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Aspetti etici della pena: la pena come retribuzione e come emenda

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Aspetti etici della pena: la pena come retribuzione e come emenda

La funzione preventiva (sotto forma di prevenzione generale e di prevenzione special) della pena ha una sua validità etica, che si radica nell'ordinarsi del diritto penale al bene comune, secondo quanto è disposto dalla comunità direttamente o a mezzo dei suoi organi. Questo fondamento comporta n limite etico alla gravità delle pene: la pena, in quanto contiene in sé un elemento di male, è un danno per la società ( si pensi non solo alla pena di morte, ma anche alle pene detentive, che spesso producono danni gravissimi alla psiche di chi vi è assoggettato, nonché danni economici per lo stesso condannato, la sua famiglia, i suoi dipendenti, la società tutta [che, quanto meno, dovrà sopportare larga parte dei costi della carcerazione: investimenti per prigioni ecc., spese per il personale della polizia penitenziaria, spese per il procedimento penale]). Può essere giustificata, se questo male non solo è necessario per ottenere quel bene comune che ci si prege, ma è anche proporzionato a quest'ultimo. Il bene comune non può essere perseguitato arrecando un danno comune maggiore. Qui emerge, dunque, il concetto di retribuzione, come proporzione tra il fatto commesso e la pena.

Si noti, però, che a ben guardare, il rapporto di proporzione non si pone, come per la teoria classica della retribuzione, tra il singolo illecito e la singola sanzione, ma piuttosto tra l'insieme dei danni comuni provocati dalle sanzioni previste dalla norma e l'insieme dei danni comuni che la norma stessa vuole prevenire. Ciò consente di spiegare perché mai, in condizioni di scarsa efficacia di un ordinamento e quindi di più rara applicazione della sanzione, cresca il livello accettato (ed accettabile) di severità. Inoltre, appare nella dovuta chiarezza come il livello giusto di severità sia condizionato  non solo dalla gravità del fatto, ma anche, con correlazione inversa, dai livelli di certezza e di prontezza che si riesce ad ottenere.



Sempre all'interno della prevenzione generale, il principio di retribuzione esplica ancora altre importanti funzioni nell'ambito dell'orientamento culturale dei consociati. In quanto il livello di severità sia sufficientemente alto ( e la sanzione sia effettivamente applicata), la sanzione statale sostituisce la vendetta privata, sopprimendone la motivazione: perciò, evita la commissione di ulteriori fatti costituenti reato. In quanto il livello di severità stia al di sotto del limite oltre il quale la sanzione sarebbe considerata ingiusta, sono evitate eventuali reazioni di simpatia verso il  delinquente (che, per un facile scambio, possono diventare reazioni di simpatia verso il delitto). In quanto la severità della sanzione sia minore nei confronti degli illeciti ritenuti più gravi, il significato retributivo implicito nel sistema delle sanzioni penali può convalidare una scala di valori già fatta propria dalla comunità oppure può prospettarne una nuova.

All'interno della prevenzione speciale, poi , il principio di retribuzione opera nel senso di rendere possibile l'accettazione della sanzione penale da parte soggetto che ne è destinatario. Solo se la sanzione è proporzionata al fatto commesso, può esservi qualche speranza che essa sia riconosciuta come giusta e porti, quindi, all'emenda morale del reo. Per questi motivi, si deve ritenere che la più alta efficacia preventiva del sistema penale si ottenga dove le sanzioni corrispondano -  nella legge, nella commisurazione giudiziale, nella effettiva esecuzione - al senso di giustizia dei consociati.

Retribuzione ed emenda morale del reo, oltre al significato relativo (sono mezzi per perseguire la prevenzione generale e la prevenzione speciale), posseggono anche un valore etico assoluto: sono fini che l'ordinamento etico esige siano perseguiti per sé stessi, a prescindere da ogni effetto che ne possa derivare. In questo senso particolare, la retribuzione ritorna ad essere, come nella concezione classica, la restaurazione dell'ordine etico violato, la emenda morale riacquista il suo originario di esclusiva purificazione interiore del soggetto che ha commesso una colpa. In quanto l'uomo agisce al tempo stesso come operatore giuridico e come soggetto morale, queste componenti penetrano profondamente nella lotta contro il delitto, condizionando la risposta degli ordinamenti giuridici ai fatti illeciti.[1]




A. liaro, Principi di Diritto Penale Parte Generale (Giuffrè Editore) 1998




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