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DIRITTO COMUNITARIO DERIVATO



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DIRITTO COMUNITARIO DERIVATO


Insieme di atti giuridici, adottati da istituzioni comunitarie nei limiti delle competenze e con gli effetti che il trattato sancisce, posti in essere attraverso procedimenti deliberativi che si svolgono ed esauriscono in modo del tutto indipendente da quelli nazionali ma che incidono in modo rilevante sugli ordinamenti giuridici interni dei singoli.



ATTI VINCOLANTI : REGOLAMENTI, DECISIONI, DIRETTIVE



● REGOLAMENTI :


Sono l'equivalente della legge negli ordinamenti statali.




Hanno portata generale, perciò sono applicabili non ad un numero definito di destinatari ma a categorie di destinatari.

La loro portata generale è spesso sottoposta alla verifica della Corte di Giustizia sotto il profilo della sua impugnabilità da parte dei singoli, in quanto questi ultimi possono impugnare solo quegli atti che li riguardano direttamente ed individualmente, e quindi solo gli atti che non hanno portata generale.

La natura dell'atto deve quindi essere individuata in relazione alla sua sostanza e non alla sua forma e quindi con riguardo agli effetti che produce e non agli effetti che mira a produrre.


ART. 249 sono obbligatori

Quindi i destinatari del regolamento sono tenuti a  dare applicazione completa ed integrale alle norme regolamentari; ciò preclude agli Stati la possibilità di formulare opposizioni o riserve all'atto della sua adozione.

ART. 249 co.2  Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati Membri


Devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell' Unione Europea

La mancata pubblicazione non influisce sulla validità dell'atto ma ne impedisce di produrre effetti obbligatori sino a che non avviene.


Entra in vigore dalla data che esso stesso prevede o in mancanza 20 gg dopo la pubblicazione



● DECISIONE :


È un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi


A differenza del regolamento ha destinatari specificatamente designati ed è priva quindi di portata generale.


Corrisponde all'atto amministrativo nei sistemi giuridici nazionali, dunque è un atto che crea, modifica, estingue situazioni giuridiche soggettive in capo ai destinatari che possono essere Stati così come persone fisiche.


Possono essere adottate dal Consiglio o dalla Commissione.




Quando impone qualcosa come per es. un amento essa è un titolo esecutivo;

la procedura di esecuzione sarà poi regolata dalle norme nazionali del destinatario.


Non serve la pubblicazione anche se nella prassi le decisioni più rilevanti sono pubblicate.



● DIRETTIVA


ART. 249 co. 3   vincola lo Stato Membro a cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, per i mezzi la competenza può andare ai destinatari.


Non ha portata generale, quindi vincola solo il destinatario.


Produce effetti obbligatori, ma l'obbligo riguarda il risultato.


Se ci sono difficoltà si può richiedere una proroga.


Ci sono dei doveri nel periodo tra l'entrata in vigore della direttiva e la scadenza del termine di attuazione e cioè l'obbligo di " standstill" ( obbligo della buona fede) secondo il quale i destinatari devono astenersi dall'adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto.


La discrezionalità nei mezzi non è proprio assoluta, deve essere ritenuta adeguata


Particolarità : direttive dettagliate = la loro rilevanza si manifesta soprattutto nell'impatto con gli ordinamenti nazionali e la sfera giuridica dei singoli in quanto possono assumere la stessa portata ed efficacia dei regolamenti (es. mercato interno).

Indicano con precisione le norme interne che gli Stati sono tenuti ad adottare, in questo modo la discrezionalità dello Stato si riduce alla scelta della forma giuridica interna da dare alla norma già fissata sul piano comunitario







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