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DEFINIZIONE DI DIRITTO - LA RIPARTIZIONE DEI POTERI DELLO STATO - Differenze fra i due rami

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DEFINIZIONE DI DIRITTO


Definizione oggettiva.


=> insieme di norme e di regole che disciplinano la convivenza tra persone.


Definizione soggettiva.


Posizione giuridica soggettiva attiva, in altre parole è la posizione che ha il singolo rispetto agli altri ( Diritti Doveri).


Tipo di diritto


Civile: disciplina i rapporti tra i cittadini su questioni quali vendita, acquisto, proprietà.

Penale; disciplina le norme di natura sanzionatoria (reati).

Amministrativo: disciplina le norme sull’amministrazione dei vari enti pubblici.



Internazionale: norme dei rapporti tra i vari Stati.

Pubblico: norme che disciplinano l’ordinamento dello Stato.


Appartengono al diritto pubblico:


Norme che disciplinano la Costituzione, l’organizzazione e l’attività degli organi statali e degli enti pubblici.

Le norme che regolano i rapporti fra lo Stato (o altri enti pubblici) e i privati, nei casi in cui tali rapporti siano di supremazia e non di parità.

Le norme che attengono alla creazione e alle modalità d’espressione e articolazione delle fonti di diritto, di qualunque grado e contenuto esse siano.


La ripartizione dei poteri dello Stato.


Lo Stato si regge con la divisione dei poteri:

Potere legislativo.

Potere esecutivo

Potere giudiziario.


I poteri ripartiti hanno trovato la loro formula più esplicita da parte del grande filosofo e giurista Montesquieu ( leggi Monteschié). Ripartire i poteri ha come scopo quello di evitare la concentrazione degli stessi in una persona o organo (totalitarismo). Tener divisi i poteri significa garantire la democrazia Perché si crea una serie di pesi e contrappesi e quindi un bilanciamento dei poteri.


Parlamento


Il parlamento è l’organo collegiale titolare della funzione legislativa, nonché della funzione di indirizzo e di controllo sull’attività governativa. Attraverso esso si esprime in via prioritaria ed essenziale la sovranità popolare. Nel nostro ordinamento sono attribuiti al nostro parlamento numerosi poteri e funzioni. Ad esso spetta:

Il potere di revisione costituzionale e di emanazione di leggi a carattere costituzionale;

Il potere di emanazione di leggi a carattere ordinario;

Il potere di eleggere il Presidente della Repubblica;

Il potere di concedere, negare, confermare o revocare la fiducia del governo;

Il potere di approvare il bilancio, condizione giuridica di funzionamento della Pubblica Amministrazione;

Il potere di deliberare lo stato di guerra;

La funzione di coordinamento delle autonomie locali.


Il parlamento italiano è costituito da due organi distinti: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Il nostro sistema parlamentare è un esempio di bicameralismo perfetto, in quanto Camera e Senato sono poste su un piano di assoluta parità e dotate di uguali attribuzioni, ma diverse per metodo di elezione dei rispettivi membri, per loro numero, composizione, età.


Differenze fra i due rami.



Camera dei Deputati.

Senato della Repubblica.

Elettorato attivo *.

18 anni

25 anni

Elettorato passivo #

25 anni

40 anni

Membri elettivi  +.



Membri vitalizi.

nessuno

- gli ex Presidenti della Repubblica.

- i cittadini distintisi per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico o letterario nominati dal Presidente della Repubblica.


* elettorato attivo: età minima che bisogna avere per votare i candidati.

# elettorato passivo: età minima che bisogna avere per candidarsi.

+ numero membri per ogni Camera.


In altri Paesi si può avere un bicameralismo non perfetto in quanto le Camere hanno funzioni diverse. Ad es. una Camera opera a livello nazionale e l’altra su questioni di decentramento locale (regioni, stati, enti locali).


GOVERNO


Il governo è l’organo dello stato titolare del potere esecutivo.


Formazione del governo.


Il Candidato per l’incarico di Presidente del consiglio può essere sia un rappresentante del governo sia un componente esterno. Ciò può accadere quando non ci sia Nel Parlamento una persona in grado di compiere una maggioranza di governo (riunire i partiti che sono stati più votati in un’unica comine) per questo si dà l’incarico ad un componente esterno che per la sua cultura (economisti, statisti) possono avere l’incarico. Si parlerà così di governi tecnici.













 

Nomina dei ministri con decreto presidenziale.

 

Proposta del Presidente della Repubblica dei ministri scelti dal Presidente del Consiglio.

 

Nomina del Presidente del consiglio con decreto presidenziale.

 

Accettazione dell’incarico con riserva da parte del Presidente incaricato.

 
Il Presidente della Repubblica conferisce dopo le consultazioni l’incarico di formare il Governo alla persona da lui designata.





















Funzioni del Governo.


Il Governo svolge tre essenziali funzioni:

La funzione di indirizzo politico.

La funzione di alta amministrazione

La funzione legislativa.


La funzione di indirizzo politico è un’attività squisitamente politica di scelta e di comando nella quale il Governo si indirizza durante il suo mandato.

La funzione di alta amministrazione è svolta, in massima parte, dai singoli ministri in ogni settore della Pubblica Amministrazione.

Per esercitare efficacemente e con la dovuta tempestività le sue funzioni fondamentali di indirizzo politico e di alta amministrazione, il governo necessita di adeguati strumenti di intervento. Per tali ragioni la costituzione ha previsto la possibilità da parte del Governo, di emanare atti legislativi aventi lo stesso vigore delle leggi emanate dal parlamento. Si tratta di leggi sostanziali, ma non formali, in altre parole hanno forma e la sostanza di una legge ordinaria, ma non sono espressione dell’organo legislativo e non sono approvate nella “forma” ordinariamente prevista dalla costituzione. Tali atti sono:

I decreti legislativi (o leggi delega),

I decreti legge,

I regolamenti,

I decreti ministeriali.


Presidente della Repubblica

“ Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale” (art. 87).


Elezione


“Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale [ . ]. La Valle d’Aosta ha un solo delegato” (art. 83).


Requisiti


“Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia 50 anni di età e goda dei diritti civili e politici” (art. 84).


Funzioni


Può inviare messaggi alle Camere;

Indice elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione;

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti;

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione;

Nomina, nei casi previsti dalla legge, i funzionari dello Stato;

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l’autorizzazione delle Camere;

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio Supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura;

Può concedere grazia commutare le pene;

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

(art. 87).


Iter legislativo.

La funzione di maggior rilievo del Parlamento è rappresentata dall’approvazione delle leggi tanto a carattere ordinario che a carattere costituzionale.

Possiamo distinguere le seguenti fasi del procedimento di legge:

La fase dell’iniziativa, con la quale prende avvio il procedimento, spetta ai seguenti organi: al Governo, a ciascun membro delle Camere, al popolo (corpo elettorale), alle Regioni dai Consigli regionali, al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;

La fase istruttoria, con la quale il provvedimento legislativo è esaminato e discusso in ogni sua parte;

La fese deliberativa, con la quale il provvedimento è approvato da entrambi i rami del Parlamento;

La fase integrativa dell’efficacia, con la quale il provvedimento deliberato dalle Camere è promulgato, vistato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.


# vacatio legis => periodo di tempo in cui la legge, pur essendo perfetta ed efficace, non è ancora esecutoria. Questo periodo dura 14 giorni circa.

 

no

 

Vacatio legis #

 

Entrata in vigore

 

si

 

Pubblicazione

 

Discussione e votazione

 

Trasmissione del provvedimento all’altra Camera.

 

Votazione del progetto di legge

 

Discussione della legge alla Camera

 

Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica.

 

Senza modifiche

 

Con modifiche

 

Iniziativa legislativa

 





























Il Presidente della Repubblica garantisce che una legge approvata dal Parlamento non sia anticostituzionale in questo caso la può rimandare indietro alle Camere. Es. la legge di revisione del sistema televisivo. Nel caso in cui una legge sia rimandata indietro e il Parlamento la riapprova uguale a come era in precedenza, il Presidente della Repubblica è costretto a promulgarla. (Cosa che non è mai successa perché è prassi che il Parlamento tenga conto delle variazioni per non modificare i rapporti con il Presidente della Repubblica).


N.B. Una legge deve rispettare il Principio di astrattezza ovvero non deve trattare un caso specifico, ma deve riguardare la collettività, per non incappare nelle leggi fotocopia.


Il nostro sistema parlamentare è di tipo bicamerale perfetto che significa che una legge per essere promulgata delle essere approvata da Camera e Senato. Le due Camere hanno le stesse funzioni. Un iter legislativo può iniziare dal Senato e poi continuare alla Camera o nascere dalla Camera e andare al Senato. Dal passaggio tra una Camera all’altra la legge può subire modifiche, quando ciò accade la legge deve ritornare all’origine per essere votata di nuovo. Può succedere come in altri Paesi che le due Camere abbiano funzioni diverse. Ad es. una Camera ha funzioni a livello nazionale, l’altra deve occuparsi di questioni sul decentramento locale (regioni, enti locali).


Fonti normative


Le fonti normative sono quelle norme che servono da “spunto” per la produzione di leggi. Esistono due tipi:

Fonti di produzione;

Fonti sulla produzione.

Ci sono atti che producono norme giuridiche (fonti di produzione) e norme che disciplinano la produzione di norme [si disciplina come si fa una legge] (fonti sulla produzione).


Gerarchia delle fonti.


Le fonti normative hanno una gerarchia.

La più importante fra tutti è la Costituzione italiana. La Costituzione consta di 139 articoli divisi in parti, titoli, sezioni. Fu approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, fu promulgata 5 giorni dopo ed entrata in vigore il 1 gennaio 1948, come prevede il primo comma della XVIII disposizione transitoria e finale. E’ l’ossatura portante in termini di principi.

Le leggi costituzionali sono quelle leggi che vanno a disciplinare i principi fondamentali del nostro ordinamento. A differenza delle leggi ordinarie per essere approvate hanno bisogno di un meccanismo più complesso e rigoroso. Per l’approvazione, infatti, hanno bisogno dei 2/3 dell’assemblea.

Le leggi ordinarie sono le leggi approvate dalle Camere, dal Governo con il voto favorevole della maggioranza +1 (maggioranza semplice). Sono sia quelle votate dal Parlamento e promulgate dal Presidente della Repubblica, che quelle emanate dal Governo:

I Decreti Legge (D.L.).

I Decreti Legislativi ( D.lg.).


Decreti legge (D.L.)


Per motivi di urgenza, quando un è possibile attendere il normale iter legislativo, il Governo può avvalersi di emanare D.L. che servono a disciplinare alcune materie e che possono essere tramute o meno in leggi ordinarie. I D.L. possono essere denominati come provvedimenti provvisori aventi forza legge. Quando un D.L. è emanato ha il potere di legge, nello stesso momento è mandato al Parlamento per essere convalidato seguendo il normale iter approvativi. Quindi il D.L. è mandato al Parlamento che entro 60 gg  deve essere convertito in legge, in caso contrario decade. La conversione del D.L. in legge può avvenire anche con modifiche quindi non ci sarà una vera e propria conversione, ma si dà vita ad una nuova legge basata sull’originario D.L. questa nuova legge disciplinerà gli effetti relativi a ciò che è accaduto in quei 60 gg precedenti quando era in vigore il D.L.

Es. Se mi viene fatta un sanzione sulla base di un D.L. e in quei giorni il D.L. viene approvato con modifiche quella sanzione che io ho ricevuto o decade o si modifica.

Rimodulando. I D.L. sono fonti normative fatte dal Governo in situazioni di necessità e emergenza, che divengono legge, e servono per disciplinare alcuna materie. Capita spesso che per aggirare le mancate conversioni venga spesso adottato dei “Decreti catenaccio”. Se dopo 60 gg non c’è una conversione il D.L. decade, il Governo ne adotta un altro, e pio un altro e così via . Questo avviene, anche se è un’usanza costituzionalmente sfavorevole, in quanto a volte non si raggiunge la maggioranza in Parlamento.


Decreti legislativi (D.lg.).


Il decreto legislativo è l’atto con cui il Governo, su delega del Parlamento, provvede a disciplinare una data materia o parte di essa. Il decreto viene predisposto dal ministero competente e deliberato dal Consiglio dei Ministri. Quindi viene emanato dal Presidente della Repubblica, controfirmato dal ministro proponente e dal Presidente del Consiglio. Esso è poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore trascorso un periodo più o meno lungo di vacatio legis.

Il Parlamento nel caso di adottare leggi a carattere tecnico può delegare il Governo a emanare una legge al riguardo. La legge con cui le Camere autorizzano il Governo è definita legge delega che deve avere dei requisiti:

Deve essere emanata con un procedimento normale a quello usato per i disegni di legge in maniera costituzionale;

Deve contenere un limite temporale entro cui la legge delegata deve essere emanata dal Governo;

Deve indicare un limite di materia, cioè quello che la legge deve disciplinare;

Deve, infine, indicare in modo dettagliato le linee direttrici lungo le quali il Governo è autorizzato a legiferare.

Quindi la legge delega fissa determinati punti e principi, una sorte di cornice nell’ambito della quale il Governo dovrà emanare un decreto. Una volta preparato un D.lg. deve essere votato dal Parlamento ed esso deve tener conto dei principi della legge delega. Esistono comunque decreti che non rispettano la legge delega oppure che finiscono per legiferare su aspetti che non erano stati delegati dal Parlamento, si parlerà allora di eccesso di delega.

Ad es. Il Parlamento fa una legge delega con cui si chiede al Governo di fare una riforma del SSN che rispecchi i principi delineati nella legge delega. Il Governo attraverso il Ministero della Salute e del Tesoro o quelli più qualificati di fare una normativa. (RICORDA: il SSN è stato istituito con la 833/78).


Scendendo nella scala della gerarchia delle fonti troviamo le fonti normative di 2° grado. Sono quelle fonti che servono a disciplinare gli aspetti prettamente attuativi. Esse sono:

I regolamenti

I decreti ministeriali (D.M.).

Questi due strumenti servono per disciplinare nello specifico questioni già trattate dalla legge e non possono discostarsi dalla legge stessa.

Es. La 502/92 viene fatta poi si fanno i D.M. o i regolamenti per meglio specificare come le cose previste dalla legge si devono attuare, (spiega in dettaglio come si deve fare).


Consuetudini


Ci sono poi alcune norme che il nostro ordinamento rispetta per il fatto di essere costantemente rispettate, anche se non scritte, hanno pieno titolo di diventare norme giuridiche.

Esistono varie forme di consuetudine:

Secondo ius;

Praeter (leggi preter) leggem;

Contra leggem.

La consuetudine secondo ius coincide con una fonte scritta. E’ una consuetudine che segue un’esistente scritta.

La consuetudine praeter leggem disciplina aspetti che non sono disciplinati da altre fonti di legge.

La consuetudine contra legge, quella che prevede qualcosa contro la legge, quest’ultima non ha possibilità di imporsi dove esiste una norma di legge che disciplina diversamente una determinata questione.

Tipico es. Nella cultura preindustriale accadeva che ci fosse una ura d’intermediario che metteva in comunicazione il produttore con il venditore per l’acquisto di prodotti agricoli. A quest’intermediario era riconosciuta un’indennità, anche se non c’è una regola o norma al riguardo. Per questo motivo alla CCIAA (Camera di Commercio) esiste un albo dove sono raccolte tutte queste norme a riprova della loro validità in quanto queste consuetudini attecchiscono nelle realtà locali.

La consuetudine è una fonte normativa sempre meno diffusa perché il sempre maggior tecnicismo della società moderna lascia meno spazio a queste forme.


Legislazione Regionale


Della gerarchia delle fonti va anche menzionata la legislazione regionale.

Sullo stesso piano delle leggi statali abbiamole leggi regionali che sono quelle emanate dal Consiglio regionale in materie che sono di competenza della regione delegate dallo Stato grazie all’art. 117 della Costituzione.

La legislazione regionale può essere:

Esclusiva (su argomenti che competono strettamente alla regione);

Concorrente (su argomenti che sono anche di competenza statale).



Approfondimento

Organi della Regione.

Il Consiglio regionale è l’organo legislativo e d’indirizzo politico (eletto dal corpo elettorale).

La Giunta regionale è l’organo esecutivo, è eletto dal Consiglio e consta di un Presidente.

Il Presidente del Consiglio regionale è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio e ha funzioni di direzione e coordinamento del Consiglio stesso.

Il Presidente della Giunta regionale dirige i lavori della Giunta e ne coordina l’attività, è eletto dal Corpo elettorale).



Concetto di polisistema.


Il nostro sistema giuridico oggi è definito polisistemico, insieme allo Stato operano e agiscono altri sistemi giuridici. Recentemente c’è stato un trasferimento di poteri verso altri organismi giuridici. Un tipico trasferimento è il decentramento a favore delle autonomie locali. Acanto allo Stato abbiamo altri organismi tipo gli enti locali primo fra tutti le regioni a cui gran parte del potere è stato trasferito.

Questo è stato fatto secondo il principio per cui esercita al meglio il potere nell’interesse del soggetto amministrato (il cittadino) chi è più vicino al soggetto stesso.

Abbiamo, quindi, il coordinamento statale e abbiamo la regione con un esercizio del potere legislativo analogo a quello esercitato dallo Stato. Il percorso del decentramento è lungo, ma era già previsto ai tempi della Costituzione, via via si è incrementato nel corso degli anni e oggi è diventato molto attuale.

Bisogna tener conto che non c’è un sistema superiore, ma ci sono sistemi giuridici che coesistono e rispondono a logiche proprie. Questi organismi giuridici non sono subalterni rispetto a quello statale, ma si muovono in base ad un’autonomia secondo logiche diverse. L’ossatura normativa su cui poggiano i principi cardine di funzionamento di questi sistemi giuridici, sono contenuti nello statuto regionale, comunale e così come nella Costituzione.


Principio di sussidiarietà.


Il principio per cui l’autorità più lontana opera soltanto se può far meglio di quella vicina. Quindi opera sussidiariamente (in seconda battuta) e solo quando può esercitare meglio quel potere. Altrimenti è giusto che l’autorità locale sia direttamente più competente ad esercitare il potere.


Questa logica polisistemico opera anche verso i sistemi internazionali.

Il sistema statale ruota nei sistemi internazionali ( ONU, NATO, UE ). Per cui quote e parte del potere che prima era esclusivamente riservato allo Stato, sono stati devoluti ad organismi comunitari. Ciò ha portata non solo ad un trasferimento di quote di potere, ma addirittura interi settori del vivere civile primo fra tutti l’economia. Oggi si sente parlare di mercato globale, di globalizzazione. (Assunzione di dimensioni globali, estensione dei propri interessi e delle proprie attività su scala internazionale etaria. In economia indica quei fenomeni d’estremo ampliamento di scala dei processi economici e finanziari che hanno caratterizzato gli anni Ottanta e Novanta del sec. XX.). I principi e le regole, quindi, che riguardano la concorrenza fra imprese, non possono essere mai principi locali o nazionali. Questo causa una concorrenza delle aziende a livello globale ed è ovvio che le regole debbano essere generali. Se questo non succedesse non ci sarebbe concorrenza, si perderebbe il regime di libero mercato, questo causerebbe una chiusura del sistema economico e soprattutto non andrebbe a vantaggio dei consumatori. Solo dove c’è una concorrenza, infatti, c’è la possibilità che non si creino situazioni di monopolio (regime di mercato caratterizzato dalla presenza di un solo venditore di un determinato bene o servizio ad una molteplicità d’acquirenti). Il monopolio non avvantaggia i clienti in quanto sarebbero imposti prezzi fissi e non ci sarebbe la scelta.

Se su un’asse mettiamo il prezzo e sull’altra la domanda, nel regime di monopolio il prezzo può salire senza che la domanda diminuisca. In una logica di libera concorrenza modificando il prezzo modifico la domanda e incido sull’offerta, per cui ogni volta che sposto il prezzo modifica la domanda e l’offerta. In quest’ottica di rispetto di questi principi generali anche in questo caso abbiamo avuto un’evoluzione eccentrica del potere a favore d’organismi internazionali. Altro es. il sistema giuridico internazionale, la polizia internazionale (Interpol), mandato d’arresto internazionale.


In questa logica eccentrica del potere ci sono due norme della Costituzione che possono essere prese come punti di riferimento: l’art. 11 e l’art. 117.

“Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli

e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in

condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad

un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e

favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”


Quest’articolo è molto attuale per i temi che riguardano l’aiuto militare nei Paesi del medio-oriente. “promuove . scopo” sottolinea quest’evoluzione eccentrica verso organismi comunitari e internazionali.


“Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della

Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli

obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con

l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non

appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;

sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione

delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del

Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti

pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa

locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia

amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti

civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,

Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo

statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di

legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione

europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro;

istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della

istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e

tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della

salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del

territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;

ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione

nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa;

armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e

del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e

promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse

rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e

agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta

alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi

fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non

espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro

competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti

normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi

internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di

procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio

del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione

esclusiva, salva delega alle Regioni.

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni,

le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla

disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli

uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono

la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il

migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi

comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e

intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme

disciplinati da leggi dello Stato.”


Quest’articolo delinea i campi legislativi dello Stato in confronto alla podestà legislativa delle Regioni.

“politica estera . Unione Europea”. La regione non può decidere un embargo su uno Stato e nemmeno la sua adesione ad organismi internazionali, però può aprire degli uffici di rappresentanza in altri Stati della Comunità per promuovere la propria immagine.

“rapporti . religiose”. I patti Lateranensi sono competenza dello Stato.

“ordinamento . Enti pubblici nazionali”. Gli enti pubblici locali li governa l’autorità di riferimento, gli enti pubblici regionali sono di competenza della regione e questo consente alla Regione di fare delle leggi regionali che vanno a disciplinare ad es. le ASL del suo territorio. Di recente è stata emanata un legge che ha disciplinato che tutte le vecchie USL a gestione obbligatoria (cioè che devono are da sole i loro debiti) alle quali subentrava nel ’95 le ASL, i debiti contratti in quell’anno non andassero sul bilancio delle neonate ASL, ma che si istituisse una gestione liquidatoria. Questa gestione disciplinata da una normativa precisa che prevedeva una procedura concorsuale, che serve a fare in modo che tutti i debiti fossero saldati in concorso fra di loro. Questo si fa per avere uno stato massivo della situazione, unendo insieme tutti i debiti, vedendo le risorse disponibili e dopo si ripartiscono tutti i debiti in parti uguali). Questa legge si applica solo nelle ASL pugliesi.

“giurisdizione e norme processuali”. I processi giudiziari si fanno con la stessa procedura uguale per tutto lo Stato.

“ determinazione . nazionale”. I famosi LEA, i livelli essenziali di assistenza, quello che deve essere garantito dal SSN come minimo da tutte le regioni.


N.B. Questi compiti divisi non sono immutabili, ma subiscono delle variazioni dovute al cambio degli umori sociali e politici. Quello che una volta si riteneva essere di competenza dello Stato, può diventare di pertinenza della Regione per essere più vicini ai sentimenti, ai bisogni della Comunità.



Decentramento


Il decentramento amministrativo può implicare il concetto d’allargamento della partecipazione al potere Mediante il decentramento amministrativo, un ente, per esempio pubblico, disloca capillarmente le sue sedi attribuendo ad altri enti le sue competenze (decentramento autarchico) oppure articolando il proprio organico (decentramento burocratico). Può avvenire a livello territoriale (Regioni) o di città (circoscrizioni, aggiunti) delegando funzioni attive e consultive dopo di quelle, per esempio, di stato civile, anagrafe, ecc. Secondo l'art. 5 della Costituzione, la Repubblica italiana attua, nei servizi che dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento amministrativo e adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. 



Esiste un’evoluzione dell’ordinamento statale che da una parte cede quote di potere a favore delle autonomie locali, dall’altra le cede agli organismi internazionali e comunitari per la disciplina d’aspetti che è indispensabile che divengano regolamentati a livello generale o globale.



L’evoluzione in chiave privatistica delle Pubbliche amministrazioni (PA).


Al fine di mantenere efficiente (rispondendo alle esigenze dei cittadini) la macchina della PA ci si è resi conto nel passato che gli strumenti di tipo pubblico erano poco adatti a garantire l’efficienza dei servizi.

L’art. 97 della Costituzione che sancisce il principio della buon’efficienza della PA ha portato di recente un’evoluzione in chiave marcatamente privatistica delle stesse.



Approfondimento

Art. 97

“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che

siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le

attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,

salvo i casi stabiliti dalla legge.”




   Esempio: Il pubblico impiego. In passato essere dipendenti della PA significava avere un certo status con l’applicazione di determinati istituti contrattuali diversi da quelli che si applicavano al lavoro dipendente. Ultimamente c’è stata anche una privatizzazione del pubblico impiego, quindi, sono stati applicati gran parte degli istituti previsti per i lavoratori alle dipendenze dei privati. Questa riforma privatistica è disciplinata dalla legge Bassanini in particolare per la riforma del pubblico impiego è il D.L. 80/98 che ha introdotto la privatizzazione del pubblico impiego.



La privatizzazione si vede anche in altri settori con la nascita delle società miste, enti pubblici come il comune che per garantire certi servizi al posto di farli con la sua macchina amministrativa (impiegati, funzionari, apparato) crea delle società di capitali private e attraverso esse gestisce e garantisce un certo servizio.

Alcuni sostenitori più rigidi che quest’evoluzione, per i quali l’amministrazione deve fare il meno possibile e deve lasciare ai privati lo svolgimento di queste attività, ritengono che debba rimanere ancorato a livello pubblico compiti quali la difesa dei confini, ordine pubblico interno.


La giustizia è stata “privatizzata” con la giustizia arbitrale. Dato che i tribunali sono intasati e la giustizia è lenta, in alcuni settori, ad es. grosse trattative economiche, cause di tipo commerciale, invece che regolare con la giustizia pubblica si usufruisce di quella arbitrale. Le parti devolvono la decisione delle loro controversie ad un collegio d’arbitri che scelgono le parti.

Di pari passo con questa privatizzazione della PA, c’è una trasformazione della stessa PA.


   Esempio: in ambito di servizio sanitario. Con la riforma 833/78 si crearono le USL, si separarono dagli enti comunali, si definì così un ente pubblico che doveva tutelare la sanità sul territorio. Con la riforma 502/92 del SSN furono create le ASL, c’è stata quest’evoluzione in chiave aziendalistica di quelli che erano degli enti pubblici (USL) e che oggi continuano ad essere definiti enti pubblici, ma in realtà sono diventati qualcosa di diverso perché le aziende devono garantire la sanità, devono rispettare i principi d’efficacia ed efficienza e devono puntare al pareggio di bilancio. Deve ragionare quindi come un qualsiasi privato che soldi non può perdere e ragionare in termini d’azienda piuttosto che da ente pubblico. Addirittura secondo alcune interpretazioni le ASL sono enti pubblici economici, hanno una chiave economica prima che sanitaria.


Proprio per far fronte con maggiore efficacia ed efficienza alla natura degli interessi a cui è proposta ciò che prima era svolto soltanto da enti pubblici e da PA statale oggi è svolto da una serie di soggetti che rispetto alla PA presentano delle marcate differenze.


   Esempio: sanità. Mentre nella scala delle competenze vedevamo il Ministero della salute (che coordina a livello nazionale, fa camne per la promozione della salute), l’assessorato della sanità alla regione Puglia ( che dà l’indirizzo politico-amministrativo alle varie aziende del territorio regionale). Da un po’ d’anni è sa un’altra ura quella dell’ARES (agenzia regionale per i servizi sanitari) per offrire in alternativa all’attività svolta dall’assessorato, un supporto in chiave più tecnica per le problematiche specifiche. La Regione ha deciso di istituire un’agenzia che rispetto all’assessorato ha competenze di gran lunga più tecniche per affrontare e risolvere i problemi del to sanitario, così ad es. nel corso degli ultimi anni tutto il piano di riordino ospedaliero e prima ancora quello sanitario sono stati elaborati non dall’organo amministrativo politico (assessorato) ma da un organo tecnicamente più specializzato quale l’ARES. Questo viene fatto in base a questa chiave evolutiva della PA che si spubblicizza rispetto al passato e che si tecnicizza per essere più efficiente nello svolgimento dei compiti che gli sono preposti.


Continuando in questa carrellata d’elementi sintomatici della progressiva privatizzazione della PA possiamo fare un esempio d’alcuni strumenti estremamente più innovativi attraverso cui si cerca di realizzare opere pubbliche, grosse infrastrutture e garantire servizi molto costosi che la PA non sarebbe in grado di garantire perché mancano le risorse finanziarie che si garantiscono, invece, attraverso il flusso di capitali dei privati immessi nella realizzazione d’opere pubbliche.


   Esempio: previdenza sociale. Questo è un altro settore che costituisce una perdita a livello economico dello Stato per questo motivo la sinergia tra pubblico e privato viene vista come una via di salvezza per riuscire a limitare questo gap (differenza) tra risorse scarse ed esigenza di infrastrutture. Sotto questo profilo si stanno affinando degli strumenti contrattuali che servono a garantire quest’ingresso di capitale.


Attraverso un tipo di contratto anglosassone il privato mette i soldi per remunerare il capitale investito attraverso la gestione della struttura pubblica che poi rimane in mano alla PA, con questo strumento si costruiscono molti ospedali. In altre parole i privati mettono soldi e assicurano che per un tot di anni, che servono a remunerare il loro capitale investito, gestiranno la mensa, la lavanderia, le pulizie, negozi all’interno dell’ospedale, la pubblicità alla struttura (servizi comunque non strategici) dopo di che lascia tutto alla PA, addirittura questi sofisticati strumenti di partnership pubblico- privato (PPP) si spingono a garantire una quota di DRG (costo del ricovero secondo la diagnosi) al privato per remunerare il suo capitale investito. Questo PPP si vede anche nel settore carcerario anche lì, infatti, il privato fa la struttura e per remunerare il suo capitale investito gestirà la mensa e tutto ciò che non è strategico.

Un’altra tecnica che viene utilizzata per garantire la sinergia parte da quest’analisi. Ad es. gli ospedali vecchi sono realizzati in pieno centro quindi in aree urbanistiche di alto pregio economico dove, però difficilmente si può realizzare una struttura efficiente perché magari mancano gli spazi, uno di questi piani prevede l’acquisizione di quest’area su cui sono costruiti da parte dei privati che costruiscono case, negozi e come controparte realizzano nuovi ospedali.



Ordinamento giudiziario


Nella ripartizione dei poteri una parte importante è riservata al potere giudiziario, che ha il compito di applicare le leggi. La magistratura per essere considerata tale deve essere composta da giudici liberi soggetti solo alla legge (Art. 101).



Approfondimento

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto

alla legge.



CSM


La magistratura si autogoverna attraverso il CSM ( Consiglio Superiore della Magistratura), organo previsto dalla Costituzione, che serve ad autogovernate la magistratura ( trasferimenti, assegnazione3 di cariche direttive). Il CSM è composto da 16 membri che vengono eletti dai magistrati stessi ( o membri togati) e 8 membri non togati che vengono eletti dal Parlamento in seduta comune. Il Presidente del CSM è il Presidente della Repubblica.


Struttura macchina giudiziaria


La giurisdizione civile e processo civile


La giurisdizione civile si occupa della risoluzione delle controversie fra privati portate davanti al giudice ordinario.

Il processo civile è l’insieme d’atti e delle operazioni finalizzati alla risoluzione delle controversie.


Gli organi del processo civile


Giudice ordinario, deputato a decidere le controversie.

Giudice di pace, ha competenze minori. Ha competenza per le cause relative a beni mobili di valore non superiore ai 2.500 € e per quelle comportanti risarcimento di danni derivati dalla circolazione dei vicoli di valore fino a 15.000 € . Ha, inoltre, un’ampia competenza in materia di cause condominiali senza limite di valore.

Tribunale.

Corte d’appello. Giudice di secondo grado al quale si può fare appello per impugnazioni delle sentenze dei tribunali.

Corte di Cassazione. Organo normofilattico in altre parole si va in Cassazione solo per questioni di diritto, mai per quest6ioni attinenti a circostanze di fatto e valutano se una sentenza è rispondente ai principi di diritto e se è ben motivata. E’ un organo di giustizia di 3° grado impropriamente detto perché si ricorre per questioni di puro diritto.


La giurisdizione penale


La giurisdizione penale ha per fine l’accertamento d’eventuali responsabilità penali a carico di coloro che siano accusati di aver commesso dei reati e l’applicazione delle relative pene.


Gli organi del processo penale


Giudice di pace. Ha competenze per i reati minori, in altre parole le contravvenzioni e i delitti puniti con la pena della multa.

Giudice ordinario.

Il Pretore. Ha competenza per i reati che comportano una pena detentiva non superiore ai 4 anni di reclusione.

Il tribunale.

La Corte d’assise. E’ competente per i reati che comportino la pena dell’ergastolo o la reclusione non inferiore ai 24 anni.

La Corte d’appello. Ha competenza di 2° grado per le sentenze pronunciate dal Pretore e dal tribunale.

La Corte d’assise d’appello. Giudice di secondo grado rispetto alle sentenze emesse dalla Corte d’assise.

La Corte di Cassazione. Competente a decidere sulle impugnative alle sentenze di secondo grado pronunciate dalla Corte d’appello e dalla Corte d’assise d’appello per sole questioni attinenti al diritto.


Sezioni speciali


Possiamo avere delle sezioni specializzate nell’ambito del giudice ordinario, come il giudice del lavoro, che prevede anche qui un suo Tribunale, una Corte d’appello e una Cassazione.


Proprio a causa della privatizzazione del pubblico impiego, che ha portato ad un’equiparazione tra impiego alle dipendenze della PA e quello alle dipendenze del privato, si è sentita la necessità di un cambiamento delle competenze del giudice del lavoro. Prima del ‘98 (legge Bassanini) tutte le questioni dell’impiego pubblico andavano davanti al giudice amministrativo, ora davanti al giudice del lavoro.


La Costituzione prevede che non possano essere costituiti molti giudici speciali diversi da quelli che erano presenti, quando la stessa fu redatta. Quindi accanto al giudice ordinario che ha una competenza più vasta, abbiamo il giudice amministrativo, La Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile, il Tribunale superiore delle acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie4 che hanno per oggetto il corso dei fiumi, argini, il Tribunale dei Minori, il TAR (tribunale amministrativo regionale), per tutte le questioni di pubblico impiego prima del 30/06/1998 poi passate al giudice ordinario del lavoro.


Giudice amministrativo e suoi organi


Con questa riforma del ‘98 le competenze del giudice amministrativo sono cambiate. Ora il giudice amministrativo ha competenze in materia di procedure concorsuali.

In passato ogni volta che la controversia era contro la PA, la competenza era del giudice amministrativo, cono conosciuto anche come il giudice degli interessi legittimi. Quando la PA esercita la propria attività attraverso la podestà d’imperio, in altre parole una posizione sovraordinata rispetto ai soggetti amministrati, la posizione del cittadino viene definita d’interesse legittimo.



Approfondimento

Interesse legittimo e diritto soggettivo


L’interesse legittimo è una posizione giuridica oggettiva che si contrappone a quella del diritto soggettivo. Mentre il diritto è una posizione giuridica di forza (es. il diritto di proprietà), l’interesse legittimo è una posizione giuridica, elaborata dall’ordinamento italiano, del cittadino nei confronti del potere. Quando la PA esercitava il suo potere, il cittadino ha l’interesse legittimo affinché l’amministrazione eserciti correttamente il potere che gli è assegnato.


Esempio. Viene bandito un concorso e io ne prendo parte con un certo diritto a vincerlo o ad essere assunto, ho un interesse legittimo affinché l’amministrazione eserciti correttamente i poteri che gli sono conferiti: nell’indire il concorso, bandirlo, prevedere i punteggi per l’assegnazione dei titoli, correggere gli elaborati. Ho un interesse legittimo a che tutto ciò sia fatto correttamente nel rispetto di principi, della legge, della trasparenza, imparzialità e così via.


Esempio. Il Comune ha la podestà pianificatoria, dirige il piano regolatore, decide come si deve espandere una città. Questo porta ad un interesse legittimo dei cittadini a che questa podestà sia esercitata correttamente, non a vantaggio di un proprietario al posto di un altro.


Il diritto soggettivo è una posizione giuridica soggettiva piena. E’ un interesse riconosciuto dall’ordinamento giuridico come esclusivamente proprio del suo titolare, e come tale da lui protetto in modo diretto e immediato.

L’interesse legittimo è una posizione giuridica oggettiva del privato a che l’amministrazione eserciti correttamente la discrezionalità che gli è propria ( discrezionalità => potere decisionale).



Questa differenziazione ci porta alla giurisdizione del giudice amministrativo perché è il giudice degli interessi legittimi, interviene, quando la controversia ha da una parte la PA e dall’altra un privato.


   Esempio. Gara d’appalto per il servizio di pulizia dell’ospedale. L’amministrazione esercita la propria discrezionalità valutando le offerte che sono arrivate da una serie di ditte concorrenti. Nel dare l’autorizzazione ad una al posto di un’altra, può comportare la formulazione di un ricorso davanti al giudice amministrativo da parte della ditta non vincitrice, che voglia censurare la scelta dell’amministrazione. Dopo che la procedura d’appalto si è esaurita e abbiamo l’aggiudicazione, c’è la ditta vincitrice che comincia il lavoro e l’amministrazione inizia a non are il canone previsto, non abbiamo più un interesse legittimo da parte della ditta, ma un diritto soggettivo.


Ogni volta che non c’è la podestà decisionale della PA, passiamo nel campo dei diritti e dei doveri e nel caso di controversie andremo davanti al giudice ordinario civile.


   Esempio. Una persona va dal giudice amministrativo, quando non vince un concorso perché ritiene che non abbiano calcolato bene i titoli, dopo che però ho vinto il concorso e che è stata assunta tutte le questioni afferenti al rapporto di lavoro saranno devolute alla competenza del giudice ordinario, perché c’è il contratto di lavoro che prevede i diritti e i doveri del lavoratore.


Continuano ad essere di competenza del giudice amministrativo eventuali questioni che riguardano l’organizzazione degli uffici pubblici.


   Esempio. Il piano di riordino sanitario ha comportato una serie di contrattazioni di alcuni servizi. La filosofia del piano di riordino ospedaliero era di cercare di eliminare i reparti doppioni per incrementare servizi che prima non c’erano quali le alte specializzazioni. Le azioni discrezionali sono state promosse davanti al giudice amministrativo perché abbiamo un’organizzazione degli uffici e perché c’era un interesse legittimo da parte dei Comuni del bacino di utenza che hanno fatto ricorso al TAR.


Questi si chiamano provvedimenti di macrorganizzazione che si contrappongono a quelli di macrorganizzazione (spostamento di un infermiere professionale da una U.O. ad un’altra). Le questioni che incidono sul rapporto di lavoro e contratto di lavoro, ricadono nella competenza del giudice ordinario sezione specializzata del lavoro.


Consiglio di stato


Il giudice di secondo grado per quanto riguarda il giudice amministrativo è il Consiglio di Stato. Organo istituzionale (previsto dalla Costituzione). Originariamente più che funzioni giurisdizionali aveva funzioni consultive della PA. Qualora ci fossero dubbi sull’interpretazione di legge, lo Stato si rivolgeva al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di stato oggi ha due funzioni:

Consultiva

Giurisdizionale


Funzionamento e caratteristiche delle ASL


La struttura dell’ASL


Al vertice c’è: il Direttore Generale, scelto dalla Giunta Regionale ed è pescato da un albo (deve essere laureato e iscritto ad un albo). Deve avere 5 anni di direzione d’uffici e strutture sanitarie pubbliche o private. Per essere inserito nell’albo deve aver fatto domanda.

Il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario a sua scelta (influisce anche la Regione). A differenza del Direttore Generale che firma il suo contratto con la Regione, in quanto funzionario regionale, i due Direttori Amministrativo e Sanitario firmano il loro contratto di lavoro con l’azienda di cui sono dipendenti.

L’azienda si esprime attraverso degli iter che sono i provvedimenti amministrativi con cui l’azienda comunica all’esterno la sua volontà. La delibera del Direttore Generale viene assunta con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario altrimenti non ha validità. La Direzione generale è un organo collegiale più che monocratico, è vero che il Direttore Generale ha la rappresentanza all’esterno dell’azienda, però per esprimere correttamente la volontà dell’Amministrazione delibera con il parere favorevole degli altri due direttori.



Organo e ufficio

Gli organi sono quelle ure, quelli uffici, quell’entità che sono abilitati a manifestare all’esterno dell’ente stesso la volontà dell’ente. E’ organo rispetto all’ufficio ciò che ha rilevanza esterna dell’ente

stesso. Cosa che l’ufficio non fa.


Gli organi dell’azienda sono due, uno è la Direzione Generale, l’altro è il Collegio dei Revisori. Quest’ultimo è un organo che serve a controllare la correttezza contabile del funzionamento dell’azienda. Il Collegio dei Revisori è composto di cinque membri, 2 scelti dalla Regione 1 dal Ministro della Salute 1 dal Ministro del Tesoro 1 dall’assemblea dei sindaci dei Comuni del bacino di utenza dell’ASL. Nel caso d’azienda ospedaliera che non ha estensione territoriale il 5° revisore è scelto dal sindaco del Comune dove ha sede l’azienda ospedaliera. Verifica le varie delibere adottate dal punto di vista contabile.


Differenza tra Azienda Sanitaria e Azienda ospedaliera


Le strutture di base del SSN sono le ASL che insieme alla sanità ospedalizzata (per la cura delle acuzie) tutelano la salute sul territorio attraverso i presidi ospedalieri. Ci può essere l’esigenza di creare un polo ospedaliero più forte e dotarlo di un’autonomia questo fa nascere le Aziende Ospedaliere che hanno un bacino territoriale nell’ambito del quale tutelano la salute, non andando a fare sanità sul territorio, ma sono concentrate nell’erogazione dei servizi per la diagnosi e la cura dell’acuzie.

Le ASL, al contrario, hanno una collocazione territoriale curano la sanità sul territorio (assistenza domiciliare, SERT (per la cura dei tossicodipendenti), CIM (Centro Igiene Mentale).


Il Fazzi era un’Azienda Ospedaliera, con il riordino ha perso autonomia giuridica ed è ritornato presidio ospedaliero dell’ASL. A Brindisi c’è come Azienda Ospedaliera il Perrino, sono inoltre Aziende Ospedaliere quelle che hanno una sede universitaria come il Policlinico di Bari e gli Ospedali Riuniti di Foggia.



Diritti Inviolabili


La società ha comportato delle naturali e graduali evoluzioni del nostro ordinamento statale, da autonomie locali a organizzazioni comunitarie, alla privatizzazione della pubblica amministrazione e una rivisitazione dei suoi compiti, un maggiore impegno del privato nella realizzazione di questi stessi interessi che prima erano di esclusiva competenza dello Stato ( primo es. fra tutti la sanità. Esistono strutture pubbliche e private concorrenti tra loro che devono godere delle stesse priorità).

Esiste, però un nocciolo di diritti garantiti della nostra Costituzione che sono rimasti fermi nel corso degli anni e che da quando la Costituzione è stata scritta (1948) a oggi mantengono inalterata la loro attualità.

La cosa importante è che questo nocciolo iniziale di principi costituisce un baluardo non modificabile. Questo significa che non si può avere una modifica degli stessi neanche se si intraprendesse l’iter della revisione delle norme costituzionali previste. Le altre norme che riguardano l’organizzazione statale come l’articolo 117, hanno subito recentemente modifiche, in particolare si sta dibattendo per la modifica dell’art. 5. 


ART. 2 Garanzia dei diritti inviolabili (diritto ai diritti, N.d.A.)


“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come

singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede

l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e

sociale.”


Quest’articolo sembra essere una specie di cappello iniziale della nostra Costituzione perchè riassume i principi fondamentali che saranno affrontati in seguito.

Pensiero comune è che l’Assemblea Costituente (l’assemblea che ha redatto la Costituzione) abbia voluto lasciare una sorta di valvola d’accesso alla tutela costituzionale per diritti e principi che magari non sono esposti negli altri articoli. E’ una sorta di norma a carattere generalesche consente di avere un interpretazione evolutiva. Quello che è un diritto inviolabile, ma non è espresso nella Costituzione, anche quello può godere della tutela prevista dall’articolo 2. Un es., il diritto all’ambiente salubre non è contemplato, ma è un diritto. Altri diritti inviolabili non contemplati sono ad es. quei diritti nuovi che nascono dall’evoluzione della scienza e della tecnologia, il diritto alla privacy (legge 675/96). E’ importante anche questa lettura della persona umana non soltanto come individuo, ma anche nel contesto sociale e familiare dove si muove e svolge la sua personalità. Non solo i diritti ma anche i doveri che una persona ha.


ART. 3 Principio d’uguaglianza


“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, d’opinioni politiche,

di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d’ordine economico e

sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione

di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”


“Tutti . sociali” 1° comma contiene il principio d’uguaglianza formale. La norma parla di “cittadini” in realtà è usato in senso atecnico, non riguarda solo i cittadini italiani, ma è un principio di carattere generale valido per tutti quelli che si trovano sul territorio, ma che non sono cittadini italiani (stranieri e persone prive di cittadinanza). E’ fatta una prima enucleazione dei settori in relazione ai quali questo principio è applicato (sesso, razza, lingua, . ). Questa elencazione è ritenuta non di carattere tassativo, ma serve per dare un idea. 2° comma “E’ compito . Paese”. Mentre nel primo comma si delinea un concetto statico ( siamo tutti uguali), il 2° comma interpreta il principio in modo dinamico, lo Stato deve fare in modo che per una circostanza di fatto o un qualsiasi motivo un soggetto non si trovi nelle condizioni d’essere uguale allora lo Stato si deve impegnare per consentirgli di compensare questo gap (deficit) per fare in modo che tutti quanti siano uguali.

Es. il sistema tributario ha come principio anche quello di consentire una redistribuzione delle ricchezze, tasse in più a chi è ricco per consentire attraverso le risorse che lo Stato recupera di garantire a chi non ha la possibilità di usufruire degli stessi servizi ( borse di studio, agevolazioni).   Il diritto/dovere d’istruzione, attraverso la scuola pubblica, lo Stato mette nelle condizioni che tutti abbiano la stessa cultura per affacciarsi al mondo del lavoro in situazioni di parità.




Art. 4 Diritto al lavoro


“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le

condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la

propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale

o spirituale della società.”


Tutta la prima parte della Costituzione individua dei principi spesso i diritti in senso atecnico perché è indubbio il fatto che abbiamo diritto al lavoro, non è fatto obbligo a nessuno ad esercitare tale diritto. Il diritto al lavoro si realizza con l’impegno dello Stato (“promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”) però questo è un principio per una finalità, ma non è un diritto in senso tecnico come posizione giuridica soggettiva attiva a fronte del quale esiste un dovere. Sono quindi espressioni di principio. Tutti hanno diritto ad un lavoro e si devono dare da fare per trovarlo.

Es. Entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i li, i genitori si separano, ma il padre non lavora, però deve mantenere lo stesso i li perché alla base c’è quest’impegno di carattere costituzionale che impegna tutti a cercare un lavoro per contribuire. Non è sufficiente affermare che se non si lavora non si possono mantenere i li, si andrebbero incontro così a delle sanzioni di carattere penale.


Art. 5 Tutela delle autonomie locali.


“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;

attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento

amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle

esigenze dell'autonomia e del decentramento.”


Cominciamo a addentrarci nelle problematiche inerenti alle autonomie locali e del decentramento, perché il principio delle autonomie locali è garantito dalla Costituzione. La logica dell’autonomia del decentramento è stata realizzata da poco, ma in realtà è un principio di carattere generale già contenuto nei primi articoli della Costituzione.



Art. 6 Tutela delle minoranze linguistiche


“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.”


Questo è un principio fondamentale. Si deve tener conto che quando la Costituzione era scritta le minoranze erano moltissime perché l’unità d’Italia era stata fatta da poco e le regioni come il Trentino e il Friuli, aggiuntesi dopo la seconda guerra mondiale, premevano verso l’esterno. L’Assemblea Costituente ha tenuto a garantire e a costituzionalizzare la possibilità di mantenere i propri linguaggi per consentire con più facilità quest’adesione centralistica dei territori autonomi. Oggi sembra quasi normale, però non c’è dubbio che la norma costituzionale è importante. In Trentino ad es. le scritte sono in italiano e tedesco, in Valle d’Aosta sono in italiano e francese, anche nella nostra regione c'è una minoranza linguistica: il griko.


Diritti / Doveri del Cittadino


Art. 13 Diritto alla libertà personale


“La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione

personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto

motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge,

l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che

devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se

questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati

e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a

restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.”


“La libertà . inviolabile” Questo ci sembra scontato, ma nella maggior parte del Pianeta non è così. Nessuno mi può costringere a fare quello che non voglio. 2° comma Solo l’autorità giudiziaria può emettere un provvedimento di detenzione, di limitazione e restrizione della libertà personale, non lo può fare il Governo solo l’autorità giudiziaria. I commi successivi affermano che qualora lo faccia un’altra amministrazione (polizia, carabinieri, ecc.) lo deve comunicare immediatamente all’autorità giudiziaria che può confermare o no il fermo nelle 48 ore successive. Dopo 48 ore se non c’è convalida il fermo decade.


Art. 14 Diritto di domicilio


“Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi

e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della

libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a

fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.”


Analogamente a quanto visto per la libertà personale ci sono limitazioni per la perquisizione domiciliare. Qui si vede quella logica cui si fa riferimento all’art. 2 la tutela dei diritti dell’uomo è vista anche con riferimento al contesto in cui si muove l’uomo ( familiare, sociale, lavorativo), qui il proprio domicilio. Qualora ci siano esigenze come salute e incolumità pubblica o per fini economici e fiscali ci sono delle leggi appropriate.



Art. 15 Tutela della corrispondenza


“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di

comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità

giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.”


In quel periodo c’era solo la posta e violare le lettere era un modo di violare la libertà personale, oggi la norma va vista anche a tutti gli altri strumenti di comunicazione che la tecnologia oggi ci offre.


Art. 16 Libera circolazione del cittadino


Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del

territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale

per motivi di sanità o di sicurezza.

Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi,

salvo gli obblighi di legge.”


La norma risente molto del momento storico in cui l’Italia vive alla fine della seconda guerra mondiale, in un’epoca in cui questa libertà non c’era, esisteva il confino, una limitazione della circolazione delle persone.


Art. 17 Libertà di riunione


“I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz';armi. Per le riunioni,

anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in

luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle

soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.”

Scritta sempre nello stesso clima del precedente. Accade di rado che quando si facevano le autorizzazioni al prefetto per un corteo fossero rifiutate perché magari lo stesso giorno c’era un’altra manifestazione di opinioni politiche opposte, comunque questa libertà è rispettata, è soppressa per esigenze di ordine pubblico.


Art. 18 Diritto di associarsi


I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini

che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche

indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.”


Il secondo comma è importante. Abbiamo avuto due violazioni che hanno portato all’applicazione dell’articolo. Una violazione è la loggia P2, un’associazione segreta che aveva fini politici, un’organizzazione massonica segreta a fini politici che raccoglieva una serie di ure istituzionali (politici, ufficiali). Un’altra organizzazione paramilitare denominata Gladio che raccoglieva fiancheggiatori della Nato in funzione anticomunista.


Art. 19 Libertà di culto


Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in

qualsiasi forma, individuale o associata, di farne proanda e di esercitarne in

privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon

costume.”

Articolo di estrema importanza. Di recente si sono affrontati temi come il Crocefisso a scuola e l’uso del velo. Altro discorso bisogna fare per la mutilazione dei genitali femminili,come prevedono alcune religioni, l’infibulazione è reato. L’articolo 5 del Codice Civile “Atti e disposizioni del proprio corpo” cita: “Gli attici disposizione dl proprio corpo sono vietati, quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica, quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume”. Quindi una pratica del genere anche se dettata dalla religione nel nostro Paese sarebbe comunque vietata in quanto provocano una diminuzione permanente dell’integrità fisica, lo sarebbe anche se fatta con un adulto consenziente, uriamoci con un minore.


Art. 21 Libertà di pensiero


Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola,

lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità

giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo

autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per

l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo

intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può

essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente,

e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro

s';intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i

mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre

manifestazioni contrarie al buon costume.

La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le

violazioni.”


Come per le altre libertà anche questa si può limitare ad opera dell’autorità giudiziaria. “atto motivato” – la motivazione è una grandissima conquista di carattere democratico perché un caso è decidere in un modo anziché in un altro, ma bisogna anche motivarlo ciò è garanzia di controllo della correttezza o meno della decisione. Oggi la pubblica amministrazione è tenuta a motivare sempre i suoi provvedimenti con la legge 241/90 legge sul procedimento amministrativo. [Questa è un legge quadro (241/90) queste sono importanti perché sono leggi che inquadrano un aspetto corposo della vita amministrativa]. Questa legge fissa come le pubbliche amministrazioni procedano nella loro attività. La legge ha sancito l’obbligo della motivazione di ogni provvedimento amministrativo, ogni volta che la pubblica amministrazione esercita quei poteri discrezionali cui facevamo riferimento deve motivare obbligatoriamente quelle decisioni, deve dire e spiegare perché sta procedendo in quella maniera. 3° comma- non si può bloccare una pubblicazione dei giornali o soltanto se si vede concretizzare con quella pubblicazione quei delitti che non devono essere pubblicati a norma della legge sulla stampa che prescrive quali delitti devono essere pubblicati. 4° comma- come per la violazione della libertà personale ci sono le stesse norme nei casi di urgenza, ma stavolta non entro le 48 ore ma 24 ore non possono passare prima di avere la convalida del fermo. Quest’articolo, inoltre, si può considerare un ampliamento dell’art. 2 dell’uomo visto negli ambiti dove esercita la sua personalità.


Art. 24 Diritto alla difesa


Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi

legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e

difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori

giudiziari.”


E’importante perché anche se ci sono diritti e libertà e non c’è la possibilità in concreto di tutelarli davanti ai giudici contano poco. Nei primi commi si afferma che tutti hanno diritto a tutelare i propri diritti. Per i non abbienti esistono strumenti appositi alle loro esigenze. Il 3° comma è un tipico es. di giustizia sostanziale quel principio dinamico che è sancito nel 2° comma dell’art. 3 (lo Stato si impegna per consentire anche a chi non ha la possibilità di avere rispettato il principio di equità). Nel caso di errori giudiziari, come nel caso di detenzione ingiusta si ha diritto ad avere un indennizzo a spese dello Stato.












Art. 32 Tutela della salute


“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e

interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non

per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della

persona umana.”


Quest’articolo è importante perché definisce il concetto di universalità della salute. Bisogna garantire a tutti i cittadini di usufruire del SSN, in quanto esistono i LEA (livelli essenziali di assistenza) che sono quei livelli che tutte le regioni devono garantire. 2° comma – “Nessuno . legge” E’ visto da qualche studioso come uno dei fondamenti formativi del consenso informato. In realtà questa norma rispondeva ad un’altra esigenza, per fare in modo che non si ripetano i tragici episodi di medicina sperimentale del periodo nazista. Questo comma è stato realizzato non per fare riferimento ai trattamenti medici, ma alla medicina sperimentale dell’epoca.


Art. 41 Libertà di iniziativa economica


L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno

alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività

economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini

sociali.”


L’iniziativa economica privata è libera. In altri parti del Mondo non è così, in quanto tutti i mezzi di produzione sono in mano allo Stato. All’epoca, ricordiamo, c’erano gli Stati socialisti radicali.


Art. 42 La proprietà pubblica e privata


La proprietà è pubblica o privata.

I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà

privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di

acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e

di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo

indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e

testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.”


La proprietà o è pubblica o è privata. Il nostro è un sistema misto, se ci fosse il socialismo reale tutto apparterrebbe allo Stato. Cisono, inoltre, sistemi politici in cui tutto è in mano ai privati, sempre riguardo all’esercizio dell’attività economica. Andando indietro nel tempo negli ani ’70, abbiamo avuto un sistema di partecipazione statale particolare al fine di sostenere e supportare l’economia. Lo Stato, rischiando dei periodi di crisi, interveniva acquisendo mezzi di produzione anticipandone il fallimento per mantenere il livello occupazionale. In questi anni ci sono state partecipazioni statali in settori poco strategici della nostra economia. Un es. la SME (un’holding , gruppo di imprese, del settore alimentare) che trovandosi in un momento di crisi, con l’intervento dello Stato, il quale acquisì parte del capitale azionario della società, sopravvisse mantenendo i posti di lavoro. Questa è un teoria finanziaria studiata da Keinis che prevede l’intervento dello Stato nell’economia di un’azienda in crisi per sostenerla al fine di mantenere l’occupazione.





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