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DIRITTO PRIVATO - STRUMENTI PRELIMINARI

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DIRITTO PRIVATO - STRUMENTI PRELIMINARI


L'ordinamento giuridico è il complesso di norme e di istituzioni mediante cui viene regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale ed i rapporti tra i singoli individui. Un ordinamento giuridico si dice originario quando la sua organizzazione non è soggetta al controllo di un'organizzazione superiore.

Una collettività si dice organizzata se: ci sono delle regole di condotta; queste regole non sono transitorie ma determinano una struttura; le regole sono osservate.

Le regole servono per dare stabilità al sistema e garantire lo svolgimento ordinato e pacifico delle varie attività. L'ordinamento di una collettività costituisce il suo diritto.


La norma giuridica è la regola che concorre a disciplinare l'organizzazione della vita della collettività. La giuridicità di una norma deriva dall'inserimento di questa nell'ordinamento che contribuisce a formare. La forza vincolante di una norma giuridica non risiede nel suo contenuto ma nel fatto che questa è inserita in un documento dotato di autorità (ordinamento).



I fatti produttivi di norme si chiamano fonti.

Le norme giuridiche contengono: leggi decreti, sentenze, regolamenti, ordinanze.

La norma giuridica ricollega un effetto giuridico al verificarsi di una fattispecie : se [fattispecie] allora [effetto].

Metodi di classificazione delle norme:

Norma regolare (generale) Se A allora B

Norma eccezionale Se A + a allora non B (allora X)

Norma speciale Se A + a allora B + b

Le norme eccezionali e speciali sono caratterizzate da fattispecie arricchite rispetto alla norma regolare; la norma eccezionale segna una rottura rispetto alla norma generale.  art. 771: l'effetto è opposto rispetto a quello previsto dalla norma regolare. L'art. 14 delle preleggi limita l'applicazione delle norme eccezionali ai casi espressamente contemplati; le norme speciali non sono contemplate e quindi non risultano essere vincolate nell'utilizzo.

Il diritto positivo è costituito dall'insieme delle norme.


La fattispecie è una descrizione di un ipotetica realtà a cui il giudice dovrà ricollegare quanto si è realmente verificato. La fattispecie può essere :

semplice , quando descrive il verificarsi di un ipotetico fatto. Se A allora C.

complessa , quando descrive il verificarsi di più ipotetici fatti contemporaneamente. Se A1 + B allora C.

complessa a formazione progressiva , quando descrive il verificarsi di più ipotetici fatti che si perfezioneranno in tempi successivi.

Da luogo ad una situazione di aspettativa. Se A1 + A2 allora C.

alternativa quando descrive il verificarsi alternativo di più fatti [art. 800 codice civile]. 

Se A o B allora C.


Effetto giuridico si ha per nascita, modificazione o estinzione di una situazione giuridica soggettiva.


La legge è un documento normativo (contenente norme giuridiche). In caso di inosservaza si ricorre alla sanzione; quando una norma è suscettibile di attuazione forzata la sua inosservanza produce in capo al trasgressore un danno che viene detto sanzione. La sanzione può operare in modo :

diretto in tale caso la sanzione stessa realizza il risultato previsto dalla legge;

indiretto quando si serve di mezzi diversi per reagire alla violazione della norma.



Caratteri della norma giuridica :

generalità ovvero la norma non deve essere dettata per singoli consociati ma per categorie generali di individui;

astrattezza la norma deve rifarsi a situazioni ipotetiche (fattispecie).

L'art. 3 della Costituzione esprime il principio di eguaglianza, principio a cui ogni norma deve attenersi; tale principio può essere visto sotto due profili :

"tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" (profilo formale); A parità di condizioni deve corrispondere un trattamento uguale.

La repubblica dovrà "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese" (profilo sostanziale).


In alcuni ma rari casi è permesso il ricorso all'equità: se l'applicazione di una norma comporta conseguenze che urtano contro il senso di giustizia, è ammesso al giudice il ricorso all'equità, ovvero a comportarsi come avrebbe fatto il legislatore se avesse previsto il caso.




Il diritto pubblico disciplina l'organizzazione degli enti pubblici.

Il diritto privato disciplina i rapporti interindividuali sia dei singoli che degli enti privati lasciando anche al privato l'attuazione delle singole norme.


Per quanto concerne la loro applicazione le norme si distinguono in :

derogabili o dispositive qualora la loro applicazione è rimessa all'arbitrio dei singoli interessati;

inderogabili o cogenti qualora la loro applicazione sia imposta dall'ordinamento.


Fonti delle norme giuridiche per fonti delle norme giuridiche si intende qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre diritto, come indicato nell'articolo 1 delle preleggi; tale articolo ordina gerarchicamente le fonti del diritto secondo la successione :

le leggi;

i regolamenti;

le norme corporative;

gli usi.

L'articolo risale al 1942 e non tiene quindi conto della Costituzione, entrata in vigore nel 1948. All'epoca della promanazione delle preleggi vigeva lo statuto albertino che, a differenza della Costituzione del '48 era caratterizzato da flessibilità (poteva essere modificato tramite legge ordinaria) e quindi veniva gerarchicamente equiparato alle leggi ordinarie. La Costituzione del 1948 assume una posizione di vertice nella gerarchia delle fonti del diritto, ed è caratterizzata da rigidità, ovvero può essere modificata solo da leggi aventi anch'esse rango costituzionale. Altra innovazione importante della Costituzione del '48 consiste nel riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico italiano delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute [art. 10 Costituzione]. La gerarchia delle fonti del diritto può essere oggi così espressa :

la Costituzione ed altre leggi di rango costituzionale;

le leggi ordinarie (a cui vengono equiparati i decreti legge ed i decreti legislativi;

i regolamenti (governativi, ministeriali, parlamentari, regionali);

gli usi.



Le fonti del diritto possono essere divise in :

fonti di creazione o produzione  che sono propriamente gli atti ed i fatti idonei a produrre ordinamento; e si dividono a loro volta in :

fonti formali leggi, regolamenti, norme corporative ed usi (come regolato nella Costituzione);

fonti materiali o normative intervengono nel caso in cui non vi sia una legge che disciplini la materia;

fonti di conoscenza che sono i testi che contengono e divulgano norme giuridiche.


Per quel che riguarda le disposizioni comunitarie queste vengono rivolte agli stati membri in due modi :

regolamenti comunitari norme direttamente applicabili all'interno dei paesi membri;

direttive comunitarie vengono recepite tramite leggi interne dei singoli stati.


Le leggi vengono  raccolte nei Codici che a loro volta sono delle leggi che disciplinano interi settore: civile, penale, della navigazione . Una legge del codice può essere sostituita o abrogata da una legge semplice (di stesso rango). In genere per il codice si usa il metodo della novella: vendono emanate nuove leggi che vanno a sostituire i vecchi articoli con nuovi.


Gli usi: viene detto uso o consuetudine (normativo) un comportamento a cui una generalità di consociati si attiene in modo costante ed uniforme per un certo periodo di tempo considerandolo giuridicamente doveroso (anche se non nasce da una norma vincolante, ma ha effetto vincolante a livello interiore); Gli usi possono produrre effetti giuridici solo se espressamente richiamati da qualche norma. gli usi normativi sono sempre derogabili se non stabilito diversamente dalla legge [art. 8 preleggi].






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