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CONTRASTO TRA DICHIARAZIONE E VOLONTÀ

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CONTRASTO TRA DICHIARAZIONE E VOLONTÀ.


Può capitare che in un negozio la dichiarazione, quello che è stato scritto, diverga dall'intento delle parti. Il legislatore risolve le controversie con la teoria dell'affidamento; secondo questa teoria, se la dichiarazione diverge dall'animus, ma colui cui essa è destinata era incapace di conoscere tale divergenza, il negozio è valido; è invalido se il destinatario conosceva tale divergenza.

Nel caso di negozio concluso attraverso violenza psichica, la volontà manca e l'atto è viziato.

Si parla di errore ostativo quando si intendeva dire una cosa e invece se ne è detta un'altra.


Il negozio simulato è il negozio che le parti stipulano solo per poterlo invocare di fronte ai terzi; le parti sono comunque d'accordo che gli effetti del negozio non si dovranno verificare. Il negozio è quindi fittizio e inidoneo a produrre gli effetti a cui appare preordinato; Il negozio simulato è una ura in cui la volontà delle parti diverge da quella espressamente dichiarata. La simulazione può essere assoluta quando le parti escludono ogni rilevanza dell'atto tra i rapporti interni; si ha invece simulazione relativa quando con un negozio se ne intende effettuare un altro (vendita al posto di una donazione), e in tal caso si parla di negozio dissimulato. Nel negozio dissimulato troviamo la ura del prestanome ovvero della interposizione di persona fittizia, una persona alla quale vengono attribuiti diritti solo per motivi fittizi, da non confondere con l'intestazione di un bene in nome di altri che è un negozio regolare.

Il negozio assolutamente simulato non produce effetti in quanto le parti non volevano porlo in essere. Il negozio dissimulato non ha effetto anch'esso ma si considera valido il negozio che è stato celato sotto al simulato se e solo se sussistono i requisiti di forma.



Effetti della simulazione di fronte ai terzi :

I terzi estranei al contratto simulato, qualora ne risultino pregiudicati, possono far dedurre la simulazione e quindi accertarne la nullità.[art. 1415 codice civile]. La simulazione non può essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente. La buona fede si presume.


Effetti della simulazione di fronte ai creditori :

I creditori del simulato alienante possono far dedurre la simulazione ed agire sui beni usciti dal patrimonio di questo se il credito è antecedente al negozio [art. 1416 codice civile]

L'alienante simulato può opporre la simulazione ai creditori chirografari dell'acquirente simulato ma non a quelli  dell'acquirente se fallito o se muniti di ipoteca o pegno. .


Negozio indiretto: si verifica quando un determinato effetto giuridico viene realizzato dalla combinazione di più atti che per vie traverse conseguono lo scopo originario del primo negozio. Non s ha simulazione in quanto gli atti posti in essere sono tutti voluti e permettono di raggiungere un ulteriore scopo(finanziamenti attraverso accordi di forniture). Non si esclude nessun effetto dei negozi.


Negozio fiduciario: si verifica quando un soggetto, fiduciante, trasferisce, o fa trasferire, la titolarità di un bene con il patto che l'acquirente utilizzerà e disporrà di questo in conformità delle istruzioni del fiduciante in modo da disporre del bene stesso esclusivamente nell'interesse del fiduciante. Non è previsto nel codice ma è previsto in una legge per le società fiduciarie..





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