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LA COMPROPRIETÀ



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LA COMPROPRIETÀ


Consiste nel fatto che due o più persone sono comproprietari di uno stesso bene, ed ognuna di loro ha diritti ed oneri (obblighi) in relazione alla rispettiva quota. Ogni proprietario ha il diritto di:

utilizzare la cosa in comune e goderne di eventuali frutti civili o naturali in relazione alla propria quota

disporre della propria quota (vendendola, ipotecandola o donandola) poiché la quota di partecipazione fa parte del patrimonio di una persona



chiedere lo scioglimento della comunione in qualsiasi momento, salvo non sia stato deciso un determinato periodo di tempo (non superiore a dieci anni). Lo scioglimento non può avvenire se la comunione ha come oggetto cose che se separata cessano di servire all'uso a cui sono state destinate (comunione forzosa).

L'utilizzo di una cosa comune comunque si deve concordare o a parole o tramite un atto scritto stabilendone il periodo di godimento. Per quanto riguarda la vendita non è possibile vendere l'intera cosa, se non sono d'accordo entrambi le parti, ma solo la quota della persona venditrice. Chi acquista la quota può decidere di venderla o utilizzarla, ma nella realtà è difficile che un estraneo scelga di acquistare parte di un bene condiviso con un nucleo famigliare. Ovviamente in tema di eredità, può avvenire la trasmissione della quota ma non dell'intera cosa. Ciascun proprietario ha l'obbligo, in proporzione alla sua quota, di partecipare alle spese comuni, in caso di rifiuto si deve rinunciare al diritto sulla cosa comune.

L'amministrazione della cosa comune spetta congiuntamente a tutti i comproprietari, che devono prendere le decisioni relative alla gestione. per questo tipo di decisioni la legge stabilisce delle maggioranze: in alcuni casi economiche e in altri numeriche. Chi ha partecipazione maggiore nella comunione ha anche un maggior peso nelle decisioni. In particolare:

negli atti di straordinaria amministrazione è sufficiente la maggioranza semplice delle quote (approvazione della gran parte dei proprietari) che rappresentino la metà del valore della cosa

per gli atti di ordinaria amministrazione e per le innovazioni è richiesta la maggioranza numerica dei comproprietari che rappresentino la maggioranza delle quote

negli atti di disposizione del bene comune è necessaria l'unanimità, ossia l'approvazione di tutti i proprietari



Se una decisione è irregolare ciascun proprietario può impugnare davanti all'autorità giudiziaria le deliberazioni che ritiene illegittime, ma deve farlo entro trenta giorni dalla data di deliberazione (o per i componenti assenti dalla relativa comunicazione).


Lo scioglimento della comunione si compie con la divisione  del bene comune, che può essere:

convenzionale, o amichevole: consiste in un accordo comune tra le parti per sciogliere la cosa comune

giudiziale: si avvia quando non si riesce a giungere ad un accordo, e quindi uno o più comproprietari prendono provvedimenti attraverso l'autorità giudiziale (sentenza di divisione)

con un contratto: atto di divisione che attribuisce ad ognuno dei comproprietari una quota).

La divisione di un bene può avvenire:

in natura: ciascun proprietario ha un diritto pieno ed esclusivo su una parte del bene

in denaro: vendita del bene e ripartizione del ricavato tra i comproprietari, in proporzione alla loro quota.







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