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CORTE DI GIUSTIZIA

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CORTE DI GIUSTIZIA


Ha il compito di CONTROLLO GIURISDIZIONALE sulla legittimità degli atti e dei comportamenti delle istituzioni comunitarie rispetto ai trattati, e sull'interpretazione del diritto comunitario.


E' composta da UN GIUDICE PER STATO e da OTTO AVVOCATI GENERALI.


Ha sede a LUSSEMBURGO.


E' un organo di individui; i suoi giudici ed avvocati hanno il medesimo STATUTO e sono nominati in comune accordo dagli Stati Membri  per 6 ANNI ( il mandato è rinnovabile ).


Il  PRESIDENTE DELLA CORTE è eletto per 3 anni tra i giudici; dirige l'attività della Corte sotto il profilo sia giurisdizionale che amministrativo.




L' AVVOCATO GENERALE ha il compito di presentare pubblicamente "conclusioni" scritte e motivate delle cause trattate dinanzi alla Corte se essa lo richiede ( prima del Trattato di Nizza per tutte le cause );

il suo ruolo è quello di "amicus curiae" e di difensore non di una parte ma del diritto.


La Corte può sedere sia nella sua composizione plenaria ( gran plenum ) sia nella composizione di piccolo plenum ( grande sezione - 11 giudici ) sia in sezione di 5 o 3 giudici .

Il Trattato di Nizza ha sancito l'ordinaria trattazione di tutte le cause in sezione di 5 o 3 giudici a meno che la grande sezione non sia espressamente chiesta da uno Stato.

Il ricorso alla plenaria invece è limitato alle cause promosse contro il Mediatore, i membri della Commissione, i membri della Corte dei Conti o per cause giudicate di importanza eccezionale.


La Corte delibera validamente solo in numero dispari ( 3 ;5 ; 9  grande sezione ; 11 plenaria ) .


Nomina per un periodo di 6 anni  IL CANCELLIERE che provvede all' amministrazione ed alla gestione finanziaria della Corte sotto la responsabilità del Preseidente.


Le udienze della Corte sono di regola pubbliche mentre le deliberazioni sono segrete;

le sentenze devono essere motivate e lette in pubblica udienza, hanno efficacia vincolante per le parti in causa e forza esecutiva negli Stati.


Le attribuzioni della corte sono tassative quindi al di fuori dei casi previsti dai trattati la competenza spetta ai giudici nazionali anche se riguardano la Comunità ( art. 240 )




TRIBUNALE DI PRIMO GRADO


Istituito su decisione del Consiglio nel 1988


Organo giurisdizionale che affianca la Corte di giustizia


Composto da UN GIUDICE PER OGNI STATO MEMBRO ; i giudici sono 25 .

La durata della carica è di 6 anni rinnovabili


Ha sede a LUSSEMBURGO .


La sua competenza è estesa a tutti i ricorsi diretti fatti da soggetti diversi dagli Stati e dalle istituzioni comunitarie, siano essi persone fisiche o giuridiche


Le sue sentenze possono essere sottoposte- se richiesto dalla parte soccombente, dagli Stati Membri o da una delle istituzioni -  a riesame davanti alla Corte, ma solo eccezionalmente e la loro iniziativa è affidata al primo avvocato generale la cui proposta di riesame deve essere presentata entro un mese dalla pronuncia del Tribunale e solo per motivi di diritto.


1999 - il Consiglio decide che il Tribunale può sentenziare anche con Giudice Unico tranne però quando la causa solleva questioni di legittimità di un atto



LA CORTE DEI CONTI


Istituita con il trattato del 22 Luglio 1975


È un'istituzione autonoma con potere di autodeterminazione del proprio regolamento interno il quale però è poi approvato a maggioranza qualificata dal Consiglio.


Ha sede a LUSSEMBURGO.


È un organo di individui formato da UN CITTADINO PER OGNI STATO MEMBRO;

i Membri designati sono nominati dal Consiglio con maggioranza qualificata per 6 ANNI con mandato rinnovabile .


COMPITI :

1) assistere l'autorità di bilancio

2) assicurare il controllo sulla gestione finanziaria della Comunità ( esamina tutte le spese,

entrate ed uscite ART. 248).


Alla chiusura dell'esercizio la Corte presenta una relazione annuale con una dichiarazione di affidabilità dei conti e di regolarità delle operazioni che viene poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale .


La Corte può all'occorrenza o se richiesto presentare relazioni speciali su problemi particolari o dare pareri.


Può istituire al suo interno delle sezioni specificatamente competenti.


I suoi atti in quanto non vincolanti non sono impugnabili.






ALTRI ORGANI


. COMITATO ECONOMICO E SOCIALE - CES -

Organo consultivo della CE e dell'EURATOM .

È composto dai rappresentanti di diverse categorie della vita economica e sociale per un totale attualmente di 222 membri ( il massimo è cmq 350 ) nominati per 4 anni dal Consiglio a > qualificata su proposta degli Stati Membri.

È un organo di individui.

Il Trattato stabilisce i casi in cui la Commissione, il Consiglio od il Parlamento hanno l'obbligo di consultarlo mentre è loro facoltà consultarlo ogni volta che lo ritengono opportuno.

Può formulare pareri.


. COMITATO DELLE REGIONI

istituito dal Trattato di Maastricht.

È un organo consultivo della CE.

È un organo di individui ed i suoi Membri sono attualmente 222 ( il massimo è cmq 350 ) nominati per 4 anni dal Consiglio a > qualificata su proposta degli Stati Membri.

I suoi Membri possono essere rieletti e devono essere politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.

Il Comitato deve essere consultato nei casi previsti dal Trattato.

La Commissione, il Consiglio od il Parlamento hanno la facoltà di consultarlo ogni volta che lo ritengono opportuno.

Può formulare pareri di propria iniziativa .

Ha sede a Bruxelles.


. BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI - BEI -

Nasce nel 1957

Dotata di personalità giuridica opera sui mercati finanziari sostanzialmente come istituto di credito anche se non ha fini di lucro.

Il suo compito è quello di contribuire allo sviluppo equilibrato della Comunità; dispone di un proprio capitale sottoscritto fin dall'inizio dai Membri della Comunità

Ha sede a Lussemburgo .


. BANCA CENTRALE EUROPEA - BCE -

Ha sede a Francoforte .

Ha un comitato esecutivo composto da un Presidente e 5 Membri nominati dai governi nazionali in seno al Consiglio Europeo, ed un Consiglio direttivo che comprende i Membri del Comitato ed i Governatori delle banche centrali.

Essa trasmette ogni anno un rapporto al Parlamento, al Consiglio ed alla Commissione.


. MEDIATORE EUROPEO

ura introdotta dal Trattato di Maastricht.

Il suo ruolo è quello di defensor civitatis o ombudsman; ha cioè funzioni nell'esecutivo.

Egli difende gli interessi dei cittadini nei confronti dell'autorità la cui lesione non sarebbe traducibile in azioni giudiziarie ( è insomma un  difensore civico).


Nominato dal Parlamento per la durata della legislatura con mandato rinnovabile, è un organo di individui ed esercita le sue funzioni in completa indipendenza .

Riceve le denunce di qls cittadino dell'Unione o di qls persona fisica o giuridica che risiede o abbia sede in uno Stato Membro, relativamente ai casi di cattiva amministrazione nelle attività delle istituzioni comunitarie.

Il mediatore in seguito ad una denuncia svolge le specifiche indagini e ne trasmette l'esito tramite relazione al Parlamento Europeo, quindi anche alle parti in causa.


. AGENZIE COMUNITARIE

Hanno competenze tecniche o di supporto informativo


. EUROJUST

Ossia UNITA' EUROPEA DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA con competenze in materia di lotta alla criminalità organizzata.






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