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CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI

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CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI


Contratti tipici: contratti che per la loro frequenza o importanza vengono espressamente disciplinati dal legislatore.

Contratti atipici: le parti sono libere di concludere ure contrattuali non previsti dal legislatore purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico



Contratti bilaterali costituiti dalla volontà due parti.

Contratti plurilaterali; contratti con più di due parti:in essi il vizio derivante da una parte non coinvolge necessariamente la sorte dell'intero contratto (ciò avviene solo se la partecipazione viziata è da considerarsi essenziale per le altre parti coinvolte).

Contratti a prestazioni corrispettive generano due contrapposte attribuzioni patrimoniali:ogni parte è tenuta ad una prestazione. Tra le due prestazioni si stabilisce un nesso di corrispettività. Le due prestazioni sono perciò inter-dipendenti

Contratti con prestazioni a carico di una parte sola: in essi si genera un obbligo a carico di una sola parte che si trova nella posizione di debitore(es. deposito,comodato)

Contratti a titolo oneroso:in cui all'attribuzione in un favore di un soggetto fa riscontro un corrispettivo a carico dello stesso(compravendita)

Contratti a titolo gratuito:sono quelli in qui manca tale corrispettivo(donazione)

Contratti di scambio in cui la prestazione di ciascuna parte è a vantaggio della controparte.

Contratti associativi: in cui la prestazione di ciascuno è diretta al conseguimento di uno scopo comune.

Contratti commutativi: contratti a prestazioni corrispettive che attuano in uno scambio di prestazioni economicamente equivalente. L'entità del vantaggio o del sacrificio scaturente dal contratto è nota alle parti fin dalla conclusione dello stesso. L'eventuale alterazione del valore di una delle prestazioni influisce sul valore dell'altra o sulla sorte stessa del contratto.

Contratti aleatori contratti a prestazioni corrispettive in cui alla prestazione certa di una parte corrisponde una prestazione incerta dell'altra o vi è incertezza per entrambi.

Contratti ad esecuzione istantanea in cui la prestazione delle parti è concentrata in un solo momento, immediato o differito

Contratti di durata in cui la prestazione si o protrae nel tempo(es.locazione)o si ripete periodicamente(es rendite).

Contratti a forma libera:quelli in cui le parti sono libere di scegliere qualsiasi modalità di esternazione della volontà

Contratti a forma vincolata o solenne:quelli per i quali la legge impone il rispetto di una determinata forma(compravendita immobili)

Contratti consensuali che si perfezionano con il semplice accordo tra le parti.

Contratti reali in cui è necessario oltre all'accordo anche la consegna del bene (mutuo, comodato, deposito e pegno).

Contratti ad efficacia reale sono quelli che producono come effetto il trasferimento della proprietà di un bene determinato o la costituzione o il trasferimento di un diritto reale su un bene preciso ovvero il trasferimento di altro diritto

Contratti ad efficacia obbligatoria che fanno nascere l'obbligo a carico delle parti di realizzare il risultato.


I contratti ad effetti reali:la legge fissa importanti principi in tema di tali contratti e in  particolare:

Se la cosa è determinata il contratto si realizza per effetto del consenso manifestato nelle forme previste dalla legge ed in particolare se il bene è un immobile il consenso deve manifestarsi per atto scritto altrimenti se il bene è un mobile è sufficiente anche un accordo verbale.

Se la cosa è determinata solo nel genere,il contratto si perfeziona con l'individuazione delle cose mediante pesatura o misurazione. Se oggetto del contratto è il trasferimento di una massa di cose il contratto si perfeziona con il semplice consenso.


Il contratto preliminare è il contratto con cui le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto definitivo di cui devono avere già determinato,nel preliminare,il contenuto essenziale pena l'invalidità del contratto preliminare. Il contratto preliminare è molto diffuso nella pratica specie in materia di trasferimenti immobiliari,differisce da quello definitivo in quanto ha per oggetto una particolare obbligazione di fare:prestare il consenso prestabilito per la conclusione del successivo contratto.

Le ragioni che spingono le parti a stipulare un contratto preliminare sono varie:o perché vogliono riservarsi la possibilità di richiedere  aggiunte o modifiche a quanto previsto nel preliminare,o perché pensano che possa essere preferibile verificare nel tempo il reciproco interesse all'affare o perché magari vogliono controllare nel tempo l'esistenza di eventuali vizi o cause che possano inificiare il contratto.

Il contratto preliminare può vincolare ambedue le parti o una sola (promessa unilaterale).

Il contratto preliminare deve avere gli stessi requisiti di forma richiesti per il contratto definitivo (art. 1351

Il preliminare è ammesso per qualsiasi tipo di contratto anche i contratto reali fatta eccezione per la donazione.

Se uno dei soggetti obbligato a contrarre non adempie,l'altra parte può:

chiedere la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento,con la condanna dell'inadempiente al risarcimento del danno

provocare,mediante ricorso al giudice,l'emanazione di una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto definitivo non concluso(art. 2932).

Si era sempre ritenuto che il contratto preliminare non fosse trascrivibile perchè improduttivo di effetti traslativi o modificativi di diritti reali infatti produce solo un obbligo per le parti a concludere il contratto definitivo. Attualmente grazie alla legge 28/02/97 n. 30 è stato introdotto nel codice civile l'art. 2645-bis che permette la trascivibilità dei contratti preliminari aventi ad oggetto la stipulazione di contratti definitivi che relativamente ai beni immobili,trasferiscono la proprietà,costituiscono o trasferiscono diritti di usufrutto,superficie ed enfiteusi,ovvero diritti di comunione,diritti di servitù prediali,uso e abitazione.

Naturalmente la trascrizione è ammissibile solo se tali preliminari risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.


Cessione del contratto è una ura che si realizza nei contratti a prestazioni corrispettive purché queste non siano state ancora eseguite, e consiste in un nuovo contratto(di cessione)stipulato da una parte(cedente)con un terzo estraneo al contratto originario (cessionario)per trasferire in capo a quest'ultimo tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal contratto originario(art. 1406). Ai fini della cessione de contratto è indispensabile,come atto unilaterale separato dal contratto di cessione,il consenso dell'altro contraente originario (ceduto). Il consenso alla cessione da parte del ceduto può essere dato anche in via preventiva e in tal caso la cessione del contratto diventa efficace con la semplice notificazione al ceduto dell'accordo di cessione tra cedente e cessionario.

Per effetto della cessione il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto e non è neanche responsabile verso questo dell'eventuale inadempimento del cessionario,ma se il ceduto vuole evitare tale conseguenza,deve dichiarare espressamente che con il suo consenso alla cessione non intende liberare il cedente,il quale risponderà in proprio qualora il cessionario si renda inadempiente. Parimenti il cedente non è responsabile verso il cessionario qualora il ceduto risulti lui inadempiente. Tuttavia il cedente può garantire al cessionario l'adempimento del ceduto rispondendo lui in solido per un eventuale inadempimento. In ogni caso il cedente  per l'art 1410 è sempre tenuto a garantire la validità del contratto, il nomen verum.

Di solito la cessione del contratto avviene senza alcun corrispettivo per l'altra parte anche se comunque vi sono casi in cui è previsto un corrispettivo.


N.B. La differenza con il sub-contratto è che nella cessione si ha la sostituzione di un soggetto ad uno dei contraenti originari ma tutti i rapporti contrattuali rimangono gli stessi; nel sub-contratto nasce completamente un nuovo rapporto tra una parte e il terzo e questo rapporto è completamente separato dal primo che continua a sussistere.





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