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La causa del negozio giuridico



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La causa del negozio giuridico

Nozione

Elemento essenziale di ogni negozio giuridico è la sua causa. Il primo luogo si parla, frequentemente, di causa dell'obbligazione, ad indicare 'il titolo' da cui il debito deriva, la sua fonte. In secondo luogo si parla di causa con riguardo a ciascuna attribuzione patrimoniale, per determinare se lo spostamento di ricchezza è giustificato. Quando il contenuto del negozio dipende dalla libera scelta del privato è necessario che gli effetti complessivamente perseguiti siano giustificati. L'esigenza della causa indica la necessità che siano leciti non soltanto i singoli effetti perseguiti, ma soprattutto la loro combinazione. Per i contratti tipici l'esistenza della causa, ossia la giustificazione dell'accordo, è già valutata positivamente in linea di principio dalla legge. Una categoria particolare dei contratti atipici è rappresentata dai contratti misti o complessi, la cui causa è costituita dalla fusione delle cause di due o più contratti tipici. Al contratto misto si applica per analogia la disciplina del contratto la cui funzione è in concreto prevalente (teoria dell'assorbimento). Non sembra esatta la cosiddetta teoria della combinazione, secondo la quale la disciplina risulta dalle regole dei vari contratti tipici insieme combinati.



Negozi astratti

Ogni negozio deve avere la sua causa, perché ogni negozio deve corrispondere ad uno scopo socialmente apprezzabile. Ciò non esclude che, in alcuni negozi, gli effetti si producano astraendosi o prescindendosi dalla causa, la quale resta, per così dire, accantonata. Tali negozi sono detti astratti in contrapposto agli altri che sono detti causali. Anche nei negozi astratti la causa ha la sua rilevanza, nel senso che la sua inesistenza o la sua illiceità toglie efficacia all'attribuzione patrimoniale, ma la reazione dell'ordinamento giuridico è, per così dire, ad effetto ritardato. Per i negozi astratti si richiede sempre una forma solenne che deve servire a mettere sull'avviso chi li pone in essere. L'astrazione sostanziale è quella di cui abbiamo parlato e per cui il negozio nel suo funzionamento resta svincolato dalla causa. L'astrazione processuale presuppone che il negozio sia causale: chi agisce per ottenere la prestazione, derivante a suo favore da siffatto negozio, non ha l'onere di dimostrare l'esistenza e la liceità della causa, ma chi è chiamato in giudizio deve provarne l'eventuale mancanza o l'illiceità, se vuol sottrarsi alla condanna. L'astrazione processuale si risolve, pertanto, in una inversione legale dell'onere della prova.

Mancanza della causa

La causa può mancare fin dall'origine, dalla genesi del negozio (mancanza genetica della causa); può anche avvenire che, pur esistendo originariamente la causa, per vicende successive non sia più realizzabile il risultato cui il negozio era diretto (mancanza funzionale della causa). Occupiamoci anzitutto del difetto genetico della causa. Nei negozi atipici la causa manca quando il negozio non è diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela. La mancanza originaria della causa produce la nullità del negozio. Può darsi che la causa manchi originariamente solo in parte (difetto genetico parziale della causa). Ciò può avvenire nei contratti a prestazioni corrispettive. A rigore, perché la causa debba ritenersi in parte mancante, basterebbe che le due prestazioni non siano equivalenti: ma, per la sicurezza delle contrattazioni, la legge attribuisce rilevanza al difetto di causa solo se lo squilibrio tra la prestazione di una parte ed il corrispettivo assuma proporzioni inique o notevoli. La causa può esistere originariamente: possono sopravvenire, peraltro, circostanze che impediscono alla causa di funzionare (difetto sopravvenuto o funzionale della causa). Il contratto non è nullo, ma la parte può agire per la risoluzione del contratto e così sciogliersi dal vincolo.

L'illiceità della causa

L'ordinamento giuridico non riconoscere e non tutela l'autonomia privata, se essa è diretta a scopi contrari alla legge e alle concezioni morali comunemente accolte. E perciò la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume: l'illiceità della causa produce la nullità del negozio. Il negozio contrario a norme imperative o all'ordine pubblico si chiama illegale, quello contrario al buon costume, e, cioè, che viola i principi morali comunemente accolti, si chiama immorale. L'immoralità può essere unilaterale o bilaterale: se l'immoralità è unilaterale il diritto di chiedere la restituzione di quanto sia stato ato è senz'altro riconosciuto all'interessato. Tale diritto, invece, dev'essere negato se il amento deve considerarsi immorale anche in relazione a chi effettua la prestazione.

I motivi

Il motivo che spinge un soggetto a porre in essere un negozio giuridico è lo scopo pratico, individuale, da lui perseguito e che lo 'motiva' al compimento dell'atto. Perlopiù il motivo in funzione del quale ciascuna parte si determina a porre in essere un negozio giuridico non viene comunicato alla controparte, ed anche se le viene comunicato rimane per questa del tutto indifferente. I motivi talvolta diventano giuridicamente rilevanti, soprattutto quando la loro realizzazione venga espressamente a formare oggetto di un patto contrattuale o di una condizione cui si subordina l'efficacia dell'atto. In maniera contrattuale, l'articolo 1345 del codice civile stabilisce che 'il contratto è illecito' (e quindi nullo) 'quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe'. Occorre, quindi, perché il contratto sia colpito da nullità:



a)  che l'accordo abbia per entrambe le parti lo stesso motivo;

b)  che il motivo comune sia illecito (ovvero risulti contrario a norme imperative);

c)  il motivo illecito comune dev'essere stato esclusivo e quindi determinante del consenso.

Nella donazione non occorre, per determinare la nullità dell'atto, che il motivo illecito sia comune: è sufficiente un motivo illecito unilaterale del donante, perché risulti dall'atto e sia 'il solo che ha determinato il donante alla liberalità'. In tema di atti gratuiti pure l'errore sul motivo (irrilevante nei contratti) diventa causa di impugnabilità dell'atto a condizione che il motivo risulti dall'atto e sia il solo che ha determinato la liberalità.

Il negozio in frode alla legge

All'illiceità della causa all'articolo 1344 del codice civile equipara la frode alla legge, che ha luogo, quando il negozio, pur rispettando la lettera della legge, costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa e cioè per raggiungere un risultato praticamente equivalente a quello vietato. Il negozio in frode si distingue dal negozio contrario alla legge. Con quest'ultimo cioè le parti mirano direttamente a un risultato vietato; con il negozio in frode, invece, mirano mediante qualche accorgimento, ad ottenere un risultato equivalente a quello vietato dalla norma imperativa. La frode alla legge costituisce un vizio della causa dell'atto, che si completa in un abuso della funzione strumentale tipica del negozio: questo viene impiegato per un fine che contrasta con la funzione sociale (causa) che gli è propria. La frode alla legge si distingue dalla frode ai creditori che è diretta a danneggiare specificamente costoro e che viene colpita con una particolare azione (azione revocatoria). La frode alla legge si distingue anche dalla frode al fisco, che non dà luogo alla nullità del negozio, ma alle sanzioni stabilite dalla legge tributaria.







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