile).

IL PARAMETRO: cioè le norme che si ritengono VIOLATE. Talvolta, il parametro concreto può non essere la norma costituzionale; allora si parla di violazione di NORME INTERPOSTE: per esempio, le leggi di delegazione (vedi l'art. 76 della Costituzione ); le intese, (vedi l'art. 88 della Costituzione ).

Il "thema decidendum" del giudizio di costituzionalità ( vedi l'art. 27 della legge num. 87 del 1953) è costituito dall'OGGETTO e dal PARAMETRO. Deroga a questo principio generale: la Corte può dichiarare "altresì quali sono le disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata": la cosiddetta ILLEGITTIMITA' IN VIA CONSEQUENZIALE.

La legge costituzionale num. 1 del 1948 ha previsto due modi per attivare il giudice di legittimità costituzionale: UNO DIRETTO, L'ALTRO INCIDENTALE.

Il primo, GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE o D'AZIONE, si instaura attraverso un ricorso presentato:

a)    dallo Stato avverso una legge regionale delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

b)    Dalle Regioni avverso le leggi dello Stato o di altre Regioni.

c) Dalle Province autonome di Trento e Bolzano avverso leggi dello Stato, della Regione Trentino Alto Adige o della Provincia di Bolzano.

d)    Dalla Regione Trentino Alto Adige contro le leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano.

La via di accesso alla Corte più diffusa è il giudizio IN VIA INCIDENTALE; cosiddetto, perché il giudizio di costituzionalità non si instaura automaticamente, ma sorge come incidente nel corso e nell'ambito di un procedimento giurisdizionale che si svolge dinanzi a un giudice comune.

Filtro, che, però, non diventi un ostacolo. Interpretazione estensiva sia del giudice che del giudizio (Dalla Corte di Cassazione al Consiglio Superiore della Magistratura; ai Consigli comunali, alle Commissioni Tributarie). Il giudice, prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale deve, preliminarmente, verificare la RILEVANZA e la NON MANIFESTA INFONDATEZZA della questione.

RILEVANZA, la norma che presenta profili di incostituzionalità deve risultare necessaria ai fini della decisione del processo principale.

NON MANIFESTAMENTE INFONDATA, ci deve essere un dubbio, un certo fumus di illegittimità costituzionale.

Il procedimento costituzionale si instaura con una ordinanza di remissione il giudice a quo sospende e trasmette gli atti alla Corte Costituzionale, motivando due cose: la rilevanza, la non manifesta infondatezza; l'oggetto e il parametro.

Vediamo le sentenze: DI RITO, sul piano procedurale;

  • DI MERITO, quando la Corte ACCOGLIE o RIGETTA la questione.
  • SENTENZE DI RIGETTO, non dichiarano la costituzionalità della norma, ma si limitano a respingere la questione nei termini in cui è stata posta. Così il giudice non "pietrifica" la norma. Tali sentenze non hanno efficacia erga omnes; la stessa questione può essere riproposta.
  • SENTENZE DI ACCOGLIMENTO; valide erga omnes; efficacia retroattiva; il giudice costituzionale decide per la illegittimità della norma.
  • SENTENZE INTERPRETATIVE DI ACCOGLIMENTO: si tratta di sentenze che precisano quale delle diverse interpretazioni esse (sentenze) hanno prescelto: che respingono l'eccezione di incostituzionalità sulla base di una determinata interpretazione della norma ordinaria.

In ambedue i casi suesposti, la Corte sceglie l'interpretazione che sembra più esatta:

  1. CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE (art. 134 della Costituzione ):
  2. conflitto tra i poteri dello Stato; insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono.
  3. GIUDIZIO DI ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Vedi l'art. 90 della Costituzione: reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione; sono REATI PROPRI, in quanto possono essere commessi solo da chi ricopre la carica di Presidente della Repubblica; E a FATTISPECIE INDETERMINATA, perché la normativa penale non prevede tali fattispecie criminose.

Forse, si tratta di comportamenti diretti a mutare in modo non consentito le basi stesse dell'ordinamento costituzionale:

ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE; ALTO TRADIMENTO. Come violazione una sua REVISIONE qualora - successivamente alla condanna - emergano fatti o nuovi elementi di prova, che potrebbero determinare la non responsabilità del Presidente della Repubblica.

La deliberazione di messa in stato di accusa deve essere approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza assoluta dei membri del Parlamento; deve contenere l'indicazione degli addebiti delle prove, e deve essere trasmessa alla Corte Costituzionale insieme alle eventuali relazioni di minoranza.

Contestualmente, il Parlamento deve procedere alla nomina di uno o più Commissari per sostenere l'accusa dinanzi al giudice costituzionale. In questo caso, la Corte agisce come organo di giustizia politica. (con i 16 giudici in più, come già detto prima).

La partecipazione della Corte Costituzionale al PROCEDIMENTO REFERENDARIO non è stata prevista dal testo della Costituzione, (né all'art. 75, né all'art. 134). Tale competenza è stata introdotta dall'art. 2 della legge costituzionale num. 1 del 1953:

" Spetta alla Corte Costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 siano AMMISSIBILI "; e regolamentata dall'art. 33 della legge num. 352 del 1970; in base a questo:

" La Corte Costituzionale deve, con sentenze da pubblicarsi entro il 10 febbraio, decidere quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto del secondo comma dell'art. 75 della Costituzione ".

Subito dopo l'entrata in vigore della legge del 1970, si pensava che la competenza della Corte Costituzionale si limitasse alla verifica che l'oggetto del referendum non rientrasse tra le materie escluse espressamente dalla Costituzione dall'art. 75, comma secondo: " Non è ammesso referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali ".

Tuttavia, il massiccio ricorso all'istituto del referendum abrogativo ha indotto la Corte Costituzionale ad ampliare l'ambito della propria competenza, INTRODUCENDO ALTRI LIMITI, oltre a quelli previsti dall'art. 75 della Costituzione La Corte Costituzionale, infatti, ha ritenuto INAMMISSIBILI anche le richieste di referendum:

a)    che riguardano disposizioni legislative a contenuto costituzionalmente vincolato.

b)    che risultano formulate attraverso una molteplicità di quesiti eterogenei.

c) che si propongono do abrogare norme di rango costituzionale.

d)    che vogliono abrogare disposizioni strettamente collegate alle leggi di cui all'art. 75 secondo comma della Costituzione.

Il giudice costituzionale interviene e influisce sul procedimento referendario, anche AL DI FUORI DEL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' della richiesta:

A)    Può dovere risolvere un conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato insorto tra: i promotori del referendum e l'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione, in seguito alla decisione della Cassazione di dichiarare la richiesta illegittima.

B)    Inoltre, la Corte Costituzionale potrebbe dovere risolvere una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il referendum abrogativo, dal momento che tale fonte rientra tra gli atti aventi forza di legge.





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