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COSTITUZIONE PIEMONTESE DEL 1729

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COSTITUZIONE PIEMONTESE DEL 1729


CONTENUTO:

  1. culto cattolico - ebrei
  2. giurisdizione e organi giurisdizionali
  3. procedure civile
  4. diritto e procedura penale
  5. alcuni istituti di diritto privato
  6. regalìe, feudi, privilegi

IMPORTANTE NOTARE che c'è il diritto sostanziale e ci sono le procedure, c'è il diritto privato e c'è il diritto penale: c'è tutto, quindi non c'è una ripartizione nel senso moderno del termine, non c'è ripartizione tra diritto sostanziale e diritto processuale, tra diritto pubblico e diritto privato, anche se il diritto privato è solo parziale.

Questa è una consolidazione, non è una codificazione e lo si vede dalla struttura.



GERARCHIA DELLE FONTI: rispetto alle consolidazioni, un codice è tale quando realizza l'unicità della fonte normativa (esempio, quando dice: "la legge è solo quella dello stato").

Libro III - titolo 29 - articolo II:

  1. Costituzioni di Vittorio Amedeo II = solo costituzioni regie (costituzioni proprie e quelle dei suoi predecessori).
  2. Statuti locali, se manca una norma e purché non siano in contrasto e siano vigenti, cioè abbiano avuto l'approvazione sovrana.
  3. Legge comune (=diritto comune) = i giudici non potranno più allegare le opinioni dei dottori o le potranno adottare solo se compatibili alla ragione comune oppure alle sentenze dei grandi tribunali.

Qui, però, la vicenda è un po' confusa.



Allora nel 1770 Carlo Emanuele III cerca di semplificare e dice che al punto terzo si applicheranno le decisioni dei grandi tribunali e, al quarto punto, la legge comune = DIVIETO DI CITAZIONE: in tribunale non si possono più citare le communis opinio, però in tribunale posso allegare una costituzione del re; se manca, uno statuto locale; se manca, una decisione dei grandi tribunali; se manca, una legge comune, cioè il diritto comune.


Di questi elementi qual è quello un po' fuori posto

Le decisioni, perché hanno natura giurisprudenziale, non sono norme: quindi, in questo sistema rimane una fonte non normativa. Viene abolita la fonte dottrinale (divieto delle citazioni), ma rimane una fonte giurisprudenziale, cioè i grandi tribunali.





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