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DIRITTI REALI



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DIRITTI REALI


I diritti reali sono imponibili verso qualsiasi terzo; di norma attribuiscono al titolare un potere di utilizzo sulla cosa salvo le eccezioni dei diritti reali di garanzia (pegno ed ipoteca) e delle servitù negative.

I diritti reali cono caratterizzati dalla loro tipicità, ovvero costituiscono un numero chiuso, non ve ne sono altri rispetto a quelli elencati dal legislatore.. I diritti reali si classificano in:

proprietà: diritto di godere e disporre in qualsiasi modo del bene proprio;

diritti reali in re aliena:  diritti su cosa altrui



I diritti reali in re aliena si classificano in:

diritti di godimento: usufrutto, enfiteusi, uso, abitazione, superficie, servitù;

diritti di garanzia (pegno ed ipoteca).





LA PROPRIETÀ

(categoria dei diritti reali su cosa propria.)

è riconosciuta dalla costituzione, tuttavia a differenza dello statuto albertino ne è permessa l'espropriazione da parte dello stato quando la cosa abbia un preminente interesse generale.

La proprietà è il diritto che ha il proprietario di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi dettati dall'ordinamento [Art. 832 codice civile]. Il diritto di godere consiste nella libertà del titolare di utilizzare o meno la cosa nell'ambito della sua destinazione. Il diritto di disporre è il diritto del proprietario di alienare tutta o parte della cosa. Il diritt[Rael1] o di proprietà si caratterizza per:

imprescrittibilità: il diritto è imprescrittibile per il suo stesso contenuto: al proprietario è accordato il diritto di godere per sempre;

perpetuità: non esiste un termine di durata.


La proprietà edilizia  è regolata fondamentalmente dalla Bucalossi 10/1977: tutte le costruzioni sono soggette a licenza preventiva, rilasciata se la costruzione è conforme al piano regolatore, e che prevede un contributo per aiutare il comune nella costruzione dei servizi essenziali. Gli abusivismi sono stati sanati con la 28/2/1985 e gli atti di disposizione di costruzioni per le quali non sono state concesse la licenza sono nulli.


L'espropriazione è il diritto riservato alla pubblica amministrazione per la realizzazione di opere pubbliche (socialmente vantaggiose) di trasferire coattivamente beni di proprietà privata a favore del soggetto che dovrà provvedere all'opera [Art. 42 Costituzione]. L'espropriazione è prevista dietro un indennizzo nella misura di serio ristoro del danno provocato al titolare del diritto di proprietà(media del valore di mercato e il reddito domenicale diminuito del 40% se il titolare si oppone all'esproprio.


Sono vietati gli atti di emulazione, atti che hanno l'esclusiva finalità di nuocere o arrecare molestia ad altri nel godimento della proprietà[Art. 833 codice civile]; affinché l'atto sia vietato occorrono due elementi:

elemento soggettivo: intenzione di arrecare danno ad altri;

elemento oggettivo: assenza di utilità per il proprietario.


Limiti posti al diritto di proprietà: si classificano in due categorie:

limiti posti nel pubblico interesse: la limitazione al diritto di proprietà è imposta da interessi sociali: vantaggi per la piccola e media proprietà [Art. 44 Costituzione]; Istituzione de ministero dell'ambiente [Legge 8 Luglio 1986 n.349]; Tutela del suolo [Legge 18 Maggio 1989 n.183] distanze tra le proprietà, soggezioni sul fondo per garantire utilità alle pubbliche amministrazioni, le servitù pubbliche , i vincolo geologici ed idrologici..

Limiti posti nell'interesse privato: ovvero nell'interesse di coloro ai quali possa nuocere la soddisfazione del diritto da parte di altri privati; si parla di rapporti di vicinato; tali limiti riguardano:

a)   le distanze minime di tre metri tra le costruzioni e nelle piantagioni; la comunione forzosa del muro sotto il pagamento della metà dell'opera.[art. 873 - 899 codice civile]; il diritto di luci e vedute che permettono di costruire finestre anche sul fondo del vicino avendo riguardo del suo diritto alla privacy. [art. 900 - 907 codice civile];

c)   acque private [art. 909 - 921 codice civile]modificato con 5/1/1994; ora tutte le acque sono pubbliche e sono considerate una risorsa che è salvaguardata secondo criteri di utilità. Sono escluse le acque raccolte dalle piogge.

d)  stillicidio [art. 908 codice civile].


La proprietà si estende in verticale illimitatamente ma egli non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano ad una altezza tale da escludere il suo interesse. L'accesso al fondo è libero a terzi per la caccia, per riprendere una cosa, per riparare un qualcosa. Sono vietate le immissioni immateriali(fumo, rumore, vapori) che dalla proprietà di uno vanno in quella di un altro; ogni proprietario può opporsi se i livelli superano la normale tollerabilità (decide il giudice), a meno che questi non derivino da attività produttiva ma sempre con limiti; al limite si ricorre ad un indennizzo.





Modi di acquisto della proprietà: l'acquisto della proprietà può avvenire:

a titolo originario, qualora vi sia la nascita di un diritto nuovo;

a titolo derivativo, se esiste una successione del diritto tra due soggetti.


Modi di acquisto a titolo originario sono:

l'occupazione: presa di possesso di cose mobili che non sono di proprietà di alcuno; la fauna e i beni immobili vacanti sono patrimonio indisponibile dello stato

l'invenzione: riguarda cose smarrite e consegnate al sindaco (non rivendicate per il periodo di un anno); nel caso di ritrovamento del proprietario spetta di diritto un premio proporzionale.

l'accessione: quando l'acquisto del diritto di proprietà su di una cosa implica l'acquisto della proprietà su altre cose a questa connesse;

di mobile ad immobile: piantagioni, costruzioni, materiali e mobili sul terreno di una persona; il proprietario dei mobili ha diritto a separarli dal suolo o di ottenerne il valore o l'aumento di valore nel fondo

immobile ad immobile: è il caso che s verifica nelle alluvioni (unione di detriti ad un fondo in maniera poco percettibile) o nelle avulsioni (distacco di una parte di terreno per torrente: l'altro proprietario avvantaggiato deve pagare) o isola formata nel fiume (che diventa demaniale)

mobile a mobile: mescolanza che determina comunione; specificazione (dell'inventore con l'obbligo di pagare le materie prime o dei proprietari con l'obbligo di pagare il lavoro dello specificante); usucapione

altri modi determinati caso per caso dalla legge


Azioni a difesa della proprietà

Azione di rivendicazione azione di colui che si afferma proprietario della cosa ma non ne ha il possesso [Art. 948 codice civile] e ne pretende la consegna dal possessore.

Legittimato attivamente è chi si sostiene proprietario ma non ha il possesso. Legittimato passivamente alla restituzione è il detentore o il possessore.

L'attore ha l'onere di dimostrare il suo diritto [Art. 2697 codice civile] e il possessore deve restituire a sue spese. L'azione di rivendicazione non è soggetta a prescrizione e nasce solo dal possesso del titolo di proprietario; l'azione di restituzione asce da contratto ed è quindi un d'obbligo per il possessore della cosa.

L'azione negatoria: azione di accertamento data al proprietario per far cessare eventuali molestie o turbative di fatto o di diritto (accertamento dell'inesistenza del diritto vantato da terzi) sul bene.

L'azione di regolamento dei confini: azione di accertamento dell'estensione di proprietà contigue in cui viene già riconosciuta la proprietà dei vicini. Ciascuna delle parti è simultaneamente attore e convenuto.



Azione per apposizione di termini serve per far apporre o ristabilire segni che delimitino l'estensione di domini contigui.



I DIRITTI REALI DI GODIMENTO

Comprimono il diritto di godimento del proprietario per avvantaggiarne terzi, e sono: la superficie, enfiteusi, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione e la servitù prediale.


La superficie


La superficie è il diritto (attribuito al superficiario) di costruire al di sopra del suolo altrui un'opera di cui si acquista il diritto di proprietà o il diritto stesso di proprietà di una costruzione sul suolo altrui [Art. 952 codice civile].

Nel caso in cui la costruzione già esista il diritto viene conurato come proprietà e non è quindi soggetto a prescrizione.

Nel caso in cui il diritto non è accompagnato da una costruzione esistente questo viene visto come un diritto reale su cosa altrui ed è soggetto a prescrizione di venti anni [Art. 954 codice civile].

Il superficiario può ricostruire sul suolo.





L'enfiteusi


L'enfiteusi è il diritto (dell'enfiteuta) di godere del fondo altrui con l'obbligo di apportarvi migliorie e di pagare al proprietario un canone periodico. Nel diritto di godimento dell'enfiteuta è compresa la facoltà di mutare la destinazione del fondo purché non lo deteriori; sono vietate le innovazioni. All'enfiteuta spetto il dominio utile sul fondo mentre al proprietario spetta il dominio diretto.

L'enfiteusi si estingue per non uso [Art. 970 codice civile].

L'enfiteusi può essere perpetua (caratteristica principale) o a tempo (mai inferiore ai venti anni).

Il diritto di enfiteusi viene costituito mediante titolo o per usucapione, e l'enfiteuta può disporre del suo diritto ma vi è divieto di subenfiteusi.


L'estinzione dell'enfiteusi si ha per:

decorso termine (enfiteusi temporanea);

perimento del fondo [Art. 963 codice civile];

affrancazione;

devoluzione;

prescrizione estintiva [Art. 970 cod. civ] non uso del diritto dell'enfiteuta per almeno 20 anni.


Potere di affrancazione: diritto potestativo dell'enfiteuta di divenire proprietario pagando una somma corrispondente a quindici volte il canone annuo [Art. 971 codice civile].


Diritto alla devoluzione diritto del proprietario di riacquistare la piena proprietà della cosa subordinata o alla condizione di mora dell'enfiteuta o alla sua violazione dell'obbligo di non deteriorare il fondo o di migliorarlo [Art. 972 codice civile]. Il diritto di affrancazione prevale di regola su quello alla devoluzione. Spettano all'enfiteuta i rimborsi per le migliorie apportate: per i miglioramenti (che danno maggiore produttività al fondo) c'è u rimborso, per le addizioni (opere fatte sul fondo come pozzi, magazzini) si ha li ius tolendi o il diritto al rimborso. Si ha diritto di ritenzione per l'enfiteuta quando questi ha diritto a rimanere in possesso del fondo finché non abbia soddisfatto il suo credito.





L'usufrutto


L'usufrutto è il diritto (dell'usufruttuario) di godere della cosa altrui con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica [Art. 981 codice civile]. L'usufrutto deve avere durata temporanea o se nulla è specificato per tutta la vita dell'usufruttuario. Il diritto restante al proprietario prende il nome di nuda proprietà.

L'usufrutto si acquista per legge (usufrutto legale) sui beni del minore da parte dei genitori, per effetto di negozio o per usucapione. Gli atti costituenti usufrutto su beni immobili necessitano forma scritta e sono soggetti a trascrizione.

Oggetto dell'usufrutto è qualsiasi tipo di bene.


Diritti dell'usufruttuario

possesso della cosa [Art. 982 codice civile]; all'usufruttuario è consentita un'azione detta confessoria che mira all'accertamento del suo diritto per il conseguimento del possesso sulla cosa; il diritto è soggetto ad un inventario e ad una garanzia.

frutti naturali e civili.

alienabilità del diritto [Art. 980 codice civile]; l'usufruttuario può anche concedere in locazione l'oggetto del suo diritto o ipotecarlo[Art. 999 codice civile]; la durata dell'usufrutto non può comunque essere estesa.


Obblighi dell'usufruttuario

restituzione della cosa al termine del diritto che va tenuta con la diligenza del buon padre di famiglia. (fare l'inventario e prestare garanzia) ;

onere delle spese di manutenzione ordinaria e di custodia e ogni altra forma di spesa ordinaria gravante sull'immobile.


Estinzione dell'usufrutto

scadenza del termine o morte dell'usufruttuario;

prescrizione estintiva (venti anni nel caso di usufrutto concesso a persona fisica, trenta se concesso a persona giuridica);

consolidazione (riunione dell'usufrutto e della nuda proprietà nella stessa persona);

perimento della cosa;

abuso dell'usufruttuario al suo diritto, cioè alienazione di beni non propri o lasciando deteriorare i beni.

Per i miglioramenti nasce un credito a favore dell'usufruttuario , mentre per le addizioni vale lo ius tollendi


Il quasi usufrutto: ha per oggetto beni consumabili; l'usufruttuario non è tenuto a restituire gli stessi beni ricevuti ma altrettanti dello stesso genere. Il quasi usufrutto viene regolato dalle norme sull'usufrutto.


L'uso: o usufrutto limitato è il diritto di servirsi di un bene e di raccogliere i frutti limitatamente ai propri bisogni (nel caso in cui questo sia fruttifero) [art. 1021 codice civile].


L'abitazione: diritto di abitare una casa limitato ai propri bisogni [art. 1022 codice civile].

Sia l'uso che l'abitazione sono diritti indisponibili [art. 1024 codice civile].




Le servitù prediali


La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo (fondo servente) per l'utilità di un altro fondo (fondo dominante), appartenente ad un diverso proprietario [Art. 1027 codice civile].

Le servitù prediali, appartenendo alla categoria dei diritti reali, costituiscono un numero chiuso; non sono quindi ammesse servitù irregolari.

Caratteri delle servitù prediali:

imposizione al proprietario del fondo servente di un dovere negativo e mai di un dovere positivo (di fare) perciò le opere necessarie al fondo servente sono a carico del richiedente;

appartenenza dei due fondi a proprietari diversi;

utilità del fondo servente nei confronti del dominante;



la vicinanza dei fondi.


Nascita della servitù:

per imposizione legale (servitù coattiva); il proprietario del fondo servente ha diritto ad un'indennità [Art. 1032 codice civile];

mediante un accordo tra le parti (contratto che necessita di forma scritta ed è soggetto a trascrizione), si parla perciò di servitù volontaria.

Forme più frequenti:

acquedotto od elettrodotto coattivo, per garantire il passaggio di corsi d'acqua o linee elettriche, a condizione che non vi siano altri modi di far passare tali linee.

Passaggio coattivo, per l'accesso alla pubblica via anche quando questo già esiste ma provoca troppo disagio o è troppo piccolo per il passaggio di mezzi meccanici, o è insufficiente per l'attività svolta.

Il sacrificio posto all'altra parte deve essere il più limitato possibile.

La servitù volontaria può essere costituita per testamento o per contratto o per destinazione del padre di famiglia ed è soggetta a trascrizione; la servitù può essere costituita per usucapione. L'uso è regolato dalla conone o dal titolo che l'ha costituita; in mancanza attraverso le norme di legge che regolano la fattispecie. Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne. Se nel titolo di servitù apparente è stabilito un modo (a piedi, con automezzo . ), questo è l'unico che si può disporre mentre se questo non era precisato l'usucapione del modo è ammissibile.

Se la servitù è non apparente non si può usucapire ne modo ne servitù. Le spese per la conservazione della servitù sono a carico del proprietario del fondo dominante.


Classificazione delle servitù (in base al modo di acquisto):


apparenti, se al loro esercizio sono destinate opere visibili e permanenti;

non apparenti costituibili quando non si hanno opere visibili permanenti per il loro uso; si possono creare solo per contratto o testamento


positive, se conferiscono il potere di fare al proprietario del fondo dominante; prescrizione in venti anni per non uso

continue quando non è necessaria l'opera dell'uomo come negli acquedotti

discontinue quando è goduta per atti singoli




negative, se gravano il proprietario del fondo servente dell'obbligo di non fare. , la prescrizione decorre dal momento in cui il proprietario viola la servitù dopo venti anni.


Case, giardini e cortili non possono essere oggetto di servitù.

Azione confessoria: azione concessa al titolare della servitù nei confronti di chi la ostacola o la contesta. L'azione è di accertamento.


Estinzione delle servitù:

rinuncia del titolare;

confusione, quando il titolare del fondo dominante diviene titolare del fondo servente;

prescrizione estintiva di venti anni.





La comunione


Regime giuridico che si realizza quando più persone (comunisti) sono contitolari del medesimo diritto reale. Se il diritto reale è di proprietà i partecipanti si dicono condomini. La comunione può essere:

pro diviso, quando ad ognuno è assegnata una parte fisica della cosa;

pro indiviso, quando il diritto di tutti i contitolari investe l'intera cosa ed in tal caso si parla di quote


volontaria, se scaturisce dall'accordo delle parti;

involontaria, se si realizza per legge (comunione forzosa del muro).


La comunione è regolata dal titolo, art 1100, in sua mancanza si applicano i seguenti principi generali:

ogni contitolare può servirsi della cosa senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri di servirsene;

ogni contitolare può disporre della sua quota;

ogni contitolare deve contribuire alle spese necessarie in proporzione alla sua quota; le scelte sull'amministrazione sono prese a maggioranza


Deliberazioni relative alla cosa:

gli atti di ordinaria amministrazione sono approvati da maggioranza semplice (metà del valore della cosa), quindi per maggioranza di quote;

può esistere un regolamento interno sulla comunione il quale può stabilire un amministratore, anche esterno , della cosa

le innovazioni (cambiamenti nella destinazione della cosa) vengono approvati da maggioranza qualificata (due terzi del valore della cosa);

gli atti di straordinaria amministrazione necessitano il consenso di una maggioranza qualificata;

l'alienazione della cosa è subordinata all'unanimità dei comunisti.


Il condominio negli edifici: ogni partecipante è proprietario esclusivo del proprio appartamento ed è condomino di alcune parti dell'edificio. Le parti in questione non sono divisibili e quindi la comunione è forzosa. In genere le quote sono indicate in millesimi; sono previsti un assemblea deliberativa e un amministratore esecutivo. Le regole per l'assemblea sono quelle classiche: invito, maggioranza, possibilità d'impugnazione della delibera.


Multiproprietà: diritto di utilizzazione di un bene, conferito dal proprietario, limitato ad un determinato periodo durante l'anno, valido perpetuamente o per molti anni, sono dettate molte norme sulla trasparenza con obblighi per il titolare di fornire documenti informativi. È riconosciuto un diritto di recesso di 10 giorni, e il contratto deve essere scritto





Il possesso


Potere sulla cosa che si manifesta attraverso un'attività corrispondente all'esercizio  di fatto del diritto di proprietà o di altro diritto reale [Art. 1140 codice civile]. Non sempre il fatto di possedere scaturisce dal diritto di possedere, basta pensare a chi possiede un bene rubato. Oggetto del possesso possono essere tutti i beni tranne quelli demaniali.




Situazioni possessorie:

detenzione: disponibilità della cosa (corpus) accompagnata dalla consapevolezza di non averne il titolo di possesso (conduttore, comodatario);

possesso pieno (corpore et animo): avere la disponibilità della cosa non riconoscendo alcun diritto altrui su di essa;

possesso mediato (solo animo): non avere la disponibilità della cosa ed essere riconosciuti dal detentore come titolari.


Il proprio diritto di proprietà non può essere fatto valere da soli nei confronti del possidente. Nello ius possesionis riconosciamo l'insieme dei vantaggi spettanti al possessore tra cui il diritto alla tutela possessoria, cioè nessuno può togliere lui il bene se non vantando il proprio diritto in giudizio; abbiamo poi il diritto di usucapione e il diritto di revindicazione se l'atra parte non riesce a fornire una prova di proprietà. Lo ius possidendi è il diritto di chi ha un titolo di proprietà accompagnato al possesso della cosa.


Acquisto del possesso può avvenire :

a modo originario: apprensione della cosa o esercizio su di essa di poteri corrispondenti a quelli derivanti dall'esercizio di un diritto reale di godimento (l'esercizio dei diritti non deve verificarsi per l'altrui tolleranza);

a modo derivativo: tramite consegna (tradizione); il bene può anche non essere consegnato se l'acquirente già ne ha il possesso oppure se rimane in detenzione dell'alienante.


Perdita del possesso: consegue al venir meno del corpus (disponibilità della cosa) o dell'animus (volontà di detenere la cosa). Per le cose mobili questa si ha quando le cose sono uscite dalla custodia del possessore


L'art1141 afferma che spetta a chi nega il possesso di dimostrare che chi detiene la cosa l'ha ricevuta per un titolo che non permette di disporne. La presunzione di possesso intermedio per il possessore è sufficiente dimostrare di aver posseduto la cosa in un tempo remoto e di possederla attualmente per far presumere che il possesso sia stato continuato.


Possessore di buona fede è chi ritiene di possedere la cosa in base da un titolo che gli spetta [Art. 1147 cod. civ]; il possessore è in buona fede se ignora il vizio del suo titolo purché la sua ignoranza non dipenda da colpa grave ovvero è in buona fede quando nelle stesse condizioni ance il buon padre di famiglia si comporterebbe allo stesso modo. La buona fede si presume e non occorre per tutta la durata del possesso ma basta che ci sia all'inizio. Il possesso continua nella successione a titolo universale con gli stessi caratteri originari: buona o mala fede . . Se la successione avviene a titolo particolare si parla di accessione del possesso nel quale il periodo di godimento del donante si somma a quello di colui che prende il possesso ai fini dell'usucapione è che determina anche un nuovo titolo di possesso in buona fede indipendentemente dal titolo originario.

Ne caso di revindicazione del bene:

se il possessore era in buona fede allora i frutti percepiti non sono da restituire se non quelli dal momento della domanda giudiziale integrati eventualmente con quelli che potevano essere percepiti;

se il possessore era in malafede deve restituire tutti i frutti tranne quelli caduti in prescrizione; le spese di restituzione sono a suo carico;

le spese eccedenti la conservazione e i miglioramenti sono rimborsabili per i possessori in buona e mala fede.

Il possessore in buona fede ha diritto alla ritenzione del bene fino a rimborso ultimato o nella sua misura.


Possesso vale titolo è la situazione in cui l'ordinamento tutela il possessore in buona fede di bene mobile anziché il proprietario (alienazioni a non domino di cose mobili cioè per le vendite da chi non è proprietario della cosa) [Art 1151 codice civile]; affinché il possesso si traduca in titolo occorre:

che l'acquirente possa vantare un titolo per il suo possesso;

che l'acquirente abbia già acquistato il possesso della cosa e non solo il titolo;

che l'acquirente sia in buona fede al momento della consegna della cosa e cioè che a momento dell'alienazione ignorava la non titolarità dell'alienante che è presunta e difficilmente indagabile.


Per le universalità di mobili e i mobili registrati non basta la buona fede ma occorre che la titolarità sia certificata. Se taluno con successivi contratti aliena a più persone lo stesso bene mobile, quella che ne ha acquistato il titolo in buona fede è preferita alle altre.


L'azione possessoria può essere fatta valere da chiunque abbia subito una spogliazione del possesso con violenza, anche da parte del proprietario; le azioni petitorie possono invece essere fatte valere solo da chi vanti un titolo regolare

Azione di reintegrazione o di spoglio: azione del possessore che abbia subito uno spoglio violento o clandestino anche se non possa vantare un titolo di possesso[Art. 1168 codice civile]. L'azione di reintegrazione è soggetta al termine di decadenza di un anno dallo spoglio nel caso sia stato violento o dalla sua scoperta se clandestino.

Azione di manutenzione è l'azione del possessore di un immobile, di un'universalità di immobili o di un diritto reale su di un immobile per far cessare le molestie o le turbative nei confronti del suo possesso che deve durare da almeno un anno ininterrotto[Art. 1170 codice civile]. L'azione di manutenzione è soggetta al termine di decadenza di un anno.

Azione di nuova opera spetta al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento o al possessore che abbia ragione di temere che una nuova opera arrechi danno alla cosa oggetto del suo diritto. Occorre che la nuova opera sia iniziata da meno di un anno e non terminata.

Denunzia di danno temuto: spetta al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento o al possessore nel caso in cui vi sia pericolo di danno grave ed imminente derivante da cosa preesistente.


L'USUCAPIONE


L'usucapione è definita come l'acquisto della proprietà a titolo originario e dei diritti reali di godimento in virtù del possesso protratto per un certo periodo di tempo e di altri requisiti [Art. 1158 codice civile]. Può essere vista come l'opposto della prescrizione perché fa nascere un diritto in base al tempo.


Requisiti dell'usucapione:

il possesso non deve essere vizioso (se il possesso è acquistato in modo violento o clandestino il computo del tempo inizia dal momento in cui il vizio è cessato) [Art. 1163 codice civile];

il possesso non deve subire interruzioni; l'interruzione naturale dell'usucapione deve essere di oltre un anno [Art. 1167 codice civile].


Nell'usucapione ordinaria ventennale per gli immobili non si applicano né le cause di sospensione [Art 2942 codice civile] né l'impedimento derivante da condizione o termine [Art 1166 codice civile].


Durata dell'usucapione

usucapione ordinaria: venti anni se il possesso è in cattiva fede, dieci se il possesso è caratterizzato da buona fede;

usucapione breve: dieci anni per gli immobili e tre per i mobili registrati.


Requisiti ulteriori per l'usucapione breve:

la buona fede;

un titolo di trasferimento a non domino;

la trascrizione del titolo che determina l'inizio del tempo per l'usucapione.



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