ePerTutti


Appunti, Tesina di, appunto diritto

DIRITTO DI RECESSO DEI SOCI



ricerca 1
ricerca 2

DIRITTO DI RECESSO DEI SOCI

I soci hanno diritto di recesso, per tutte o parte delle loro azioni, in occasione delle seguenti deliberazioni:

  • modificazione dell’oggetto sociale che comporti un cambiamento significativo dell’attività della società;
  • trasformazione della società;
  • trasferimento della sede sociale all’estero;
  • revoca dello stato di liquidazione;
  • altre cause.

Possono recedere solo i soci che non hanno concorso all’approvazione della deliberazione in oggetto.

Vi sono poi altre cause di recesso che sono ammesse solo se lo statuto non dispone diversamente.



Esse sono in particolare:

  • la proroga del termine;
  • l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Inoltre se la società è costituita a tempo indeterminato, il socio può recedere con un preavviso di almeno 6 mesi. Lo statuto può prevedere un termine maggiore, ma in ogni caso non superiore ad un anno.


Procedimento per il recesso

Il socio che intende recedere deve comunicarlo alla società con lettera raccomandata che deve pervenire entro 15 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il recesso non può essere esercitato o se già esercitato è privo di efficacia se la società ha revocato la delibera che lo legittima.

Il socio che ha esercitato il recesso ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni viene determinato dagli amministratori sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile.

La valutazione deve essere fatta tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni. Lo statuto può prevedere criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione.

La documentazione utilizzata per la valutazione deve essere depositata presso la sede della società e ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

Procedimento di liquidazione

1. Gli amministratori devono offrire le azioni del socio recedente in opzione agli altri soci, proporzionalmente al numero di azioni possedute. L’offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro 15 giorni dalla determinazione del valore di liquidazione. Deve essere poi concesso un termine non inferiore a 30 giorni per l’esercizio del diritto di opzione.

2. Se i soci non acquistano in tutto o in parte le azioni del socio recedente l’organo amministrativo può collocarle presso terzi.

3. Se il tentativo di collocazione non ha esito positivo le azioni del socio recedente devono essere rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando le riserve disponibili.

4. Infine in assenza di utili e riserve disponibili è necessario convocare l’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società.


Aumento di capitale a amento

Non è consentito deliberare un aumento di capitale a amento fino a quando non siano state interamente liberate le azioni precedentemente emesse.

In occasione dell’aumento i sottoscrittori devono versare alla società almeno il 25% del valore nominale dell’azione. Inoltre se previsto un sovrapprezzo, questo deve essere interamente versato all’atto della sottoscrizione.

Le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai vecchi soci, in proporzione al numero delle azioni già possedute. L’offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese e deve essere concesso un termine non inferiore a 30 giorni per l’esercizio del diritto.

I soci che esercitano il diritto di opzione, se ne fanno contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sulle azioni rimaste non optate.

Il diritto di opzione spetta anche ai possessori di obbligazioni convertibili in azioni.

Il diritto di opzione è escluso o limitato in taluni casi:

  1. Ipotesi dell’interesse sociale. In tale caso la deliberazione deve essere approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche in seconda o terza convocazione;
  2. Nell’ipotesi di conferimento di beni in natura.

In entrambi i casi visti è necessario che gli amministratori redigano un’apposita relazione, nella quale illustrino le ragioni dell’esclusione o della limitazione del diritto di opzione.

La relazione deve essere poi comunicata al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza o al soggetto preposto al controllo contabile, almeno 30 giorni prima della data dell’assemblea chiamata ad approvata l’aumento del capitale sociale.

Entro 15 giorni il collegio sindacale o l’organo preposto al controllo contabile devono esprimere il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Tale parere deve rimanere depositato presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l’assemblea.

  1. Quando le azioni di nuova emissione, limitatamente ad ¼ di esse, sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o da cui è controllata.

Delega agli amministratori dell’aumento del capitale sociale

Statutariamente può essere attribuita agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 anni.



La facoltà può essere anche attribuita in occasione di una modificazione dello statuto.


Aumento del capitale gratuito

Il capitale sociale può essere aumentato imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. L’aumento deve essere deliberato dall’assemblea.

Le azioni di nuova emissione devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle possedute. Anziché emettere nuove azioni l’aumento del capitale può essere anche attuato mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.


Riduzione del capitale sociale

Il capitale sociale può essere ridotto volontariamente o per perdite:


RIDUZIONE VOLONTARIA:

La nuova norma non fa più riferimento all’eventuale esuberanza del capitale sociale rispetto all’oggetto sociale

La riduzione volontaria può avere luogo sia mediante liberazione dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale. È competente a deliberare la riduzione l’assemblea straordinaria.

L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Una volta deliberata la riduzione e depositata nel registro delle imprese è necessario attendere 3 mesi affinché la deliberazione possa essere eseguita. In questo intervallo i creditori possono fare opposizione. La riduzione del capitale sociale è potenzialmente pericolosa per i creditori sociali perché riduce la consistenza del patrimonio sociale e può pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività.

Se interviene qualche opposizione il tribunale può ciò nonostante disporre che la riduzione abbia luogo ugualmente se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio, o se la società ha prestato idonea garanzia.


RIDUZIONE PER PERDITE:

Sono previsti due casi in cui le perdite assumono rilevanza:

A)    quando, esaurite le riserve, le perdite sono superiori ad 1/3 del capitale sociale, ma non tali da incidere sul minimo legale. Es: capitale sociale 500.000,00 €, perdita 200.000,00 €; oppure capitale sociale 250.000,00 €, riserve 300.000,00 €, perdita 400.000,00 €;

B) quando la perdita è superiore ad 1/3 del capitale sociale e va ad intaccare il minimo legale. Es: capitale sociale 200.000,00 €, perdita 100.000,00 €; oppure capitale sociale 200.000,00 €, riserve 300.000,00 €, perdita 400.000,00 €.


CASO A

Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare, senza indugio, l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. Se non provvedono devono farlo il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza.

Gli amministratori devono predisporre una relazione sulla situazione patrimoniale della società. L’organo di controllo deve rassegnare le proprie osservazioni. La relazione e le osservazioni devono essere depositate presso la sede sociale e rimanervi depositate durante gli otto giorni che precedono l’assemblea.

L’assemblea può assumere una delle seguenti decisioni:

    1. ridurre il capitale sociale
    2. può rinviare la propria decisione all’assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio successivo, con la speranza che la perdita venga riassorbita dagli utili dell’esercizio. Se la perdita non è diminuita a meno di 1/3 l’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio successivo deve ridurre il capitale.

CASO B

Se la perdita incide sul minimo legale gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia il consiglio di sorveglianza, devono convocare senza indugio l’assemblea e questa deve deliberare la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento ad un valore superiore al minimo legale, o in alternativa la trasformazione della società. Nel caso in cui nulla venga deliberato si verifica una causa di scioglimento della società e la stessa entra automaticamente in stato di liquidazione.

E’ giurisprudenza ormai consolidata che per l’ipotesi di perdita totale del capitale sociale valgano norme equivalenti: l’assemblea può azzerare il capitale sociale e contestualmente deliberare la sua ricostituzione.







Privacy

© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta