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DIRITTO DEL LAVORO - La Costituzione



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Diritto del lavoro


Il Diritto del lavoro è definito come quella parte dell'Ordinamento che disciplina le relazioni tra datori di lavoro e lavoratori. Può essere considerato come l'altra faccia del Diritto Commerciale, entrambi infatti guardano all'impresa. Ma mentre il DC guarda all'impresa considerando in particolare la ura dell'imprenditore, il Diritto del Lavoro pur guardando all'impresa la studia dal punto di vista del lavoratore e dei rapporti che lo legano al datore di lavoro (No Imprenditore). Questa materia è molto articolata ma anche attuale, emana infatti Norme che cercano di risolvere problemi noti come ad es. quello dell'occupazione.

Il Diritto del Lavoro si divide in quattro parti che si intersecano tra di loro facendo rimanere autonoma solo l'ultima delle 4. Queste parti sono:

Diritto dei rapporti individuale di Lavoro

Diritto Sindacale



Diritto del Mercato del Lavoro

Diritto della Sicurezza Sociale.

Il Diritto dei rapporti individuale di lavoro rappresenta l'insieme delle norme e misure volte a disciplinare le relazioni individuali di lavoro ovvero, il rapporto tra singolo lavoratore e singolo datore di lavoro. Questo rapporto nasce dalla stipulazione di un contratto di lavoro che altro non è che un accordo tra singolo datore di lavoro e singolo lavoratore.

Il Diritto Sindacale studia le norme che disciplinano le relazioni collettive di lavoro tra datori di lavoro e lavoratori in un contesto collettivo. Si può far riferimento ad es. ai Sindacati (aggregazioni di lavoratori e datori di lavoro).

Il Diritto del mercato del lavoro studia le norme che disciplinano il mercato del lavoro, ovvero quel mercato in cui s'incontrano DD e OFF di lavoro allo scopo di incentivare questo incontro. Questa parte del Diritto del lavoro è nata nel 1970 quindi è la parte più recente e più attuale.

Il Diritto della Sicurezza Sociale studia tutte le misure volte alla liberazione del bisogno dei soggetti lavoratori. Ciò vuol dire emanare norme che servono a tutelare il lavoratore in caso ad es. di malattia, infortunio, anzianità e comunque in tutti quei casi in cui il lavoratore pur non lavorando necessita di una retribuzione.

Nell'evoluzione storica del Diritto del lavoro si possono distinguere 3 fasi:

La fase della prima legislazione sociale, in cui le leggi in materie di lavoro si presentano come norme eccezionali, rispetto al diritto privato comune. (Si veniva sviluppando tutta una serie di disposizioni di legge x proteggere il lavoratore in quanto contraente + debole nel rapporto di lavoro).

La fase dell'incorporazione del diritto del lavoro nel sistema del diritto privato e la codificazione del 1942. (Il cc vigente ha unificato nel proprio ambito sistematico, oltre che il diritto civile e il diritto commerciale, anche il diritto del lavoro).

La fase della Costituzionalizzazione del diritto del lavoro, il cui carattere prevalente della normativa della materia è quello della protezione del lavoratore inteso come soggetto contraente + debole.

Se si guarda all'evoluzione del DdL dopo l'emanazione della Costituzione(1948)è possibile distinguere 2 linee di tendenza: la prima rivolta all'integrazione della disciplina codicistica e quindi al perfezionamento del sistema rivolto alla tutela minimale del lavoratore come soggetto contrattualmente debole e bisognoso di protezione; la seconda estesa alla dignità sociale e quindi alla persona del lavoratore, specificandosi anche come tutela contro le discriminazioni e garanzia delle parità di trattamento.

Le Fonti del diritto del lavoro sono documenti Normativi nei quali vengono scritte le regole di un certo Istituto. Si caratterizzano per la loro natura Generale ed Astratta cioè si applicano a tutti i soggetti che rientrano in quella certa applicazione. Esistono vari tipi di Fonti regolate sia secondo un criterio gerarchico in base al quale alcune Fonti più forti prevalgono su Fonti di livello inferiore, sia secondo un criterio cronologico che viene applicato laddove esistano Fonti dello stesso livello (prevale la fonte più recente). Le Fonti posso essere così classificate:

La Costituzione che sta al vertice ed è la Fonte fondamentale di ciascun Ordinamento

Le Leggi che rappresentano le Fonti primarie

I Regolamenti che rappresentano invece le Fonti secondarie.



Costituzione, Leggi e Regolamenti rappresentano le Fonti Eteronime cioè prodotte da un soggetto diverso dal soggetto a cui

sono destinate (lavoratori). Esistono anche

Fonti Autonome che differiscono dalle prime perché si caratterizzano x il fatto che sono scritte dagli stessi soggetti destinatari delle Norme e sono:

Il contratto collettivo del lavoro stipulato tra Organizzazioni di lavoratori e Organizzazioni di datori di lavoro.

Il contratto individuale del lavoro cioè contratto tra singoli lavoratori e singoli datori di lavoro. Ancora esistono le Fonti Sovranazionali come quelle Comunitarie emanate dagli Organismi della Comunità Europea che sono sovra ordinate alla Costituzione e vincolanti; e le Fonti Internazionali del lavoro che però non sono vincolanti.


La Costituzione

Non c'e Istituto di Diritto del lavoro che non trovi disciplina nella Costituzione (1948). La materia Lavoro è una materia centrale nella Costituzione, e viene disciplinata negli art. dal 35 al 41. Ma in primis sono gli art.1-2-3- a recitare che l'Italia è una Repubblica Democratica, fondata sul lavoro il cui obiettivo è la tutela del lavoratore perché si prende atto sia della disparità tra datore di lavoro e lavoratore, sia della condizione di debolezza sociale del lavoratore rispetto al datore di lavoro. L'art. 2 infatti precisa che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Gli art. dal 35 al 41 disciplinano il lavoro.

Art.35 la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Art.36 Il lavoratore ha il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente per assicurare a se e alla sua famiglia un'esistenza dignitosa. Art.37 La donna lavoratrice a gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Art.38 Ogni cittadino inabile al lavoro ha diritto al mantenimento e assistenza sociale. Art.39 L'organizzazione Sindacale è libera. Art.40 Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Art 41 L'iniziativa economica privata è libera.


Il nostro Ordinamento mostra una particolare attenzione al lavoro. In particolare la materia è trattata in maniera centrale nell'art.1 della Costituzione, ma anche l'art.3 e l'art.4 sono molto importanti. L'Art. 3 recita che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni pubbliche, di condizioni personali e sociali. L'art.4 sancisce il Diritto/Dovere al lavoro e si compone di 2 commi. Il I comma recita che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Per diritto al lavoro s'intende il diritto dei cittadini di poter utilizzare strumenti e misure necessarie affinché possano trovare lavoro. Il II comma recita ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società, se ne desume quindi che il lavoro x il cittadino è anche un dovere. A seguire gli art. più importanti sono l'art.35 e seguenti. Da tutti questi principi si desume anche la centralità del lavoratore, ma va comunque sottolineato che la Costituzione non è sbilanciata a favore del lavoratore, le regole emanate vengono invece fuori da una posizione di equilibrio tra esigenze di protezione del lavoratore ed esigenze della produzione del lavoro. Più precisamente questo bilanciamento si ricava dall'art.41 dove si parla della libertà di agire dell'impresa. Anche questo Art. si divide in due commi, nel I vengono garantite le esigenze della produzione, esso infatti recita che l'attività economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana; nel II comma si precisa che la Legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. In sostanza si garantisce la protezione dei beni sia del lavoratore ma anche di tutti i tipi di soggetti che hanno rapporti con l'impresa.

La Legge secondo il diritto del lavoro.

Le norme che regolano il diritto Commerciale si trovano tutte nel Codice civile, al contrario il Diritto del lavoro e disciplinato da una molteplicità di Leggi Speciali. Tra le Leggi più importanti urano:



il Codice Civile approvato dall'Ordinamento nel 1942 e contenente molte delle regole di base, e lo Statuto   dei

Lavoratori approvato nel 1970. La legge che ha approvato questo Statuto si ricorda come Legge 300 del 20 Maggio 1970 ed è molto importante perché rappresenta il punto più alto delle Norme di protezione del lavoratore. Negli anni avvenire dopo il 1948, il legislatore ha provveduto ad attuare la Costituzione emanando una serie di Leggi Speciali volte alla protezione del lavoratore nel rapporto individuale di lavoro, limitando il datore di lavoro nell'esercizio dei suoi poteri che se usati in maniera eccessiva possono anche ledere la dignità umana. (Il datore di lavoro detiene i mezzi di lavoro, quindi il potere mentre il lavoratore subisce le sue decisioni avendo come mezzo solo la Forza lavoro). A partire dagli anni 70 cambia il contesto socio-economico (va specificato che le Norme che regolano il diritto del lavoro sono sempre il prodotto dell'epoca e del contesto del momento) a causa di una serie di fattori. Il primo fattore importante è la Rivoluzione Tecnologica che sicuramente migliora la tecnologia della produzione ma comporta la sostituzione della macchina all'uomo. Nelle fabbriche c'e sempre meno bisogno di forza fisica è questo ha introdotto una serie di crisi economiche che vanno dal fenomeno della disoccupazione, alla chiusura di interi settori (settore dell'acciaio). La disoccupazione da congiunturale diventa strumentale. Dopo gli anni 70 la Legislazione ha un cambio di rotta ed inizia ad emanare misure di natura economica divenendo Legislazione sul mercato del Lavoro. Si ricorda la riforma Biagi dal diritto del lavoro definita D.L. 276 del 2003. Esistono tre tipi di leggi che hanno la stessa forza Normativa, ma si distinguono durante il processo di formazione: Decreto Legislativo, Decreto Legge e Legge. Il D. Legislativo è emanato dal Governo sulla base di una delega concessagli dal Parlamento. Il Governo è l'organo esecutivo. Il D. Legge viene emanato direttamente dal Governo senza delega a condizioni però che ci sia una reale e necessaria urgenza. Decade se non viene convertito in Legge dal Parlamento entro 8 gg dalla data della sua emanazione.

La Legge viene approvata dal Parlamento, che svolge funzione legislativa, attraverso i suoi organi Camera dei Deputati e Senato.

Le altre Fonti peculiari del Diritto del lavoro vengono definite Fonti autonome e sono:

il Contratto collettivo del lavoro e il contratto individuale del lavoro.

Il contratto collettivo in realtà non può essere considerato una vera e propria Fonte del Diritto, ma un Atto di Autonomia Privata, e dal punto di vista giuridico può essere definito un Contratto applicabile non a tutti i lavoratori appartenenti ad una determinata categoria, ma a tutti i lavoratori iscritti alle Istituzioni Sindacali che hanno stipulato un determinato contratto collettivo, è dunque un provvedimento Normativo stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni del lavoratori (sindacati). Esistono tre tipi di contratto collettivo:

Contratto collettivo Nazionale di categoria disciplina, a livello Nazionale, le condizioni di lavoro di alcune categorie di lavoratori ad es. i metalmeccanici, i chimici, i tessili ecc. Questo tipo di contratto non può contenere norme peggiorative rispetto al livello di tutela. Le sue Regole sono di Derogabilità in Meius (migliora il livello di tutela) e Inderogabilità in Peius (peggiora il livello di tutela).

contratto Collettivo Aziendale es. il contratto aziendale Fiat. Le Regole sono le stesse del CC Naz. di Categoria.

Accordi Interconfederali che sono a valenza Federale e riguardano tutti i lavoratori del settore privato.

Il contratto Individuale è l'atto di nascita del rapporto individuale di lavoro tra singolo lavoratore e singolo datore di lavoro. Dal punto di vista delle Regole può ben poco perché deve sottostare a tutte le regole che si trovano al di sopra (Costituzione, Legge, Contratto collettivo). Si distingue dagli altri tipi di contratto perché le parti hanno poca possibilità di scelta esse possono solo decidere se stipularlo o meno, ma non possono decidere le regole che anche in questo caso sono della Derogabilità in Meius e inderogabilità in Peius. Il lavoratore è la parte debole del rapporto perché non può esprimere la volontà libera ed è disposto ad accettare tutte le condizioni che gli vengono dettate dal datore di lavoro. A differenza, nei contratti collettivi al lavoratore è vietato esprimere una qualunque sua volontà, per suo conto lo fanno i Sindacati. Se nel contratto individuale si inserisce una regola peggiore, quando si scopre la violazione si verifica un effetto di sostituzione automatica con le leggi migliori e il lavoratore ha immediato diritto a quanto previsto dal contratto collettivo.


Il contratto di lavoro. Le varie tipologie di contratti si distinguono in:



Contratto a tempo pieno e indeterminato che solitamente viene stipulato in forma libera cioè, ai fini della sua validità, non è obbligatoria la forma scritta.

Contratto standard, che può avere una forma libera e ha sicuramente un termine.

Contratto di lavoro Flessibile che deriva dal tipo Standard, ad es. il contratto a termine, il contratto part-time, i contratti formativi (apprendistato). I contratti flessibili hanno una forma vincolata vale a dire necessitano della forma scritta ai fini della validità del rapporto di lavoro. Qualsiasi tipo di contratto(anche quello individuale di pur essendo esso una disciplina speciale) per essere valido a bisogno di un Contenuto, della Forma prevista dalla Legge e di almeno due Soggetti che abbiano la capacità di stipulare.

il D.L. 152 del 1997 è stato introdotto nel nostro ordinamento perché imposto da una normativa comunitaria. Esso prevede l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare per iscritto, entro un dato periodo, le mansioni svolte dal lavoratore durante il rapporto. Relativi alla nascita del rapporto di lavoro vi sono due piani di Pubblicità. La prima è quella interna con la quale appunto, il datore di lavoro deve informare il lavoratore circa le sue mansioni. La seconda Pubblicità prevede che da parte del datore di lavoro avvenga una comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro presso gli uffici pubblici (Centri per l'impiego istituiti a livello Provinciale). Nel momento in cui l'Ordinamento è a conoscenza di questo rapporto, scatta una certa tutela per il lavoratore ad es. i contributi, la pensione ecc. Se, oppure quando, il datore di lavoro non comunica siamo in presenza del cosiddetto Lavoro Nero, (sanzionato penalmente) che impedisce al lavoratore di essere tutelato nello svolgimento del suo lavoro. Per essere iscritti nelle liste dei Centri per l'Impiego e quindi per essere Disoccupati bisogna prima di tutto esser stati lavoratori. Il Disoccupato non è qualsiasi soggetto che non lavora, ma è quel soggetto che è stato lavoratore e che per una serie di ragioni a perso poi il lavoro. Anche la qualifica di Disoccupato ha una valenza limitata nel tempo ai fini di una concessione di una serie di agevolazioni di tutela. Il soggetto che non ha mai svolto lavoro appartiene alla categoria degli Inoccupati (es. la casalinga) che non hanno diritto a benefici in quanto non sono previsti dall'ordinamento. Un ultimo punto importante a proposito della stipulazione del contratto di lavoro riguarda la Capacità di stipulare. Per il soggetto datore di lavoro non esistono limiti al contrario per il lavoratore esiste una limitazione chiamata Capacità Lavorativa. La capacità Giuridica si acquista fin dalla nascita, in quanto rappresenta la capacità di essere titolare di Diritti e Doveri. La capacità di Agire, si ottiene invece al compimento del 18 anno di età e rappresenta la capacità di esercitare Diritti e Doveri. La capacità Lavorativa attiene alla capacità di Agire ovvero alla capacità di svolgere l'attività lavorativa. Questa è una capacità speciale che si acquista solo al compimento del 16 anno di età(15 anni fino al 2006) poiché coincide con l'obbligo scolastico che è pari a 10 anni. Nel caso in cui venga stipulato un contratto di lavoro con un soggetto inferiore ai 16 anni, non è valido e anzi per la Legge si commette un reato (sfruttamento minorile). Il D.L. 276 del 2003 dice che prima del compimento del 18 anno l'unica forma di contratto di lavoro regolare è il Contratto di Apprendistato che considera l'attività lavorativa una componente formativa dalla quale il giovane trae una formazione personale.


Le Basi del rapporto di lavoro

Esistono solo ed esclusivamente due tipi di rapporto di lavoro: il lavoro Subordinato (il più tutelato) e il lavoro Autonomo (meno tutelato), le cui caratteristiche sono espresse negli artt. 2094 e 2222 del Codice Civile.

L'art. 2094 non definisce un contratto di lavoro bensì la ura del lavoratore subordinato. Esso recita: E prestatore di lavoro Subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. La causa di questo rapporto è lo scambio tra le parti di obbligazioni, da una parte vi è l'obbligo del lavoratore a collaborare con l'impresa e dall'altra vi è l'obbligo del datore di lavoro alla retribuzione. Si rileva dunque che ciascuna delle due parti ha diritti e obblighi nei confronti dell'altra (corrispondenza perfetta).

L'Art. 2222 (Contratto d'opera) a tutela del lavoratore autonomo recita: Quando una persona si obbliga a compiere un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo. La prima differenza tra lavoro subordinato e lavoro autonomo è proprio nel vincolo di collaborazione che li lega all'impresa: il lavoratore subordinato collabora nell'impresa, il lavoratore autonomo collabora all'impresa vale a dire che presta la sua attività senz'altro utile all'imprenditore, ma che gli non può inserire nella sua attività produttiva.







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