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CORTE DI GIUSTIZIA

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CORTE DI GIUSTIZIA


Ha il compito di CONTROLLO GIURISDIZIONALE sulla legittimità degli atti e dei comportamenti delle istituzioni comunitarie rispetto ai trattati, e sull'interpretazione del diritto comunitario.


E' composta da UN GIUDICE PER STATO e da OTTO AVVOCATI GENERALI.


Ha sede a LUSSEMBURGO.


E' un organo di individui; i suoi giudici ed avvocati hanno il medesimo STATUTO e sono nominati in comune accordo dagli Stati Membri  per 6 ANNI ( il mandato è rinnovabile ).


Il  PRESIDENTE DELLA CORTE è eletto per 3 anni tra i giudici; dirige l'attività della Corte sotto il profilo sia giurisdizionale che amministrativo.


L' AVVOCATO GENERALE ha il compito di presentare pubblicamente "conclusioni" scritte e motivate delle cause trattate dinanzi alla Corte se essa lo richiede ( prima del Trattato di Nizza per tutte le cause );

il suo ruolo è quello di "amicus curiae" e di difensore non di una parte ma del diritto.


La Corte può sedere sia nella sua composizione plenaria ( gran plenum ) sia nella composizione di piccolo plenum ( grande sezione - 11 giudici ) sia in sezione di 5 o 3 giudici .



Il Trattato di Nizza ha sancito l'ordinaria trattazione di tutte le cause in sezione di 5 o 3 giudici a meno che la grande sezione non sia espressamente chiesta da uno Stato.

Il ricorso alla plenaria invece è limitato alle cause promosse contro il Mediatore, i membri della Commissione, i membri della Corte dei Conti o per cause giudicate di importanza eccezionale.


La Corte delibera validamente solo in numero dispari ( 3 ;5 ; 9  grande sezione ; 11 plenaria ) .


Nomina per un periodo di 6 anni  IL CANCELLIERE che provvede all' amministrazione ed alla gestione finanziaria della Corte sotto la responsabilità del Preseidente.


Le udienze della Corte sono di regola pubbliche mentre le deliberazioni sono segrete;

le sentenze devono essere motivate e lette in pubblica udienza, hanno efficacia vincolante per le parti in causa e forza esecutiva negli Stati.


Le attribuzioni della corte sono tassative quindi al di fuori dei casi previsti dai trattati la competenza spetta ai giudici nazionali anche se riguardano la Comunità ( art. 240 )





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