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DIRITTI RELATIVI

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DIRITTI RELATIVI


I caratteri essenziali sono:

relatività il diritto può essere fatto valere solo nei confronti di una persona, del debitore;

mediatezza il soddisfacimento del diritto necessita della cooperazione.



I diritti relativi si identificano con il diritto di credito nel rapporto obbligatorio in cui l'obbligato risponde con la totalità dei suoi beni presenti e futuri.



L'obbligazione

L'obbligazione naturale è quella di un dovere morale o sociale in cui il debitore non è obbligato giuridicamente (il debito di gioco e l'obbligazione fiduciaria) e non ha diritto alla ripetizione. L'obbligazione contrattuale è invece civile: essa può essere fatta valere in giudizio in maniera coercitiva.


Un'obbligazione consiste nel rapporto tra due parti in cui una di esse si obbliga (assume il dovere giuridico) di eseguire una determinata prestazione a favore dell'altra. Fonti dell'obbligazione possono essere il contratto, l'atto illecito e qualsiasi altro atto idoneo a produrla secondo l'ordinamento [Art. 1173 codice civile].


I soggetti dell'obbligazione sono almeno due:

creditore o soggetto attivo;

debitore o soggetto passivo.


Nel caso in cui vi siano più soggetti passivi l'obbligazione può essere:

parziaria: se il creditore può pretendere da ogni debitore unicamente la sua parte;

solidale: se il creditore può pretendere l'intera prestazione da ogni debitore; l'adempimento di uno tra i debitori libera gli altri dall'obbligazione e gli da diritto a porre in essere l'azione di regresso. Questa caratteristica rafforza il vincolo e si presume a meno che non sia dichiarato diversamente. La remissione a favore di un debitore li libera tutti salvo diversa disposizione. Dal lato attivo se uno dei creditori riceve l'adempimento per tutti i crediti  si considerano soddisfatti tutti i creditori.

L'obbligazione indivisibile è quella che riguarda un credito indivisibile (un cavallo) e viene disciplinata come la solidale con vincoli di indivisibilità.


Prestazione: viene così definito il comportamento dovuto o il risultato del comportamento; la prestazione può consistere in un dare, in un fare o in un non fare. Una prestazione può essere:

fungibile: se per il creditore è irrilevante chi gli procura il risultato del diritto;

infungibile: se sono rilevanti le qualità personali dell'obbligato.

La prestazione dovuta deve avere carattere patrimoniale, deve cioè essere suscettibile di valutazione economica [Art 1174 codice civile].

Affinché un'obbligazione sia validamente assunta occorre che la prestazione sia:

possibile;

lecita;

determinata o determinabile.

L'oggetto può essere determinato da un arbitratore, e le parti possono ricorrere al giudice quando la determinazione sia iniqua, erronea o non fatta.

Oggetto dell'obbligazione consiste nella prestazione dovuta o (nelle obbligazioni di dare) nel bene materiale dovuto. In relazione al bene dovuto le obbligazioni di dare si classificano in:

generiche  quando il bene non è determinato ma appartiene ad un genere;

specifiche  quando il bene è fisicamente determinato.

L'obbligazione  è pecuniaria se l'obbligazione  ha per oggetto il dare una somma in danaro che deve avere corso legale nello Stato e nel momento; è a termine se va adempiuta dopo un certo intervallo di tempo dal momento in cui è sorta; vale il principio nominalistico ovvero non si tiene conto della svalutazione, tuttavia si possono stabilire interessi:

legali, attualmente al 2.5%

convenzionale, decisi tra le parti

moratori quando ci sia un ritardo nell'adempimento; se non fissati sono quelli legali

usurari se > 50% del tasso interbancario: SI CONSIDERA TALE CLAUSULA NULLA

gli interessi non possono capitalizzare se non scaduti da sei mesi.

Per le obbligazioni che devono essere liquidate si considera il valore reale della moneta.

Obbligazione alternativa obbligazione che prevede due o più prestazioni ed in cui il debitore si libera eseguendone una sola che salvo diversa pattuizione viene scelta dal debitore[Art. 1285 - 1291 codice civile] Un'obbligazione che prevede una sola prestazione si dice semplice.


Obbligazione facoltativa: obbligazione semplice in cui il debitore si può liberare prestando altra cosa.

Obbligazione accessoria: obbligazione che ha fondamento in altro rapporto giuridico e vi rimane connessa in modo da dipendere da quest'ultimo.



Modificazioni del lato attivo del rapporto obbligatorio


Cessione del credito indica il contratto mediante il quale il creditore (cedente) pattuisce con un terzo (cessionario) il trasferimento del suo diritto verso il debitore (ceduto); la cessione del credito indica anche lo stesso trasferimento del credito; l'obbligazione resta inalterata a seguito della cessione [Art. 1260 codice civile].

Il contratto di cessione può avere per oggetto qualsiasi credito purché non abbia carattere personale, non sia vietato dalla legge o non sia stato diversamente pattuito nell'obbligazione; con la cessione si cedono anche tutte le garanzie accessorie.

Non è necessario il consenso del debitore al quale peraltro la cessione dovrà essere notificata; in mancanza della notifica la cessione non ha effetto nei confronti del debitore [Art 1264 codice civile].

Il creditore può opporre al cessionario le stesse eccezione che avrebbe potuto opporre al cedente ed è questo il carattere fondamentale che distingue la cessione dalla girata della cambiale.

Qualora il credito sia stato oggetto di più cessioni a diverse persone prevale quella per prima notificata al debitore [Art. 1265 cod. civ].

Se la cessione è a titolo oneroso il cedente è tenuto a garantire al cessionario l'esistenza del credito, non il suo adempimento [Art. 1266 codice civile], tuttavia con apposito patto il cedente può garantire la solvibilità stessa.

La cessione può avvenire:

cessione pro solvendo: quando il cedente si libera solo dopo l'adempimento del debitore nei confronti del cessionario. Qualora il debitore non adempia il cedente dovrà restituire al cessionario quanto ricevuto come corrispettivo della cessione, oltre agli interessi, alle spese della cessione ed alle spese sostenute dal cessionario per sollecitare il debitore [Art. 1267 codice civile]. Nella cessione pro solvendo i principi dell'art. 1266 vengono derogati dalle parti.

cessione pro soluto quando il cessionario si fa carico del rischio di inadempienza del debitore; il cedente è immediatamente liberato.

In ogni caso il cedente è obbligato a consegnare i documenti probatori del credito che si trovano in suo possesso.


Contratto di factoring: contratto mediante il quale un'impresa specializzata (factor) si assume l'impegno di gestire tutti o parte dei crediti di un'altra impresa dietro amento di una commissione. Non è necessario che i crediti vengano ceduti al factor; il factor generalmente svolge la funzione di finanziatore fornendo anticipi sui crediti. Il factor può essere una banca o un intermediario finanziario e salvo specificazione i contratti sono pro solvendo.


Nel caso di delegazione attiva il cedente il cessionario ed il debitore si mettono d'accordo sul fatto che il credito vada ato al cessionario; l'unica differenza con la cessione è che qui partecipa attivamente anche il debitore. Il pagamento con surrogazione si ha con la sostituzione del creditore con un'altra persona all'atto del amento. A differenza della cessione del credito la surrogazione presuppone che l'obbligazione sia adempiuta, è il caso del mutuo [Art. 1201 - 1205 codice civile].



Modificazioni del lato passivo del rapporto obbligatorio


La sostituzione del debitore non è possibile senza l'espressa volontà del creditore.

La delegazione: ura in cui un soggetto (delegante) ordina o invita un altro soggetto (delegato) ad eseguire (delegatio solvendi) o a promettere di eseguire (delegatio promittendi) un determinato amento a favore di un terzo soggetto (delegatario). L'operazione necessita della cooperazione di tutti e tre i soggetti. Distinguiamo inoltre:

delegatio solvendi: il delegante invita il delegato ad effettuare un determinato amento a favore del delegatario; il delegato non è tenuto ad accettare; nell'ipotesi in cui il delegato sia debitore verso il delegante questo può sempre rifiutare l'incarico ma nel caso in cui lo accetti la prestazione eseguita vale contemporaneamente come effettuata dal delegante verso il delegatario (e come effettuata dal delegato verso il delegante  per i rapporti tra questi)[Art. 1269 codice civile]; questo è lo schema dell'assegno bancario. Nel caso di indebito, il diritto di pretendere la restituzione spetta sempre al delegante.

delegatio promittendi: il delegante invita il delegato ad assumere l'obbligo di effettuare un amento determinato nei confronti del delegatario; la delegazione non libera il delegante che resta obbligato insieme al delegato (delegazione cumulativa) , tuttavia il delegatario deve prima pretendere il amento dal delegato e poi dal delegante[Art. 1268 codice civile]; le garanzie del delegante vengono annullate salvo diversa specificazione; solo il delegatario con espressa dichiarazione può liberare il delegante (delegazione liberatoria); il delegante può revocare la delegazione fin quando il delegato non abbia adempiuto.


L'espromissione: contratto mediante il quale un creditore ed un terzo convengono che quest'ultimo si assuma il debito di un altro [Art 1272 codice civile]. L'azione del terzo è spontanea e può avvenire senza il consenso del debitore. L'espromissione può essere:

cumulativa quando l'obbligo del terzo non libera il debitore originario, che resta debitore insieme al terzo stesso;

liberatoria quando a seguito del contratto il debitore originario viene liberato.

Il terzo può opporre le eccezioni che poteva opporre il primo debitore.


L'accollo: contratto tra il debitore (accollato) ed un terzo (accollante) mediante il quale quest'ultimo si assume l'onere di provvedere al amento del creditore (accollatario); ciò di regola avviene nell'acquisto di immobili gravati da ipoteca. Esistono due specie di accollo:

accollo semplice o interno in cui l'accollante assume un impegno unicamente nei confronti dell'accollato; il creditore non vanta alcun diritto nei confronti dell'accollante, quindi in caso di inadempimento risponderà l'accollato e l'accollante sarà responsabile solo nei confronti dell'accollato; l'accollo interno non è contemplato dalla legge;

accollo esterno in cui il creditore può aderire mediante suo atto unilaterale all'accordo tra accollato ed accollante; se ciò avviene l'accollante diviene responsabile dell'adempimento; l'accollato viene liberato solo se espressamente previsto dal contratto (accollo liberatorio), altrimenti è obbligato in solido coll'accollante (accollo cumulativo) [Art. 1273 codice civile].




Estinzione dell'obbligazione


L'adempimento è la realizzazione esatta della prestazione dovuta, cioè conforme all'obbligo assunto. L'adempimento porta l'obbligazione alla sua fine naturale.

Il creditore può legittimamente rifiutare l'adempimento di un terzo solo nel caso in cui l'obbligazione sia infungibile o se il debitore ha precedentemente comunicato la sua opposizione a un amento fatto da terzi[Art. 1180 codice civile].

Il creditore può accettare che il debitore si liberi con una prestazione diversa dall'esatto adempimento; qualora il debitore non esegua la prestazione concordata il creditore può esigere il amento di quanto dovuto dall'obbligazione [Art. 1197 codice civile].

Il creditore può rifiutare un amento parziale anche se la prestazione è divisibile; si noti invece che nel rapporto cambiario vale l'opposto.

Affinché l'adempimento sia regolare si ha bisogno che: colui che riceve la prestazione sia il destinatario dell'obbligazione o chi indicato dal creditore e che questi sia legalmente capace; il debitore si libera anche se a in buona fede chi appariva il creditore. A meno che diversamente specificato, il luogo dell'adempimento deve essere: generalmente quello dove è sorta l'obbligazione, della consegna della cosa deve essere dove si trovava, del amento  è a casa del creditore o a casa del debitore. Il tempo o il momento deve essere quello stabilito o se non pattuito si considera immediatamente esigibile. Il credito si considera scaduto e il creditore può agire in giudizio se il debitore non a nel termine convenuto.

Nel amento in contante è stato posto un limite in ventimilioni di  lire, e per i movimenti maggiori bisogna servirsi di banche che devono registrare i movimenti più grandi.

Nel caso che il creditore vanti più debiti dallo stesso debitore, questi ando può dire quale intende saldare; in caso contrario si intende quello scaduto e tra più scaduti quello meno garantito e poi quello più antico.

Allorquando il creditore, senza legittimo motivo, rifiuta di ricevere il amento offertogli dal debitore, oppure omette di compiere gli atti preparatori al compimento della prestazione, si realizza la ura della mora del creditore [Art. 1206 codice civile]; effetti della mora del creditore sono:

rischio a suo carico che la prestazione divenga impossibile;

onere al risarcimento dei danni provocati dal suo comportamento al debitore (oltre al rimborso delle spese di custodia e di conservazione della cosa dovuta).

Gli interesso moratori del debitore non si calcolano

Affinché si abbia mora del creditore è necessario che il debitore faccia un offerta solenne al creditore, cioè presentata da pubblico ufficiale; quando l'offerta non è solenne non ci sarà mora del creditore ma non si realizzerà neppure la mora del debitore [Art. 1220 codice civile].


Morte del debitore nel caso in cui la prestazione dovuta sia infungibile.


Compensazione: si realizza quando due soggetti sono tra loro contemporaneamente creditore e debitore relativamente a due diversi rapporti obbligatori: se sussistono determinate condizioni previste dall'ordinamento i due rapporti possono estinguersi totalmente o parzialmente senza ricorso ai rispettivi adempimenti. La compensazione può essere:

legale: richiede l'omogeneità delle prestazioni, la liquidità e l'esigibilità dei crediti [Art. 1243 codice civile]; per effetto della compensazione legale i debiti si estinguono in maniera retroattiva dal momento della loro coesistenza; deve essere fatta riconoscere dal giudice.

giudiziale: compensazione di un credito (anche non liquido, purché di facile liquidazione) ed esigibile, invocato in giudizio, con un altro, di medesime caratteristiche, opposto nel giudizio stesso al primo credito [Art. 1243 codice civile]; la compensazione giudiziale è applicata dal giudice;

volontaria: avviene per specifico contratto tra le parti [Art. 1252 codice civile], che possono riservarsi di derogare le condizioni necessarie alla compensazione legale o giudiziale; la compensazione facoltativa permette la realizzazione con l'accordo della parte a cui ancora non è scaduto il debito.


Confusione: l'obbligazione si estingue per confusione quando un unico soggetto si trova nella condizione di creditore e di debitore relativamente alla stessa obbligazione [Art. 1253 codice civile].


Novazione: contratto con cui i soggetti di un rapporto obbligatorio sostituiscono un nuovo rapporto a quello originario. La novazione può essere:

soggettiva qualora nel nuovo rapporto venga sostituita la ura del debitore [Art. 1235 codice civile]; alla novazione soggettiva si applicano le norme riguardanti la delegazione, l'espromissione e l'accollo;

oggettiva qualora nel nuovo contratto venga modificato l'oggetto [Art. 1230 codice civile]; elementi caratterizzanti la novazione oggettiva sono la modificazione dell'oggetto (elemento oggettivo) e la volontà di estinguere la precedente obbligazione (elemento soggettivo).


Remissione rinunzia del creditore al credito [Art. 1236 codice civile]; la remissione è un negozio unilaterale recettizio; il debitore può dichiarare di non voler approfittare della remissione; la remissione può essere espressa o tacita (per consegna del titolo all'obbligato); il pactum de non petendo  è un atto in cui il creditore si impegna a non chiedere il amento fino ad un certo periodo.


Impossibilità sopravvenuta: estingue l'obbligazione nel caso in cui questa sia divenuta impossibile non per colpa del debitore [Art. 1256 codice civile]; in tal caso il debitore  deve consegnare ciò che a ricevuto a titolo di risarcimento dal terzo.




L'inadempimento


La ura dell'inadempimento si realizza quando il debitore non esegue l'esatta prestazione dovuta. L'inadempimento può essere imputabile al debitore (in questo caso si parla di responsabilità contrattuale del debitore) oppure a cause non dipendenti da lui (in tal caso il debitore ha l'onere di provare che l'impossibilità della prestazione non era a lui imputabile) [Art. 1218 codice civile].

L'inadempimento può consistere in:

adempimento inesatto quando la prestazione viene eseguita ma differisce quantitativamente o qualitativamente da quella pattuita;

inadempimento relativo quando la prestazione non è ancora stata eseguita ma sussistono ancora le condizioni affinché si realizzi sebbene in ritardo; in tal caso il debitore è tenuto, oltre all'adempimento della prestazione stabilita, al risarcimento dei danni recati al creditore a causa del suo ritardo;

inadempimento assoluto quando la prestazione non è stata ancora compiuta e sono venuti a cadere i presupposti affinché questa si realizzi (ad es. è troppo tardi); in questo caso la prestazione del creditore si trasforma nel risarcimento danni.


La mora del debitore consiste nel ritardo (inadempimento relativo) del debitore nell'eseguire la prestazione dovuta , ma può essere evitata se questi riesce a provare che la colpa non è sua.. La mora del debitore può essere:

ex re ovvero automatica quando non è necessario un atto di Costituzione in mora del debitore, la mora scatta automaticamente per il solo fatto del ritardo [Art. 1219 codice civile]; la mora ex re si verifica quando:

l'obbligazione deriva da fatto illecito perché la lesione del diritto altrui esige una pronta riparazione;

il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere;

quando è scaduto il termine se la prestazione doveva avvenire al domicilio del creditore.

ex persona quando il creditore richiede per iscritto l'adempimento mediante atto di Costituzione in mora.

Se l'obbligazione consiste in un non fare qualora non sia rispettata si ha inadempimento assoluto, non ha senso quindi parlare di ritardo e di mora.

Gli effetti della mora sono:

risarcimento dei danni relativi al ritardo;

passaggio del rischio ovvero qualora la prestazione sia divenuta impossibile mentre il debitore è in mora, anche se per cause non a lui imputabili, egli è obbligato al risarcimento dei danni subiti come se l'impossibilità della prestazione fosse dipesa da lui [Art. 1221 codice civile]; il debitore può liberarsi dal rischi se prova che la merce sarebbe perita anche in mano al creditore.



In ogni caso il risarcimento dei danni subiti deve essere pari almeno al mancato guadagno, mentre l'onere di provare i singoli fatti lesivi spetta al creditore; la liquidazione può essere affidata al giudice. Per le obbligazioni pecuniarie la colpa del ritardo è sempre del debitore che deve versare oltre al debito anche gli interessi pari alla misura stabilita o al tasso legale se nulla è disposto, e tutto indipendentemente dal fatto che il creditore abbia sofferto un danno; se comunque il danno è stato in misura superiore agli interessi e se ne riesce a dar prova si ha diritto ad averli. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare se avesse utilizzato la normale diligenza (come nel caso dell'approvvigionamento delle scorte).  Per salvaguardare i propri interessi, spesso il debitore introduce una clausola penale in cui fissa in anticipo la misura del risarcimento per inadempimento.






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