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DIRITTO ALLA SALUTE: art

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DIRITTO ALLA SALUTE: art. 32 della Costituzione.

  • Salute; come stato di benessere fisico e di armonico equilibrio psichico dell'organismo umano, oggetto di specifica tutela da parte dell'ordinamento.
  • Indigenti: coloro che non sono in grado di sostenere economicamente le spese necessarie a coprire i costi delle cure indispensabili per la loro salute.
  • Trattamento sanitario: è l'attività di assistenza prestata da personale medico specializzato, che può consistere sia in una attività diagnostica, volta, cioè, a identificare la presenza di una malattia e la sua origine, che in una attività terapeutica, diretta a curare la malattia diagnosticata.

Rispetto della persona: i trattamenti sanitari devono rispettare l'integrità fisica del malato e devono avvenire nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona. Così, ad esempio, non è possibile effettuare il test per l'AIDS, senza il consenso della persona interessata: questi pincìpi si collegano alla regola della volontarietà che esclude la sottoposizione del malato a trattamenti obbligatori, se non quando è la legge a disporlo.



Senza il consenso del paziente, il medico non può somministrargli medicine, né sottoporlo ad esami, o interventi chirurgici. Inoltre, il paziente ha diritto ad essere INFORMATO dal medico degli effetti dei trattamenti sanitari, delle possibili alternative e degli eventuali rischi.

Il diritto alla salute (art. 32 Costituzione) è riconducibile alla categoria dei diritti inviolabili (art. 2), in quanto tutela l'integrità fisica e psichica dell'uomo contro ogni minaccia proveniente dall'ambiente esterno. La salute rappresenta non solo un diritto primario dell'individuo ma anche un interesse preminente della collettività, che predispone a questo scopo, adeguate strutture per la sua protezione.

A tal fine, sono previsti non solo interventi diretti alla cura, ma anche alla prevenzione delle malattie. In questa prospettiva il concetto di diritto alla salute non si limita solamente al diritto ai trattamenti sanitari terapeutici, ma si estende al diritto a un ambiente salubre e non inquinato, all'uso di beni di consumo e alimentari che non siano nocivi o pericolosi, a condizioni di lavoro che rispettino i parametri di sicurezza e di misure igieniche previste dalla legge.

Quando si parla di trattamento sanitario obbligatorio (solo per disposizioni di legge), la norma si riferisce ai trattamenti diagnostici o terapeutici necessari per la salute pubblica (ad es. , la vaccinazione obbligatoria contro alcune malattie, come la difterite o la poliomielite).

Il diritto alla salute comprende, necessariamente, il diritto all'assistenza sanitaria. Per questo motivo, la legge num. 833 del 1978 ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, con l'obbiettivo di consentire a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, di usufruire gratuitamente degli ospedali e ambulatori pubblici. A fronte di costi di gestione enormi degli ospedali, venivano spesso erogati servizi scadenti, con tempi di attesa lunghissimi per i malati.

La situazione è stata affrontata con il decreto legislativo num. 229 del 1999, che ha disposto un programma di razionalizzazione e riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale (la cosi detta riforma sanitaria ter. ). Gli aspetti salienti di tale decreto legge riguardano la valorizzazione del ruolo delle Regioni e dei Comuni nelle fasi di programmazione dei PIANI SANITARI; la partecipazione dei cittadini all'attività di controllo dei servizi e di programmazione; la trasformazione delle USL in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale (ASL); la riforma della dirigenza sanitaria che prevede un rapporto di lavoro esclusivo con il Servizio sanitario, e l'incompatibilità della libera professione extra muraria (extra moenia) con gli incarichi dirigenziali.

L'ultimo articolo che tende a garantire l'integrità della persona fisica è l'art. 23 Costituzione, per cui "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".  L'ultima riforma della Costituzione (referendum 7 ottobre 2001) prevede un regime di legislazione concorrente tra Stato e Regioni anche riguardo alla tutela della salute.

L'art. 14 Costituzione completa la sfera della libertà personale, stabilendo:"Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale". Gli articoli 614 e 615 del codice penale puniscono gli attentati alla inviolabilità del domicilio.

Ma tale inviolabilità ha una breccia nel terzo comma dell'art. 14, dove si dice che"Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali"; in tal modo, con qualunque legge si potrebbe praticamente, eludere tale principio costituzionale.

Ma ci sono sicuramente tre limiti sicuri al legislatore:

a)    gli interventi devono essere limitati ad atti di mero accertamento; e le ispezioni solo a fini conoscitivi (niente perquisizioni o sequestri).

b)    gli interventi devono essere rivolti a perseguire scopi tassativamente indicati dalla Costituzione (sanità, incolumità pubblica, fini economici o fiscali.)

c) devono essere regolati da leggi speciali, cioè appositamente rivolte a disciplinare tale materia (riserva di legge ad hoc).

DOMICILIO: esigenza di privacy; proteggendo il domicilio, si tutela indirettamente l'effettivo esercizio del diritto di associazione (art. 18 Costituzione ); dell'autonomia sindacale (art. 39 Costituzione ); e politica (art. 49 Costituzione ); del diritto di riunione (art17 Costituzione) quando si svolge in forma privata. Di conseguenza, concetto di domicilio nella sua forma più ampia: stanza di albergo, tenda del campeggio, camper, cabina di una nave,vagone letto, sede di uno stabilimento industriale o di una associazione privata.

I membri del parlamento hanno una tutela rinforzata rispetto agli altri cittadini (art. 68 della Costituzione). 





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