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MATRIMONIO CONCORDATARIO

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MATRIMONIO CONCORDATARIO



E' un matrimonio contratto secondo le regole proprie del diritto canonico,con effetti tuttavia anche civili,una volta adempiuto l'onere di trascrizione nel registro degli atti dello stato civile italiano(osservata questa formalità,il matrimonio è atto rilevante non solo per l'ordinamento canonico della Chiesa cattolica,ma anche in quello dello stato italiano).




STORIA

IL CONCORDATO


Prima dell'introduzione del matrimonio concordatario(avvenuta con il concordato fra stato italiano e chiesa cattolica nel 1929)erano frequenti i casi in cui gli sposi ricorrevano alla doppia celebrazione in chiesa e poi davanti all'ufficiale dello stato civile,per avere matrimonio valido sia di fronte allo stato(per evitare di essere considerati di fronte alla legge dello stato come semplici conviventi more uxorio con conseguente illegittimità dei li)sia di fronte alla chiesa(per rispettare il proprio credo religioso).



Gli accordi del Laterano hanno introdotto nel nostro ordinamento un tipo di matrimonio il quale,pur celebrato con rito religioso,è idoneo a produrre a certe condizioni effetti sul piano civilistico.Tutto questo perché lo stato voleva ridonare all'istituto del matrimonio(considerato alla base della famiglia)dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo.

La disciplina del matrimonio concordatario,introdotta dagli accordi del Laterano,era contenuta oltre che nel concordato,anche nella legge matrimoniale,emanata contemporaneamente ai patti del 1929 e avente valore di legge ordinaria(a differenza degli accordi del Laterano che sono invece pari alle norme costituzionali).

Le norme concordatarie sono state sottoposte a revisione con gli accordi del 1984 che integrano la legge matrimoniale del 1929.

Questa soluzione coerente con i principi morali,ha però dato vita ad un sistema ibrido e notevolmente arbitrario che si è venuto a trovare in contrasto con il principio di eguaglianza così come introdotto in un secondo tempo dall'art.3 Cost.Infatti:

-per i cattolici è possibile contrarre indifferentemente il matrimonio con rito concordatario o quello in forma civile

-ai non cattolici il matrimonio concordatario(nonostante abbia effetti civili)non è permesso perché il diritto canonico fissa i presupposti dell'atto il cui principale è quello di professare la religione cristiana cattolica.

Non solo,ma,prima della legge sul divorzio in Italia:

-per i cattolici i principi canonici in materia d'invalidiutà erano e sono assai meno rigidi(dal punto di vista della rilevanza della volontà anche interna ai nubendi).Era sufficiente precostituirsi con accortezza,la prova del vizio,parlando con amici o depositando presso un notaio una lettera(dal momento che l'ordinamento canonico dava e da spazio anche alla semplice rilevanza mentale del singolo.Nel caso di pronuncia d'invalidità del vincolo matrimoniale da parte del giudice canonico si tratta di una dichiarazione di nullità con efficacia ex tunc dalla celebrazione del matrimonio.

-Per i non cattolici sposati con matrimonio civile,era molto più difficile invalidare il vincolo matrimoniale(vedere cause d'invalidità matrimonio civile).

L'introduzione nel 1970 del divorzio,ha permesso anche ai non cattolici di sciogliere il vincolo quando è trascorso un certo periodo di tempo.Lo sciglimento ha efficacia ex nunc dal momento della sentenza come la fine del vincolo.

Il divorzio può essere pronunciato anche in caso di matrimonio concordatario,ma trattandosi di uno scioglimento ex nunc,contrario al principio cattolico della indissolubilità del vincolo,del quale i cattolici praticanti per fede religiosa non dovrebbero avvalersene.

Successivamente al divorzio nel 1985 c'è stata la fine di ogni differenza di trattamento tra cattolici e non.Grazie ad una legge sono stati recepiti a livello normativo gli insegnamenti della Corte costituzionale(accordo di modificazione del concordato).



ESECUTIVITA' DELLE SENTENZE CANONICHE DI NULLITA'


La disciplina dell'atto in caso di matrimonio concordatario è quella dettata dal diritto canonico.Tuttavia trattandosi di cittadini italiani ed essendo l'atto compiuto in Italia si sarebbe dovuto attribuire la competenza giurisdizionale al giudice italiano.

In sede di concordato(quello avvenuto tra Stato e Chiesa nel 1929)l'intera materia fu sottratta al legislatore come al giudice italiano,prevedendo espressamente la giurisdizione esclusiva dei giudici dei tribunali ecclesiastici.

L'accordo(quello del 1984)anche a seguito dei drastici interventi della Corte costituzionale,ha completamente modificato il sistema:l'atto di scelta compiuto dalle parti in favore del matrimonio concordatario assume autonoma rilevanza rispetto all'atto di matrimonio in se stesso.I coniugi hanno oggi la possibilità di effettuare una scelta autonoma e rilevante non solo in relazione agli effetti del matrimonio ma anche per quanto riguarda il giudice competente a decidere sulla validità della scelta in precedenza compiuta.Attualmente ai tribunali ecclesiastici non può più essere attribuita la giurisdizione esclusiva in materia di nullità del vincolo derivante da matrimonio concordatario,ma è necessario distinguere a seconda dell'oggetto della controversia.Così le parti dovranno rivolgersi:

-ai tribunali ecclesiastici per far valere eventuali vizi relativi alla costituzione e alla validità del vincolo previsti dal diritto canonico;

-ai tribunali civili-spetterà ai giudici dello stato statuire sulle cause in materia di impedimenti alla trscrizione e dell'atto di scelta,oltrechè sulle questioni relative alla esecuzione di sentenze ecclesiastiche di nullità alla separazione e al divorzio.

Innovazioni rilevanti sono state apportate per ciò che riguarda il riconoscimento civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità.Il nuovo accordo tra Stato e Chiesa prevede che le sentenze di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici(munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo"la Segnatura Apostolica" supremo giudice ecclesiastico)possono essere rese efficaci nell'ordinamento italiano attraverso una sentenza favorevole della Corte di Appello competente,previa istanza di parte.Al fine di dichiarare l'esecutività delle pronunce di nullità,la Corte è chiamata ad effettuare una serie di accertamenti:

-che il giudice ecclesiastico fosse competente a conoscere delle cause trattandosi di matrimonio celebrato in conformità a quanto stabilito dall'accordo;

-che nel procedimento davanti al tribunale ecclesiastico sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.




DOTTRINA CANONISTA


Il matrimonio canonico e quello civile sono nettamente diversi non solo da un punto di vista disciplinare(specialmente per quanto riguarda la materia delle invalidità)ma anche e soprattutto per quanto riguarda l'essenza stessa dell'atto.

Secondo la dottrina canonista l'atto matrimoniale sarebbe caratterizzato e dunque avrebbe come contenuto lo stesso "amore coniugale".

La dottrina canonista da ampio spazio alla volontà dei nubendi(le loro intenzioni,i loro sentimenti sono in ogni caso rilevanti).

Si comprende allora come la giurisprudenza canonica senta l'esigenza di dare rilievo positivo all'amore coniugale per ciò che attiene ai presupposti dell'atto,considerando il difetto di amore come una causa di nullità del matrimonio.

Anche sotto il profilo formale della celebrazione,la volontà degli sposi è sovrana.Essi,infatti,secondo il diritto canonico pongono in essere l'atto da sé,avendo il celebrante mera funzione di testimone dell'impegno preso di fronte a Dio.

IL REGIME CANONISTICO DELLE INVALIDITA'

Un diverso regime delle invalidità ha determinato degli scompensi e ha provocato ripetuti interventi della corte costituzionale che hanno dato un impulso decisivo all'opera di revisione del concordato al fine di rifondare l'intero sistema:


da un lato degli impedimenti alla trascrizione del matrimonio canonico   e dall'altro della esecutività in italia della sentenze di nullità pronunciate dal giudice

cioè da un lato si deve impedire che un matrimonio valido per la legge canonico,cioè deve evitarsi che sia pronunciata la nullità di un matrimonio

canonica ma invalido per la legge civile possa egualmente produrre canonico che ha anche effetti civili sulla base di un motivo che determina la

effetti civili(es.si pensi al matrimonio dell'interdetto che non è sempre invalidità per la legge canonica,ma non per quella civile(es.si pensi al classico

invalido per il diritto canonico a differenza di quanto accade  caso della riserva mentale).

nell'ordinamento italiano).

Dalla congiunta disciplina canonica e civile,il sistema attuale può essere così descritto,al fine di fare conseguire effetti civili al matrimonio canonico(per il quale è necessaria la trascrizione)devono essere osservate determinate formalità:

1.i nubendi devono presentare all'ufficiale di stato civile una dichiarazione del parroco che attesti la loro volontà di celebrare un matrimonio concordatario;

2.l'ufficiale di stato civile accertata l'insussistenza degli impedimenti può procedere alla pubblicazione(che vengono fatte sia in parrocchia che in comune);

3.dopo di ciò l'ufficiale rilascia il certificato di nullaosta alla trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile.Tale certificato è importante perché vincola l'ufficiale ad eseguire la trascrizione una volta celebrato il matrimonio(sempre che l'atto sia regolare formalmente);

4.subito dopo la celebrazione ai fini della trascrizione nei registri dello stato civile,il parroco deve dare lettura degli artt.143-l44-l47riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi,spiegando gli effetti civili del matrimonio appena celebrato agli sposi.

5.a cura del parroco viene redatto in doppio originale l'atto di matrimonio di cui una copia viene trasmessa all'ufficiale dello stato civile(nell'atto di matrimonio potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite dalla legge,come la scelta del regime della separazione dei beni e la legittimazione del lio naturale;

6.l'ufficiale dello stato civile,accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la trascrizione(e dopo la richiesta di trascrizione presentata dal parroco) provvede a trascrivere l'atto entro le 24 ore successive al ricevimento dello stesso.



CARATTERISTICHE DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO

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A differenza di quello civile è regolato dalla legge canonica per quanto Come quello civile è regolato dalla legge italiana per quanto riguarda i profili

riguarda i profili dell'ATTO del RAPPORTO.


La forma della celebrazione sarà diversa rispetto a quella del matrimonio Ne consegue che il matrimonio concordatario ha gli stessi effetti del

civile,visto che sarà un matrimonio religioso(anche se subito dopo la  matrimonio civile.

celebrazione il parroco deve dare lettura degli artt.143-l44-l47c.c. 

riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi).  Per la chiesa il matrimonio si scioglie per morte di uno dei due coniugi o per

sentenza del tribunale della Sacra Rota.Per l'ordinamento giuridico italiano

I presupposti per potersi sposare ovvero le condizioni per poter contrarre il matrimonio si scioglie per morte di uno dei due coniugi o per sentenza di

matrimonio menzionati dalla legge italiana:  divorzio del tribunale civile.

-sesso diverso

-assenza di vincoli di parentela  Spetteranno solo al giudice italiano le decisioni in merito alle vicende

-libertà di stato(assenza di precedenti matrimoni ancora esistenti e in corso,   matrimoniali,cioè ai rapporti personali e patrimoniali tra coniugi,la filiazione,

la bigamia è vietata) la separazione e il divorzio.

-impedimenti da omicidio tentato o consumato da un nubendo sul coniuge 

dell'altro nubendo.

Mentre da un punto di vista religioso sono importanti:

-professare la religione cristiana cattolica

-avere rispettato i sacramenti.


Sono diversi dal rito civile i criteri con cui è comminata l'invalidità,per il diritto

canonico inosservate forma e condizioni dell'atto si viene a determinare la

invalidità dell'atto(si pensi ad es.alla cosiddetta riserva mentale).


Attualmente,in seguito agli accordi del 1984,ai tribunali ecclesiastici non può

più essere attribuita la giurisdizione esclusiva in materia di nullità del vincolo

derivante da un matrimonio concordatario.Le sentenze del giudice canonico

per poter produrre effetti nell'ordinamento giuridico italiano,devono essere

rese esecutive dalla Corte d'Appello competente per territorio.




TRASCRIZIONE


E' l'atto fondamentale che consente al matrimonio di produrre effetti civili,se manca la trascrizione il matrimonio rimane un atto semplicemente religioso e irrilevante per l'ordinamento giuridico italiano.

La trascrizione ha efficacia retroattiva e i suoi effetti si producono dal giorno della celebrazione e non da quello della trascrizione.


TRASCRIZIONE RITARDATA TRASCRIZIONE TARDIVA

Può darsi che la richiesta sia stata tempestivamente inviata ma ad essa La trascrizione ritardata si distingue dalla trascrizione tardiva perché in

non si possa dare seguito per l'esistenza di vizi formali comunque quest'ultimo caso la richiesta di trascrizione non è ritualmente inoltrata

superabili.In tal caso l'ufficiale dello stato civile soprassiede alla trascrizione dal parroco e può essere curata posteriormente dai due sposi o anche

fino a quando il vizio di forma non è superato.Es:la celebrazione non è da uno solo di essi,ma con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro

preceduta dalle pubblicazioni,che dovranno essere fatte subito.Oppure non e sempre che essi abbiano conservato lo stato libero ininterrottamente

viene fatta alcuna menzione nell'atto di matrimonio della lettura degli articoli dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione.

del codice civile e allora l'atto di matrimonio dovrà essere integrato con Non vale una dichiarazione precedente al matrimonio,perciò se un

apposita dichiarazione del parroco. coniuge muore prima di assentire,la trascrizione non è possibile.Es:due

Una volta curata la trascrizione,gli effetti decorrono dalla data di celebrazione persone si sposano solo con il rito religioso in attesa che per uno dei due

del matrimonio.   venga pronunciata la sentenza di divorzio e successivamente trascrivono

il matrimonio.




IMPEDIMENTI ALLA TRASCRIZIONE


In base all'accordo del 1984 la trascrizione del matrimonio non può avere luogo se vi sono situazionio che costituiscono impedimenti,la disciplina che emerge dall'accordo contempla due diversi tipi di impedimento:


IMPEDIMENTI ASSOLUTI(definitivo) IMPEDIMENTI RELATIVI(temporaneo)

Sono impedimenti per cui il vizio non è superabile mai e quindi non può Sono impedimenti per cui il vizio è superabile a date condizioni con

avere luogo la trascrizione: conseguente trascrizione tardiva:

-l'esistenza tra gli sposi di un matrimonio che produce effetti civili -la mancata menzione nell'atto di matrimonio dell'avvenuta lettura degli artt.

-l'esistenza di un precedente matrimonio avente effetti civili di una delle 143-l44-l47 riguardanti diritti e doveri dei coniugi.L'atto di matrimonio

due parti con un'altra persona. deve essere integrato con un'apposita dichiarazione del parroco per

-la condanna per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge poter effettuare una trascrizione ritardata ma non tardiva

dell'altro contraente -le omesse pubblicazioni,che devono essere curate dall'uff.dello stato civile

-il rapporto di parentela,affinità,adozione e affiliazione(quando è superabile  per permettere eventuali opposizioni,in questo caso verrà effettuata una

Con l'autorizzazione del tribunale) trascrizione ritardata e non tardiva

-età inferiore a 16 anni  -l'interdizione per infermità di mente,la trascrizione è ammessa se revocata

-la mancata lettura,durante la celebrazione,da parte del parroco degli artt. L'interdizione,vi sia stata successivamente coabitazione ininterrotta per un

143-l44-l47c.c.riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi(la mancata lettura un anno.Può essere effettuata la trascrizione tardiva

È differente dalla mancata menzione nell'atto di matrimonio perché in -il difetto di età purchè non inferiore a 16 anni.La trascrizione tardiva può

Quest'ultimo caso il parroco ha letto gli artt.durante la celebrazione ma non avvenire una volta che il minore ultrasedicenne abbia raggiunto i 19 anni

Ne ha fatto menzione nell'atto di matrimonio,sarà possibile effettuare la (un anno dopo la maggiore età)o vi sia stato concepimento o procreazione

Trascrizione solo integrando l'atto di matrimonio con un'apposita -rapporto di parentela,affinità,adozione,affiliazione(quando vi è la

Dichiarazione del parroco autorizzazione del tribunale)

-l'esistenza o il ritorno del morto presunto,coniuge del contraente(la

Trascrizione tardiva è possibile quando la morte è accertata).


L'accordo del 1984 ha espressamente previsto che il matrimonio canonico non può essere trascritto quando non è celebrato in conformità dello stesso accordo.

Infatti il diritto canonico prevede accanto alla forma tradizionale di celebrazione una serie di forme speciali di celebrazione,per ogniuna di esse si pone il problema della trascrivibilità nei registri dello stato civile con conseguente possibilità di produrre effetti civili:

-il matrimonio segreto non può essere trascritto in nessun caso,neppure tardivamente;

-il matrimonio celebrato in pericolo di morte può essere trascritto tardivamente qualora la celebrazione sia stata accomnata dagli impedimenti civili richiesti dall'accordo e previo consenso delle parti nel richiedere la trascrizione;

-il matrimonio celebrato senza testimoni non è trascrivibile e non può produrre effetti civili

-il matrimonio per procura è trascrivibile qualora concorrano le circostanze previste dal codice civile,cioè si tratti di matrimonio di milatari o di persone al seguito delle forze armate per motivi di servizio,in tempi di guerra o quando uno degli sposi si trovi all'estero e sussistano gravi motivi.






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