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DIRITTO PUBBLICO



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LO STATO

Lo Stato si presenta come una società stanziata stabilmente sopra un

determinato territorio ed organizzata con un proprio ordinamento, attorno

ad un autorità sovrana.

Si può parlare quindi di stato quando una popolazione sottomettendosi a

un potere politico da vita ad un ordinamento in grado di soddisfare i suoi

interessi generali.

Le principali caratteristiche dello stato sono:

Ø La politicità, cioè tra le finalità dell'ordinamento statale c'è la cura



di tutti gli interessi generali che riguardano una determinata

collettività

Ø La sovranità, vale a dire la sua supremazia rispetto ad ogni altro

potere costituito al proprio interno e indipendenza rispetto a al

potere degli altri stati.

La supremazia si manifesta per garantire l'ordine necessario per la pacifica

convivenza sociale.

Per aversi uno stato è necessario che siano presenti almeno 3 elementi:

1. un popolo anche se plurietnico

2. un territorio non necessariamente contiguo

3. un governo sovrano

Non costituisce uno Stato, invece un popolo privo di territorio o un popolo

che pur stanziato su un determinato territorio è privo di un governo in

grado di controllarlo.

E' il popolo la fonte di legittimazione di ogni potere statale, mentre è il

corpo elettorale il titolare dei poteri sovrani.


Il popolo è formato da tutti i soggetti ai quali l'ordinamento riconosce lo

status di cittadini.

Il concetto di popolo va tenuto distino da quello di popolazione, in quanto

quest'ultimo comprende tutti coloro che risiedono sul territorio

comprendendo non solo i cittadini ma anche gli stranieri e gli apolidi.

Dal concetto di popolo va tenuto distinto quello di nazione che comprende

l'insieme dei soggetti aventi comunanza di razza, cultura, lingua e

religione.

A seconda di come vengono organizzati i rapporti fra cittadini e potere

politico, ovvero tra governanti e governati possiamo individuare le diverse

forme di stato che si sono evolute nel tempo.

Dopo la dissoluzione dell'ordinamento feudale alla fine del medioevo si

afferma lo STATO ASSOLUTO il quale si caratterizza per:

legittimazione del sovrano direttamente da Dio

accentramento di tutto il potere pubblico in mano al sovrano

rigida divisione in classi sociali e riconoscimento dell'aristocrazia.

presenta una struttura organizzativa a carattere burocratico.

Dal superamento dello Stato Assoluto nasce lo STATO LIBERALE frutto

della lotta vittoriosa della borghesia. In questo caso il potere politico era

interamente detenuto dalla classe borghese, escludendo dal sistema

elettorale le classi meno abbienti. Si parla cosi di stato monoclasse.

Ben preso la mancanza di partecipazione politica di vasti ceti sociale, le

disuguaglianze economiche generate dallo sviluppo industriale nonché il

processo di maturazione sociale e politica dei cittadini, resero evidente che


lo Stato non poteva limitarsi a garantire la libertà dei singoli, ma doveva

assicurare la partecipazione effettiva di tutti alle scelte politiche.

Cosi dallo Stato liberale si sviluppo lo STATO

LIBERALDEMOCRATICO che si comincia a delineare agli inizi del 900.

Esso è caratterizzato non solo dall'estensione del diritto di voto ai ceti

esclusi cd suffragio universale ma anche della formazione di partiti politici

di massa che si fanno portatori degli interessi della popolazione. Si parla

cosi di uno stato pluriclasse.

L'entrata delle grandi masse nella vita politica ha indotto lo Stato a

estendere sempre di più i propri interventi in tutti i settori della vita sociale

ed economica, in questo senso nasce lo STATO SOCIALE.

All'antitesi dello stato liberale si sviluppò lo STATO SOCIALISTA, il cui

obiettivo era quello di realizzare una comunità basata non più sulla

diversificazioni delle classi, ma sul livellamento economico sociale di tutti i

cittadini. Esso ha come presupposto quindi l'abolizione della proprietà

privata e il collettivizzazione dei mezzi di produzione che appartengono

allo Stato.

Ciò comporta una struttura organizzativa dello Stato fortemente

gerarchizzata dove l'organo di livello superiore prevaleva su quello

inferiore.

Diverso è invece il caso dello STATO AUTORITARIO contraddistinto

dalla presenza di un partito egemone e di un capo carismatico che si fanno

interpreti della volontà della nazione. Portando cosi alla negazione del

principio di democrazia e alla soppressione del pluralismo.


Le forme di stato possono distinguersi anche in base alla loro struttura,

individuando cosi lo Stato Unitario e quello Federale.

Nello STATO UNITARIO vi è un unico ordinamento statale che esercita la

sovranità su tutto il popolo e su tutto il territorio. Al suo interno possono

sussistere altri enti a carattere territoriale che traggono la loro

legittimazione dal riconoscimento dello Stato.

STATO FEDERALE sorge per effetto della unione di più Stati che pur

conservando la propria identità, danno vita ad un altro ordinamento sovrano

al quale attribuiscono alcuni poteri in materia di politica internazionale,

difesa del territorio, ordine pubblico, sviluppo economico.

L'ordinamento dello Stato federale e quelli degli Stati membri sono in una

posizione paritaria.

Fenomeno diverso è quello delle unioni di Stati, dove più Stati si

aggregano per perseguire determinare finalità, conservando rispettivamente

la propria sovranità e senza dar vita ad un nuovo Stato sovraordinata.

In fine un ulteriore elemento di distinzione tra le forme di stato è

rappresentato dall'atteggiamento assunto nei confronti della religione.

Lo STATO CONFESSIONALE è quello che riconosce come propria una

determinata religione favorendone la diffusione. In questo modo la

religione di stato viene a trovarsi in una posizione privilegiata rispetto alle

altre.

Lo STATO LAICO considera invece le diverse religioni come fatti privati

da affidare esclusivamente alla coscienza dei credenti. Esso non applica nel

proprio ordinamento i precetti di alcuna religione riconoscendo a ciascuna

la libertà di professare e manifestare la propria fede.


LE FONTI DEL DIRITTO

Il diritto si manifesta sotto due differenti profili:

Ø Diritto oggettivo cioè l'insieme delle regole che disciplinano in

astratto la condotta degli individui

Ø Diritto soggettivo cioè il potere di agire che viene riconosciuto ad un

soggetto per la soddisfazione dei suoi specifici interessi.

Sono fonti di produzione del diritto quegli atti (comportamenti umani

volontari e consapevoli) o fatti (eventi naturali o comportamenti umani non

volontari) abilitati dall'ordinamento a creare le norme giuridiche.

Si definiscono norme giuridiche le regole su cui si basa l'organizzazione di

una società, possono considerarsi giuridiche sono quelle positive, ovvero

quelle emanate nella forma e nei modi previsti dall'ordinamento.

Le fonti sulla produzione sono norme che disciplinano i modi di

produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti abilitati a stabilire

norme giuridiche, i procedimenti di formazione e i modi mediante i quali le

norme prodotte devono essere portate a conoscenza dei destinatari. A

questo proposito di parla delle fonti di cognizione, ossia gli atti che non

hanno natura normativa ma svolgono unicamente la funzione di portare a

conoscenza dei destinatari il diritto oggettivo.

Quando l'ordinamento riconosce direttamente al corpo sociale la capacità

di produrre norme in via autonoma senza che vi provvedono apposite

istituzioni, si parla di fonti fatto.

Quando invece la norma è prodotta da un soggetto istituzionale portatore di

una precisa volontà si parla di fonti atto.


Nel nostro sistema costituzionale, la Costituzione oltre ad essere una fonte

di diritto è l'atto supremo in quanto è posta dal potere costituente, ciò

significa che tutti gli atti fonte sono subordinati ad essa, in quanto posti in

essere da poteri costituiti, ossia previsti e disciplinati dalla Costituzione

stessa.

La Costituzione non stabilisce direttamente tutti i processi di produzione

del diritto, ma si limita a determinare solo quelli più importanti che

permettono di adottare gli atti fonte primari.

A riguardo il sistema delle fonti del diritto è un sistema chiuso, ciò vuol

dire:

1. che non sono conurabili atti fonte primari al di fuori di quelli

espressamente previsti dalla Costituzione

2. che ciascun atto normativo non può disporre di forza normativa

maggiore di quella che la Costituzione ad esso affida.

La Costituzione quale fonte sulla produzione individua quindi gli atti

abilitati a produrre diritto oggettivo attribuendogli una determinata forza o

efficacia formale. Ciò conferisce all'atto:

Ø la capacità di innovare, abrogando o modificando atti fonte

equiparati o subordinati

Ø la capacità di resistere all'abrogazione o alla modifica da parte di

atti fonte che non siano dotati della stessa forza

Il concetto di forza di legge presuppone che il sistema delle fonti sia

ordinato gerarchicamente, in modo che l'atto gerarchicamente superiore

prevalga su quello inferiore.


Nel nostro ordinamento i criteri per ordinare le norme giuridiche prodotte

dalle fonti del diritto sono:

Ø criterio cronologico

Ø criterio gerarchico

Ø criterio della competenza

In caso di contrasto tra disposizioni stabilite da fonti aventi la medesima

competenza e il medesimo rango gerarchico ossia tra fonti equiparate, il

conflitto si risolve adottando il criterio cronologico che fa prevalere la

norma posta successivamente nel tempo. La conseguenza dell'applicazione

di tale criterio è l'abrogazione.

L'abrogazione è l'eliminazione di una norma dall'ordinamento, essa può

essere:

Ø espressa

Ø per incompatibilità

Ø per nuova disciplina dell'intera materia

Assimilata all'abrogazione è la deroga, ovvero l'abrogazione di parte della

materia disciplinata.

Quando il contrasto sorge tra norme poste da fonti non equiparate ma

aventi una posizione gerarchica differente, si adotta il criterio gerarchico,

con il quale si fa prevalere la norma posta dalla fonte superiore.

In questo caso la norma sott'ordinata si considera invalida, ossia viziata

per non aver rispettato l'ordine gerarchico delle fonti, la quale viene

eliminata dall'ordinamento mediante l'annullamento.

L'annullamento comporta non solo l'eliminazione della norma

dall'ordinamento ma anche la caducazione di ogni efficacia dell'atto non

solo ex nunc ma anche ex tunc (cd efficacia retroattiva)


Mentre in funzione del criterio della competenza, le controversie tra le

norme si risolvono facendo prevalere quella posta dalla fonte competente a

disciplinare la fattispecie concreta. La norma non competente è una norma

invalida che deve essere eliminata dall'ordinamento mediante

l'annullamento.

Può capitare che al giudice vengano sottoposte fattispecie concrete non

previste ne disciplinate da alcuna norma. In questo caso si ricorre allo

strumento dell'analogia che consiste nell'applicare a un caso non previsto

una disciplina prevista per casi analoghi (analogia legis) mentre nel caso in

cui manchino norme che regolino casi simili, la lacuna può essere colmata

facendo ricorso ai principi generali dell'ordinamento (analogia iuris).

LA COSTITUZIONE E LE LEGGI COSTITUZIONALI

La caratteristica essenziale della nostra Costituzione è la sua rigidità,

ovvero non può essere modificata da una legge ordinaria ma soltanto da

una legge di revisione costituzionale approvata secondo una più complessa

procedura.

art 138-l39 Cost

FONTI COMUNITARIE

Sono fonti comunitarie:

Ø Regolamenti: atti di portata generale, obbligatori in tutti i suoi

elementi e direttamente applicabili in ciascun stato membro. I

regolamenti comunitari hanno un efficacia rinforzata rispetto a tutte

le fonti primarie in quanto prevalgono sulla legislazione statale e


non possono essere modificate da leggi ordinarie o da atti con forza

di legge.

Ø Direttive: Atti che vincolano uno o più stati membri in vista del

raggiungimento di un risultato entro un certo termine. Esse devono

essere recepite nell'ordinamento interno con legge dello stato o della

regione a seconda della rispettiva competenza.

Il contrasto tra diritto comunitario e diritto interno viene risolto sulla base

del principio di necessaria applicazione del regolamento comunitario. In

questo caso la norma prodotta da atti fonti interni si considera

semplicemente non applicabile, sospendendo la sua efficacia finché in una

certa materia permane il regolamento comunitario.

LEGGE ORDINARIA DELLO STATO

La legge ordinaria è l'atto fonte abilitato a produrre norme primarie, ad

esse la Costituzione affida la disciplina di determinate materie sottraendole

da atti fonte ad essa subordinati, mediante le c.d riserve di legge.

Esse possono essere di diversi tipi:

Ø Riserve semplici quando la Cost. si limita a rinviare la disciplina di

una materia alla legge senza ulteriori specificazioni.

Ø Riserve rinforzate quanto la Cost. stabilisce anche le procedure

necessarie per disciplinare la materia.

Ø Riserve assolute quando l'intera disciplina della materia è riservata

alla sola legge

Ø Riserve relative quando spetta alla legge la disciplina essenziale

della materia.


ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO EQUIPARATI ALLA LEGGE

La Cost. in deroga al principio di separazione dei poteri, attribuisce

direttamente poteri normativi di rango primario oltre che al parlamento

anche al governo, che può adottare decreti legislativi e decreti legge. La

potestà primaria del governo non è autonoma in quanto subordinata

all'intervento del Parlamento.

Ø Decreti legislativi, atti con cui il Governo emette norme che hanno lo

stesso valore delle leggi ordinarie. In questo caso è necessario una

previa autorizzazione del Parlamento attraverso la legge di

delegazione in cui si delega al Governo l'esercizio della funzione

legislativa fissando i limiti di tempo, l'oggetto e i criteri a cui il

Governo dovrà attenersi. Grazie ai decreti legislativi possono essere

emanati anche quelle leggi che a causa della loro complessità

richiederebbero tempi troppo lunghi per la loro approvazione in

Parlamento.

Il decreto legislativo è approvato dal Consiglio dei ministri ed

emanato dal Presidente dell Repubblica con proprio decreto.

Ø Decreti legge (art 77 Cost) la nostra Costituzione consente quando

ricorrono determinati presupposti che il Governo adotti decreti legge,

ovvero provvedimenti provvisori con forza equiparata alla legge

ordinaria del Parlamento, deliberati dal consiglio dei ministri ed

emanati dal Presidente della Repubblica. Appena emanato dal

governo, il decreto diventa oggetto di un apposito disegno di legge di

conversione presentato al Parlamento il quale può convertire il

decreto in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Il

Parlamento qualora non converta il decreto in legge può adottare una


legge regolatrice dei rapporti e delle situazioni che si sono

determinate nel periodo di provvisoria vigenza del decreto

IL REFERENDUM ABROGRATIVO

L'art 75 Cost. disciplina il referendum popolare per l'abrogazione totale o

parziale, di leggi e di atti aventi forza di legge.

In ogni caso spetta alla Corte Costituzionale pronunciarsi sull'ammissibilità

del referendum.

Mentre spetta alla Corte di Cassazione controllare il numero e la regolarità

delle firme.

REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

L'art. 64 Cost. stabilisce che ciascuna Camera adotta il proprio

regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I regolamenti parlamentari sono atti fonte di rango primario, essi infatti

sono fonti del diritto non solo perché disciplinano l'organizzazione e le

funzioni spettanti alle Camere ma anche perché regolano i rapporti delle

Camere con altri organi costituzionali.

Anche la Corte Costituzionale può adottare un regolamento interno per

disciplinare l'esercizio delle sue funzioni.

La possibilità di adozione di regolamenti interni è stato previsto anche per

la presidenza della Repubblica, ma solo per quanto riguarda

l'organizzazione ed il funzionamento amministrativo dell'appartato

burocratico e non per l'esercizio delle funzioni presidenziali.


FONTI SECONDARIE

Fonti di diritto secondario, ossia subordinare a quelle primarie, sono i

regolamenti che include una categoria eterogenea di atti normativi emanati

dal potere esecutivo, dagli organi centrali e periferici della pubblica

amministrazione, dalle regioni e dagli enti locali.

(Riferimento Pag. 104 -105 libro Barbera-Fusaro)

FONTI DEL DIRITTO REGIONALE

Nel nostro ordinamento il potere legislativo non spetta esclusivamente allo

Stato, ma anche alle regioni nel rispetto della costituzione dei vincoli

comunicati e dagli obblighi internazionali (art 117 Cost).

Sono fonti di diritto delle regioni:

a) Gli statuti delle regioni ordinarie art 123 Cost.

b) Le leggi regionali art 117 Cost.

c) I regolamenti regionali art 117 Cost.

d) Statuti delle regioni speciali che hanno regime delle leggi

costituzionali art 116 Cost.

FONTI DEGLI ENTI LOCALI

Sono fonti degli enti locali:

a) Gli statuti

b) I regolamenti

Gli statuti costituisco l'atto fondamentale dell'organizzazione dell'ente

locale. Gli statuti di comuni e province sono deliberati e revisionati dai

rispettivi consigli a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Se tale


maggioranza non viene raggiunta il progetto di statuto è messo in votazione

nelle sedute successive entro trenta giorni dalla prima.

Gli statuti comunali sono fonti subordinate alla legge statale ma sono

sovraordinata rispetto ai regolamenti degli enti locali

Ogni ente locale territoriale per l'esercizio delle proprie funzioni dispone di

potestà regolamentare in materia come l'urbanistica, l'igiene e la viabilità.

FONTI FATTO

Le fonti fatto per eccellenza è la consuetudine la quale è costituita da due

elementi necessari:

Ø Un comportamento ripetuto nel tempo

Ø La convinzione da parte del corpo sociale che ripetere quel

comportamento sia giuridicamente dovuto.

Sono vietate e perciò invalide le consuetudini in contrasto con le

disposizioni normative.


LE FORME DI STATO

Il modo in cui la funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria sono esercitate

e ripartite tra gli organi costituzionali, determina la forma di governo,

secondo una prima generale distinzione, essa può essere pura o mista.

Nelle forme pure tutte e tre le funzioni sono accentrate in un solo organo.

E' questa la forma di governo tipica dello Stato assoluto.

Mentre le forme miste si basano sulla ripartizione dei poteri tra i diversi

organi costituzionali.

Una prima distinzione tra forme di governo è quella tra monarchia e

repubblica Nella prima il capo di Stato è il re, che regna per diritto

proprio, nella seconda è il presidente della repubblica che è eletto

direttamente o indirettamente dal popolo.

Elemento di distinzione è costituito dal fatto che il re regna per tutta la vita,

mentre la carica di presidente della repubblica è di natura temporanea.

Oggi l'istituto monarchico sopravvive in molti Stati in virtù di una

tradizione secolare, ma è ormai svuotato di potere effettivo, infatti al re

sono rimasti funzioni quasi esclusivamente rappresentative.

Il presidente della repubblica eletto direttamente dal popolo oppure dal

parlamento, è espressione invece dell'equilibrio politico del sistema, è

dotato di una propria rappresentatività che gli consente di disporre di ampi

poteri costituzionali.

MONARCHIA COSTITUZIONALE

La monarchia costituzionale ebbe inizio in Inghilterra la metà del 600, essa

si fonda sul dualismo sovrano-parlamento, senza che esista un organo

costituzionale intermedio costituito dal governo.

Il potere esecutivo è esclusivamente nelle mani del re e i suoi ministri

possono essere da lui nominati e revocati a sua discrezione.

Il potere legislativo invece è affidato al parlamento. Ma la caratteristica

fondamentale e che nella monarchia costituzionale non esiste alcun

rapporto di fiducia tra il parlamento e l'esecutivo.

GOVERNO PARLAMENTARE

Ebbe origine in Inghilterra nel 700 nella forma di monarchia parlamentare.

La caratteristica fondamentale è costituita dal rapporto di fiducia che lega il

governo al parlamento, in virtù del quale il primo è responsabile del proprio

operato nei confronti del secondo. In tal modo si cerca di assicurare la

corrispondenza fra l'azione del governo e la volontà del popolo della quale

il parlamento costituisce espressione.

Se viene revocata la fiducia, il governo è costretto a dimettersi per essere

sostituito da uno nuovo.

Il governo parlamentare non si risolve in un rapporto a due (governoparlamento),

ma richiede la partecipazione del capo dello Stato, sia esso

sovrano o il presidente della repubblica, che si pone come organo di

equilibrio indispensabile per la soluzione della crisi del sistema.

Quando infatti il governo perde la fiducia del parlamento ed è costretto a

dimettersi, il capo dello Stato affida ad una personalità politica l'incarico

di formare un nuovo governo che possa ottenere la fiducia del parlamento.


Se anche questa volta il parlamento si dimostra incapace di esprimere la

maggioranza che appoggi il governo, spetta al capo dello Stato a procedere

allo scioglimento delle camere per indire nuove elezione delle assemblee.

Il capo dello Stato con funzioni limitate ed esecutivo che si poggia sul

rapporto di fiducia col legislativo, quest'ultimo può sfiduciare il governo e

il capo dello Stato può sciogliere l'assemblee.

FUNZIONE DEI PARTITI NEL GOVERNO PARLAMENTARE

I partiti politici incidono notevolmente sul concreto funzionamento del

governo parlamentare.

Nell'800 essi erano sforniti di un organizzazione stabile, si trattava

generalmente di associazioni caratterizzate da un determinato orientamento

ideologico, senza una rigida disciplina interna.

In seguito i partiti divennero organizzazioni fortemente burocratizzate

capillarmente diffuse sul territorio nazionale in grado di influenzare i

parlamentari eletti nelle proprie liste.

Diverse sono le strutture del sistema partitico.

Nel bipartismo rigido in cui due soli partiti ottengono il consenso degli

elettori e a seconda della maggioranza avuta si alternano periodicamente al

governo, il capo dello Stato attribuisce l'incarico di primo ministro al

leader del partito che ha riportato la maggioranza dei voti alle elezioni. La

presenza di un solo partito di governo garantisce stabilità all'esecutivo, ed i

poteri del primo ministro sono particolarmente accentuati fino al punto di

poter sciogliere il parlamento per indire nuove elezioni quando lo ritenga

opportuno. E' il caso del governo britannico.


Nel multipartismo temperato l'eccessiva frammentazione dei partiti

politici viene ostacolata da alcuni meccanismi elettorali. Il più efficace è

costituito dalla necessita di raggiungere una percentuale minima di voti per

poter ottenere una rappresentanza in parlamento. In questo modo il numero

dei partiti in parlamento si riduce a tre o quattro al massimo. In tal modo è

agevole costituire delle coalizioni di maggioranza formate spesso da due

soli partiti. La stabilità di governativa viene ulteriormente rafforzata

dall'obbligo di presentare mozioni di sfiducia costruttive, cioè occorre

indicare un programma ed una maggioranza di governo alternative. E' il

caso del governo tedesco.

Nel multipartismo estremo caratteristica del governo italiano, la

proliferazione dei partiti politici non è favorita soltanto dalla scarsa

omogeneità sociale ma anche da un sistema elettorale proporzionale, grazie

al quale i seggi in Parlamento sono attribuiti a ciascun partito in

proporzione alla percentuale di voti riportata.

Ciò rende necessario costituire coalizione di governo formate spesso da

partiti tra loro eterogenei, generando frequenti contrasti interni che sfociano

poi in crisi di governo.

In Italia proprio per ridimensionare il multipartismo estremo, nel 93 si è

cercato di trasformare il sistema elettorale da proporzionale in

prevalentemente maggioritario.

IL GOVERNO PRESIDENZIALE

Esso si basa su due soli organi fondamentali, il parlamento ed il presidente

della repubblica. Quest'ultimo cumula in se la carica di capo dello Stato


con quella di capo del Governo e provvede a nominare direttamente i

ministri.

Il presidente resta in carica per tutto il periodo del suo mandato e non è

revocabile o sostituibile se non per rare e gravissime ipotesi di messa in



stato di accusa.

Nei regimi di governo presidenziale sia il presidente che il parlamento sono

eletti direttamente dal popolo avendo cosi la medesima legittimazione

democratica. Ciò comporta frequenti contrasti fra parlamento e presidente

nella determinazione dell'indirizzo politico.

Negli Stati Uniti il presidente ha la facoltà di rinviare alle Camere le leggi

che non siano di suo gradimento, ma se queste sono riapprovate con la

maggioranza di due terzi, egli è tenuto in ogni caso alla loro

promulgazione.

Inoltre la Costituzione americana riconosce particolari poteri al presidente

che per fronteggiare l'emergenza, può imporsi al potere legislativo.

Capo dello stato elettivo è titolare del potere esecutivo e non può essere

sfiduciato dal potere legislativo.

Entrambe queste forme di governo sono caratterizzate dall'emergere di un

vertice monocratico (non collegiale) direttamente o indirettamente

rappresentativo, il quale assume la direzione politica del governo

dettandone le scelte di fondo e scegliendo i ministri

IL GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE

In tale sistema, il capo dello Stato eletto direttamente dal popolo gode di

poteri che vanno oltre la funzione di mero garante della Costituzione e


dell'equilibrio tra potere legislativo e quello esecutivo. Egli infatti preside

il Consiglio dei ministri ed è in una posizione sovraordinata rispetto al capo

del governo, ciò fa si che il presidente sia il capo dell'esecutivo. La

Costituzione francese prevede che in presenza di situazioni di estrema

gravità, il presidente della repubblica possa assumere poteri eccezionale

dando luogo ad una vera e propria dittatura presidenziale.

Il modello semipresidenziale è una forma di governo a direzione ripartita

e duale, nel quale convivono un presidente con rilevanti poteri

costituzionali e un capo del governo vertice dell'esecutivo.

IL GOVERNO DIRETTORIALE

Esso si basa su due soli organi costituzionali, il parlamento ed il governo

eletto dallo stesso parlamento. Il governo ha struttura collegiale e cumula in

se anche le funzioni del capo dello Stato. Infatti esso riunisce in un unico

organo la duplice funzione di capo dell'esecutivo e di capo dello Stato la

cui carica viene ricoperta a turno dai singoli componenti del governo.

La forma di governo direttoriale è attuata in Svizzera dove il potere

esecutivo è affidato al consiglio federale che eletto a sua volta

dall'assemblea federale.

Capo dello stato collegiale che è anche titolare del potere esecutivo, è

eletto dal legislativo ma resta in carica per l'intero mandato in quanto non

può essere sfiduciato.

Il modello direttoriale è invece una forma di governo a direzione

collegiale o plurima, dove le scelte principali sono affidate tutte alle

deliberazione dell'organo collegiale e non conosce gerarchizzazione.


GOVERNO NEI REGIMI COMUNISTI

Esse sopravvivono ormai in pochissimi Stati tra cui in Cina e Cuba. Sotto il

profilo della organizzazione politica il sistema è ripartito in una struttura

piramidale in cui le decisioni degli organi superiori prevalgono su quelle

degli organi inferiori. Le forme di governo comuniste presuppongono la

supremazia della classe operai su tutte le altre, sono a carattere totalitario

per cui non esiste pluralismo di partiti e le libertà politiche sono pressoché

annullate.

Sovrapposta alle strutture costituzionali vi è poi quella del partito

comunista che di fatto costituisce il vero organo di potere.


LA SOVRANITA' POPOLARE

Come stabilisce l'art. 1 della Costituzione "la sovranità appartiene al

popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione". Ciò sta

ad indicare che l'ordinamento italiano si fonda sul principio che il popolo

costituisce la fonte di legittimazione di ogni potere costituito.

La volontà popolare viene formata ed espressa dal corpo elettorale che è

costituito dall'insieme di tutti i cittadini aventi il diritto di voto.

Art 48 Cost.

La capacità elettorale attiva appartiene a tutti i cittadini che abbiano

compiuto la maggiore età, essa si esprime con l'esercizio del diritto di voto

il quale è personale (infatti non è ammesso il voto per delega), uguale (non

sono ammessi voti che hanno valore superiore rispetto ad altri), libero

(l'assenza di qualsiasi forma di costrizione) e segreto.

I cittadini italiani residenti all'estero godono della titolarità del diritto di

voto, ma la distanza dall'Italia rende eccezionalmente oneroso l'esercizio

di esso tornando nei luoghi d'origine. D'altra parte, mentre la legislazione

per le elezioni europee prevede l'allestimento di sezioni elettorali nei paesi

della comunità europea, lo stesso non è possibile per le grandi comunità

italiane del Nord e Sud America. Da qui l'esigenza di rendere legittimo il

voto per corrispondenza il quale peraltro non può garantire la personalità

del suffragio.

I SISTEMI ELETTORALI

La principale funzione del corpo elettorale consiste quindi nello scegliere i

loro rappresentanti, sia in sede nazionale (Camera dei deputati e Senato),


sia in sede regionale e locale (consigli regionali, provinciali e comunali) sia

a livello comunitario (rappresentanti italiani al Parlamento europeo).

Per lo svolgimento delle elezioni il corpo elettorale è organizzato in una

pluralità di collegi elettorali, costituiti dalle diverse circoscrizioni

territoriali.

Un sistema elettorale quindi consiste nel meccanismo per trasformare in

seggi i voti che il corpo elettorale esprime.

Per l'elezione di organi monocratici (cioè eleggere una sola persona) si può

stabilire che vince chi prende più voti o in alternativa si possono stabilire

delle condizioni affinché possa vincere non solo chi prende più voti di

qualsiasi altro candidato ma almeno una certa quota minima. Se questa

quota è fissata nella metà più uno di coloro che votano allora il sistema si

chiama maggioritario. Nel caso in cui nessuno dei candidati ce la faccia a

raggiungere la quota necessaria, si procede a un secondo turno, in cui la

partecipazione è limitata ai primi due candidati che abbiano ottenuti più

voti, c.d ballottaggio. Vince il candidato che ha ottenuto più voti.

Quando si tratta di eleggere un organo collegiale (cioè composti da una

pluralità di componenti), si cerca di assicurare una adeguata

rappresentatività del corpo elettorale.

Ciò può essere ottenuto sia con formule maggioritarie sia con quelle

proporzionali.

Il sistema maggioritario attribuisce i seggi ai candidati che abbiano

riportato la maggioranza all'interno dei singoli collegi elettorali. Tale

sistema presuppone la costituzione di collegi uninominali, in ciascuno dei

quali viene eletto un solo candidato.


Il sistema proporzionale consente la ripartizione dei seggi in proporzione

del numero dei voti ottenuti da ciascun partito, in questo modo si può

garantire la rappresentanza anche ad una minoranza. Tuttavia al fine di

ridurre il numero dei partiti rappresentati si può stabilire un meccanismo

elettorale in base al quale non partecipa alla distribuzione dei seggi chi non

ottiene almeno una certa percentuale prestabilita, c.d. soglia di

sbarramento.

Alcuni sistemi elettorali c.d misti, cercano di conciliare meccanismi

maggioritari con quelli proporzionali nel tentativo di perseguire allo stesso

tempo una maggiore capacità rappresentative e governabilità.

LE ELEZIONI PARLAMENTARI

Le elezioni parlamentari si basano su un sistema misto, in modo che tre

quarti dei parlamentari siano eletti con il sistema maggioritario e per un

quarto con quello proporzionale.

Art 57 Cost.

In base alla Costituzione il Senato è eletto a base regionale. I senatori da

eleggere sono 315 ripartiti tra le diverse regioni proporzionalmente alla

popolazione. Ciascuna Regione viene divisa in un numero di collegi

uninominali pari al 75% dei senatori da eleggere al suo interno con il

sistema maggioritario, presso ogni Regione vi è poi un collegio

circoscrizionale nell'ambito del quale viene attribuito con il sistema

proporzionale il restante 25% dei seggi.

Per il Senato si vota con una scheda sola, in cui accanto al nome del

candidato è indicato anche quello del gruppo a cui appartiene.


A differenza del Senato, i 630 seggi della Camera sono attribuiti alle 26

circoscrizioni che sono a loro volta ripartite in tanti collegi quanti sono i

deputati da eleggere con il sistema maggiore e con quello proporzionale.

In questo caso l'elettore dispone di due schede, con la prima vota il

candidato collegato ad una o a più liste da eleggere con il sistema

maggioritario nel collegio uninominale, con la seconda vota la lista per

l'attribuzione dei seggi col sistema proporzionale, in questo caso vengono

escluse tutte le liste di candidati che non ottengono almeno il 4% dei voti

sul piano nazionale c.d soglia di sbarramento, successivamente per

ciascuna lista si opera una detrazione rispetto ai voti conseguiti con la

seconda scheda, c.d meccanismo dello scorporo in modo da stabilire i voti

utilizzabili, dopodiché i seggi sono assegnati applicando il metodo del

quoziente naturale, ovvero è il risultato della divisione dei totale dei voti

validi per il numero dei seggi da assegnare.

Dei seggi assegnati con formula proporzionale 6 del Senato e 12 della

Camera sono destinate alla circoscrizione estero.

LE ELEZIONI REGIONALI

In base all'art 122 Cost. la competenza in materia di sistema elettorale

spetta alla legge regionale sia pure nei limiti dei principi generali stabiliti

dalla legge dello Stato.

La vigente legislazione elettorale regionale, si basa sull'elezione diretta del

presidente della Regione. Le caratteristiche essenziali sono:

Si vota su una sola scheda e in un unico turno

I candidati a presidente sono necessariamente collegati con una o

più liste provinciali


L'elettore può votare il candidato presidente da solo, il candidato

presidente e una delle liste provinciali a cui è collegato, il candidato

presidente e una delle liste cui non è collegato.

Il candidato che ottiene più voti è eletto e con lui sono eletti non

meno del 55% dei consiglieri delle liste.

LE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI

In base all'art 117 Cost. La legislazione degli enti locali, comuni e

province è materia di competenza statale esclusiva.

Per i comuni maggiori la cui popolazione è superiore ai 15.000 abitanti:

il sindaco viene eletto a suffragio universale diretto che può essere

collegato con una o più liste per l'elezione del consiglio comunale.

L'elettore ha la facoltà di votare solo per un candidato sindaco, per

il sindaco e la lista collegata, solo per la lista, o per il candidato

sindaco e la lista a lui non collegata.

Per essere eletti sindaco occorre conseguire la maggioranza

assoluta dei voti validi ( il 50% dei voti + 1), se ciò non accade si

ricorre a un secondo turno di ballottaggio fra i due candidati che

hanno ottenuto più voti al primo turno.

Il candidato eletto garantisce una sicura maggioranza del 60% dei

seggi consiliari, mentre il resto dei seggi va alle minoranze.

Per i comuni minori invece:

Il candidato a sindaco è collegato ad una sola lista

L'elettore può esprimere solo una preferenza

Si vota in un solo turno


Il candidato eletto con più voti garantisce l'elezione del 75% dei

consiglieri fra i candidati della sua lista, gli altri sono ripartiti in

proporzione dei voti ottenuti

Nelle province il sistema è più vicino a quello dei comuni maggiori, ma

con significativa differenza che i candidati al consiglio si presentano in

collegi uninominali, essi sono collegati fra loro in gruppi di partito o

coalizione e il candidato presidente è a sua volta obbligato a collegarsi

con uno o più gruppi di candidati uninominali. Si esprime un solo voto per

il candidato presidente e per uno dei candidati al consiglio.

LE ELEZIONI EUROPEE

La legge elettorale italiana per il Parlamento Europeo è la prima che ha

permesso l'esercizio del diritto del voto nei paesi dell'Unione Europea ai

cittadini italiani che vi risiedono o anche vi si trovino per motivi di lavoro.

I seggi da eleggere sono ripartiti in cinque grandi circoscrizioni

(Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole)

Si applica la formula del quoziente naturale applicato non alle

circoscrizioni ma al complesso dei voti ottenuti dalle varie liste, in

modo che tutte le liste possano partecipare al riparto dei seggi.

Sono previste le preferenze plurime


GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Gli istituti di democrazia diretta consistono dell'esercizio diretto del potere

politico da parte del popolo mediante, il referendum, l'iniziativa legislativa

e la petizione.

La Costituzione italiana prevede due principali tipi di referendum di ambito

nazionale:

Il referendum costituzionale (art 138 Cost.) può essere promosso entro 3

mesi dalla pubblicazione di una legge costituzionale, nel caso in cui questa

non sia stata approvata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti di

ciascuna Camera nella seconda votazione, quando ne facciano domanda un

quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 Consigli regionali.

Spetta alla Corte di Cassazione decidere sulla legittimità della richiesta,

successivamente il Presidente della Repubblica previa deliberazione del

consiglio dei ministri indice il referendum.

A differenza del referendum abrogativo non è richiesto un quorum

strutturale è ciò dipende dal fatto che in questo caso si tratta di concorrere

al processo decisionale e non di incidere su una normativa già vigente.

Il referendum abrogativo (art. 75 Cost) consiste nel sottoporre al corpo

elettorale la decisione di abrogare totalmente o parzialmente una legge o un

atto avente valore di legge, quando lo richiedono 500.000 elettori o 5

Consigli regionali. Non sono ammessi a referendum le materie aventi per

oggetto leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto, ne tanto meno

le leggi costituzionali (per le quali è previsto un procedimento aggravato),

le fonti specializzate in ragione della loro particolare competenza la cui

adozione deve seguire procedimenti più complessi di quello previsto in via


ordinaria, gli atti normativi per i quali la discrezionalità del legislatore

nazionale è vincolata al rispetto del diritto comunitario.

Una volta che la Corte costituzionale abbia dichiarato ammissibile il

quesito referendario il Presidente della Repubblica su deliberazione del

consiglio dei ministri indice il referendum. Affinché l'abrogazione abbia un

esito favorevole è necessario che partecipano alla votazione la maggioranza

degli aventi diritto nonché la maggioranza dei voti espressi.

L'art 132 Cost prevede referendum relativi a modificazioni territoriali

che possono riguardare in caso di voto favorevole o la costituzione di una

nuova Regione (occorre una legge di revisione costituzionale) o la

possibilità da parte di una provincia o un comune di distaccarsi da una

regione e aggregarsi a un'altra (occorre in questo caso una legge ordinaria).

I referendum regionali o locali hanno per oggetto leggi e provvedimenti

amministrativi della regione i primi, e materie di esclusiva competenza

locale i secondi.

L'iniziativa legislativa popolare consiste nel dare impulso al procedimento

legislativo mediante la presentazione in Parlamento di una proposta di

legge, sottoscritta da almeno 500.000 elettori. Essi a differenza dagli altri

progetti di legge non decadono a fine legislatura e non debbano pertanto

essere ripresentati.

La Costituzione in base all'art. 50 stabilisce che tutti i cittadini possono

rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o

esporre comuni necessità.


IL PARLAMENTO ITALIANO

Art. 55 Cost.

Il Parlamento italiano è composto dalla Camera dei deputati che consta

630 membri e dal Senato della Repubblica, composto da 315 senatori.

E' dunque un organo complesso costruito da due organi collegiali secondo

i principi del sistema bicamerale.

La ragione posta a base del sistema bicamerale italiano è quella di

assicurare una migliore ponderazione delle scelte politiche del legislatore,

sia per effetto della loro valutazione da parte di due organi distinti, sia in

virtù della pausa di riflessione consentita per il passaggio dei progetti di

legge da una Camera all'altra.

Il bicameralismo può essere perfetto o imperfetto.

Nel primo caso entrambe le Camere si trovano sullo stesso piano, mentre

nel secondo c'è la supremazia di una Camera rispetto ad un'altra.

La scelta del bicameralismo perfetto pone l'esigenza di una

differenziazione fra le due Camere, affinché l'una non sia semplice

doppione dell'altra.

La differenziazione fra le Camere nel nostro ordinamento è cosi attuata:

La capacità elettorale attiva viene riconosciuta ai cittadini che hanno

compiuti i 18 anni d'età per essere elettori per la Camera dei

deputati, mentre ne occorrono 25 per essere elettori per il Senato

La capacità elettorale passiva viene riconosciuta ai cittadini che

hanno compiuto i 25 anni d'età per la Camera dei deputati e i 40 per

il Senato

Presenza al Senato di membri non elettivi, i senatori a vita di

nomina presidenziale per i loro altissimi meriti nel campo sociale,


scientifico, artistico e letterario, e i senatori a vita di diritto ovvero

gli ex presidenti della Repubblica.

Il Senato è eletto a base regionale, ciò per garantire un adeguata

rappresentanza regionale in modo da consentire il raccordo da Stato

e Regioni.

Art 60 Cost.

Le Camere durano in carica 5 anni e non possono essere prorogate se non

per legge e in caso di guerra.

Art 61 Cost.

I poteri delle Camere peraltro sono prorogati fino al momento in cui non si

riuniscono le nuove Camere in modo da garantire in ogni caso la continuità

nell'esercizio delle funzioni parlamentari (regime di prorogatio).

Il principio del bicameralismo implica che ogni Camera prenda le proprie

decisioni autonomamente, fanno eccezione le ipotesi in cui il Parlamento

delibera in seduta comune. In tal caso esso non riveste più i connotati

dell'organo complesso ma acquista quelli di un organo collegiale composto

dall'insieme dei deputati e dei senatori.

Il Parlamento in seduta comune:

Elegge con il concorso dei delegati regionali il Presidente della

Repubblica

Assiste al suo giuramento e lo può mettere in stato d'accusa

Elegge 5 giudici costituzionali

Elegge 10 membri del Consiglio superiore della magistratura

Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal presidente delle Camere, il

quale ha anche il compito di indire l'elezione del nuovo Presidente della

Repubblica, mentre il presidente del Senato può sostituire il Presidente


della Repubblica nei casi in cui esso sia impossibilitato all'esercizio delle

proprie funzioni.

L'organizzazione e il funzionamento di ciascuna Camera sono disciplinati

da norme fondamentali che stabiliscono:

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il presidente e

l'ufficio presidenza

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza

assoluta dei propri componenti, si tratta di regole che devono essere

cosi condivise da un numero di parlamentari più ampio di quello

richiesto per le decisioni ordinarie. L'organizzazione e il

funzionamento di ciascuna Camera sono oggetto di una vera e

propria riserva regolamentare, nel senso che si tratta di materie che

non possono essere disciplinate da altre fonte di rango subcostituzionale.

Le deliberazioni di ciascuna Camera sono valide con il voto

favorevole della maggioranza dei presenti (quorum funzionale)

purché sia presente la maggioranza dei componenti (quorum

strutturale). Alla Camera gli astenuti concorrono a formare il

quorum strutturale, ma non quello funzionale, mentre al Senato

l'astenersi è quasi come votare contro.

Le sedute sono sempre pubbliche a meno che non sia deliberata una

seduta segreta

I membri del governo hanno diritto di assistere alle sedute e di

essere ascoltati ogni volta che lo richiedono

La Costituzione prevede i casi di ineleggibilità e di incompatibilità

per la carica parlamentare. (art 65 Cost) Si ha l'incompatibilità


quando la legge vieta di detenere contemporaneamente due cariche,

mentre si parla di ineleggibilità quando il cittadino al momento della

candidatura non ha smesso di esercitare la carica ricoperta entro i

termini stabiliti dalla legge. Fra gli in eleggibili purché non abbiano

cessato dalle funzioni almeno 6 mesi prima della scadenza della

legislatura i presidenti di provincia, i sindaci, consiglieri regionali, il

capo di polizia, i prefetti ecc.

Ciascuna Camera giudica i requisiti per l'ammissione dei suoi

componenti, (art 66 Cost) a tal fine viene istituita presso ciascun

ramo del Parlamento una commissione permanente definita giunta

delle elezioni che ha il compito di riscontrare l'esistenza dei requisiti

richiesti per la convalida dell'elezioni, altrimenti la contesta. In

questa seconda ipotesi le Camere votano a scrutinio segreto per la

convalida o meno dell'elezioni.

I membri del Parlamento godono dell'immunità parlamentare,

(art. 68 Cost) ovvero non possono essere chiamati a rispondere delle

opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera nessun membro del Parlamento

può essere sottoposto a perquisizioni personale o domiciliare, salvo

nei casi di sentenza di condanna irrevocabile e nei casi in cui siano

stati colti in flagranza di reato.

ORGANI DELLE CAMERE

Gli organi interni delle Camere sono:

o Il Presidente dell'Assemblea che ha il compito di rappresentare

all'esterno le Camere non che garantire l'osservanza del regolamento


e il buon andamento dei lavori. A tal fine dirige le discussioni,

mantiene l'ordine e stabilisce la successione delle votazioni.

o Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza e lo

assiste all'esercizio delle sue funzioni.

o L'ufficio presidenza ha compiti amministrativi (nomina su proposta

del presidente il segretario generale), non che ha compiti di natura

politico-organizzativa.

o La conferenza dei capigruppo, competente a definire il programma

dei lavori dell'assemblea, deliberando sulla programmazione dei

lavori, sul calendario e l'ordine del giorno delle singole sedute, si

parla infatti di giunte per le elezioni, per il regolamento o per le

Comunità Europee.

o Le giunte sono organi collegiali i cui membri sono eletti dal

presidente dell'assemblea, hanno compiti specifici.

o I componenti del Parlamento si ripartono in gruppi parlamentari che

condividono idee politiche omogenee. I parlamentari sono obbligati

ad appartenervi, qualora manifestassero la volontà di non far parte di

nessun gruppo parlamentare, vengono automaticamente iscritti nel

c.d. gruppo misto. Affinché si possa formare un gruppo è necessario

che vi partecipano almeno 20 deputati e 10 senatori.

o Commissioni permanenti suddivise in base all'oggetto della loro

competenza, attuano il decentramento dell'attività parlamentare, esse

sono composte in modo da rispecchiare la proporzione tra i vari

gruppi parlamentari.

o Commissioni interparlamentari composte sia da deputati che da

senatori, hanno funzioni prevalentemente consultive


Spesso in parlamento si è verificato il c.d ostruzionismo parlamentare, che

è l'atto mediante il quale le minoranza abusando dei poteri consentiti dal

regolamento paralizzano i lavori delle assemblee per impedire l'adozione di

provvedimenti adottati dalla maggioranza e da essi non condivisi.

Per evitare un ricorso eccessivo all'ostruzionismo gli ultimi regolamenti

parlamentari hanno introdotto il c.d. contingentamento dei tempi ovvero

stabilire il numero si sedute necessarie per la discussione, ed hanno

previsto inoltre l'abolizione della possibilità da parte dei parlamentari di

intervenire senza limiti di tempo nella discussione.

FUNZIONI DELLE CAMERE

Funzione legislativa

L'art. 70 della Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è

esercitata collettivamente dalle due Camere. La formazione della legge è

dunque un atto complesso al quale concorrono in misura paritaria le

volontà delle due Camere.

Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie si svolge in tre fasi:

1. la fase di iniziativa

2. fase deliberativa



3. fase della promulgazione e pubblicazione della legge

Art 71 Cost.

L'iniziativa legislativa appartiene al Governo, a ciascun membro della

Camera, ciascun consiglio regionale e al popolo mediante una proposta

firmata dal almeno 50.000 elettori.

Art 72 Cost.


Per l'approvazione delle leggi la Costituzione prevede 3 tipi di

procedimenti:

Il procedimento ordinario, in cui ogni disegno di legge presentato ad una

Camera è esaminato da una commissione a seconda delle rispettive

competenze chiedendo se è necessario il parere di altre commissioni. Le

commissioni possono anche apportare modifiche o procedere alla nuova

stesura del progetto di legge. Al termine dei lavori la commissione riferisce

all'assemblea, la quale l'approva articolo per articolo con votazione finale.

Il procedimento ordinario deve essere sempre adottato per i disegni di legge

in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di approvazione dei

bilanci e di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

Il procedimento abbreviato concerne i disegni di legge dei quali è

dichiarata l'urgenza. Esso si svolge secondo le medesime modalità del

procedimento ordinario ma in termini di tempo più ridotti.

Con il procedimento decentrato il progetto di legge viene esaminato e

successivamente approvato o respinto dalla stessa commissione

parlamentare. Il progetto di legge finché non sia stato approvato

definitivamente può essere rimesso alla Camera quando ne faccia richiesta

il Governo, un decimo dei membri della Camera o un quinto dei

componenti della commissione.

Una volta approvata dal Parlamento occorre che venga promulgata dal

Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione della legge.

Al Presidente della Repubblica compete un controllo sulla costituzionalità

della legge, se il controllo ha esito positivo, il Presidente promulga la legge,

altrimenti la rinvia con un messaggio motivato alle Camere perché la


riesaminino. Se le Camere la riapprovano, il Presidente della Repubblica è

tenuto a promulgarla.

La promulgazione consiste in una dichiarazione solenne e formale

dell'avvenuta approvazione della legge da parte del Parlamento e

dell'obbligo di osservarla.

Dopodiché la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in

vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione a meno che non sia previsto un

termine diverso.

Funzione di indirizzo politico

La funzione di indirizzo politico consiste nella determinazione dei fini

dello Stato e nella individuazione degli interventi necessari per realizzarli.

Fra gli atti di indirizzo politico posti in essere dal Parlamento particolare

importanza ha la legge finanziaria e del bilancio, in quanto altro non sono

che le decisioni relative alla destinazione delle risorse pubbliche in

relazione ai diversi fini da perseguire.

Altri strumenti che le camere utilizzano allo scopo di specificare ed

integrare l'indirizzo politico generale sono:

Le mozioni sono lo strumento che serve promuovere un dibattito che si

conclude con una deliberazione su un qualsiasi argomento e non hanno un

destinatario predeterminato. Una volta approvate esse si traducono in

direttive nei confronti del Governo che è tenuto a rispettare.

La risoluzione ha le stesse finalità della mozione, ma non sono volte a

promuovere un dibattito ma rappresentano la conclusione di un dibattito

che si è già tenuto in precedenza


Funzione di controllo

Al Parlamento compete anche una funzione di controllo sull'attività di

Governo che si esercita mediante la presentazioni di interrogazioni o

interpellanze

Le prime sono domande rivolte per iscritto al Governo per chiedere

informazioni o conferma di informazioni già note.

Le seconde sono domande rivolte al Governo per sapere perché si è

comportato in un certo modo o cosa intende fare su una data questione

politica.

Infine la Costituzione prevede anche che ciascuna Camera possa istituire

delle commissioni d'inchiesta che abbiano per oggetto materie di pubblico

interesse, per accertare le eventuali responsabilità politiche.


IL GOVERNO

Il Governo è un organo costituzionale complesso a cui spetta il potere

esecutivo che va molto al di là della semplice attuazione ed esecuzione del

comando legislativo parlamentare, infatti esso si fonda sulla necessaria

collaborazione con gli altri poteri costituzionali dello Stato e in particolare

con quello legislativo.

Il Governo inoltre è titolare della funzione di iniziativa nonché dispone di

funzioni legislative eccezionali emettendo atti aventi valore di legge. Lo

stesso Governo è responsabile del suo operato nei confronti del Parlamento

da cui deve godere la fiducia, fondamentale per il prosieguo del suo

operato.

Il Governo come il Parlamento è un organo complesso in quanto formato

da più organi.

Art. 92 Cost.

Il Governo della Repubblica è composto da un organo collegiale e da una

pluralità di organi individuali:

Presidente del consiglio dei ministri

Ministri

Consiglio dei ministri

Art. 95 Cost.

Il Presidente del consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è

responsabile, in particolare mantiene l'unita di indirizzo politico e

amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri. Il potere

di dirigere la politica generale del Governo non va confuso con quello di

decidere e determinare tale politica che spetta invece al Consiglio dei

ministri.


Il Presidente del consiglio:

o Propone la nomina dei ministri al Presidente della Repubblica

o Propone la questione di fiducia al consiglio

o Rappresenta il Governo nei rapporti con gli altri organi costituzionali

o Controfirma qualsiasi atto deliberato dal Consiglio i presenta alle

Camere i disegni di legge d'iniziativa governativa

o Promuove e coordina l'azione di governo relativa alla partecipazione

dell'Italia all'UE.

La presidenza del consiglio ha sede a palazzo Chigi, ed è dotata di una

struttura composta da numerosi dipartimenti, uffici e servizi.

Il consiglio dei ministri è un organo collegiale composto dal Presidente del

consiglio e dai singoli ministri. Ad esso spetta il compito di:

Decidere sulla proposta del Presidente del consiglio di porre la

questione di fiducia

Determinare l'indirizzo politico generale del Governo

Deliberare sulla presentazione dei disegni di legge e su gli atti

normativi (decreti legge, decreti legislativi e regolamenti

governativi).

Il Consiglio dei ministri è convocato dal Presidente del consiglio che ne

fissa l'ordine del giorno, le sedute non sono pubbliche, le deliberazioni

sono assunte a maggioranza, esse in virtù del principio della collegialità si

conurano all'esterno come espressione della volontà unitaria del

Governo e sono vincolanti anche per i ministri dissenzienti.

I ministri sono organi individuali che hanno una duplice veste, da un lato

sono organi di direzione politica, in quanto facenti parte del Consiglio dei

ministri, dall'altro sono organi amministrativi rappresentando il vertice dei


ministeri. Essi pertanto rispondono collegialmente per le deliberazioni

assunte dal Consiglio dei ministri e individualmente per quelle prese quali

organi di vertice dei rispettivi ministeri. I ministri sono definiti con

portafoglio quando sono a capo di un dicastero, viceversa sono senza

portafoglio quando non sono a capo di alcun dicastero, i quali fanno

comunque parte del Consiglio dei ministri.

Gli altri organi costituzionali non necessari ma che integrano la

composizione del Governo sono:

- Consiglio di gabinetto che è un organo di supporto politico del

presidente composto da ministri di particolare importanza

designati dal Presidente del Consiglio

- Sottosegretari di stato che hanno il compito di assistere il

ministro e su sua delega esercitare determinate funzioni che a lui

appartengono.

- Vice ministro nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del

Presidente del consiglio, può partecipare al consiglio dei ministri

ma senza diritto di voto, svolgendo per altro una funzione

consultiva.

- Commissari straordinari di governo a quali viene affidati

specifici obiettivi

- Comitati interministeriali che assolvono compiti settoriali,

costituiti da più ministri e da funzionari ed esperti.


FORMAZIONE DEL GOVERNO

La formazione del Governo trova il suo presupposto nella presentazione

delle dimissioni del Governo precedente nelle mani del Presidente della

Repubblica. Il Governo dimissionario resta in carica per gli affari di

ordinaria amministrazione.

Il Presidente della Repubblica dopo la presentazione delle dimissioni del

Governo apre le consultazioni con le più alte cariche dello Stato, con i

rappresentanti dei partiti e con i personaggi del mondo politico in modo da

acquisire una visione della situazione politica che gli consente di

individuare quali forze siano in grado di costituire una maggioranza

parlamentare e quale uomo politico sia in grado di presiedere un governo

che abbia l'appoggio di tale maggiora.

Accettato l'incarico il Presidente del consiglio sottopone la liste dei nuovi

ministri a Capo dello Stato, il quale nomina con proprio decreto, il

Presidente del consiglio e i ministri da lui proposti. Tutti i componenti del

Governo prestano giuramento davanti al Presidente della Repubblica e con

tale atto il nuovo Governo entra in carica ed il precedente cessa dalle sue

funzioni.

Art. 94 Cost.

Entro 10 giorni dal giuramento il Governo deve presentarsi davanti alle

Camere per ottenere la fiducia sulla base del programma presentato dal

Presidente del consiglio. La fiducia viene concessa sulla base di una

mozione motivata votata con scrutinio palese con appello nominale (i

parlamentari devono dire ad alta voce "si" o "no" o "mi astengo" alla

mozione di fiducia). Se l'esito della votazione è negativo il Governo ha

l'obbligo di dimettersi.


Il Governo resta normalmente in carica finché non presenta le dimissioni,

le quali sono originate dal venir meno della fiducia del Parlamento, si

determina cosi una crisi di Governo.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei

componenti della Camera.

In base ai regolamenti parlamentari il Governo su proposta del Presidente

del Consiglio può porre la questione di fiducia in Parlamento

nell'imminenza di una qualsiasi votazione parlamentare, considerandola

rilevante ai fini del proprio indirizzo politico. Qualora l'assemblea si

pronunci in modo difforme rispetto alle proprie indicazioni il Governo è

tenuto a dimettersi, in quanto un voto contrario equivale in questo caso ad

una approvazione di una mozione di sfiducia e dunque determina l'obbligo

di dimissioni del governo.

La sfiducia nei confronti di singoli ministri può invece dal luogo alla

cosiddetta procedura di rimpasto con cui si procede alla sostituzione di uno

o più membri del Governo.

Ipotesi particolari di dimissione del Governo ricorrono in caso di:

Morte o impedimento permanente del Presidente del consiglio, in

quanto essendo la sua funzione insostituibile nell'ambito del

Governo, il suo venir meno comporta lo scioglimento del

Consiglio dei ministri.

Elezione del Parlamento, infatti non può estendersi il rapporto di

fiducia istaurato dal Governo con il precedente Parlamento.


FUNZIONI DEL GOVERNO

Il Governo non si limita a dare una concreta applicazione mediante

l'attività amministrativa delle disposizioni generali e astratte contenute

nelle leggi, ma concorre con il Parlamento nella determinazione

dell'indirizzo politico generale e nella stessa produzione legislativa.

La funzione di indirizzo politico viene normalmente esercitata dal

Consiglio dei ministri, il quale provvede a determinare la politica generale

del Governo e a fissare l'indirizzo dell'azione amministrativa.

Le funzioni amministrative vengono di regola svolte dai singoli ministri

quali organi di vertice dei ministeri.

La funzione normativa del Governo concerne invece l'emanazione di

fonti sia primarie (decreti legislativi o decreti legge) che secondarie

(regolamenti).

Il Parlamento per tanto anziché elaborare autonomamente i propri progetti

politici, si limita spesso a svolgere una funzione di controllo sull'indirizzo

politico dell'esecutivo.

LE RESPONSABILITA' DEL GOVERNO

Il Governo e i suoi componenti rispondono di una responsabilità politica

diffusa nel senso che ciò che fanno o non fanno è sottoposto al giudizio

dell'opinione pubblica, senza conseguenze giuridiche.

Sotto il profilo della responsabilità civile e amministrativa i membri del

governo rispondono delle loro funzioni dinanzi ai pubblici uffici preposti.

Mentre sotto il profilo della responsabilità penale è la magistratura

ordinaria a giudicare tali reati previa autorizzazione del Parlamento.



LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE(Gli ordinamenti regionali e locali)

La legge costituzionale del 17/10/2001 modificando il titolo V della

Costituzione, ha introdotto importanti cambiamenti in direzione di un

marcato decentramento.

La prima novità è quella di riconoscere la distinzione tra Repubblica e

Stato, ponendo quest'ultimo sullo stesso piano dal punto di vista

istituzionale, di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni (il

precedente testo si limitava a prevedere una ripartizione dello Stato-

Repubblica in Regioni, Province e Comuni). La riformulazione del 1°

comma dell'art. 114 Cost, evidenzia il rilevante ruolo riconosciuto al

Comune in quanto ente di base, il più vicino ai cittadini, chiamato in via

primaria a soddisfare i loro interessi, nel rispetto del principio di

sussidiarietà. Il 2° comma invece sancisce l'autonomia statutaria di questi

enti, nonché i poteri e le funzioni direttamente fissati dalla Costituzione.

Sostanzialmente immutato è l'art. 116 Cost, a cui la legge costituzionale

introduce al 3° comma la possibilità di concedere alle Regioni a statuto

ordinario, attraverso la legge dello Stato, quelle forme e condizioni

particolari di autonomia, proprie delle Regioni a statuto speciale. Tale

disposizione si riferisce alle materie espressamente individuate ai commi 2

e 3 dell'art. 117 ovvero quelle di competenza esclusiva dello Stato e di

competenza concorrente Stato-Regione.

Intervento significativo della riforma è rappresentato dalla nuova

formulazione dell'art. 117 Cost, il quale disciplina la distinzione tra potestà

legislativa dello Stato e potestà legislativa delle Regioni.

La nuova formulazione ribalta completamente l'impostazione precedente

dove erano indicate tassativamente le materie nelle quali le Regioni


potevano legiferare in concorrenza con lo Stato, mentre in tutte le altre vi

era la potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Ora invece sono elencate tassativamente le materie attribuite alla

legislazione esclusiva dello Stato (2° comma) e alla legislazione

concorrente Stato-Regione (3° comma), mentre si afferma il principio di

residualità per la potestà legislativa delle Regioni, ovvero spetta alle

Regioni la potestà legislativa in quelle materie non espressamente riservate

alla legislazione Statale.

Sono attribuite esclusivamente allo Stato tutte quelle funzioni attinenti ai

rapporti internazionali, i diritti fondamentali delle persone,

l'organizzazione dello Stato, e infine tutte quelle che necessitano una

regolamentazione a livello unitario su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda la potestà regolamentare (6° comma) viene cosi

attribuita:

allo Stato, nelle materie in cui ha potestà legislativa esclusiva, salva

delega alle Regioni,

alle Regioni, nelle materie concorrenti ed in quelle esclusivamente

riconosciute di competenza regionale,

agli enti locali in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello

svolgimento delle funzioni a loro attribuite.

Innovato rispetto alla vecchia formulazione risulta anche l'art. 118, in tema

di funzioni amministrative. Mentre il testo precedente attribuiva alle

Regioni o allo Stato le funzioni amministrative in materie in cui gli stessi

avevano l'esercizio della potestà legislativa, secondo il principio del

parallelismo, la nuova disciplina le conferisce di norma ai Comuni salvo

che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città


metropolitane, Regioni e Stato sulla base del principio di sussidiarietà.

L'art. 118 afferma cosi il principio di sussidiarietà verticale, in base al

quale ogni funzione pubblica deve essere esercitata a livello territoriale più

vicino ai cittadini, se l'interesse travalica per esempio il territorio

comunale, la funzione andrà esercitata a livello provinciale, se travalica

anche a quello provinciale andrà esercitata a livello regionale o a livello

statale. Lo stesso articolo richiama anche il principio di sussidiarietà

orizzontale favorendo l'autonoma iniziativa dei privati (singoli o associati)

per lo svolgimento di attività di interesse generale. In sostanza la riforma

costituzionale ha portato a sostituire il criterio del c.d parallelismo delle

funzioni con il principio della sussidiarietà.

Con l'art. 119 non soltanto le Regioni, ma anche i Comuni, le Province e le

Città metropolitane, si vedono riconosciute l'autonomia finanziaria.

Le risorse delle regioni ma anche degli enti locali sono così di triplice

origine:

autonome, in quanto gli è riconosciuto la possibilità di stabilire

propri tributi ed entrate,

da un fondo perequativo, in modo da garantire risorse aggiuntive

agli enti la cui capacità fiscale pro capite è più bassa,

dai trasferimenti aggiuntivi da parte dello Stato ma con vincolo di

destinazione.

Tutto ciò si basa sul c.d. criterio del parallelismo fra funzione e risorse,

volto ad evitare che lo Stato devolva agli enti funzioni aggiuntive senza che

esse siano accomnati da adeguate risorse necessarie per il loro esercizio.

L'articolo si chiude con una regola volta a prevenire gli sprechi e a

contenere la spesa delle autonomie locali, "gli enti non possono indebitarsi


se non per finanziare investimenti" non per spese correnti (come quelle del

personale). E sui prestiti è espressamente esclusa la garanzia dello Stato,

quindi la capacità di approvvigionamento sui mercati finanziari dipenderà

solo dalla credibilità di ciascun singolo ente.

L'art. 120 ribadisce il divieto per le Regioni di introdurre dazi nei

confronti delle altre Regioni o adottare misure che ostacolino la libera

circolazione delle persone o delle cose o volte a limitare l'esercizio del

diritto del lavoro. Inoltre lo stesso articolo affida al Governo un potere di

intervento sostitutivo nei confronti della Regione e degli altri enti locali,

qualora essi si rendano inadempienti di fronte alle norme internazionali o

comunitarie oppure in caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza

pubblica.

In base all'art. 123 ciascuna Regione ha uno statuto che in armonia con la

Costituzione ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di

organizzazione e funzionamento.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale a maggioranza

assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive

(procedimento aggravato), quindi lo statuto non è più approvato dal

Parlamento ma solo dal consiglio regionale. Il Governo può impugnarlo

davanti alla Corte Costituzionale per questione di legittimità costituzionale

entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro 3 mesi dalla

sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un

quinto dei componenti del consiglio regionale, lo statuto sottoposto a

referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei

voti validi (c'è il quorum funzionale ma non quello strutturale).


Mentre gli statuti speciali sono adottati con legge costituzionale, ciò fa si

che gli statuti delle regioni speciali possono anche derogare al quadro

generale fissato dalla Costituzione ( mentre non è cosi per gli statuti delle

regioni ordinarie).

Ne deriva che tali regioni prevedono:

competenza in un numero di materie più ampio di quello previsto per

le regioni ordinarie

in alcune materie una competenza esclusiva,

e un ampia autonomia finanziaria.

Sono organi della Regione:

il Consiglio regionale, che esercita la potestà legislativa attribuita

alla Regione (potere legislativo);

la Giunta, che è l'organo esecutivo;

il Presidente, che rappresenta il vertice dell'esecutivo, infatti oltre

alle sue funzioni di rappresentanza esterna è anche colui che dirige la

politica della giunta e ne è responsabile.

La Costituzione prevede per il presidente della Regione l'elezione a

suffragio universale diretto, nonché l'importante potere di nomina e

revoca dei membri della giunta.

Lo stesso statuto può prevedere casi di ineleggibilità e incompatibilità dei

componenti della giunta e dei consiglieri regionali.

E' previsto inoltre il potere di scioglimento del consiglio regionale e di

rimozione del presidente nel caso compiano atti contrari alla Costituzione

o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento è disposto con decreto dal

Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.


Il nuovo art. 127 ha inoltre sostituito il c.d visto governativo sulla

legislazione regionale (cioè si sottoponevano gli atti amministrativi

regionali a controllo di legittimità da parte di un organo dello Stato), ora il

Governo può intervenire solo nel caso in cui ritenga che la legge regionale

vada al di là delle competenze della regione. Viceversa la Regione può

agire solo se la legge dello Stato o di altra Regione invada la propria

competenza, promovendo una questione di legittimità costituzionale

dinanzi alla Corte.

Infine l'art 132 e 133 Cost. disciplinano le modalità di creazione di nuove

Regioni, Province e Comuni, la distinzione sta nella natura delle legge che

dispone la istituzione del nuovo ente, ovvero per la Regione è necessaria

una legge costituzionale, per la Provincia una legge ordinaria e per il

Comune una legge regionale.

LA DEVOLUTION DI BOSSI (in sintesi)

Con il progetto Bossi, le Regioni acquisterebbero competenze esclusive in

materia di sanità, istruzione e polizia locale. Dopo la riforma

costituzionale del titolo V del 2001, le Regioni hanno già competenza

concorrente su sanità e istruzione ma nulla in termini di politica locale che

secondo il ministro Castelli sarebbe una nuova forza di polizia che

dovrebbe occuparsi dei reati minori


LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La pubblica amministrazione è un complesso di enti e di organi, facenti

parte dello Stato che esercita il potere amministrativo per provvedere alla

cura degli interessi pubblici.

Infatti l'attività amministrativa si distingue dall'attività normativa in quanto

deputata a provvedere con atti specifici alla cura di determinati interessi

pubblici, mentre l'attività normativa sia primaria che secondaria ha il

compito di prevedere casi e situazioni a cui applicare norme generali e

astratte.

La funzione di produzione dei beni o servizi può essere svolta:

Direttamente (attraverso la scuola o la costruzione di strade) c.d.

amministrazione diretta

Attraverso l'istituzione di appositi enti o aziende pubbliche, c.d.

amministrazione per enti

Stravero la regolazione di soggetti privati che operano sul mercato

(ad esempio come avviene per le aziende telefoniche la cui attività è

regolata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) c.d

amministrazione per regole

La molteplicità degli interessi richiede l'individuazione di amministrazioni

a livello centrale, regionale e locale. La competenza dei primi si estende su

tutto il territorio nazionale, quella dei secondi invece è limitata a una sola

parte.

L'amministrazione centrale è rappresentata dai ministeri a cui è preposto

un ministro, organo individuale a capo di un dicastero e componente

dell'organo collegiale di governo. Ad essi spettano compiti di


amministrazione diretta nonché compiti di indirizzo e vigilanza nei



confronti degli enti che operano nello stesso settore.

I ministeri attuali sono:

1. Ministero degli Affari esteri, si occupa della politica estera

2. Ministero dell'Interno, svolge compiti relativi alla amministrazione

civile e alla sicurezza pubblica ed opera attraverso le prefetture e le

questure presenti in ogni capoluogo di provincia.

3. Ministero della Giustizia, si occupa dell'organizzazione e

funzionamento dei servizi relativi alla giustizia

4. Ministero della Difesa, si occupa attraverso le forze armate della

difesa dello Stato

5. Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad esso spetta il controllo

dell'entrate e della spesa.

6. Ministero delle Attività produttive, si occupa dei settori

dell'industria, commercio, artigianato e turismo.

7. Ministero delle Comunicazioni.

8. Ministero delle Politiche agricole e forestali

9. Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio

10. Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti

11. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

12. Ministero della Salute

13. Ministero dell'Istruzione

14. Ministero dei beni e le attività culturali.

All'interno dei ministeri sono previsti numerosi organi consultivi o di

controllo ma particolare importanza è rivolta ai due organi ausiliari di

governo:


o Il Consiglio di stato, è l'organo di consulenza giuridicoamministrativo

del governo.

o La Corte dei conti che esercita il controllo preventivo di legittimità

sugli atti del governo più rilevanti e il controllo sulla gestione del

bilancio dello Stato.

Nei settori delicati al fine di assicurare una necessaria imparzialità e

capacità di ponderazione di tutti gli interessi coinvolti vengono individuate

delle autorità indipendenti collocate in posizione autonoma rispetto al

governo e ai ministeri. Esse sono:

Commissione nazione per la società e le borse

(CONSOB) per la vigilanza la regolamentazione dei mercati

finanziari e di borsa.

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).

Autorità garante per la concorrenza e il mercato, con funzioni

antitrust per evitare intese restrittive della concorrenza e l'abuso di

posizioni dominanti.

Garante per la protezione dei dati personali, per garantire che il

trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle

libertà fondamentali.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a cui sono affidati

compiti di regolazione nel settore delle radiotelecomunicazioni

Banca d'Italia, che ha compiti di regolazione e vigilanza nei

confronti delle aziende e gruppi bancari.


Le pubbliche amministrazioni devono essere organizzate secondo:

Il principio dell'autonomia

Il principio del decentramento

La loro organizzazione è sottoposta a riserva di legge relativa

Il principio di legalità, secondo il quale le attività delle pubbliche

amministrazioni devono mantenersi nei limiti stabiliti dalla legge.

Principio del giusto procedimento

Principio dell'imparzialità

Gli atti amministrativi sono emananti secondo determinate procedure

amministrative, essi possono essere invalidi perché nulli o illegittimi.

L'atto è nullo per mancanza di un elemento essenziale è illegittimo quando

è emanato in violazione dei principi che disciplinano l'attività delle

pubbliche amministrazioni. In tale secondo caso l'atto può essere annullato

per incompetenza dell'autorità che ha emanato l'atto, per violazione di

legge nei contenuti dell'atto o per eccesso di potere.


LE GARANZIE GIURISDIZIONALI

La funzione giurisdizionale consiste nell'applicare ai casi concreti le leggi

vigenti quando esse siano state violate o quando la loro interpretazione dia

luogo a controversie generando un conflitto di interesse.

Distinguiamo tre tipi di giurisdizione:

La giurisdizione civile assicura la tutela dei diritti soggettivi in base

agli istituti giuridici del diritto privato, il soggetto che inizia l'azione

si chiama attore chi la subisce invece si chiama convenuto.

La giurisdizione penale, si accerta la violazione di norme che

tutelano interessi particolarmente rilevanti per l'assetto della società,

chi viola tali norme commette un reato, parti del processo penale

sono il pubblico ministero e l'imputato.

La giurisdizione amministrativa risolve le controversie tra i privati e

la pubblica amministrazione, in questo caso si parla di ricorrente e

resistente.

L'attività giurisdizionale si estrinseca in un processo, ovvero un insieme di

atti coordinati tra loro volti al fine di emanare una decisione (sentenza) il

cui scopo è quello di risolvere la controversia, invece si chiamano

ordinanza e decreto gli atti del giudice che non definiscono un

procedimento ma ne disciplinano lo sviluppo.

Il nostro ordinamento vige il principio del doppio grado di giudizio per cui

chi ha ottenuto una decisione sfavorevole può proporre appello, e cioè

chiedere a un giudice di secondo grado il riesame e l'eventuale

modificazione della decisione di primo grado.

Per le cause in materia civile all'interno di ogni distretto giudiziario sono

previsti:


Il giudice di pace, che è un organo monocratico e ha una competenza

limitata a cause minori, le sue sentenze si impugnano presso il

tribunale.

Il tribunale, che a seconda dei casi può essere in composizione

monocratica o collegiale, le sue sentenze si impugnano presso la

corte d'appello.

La corte d'appello, giudice sempre collegiale di secondo grado

Per quanto riguarda le cause in materia penale, all'interno di ogni distretto

sono presenti:

Il giudice di pace, per reati minori

Il tribunale, giudice di primo grado

La corte d'appello, giudice collegiale di secondo grado.

A tali uffici si aggiunge per reati più gravi la

Corte d'assise, le cui decisioni possono essere impugnate in secondo

grado presso la corte d'assise d'appello.

Corte d'assise d'appello

Entrambi sono organi collegiali caratterizzati dal fatto che a fianco dei

giudici di carriera siedono giudici popolari.

La distribuzione del lavoro tra i diversi giudici è attuata in base al criterio

della competenza.

Contro la decisione del giudice di secondo grado può proporsi un ricorso

alla Corte di cassazione solo per questioni di legittimità.

Accanto ai giudici ordinari che hanno competenza generale in materia

civile e penale c'e la magistratura requirente di cui si occupano i

magistrati del pubblico ministero. Presso ogni tribunale vi è una procura

della Repubblica, presso ogni corte d'appello una procura generale della


Repubblica e presso la corte di cassazione, la procura generale presso la

Corte di cassazione.

Sono giurisdizioni speciali quella:

Amministrativa

Contabile

Militare

I giudici amministrativi risolvono le controversie che vedono coinvolta la

pubblica amministrazione. Quanto all'organizzazione territoriale sono

previsti i tribunali amministrativi regionali (TAR), che sono giudici

collegiali di primo grado le cui sentenze sono appellabili presso il

Consiglio di stato, organo centrale della giustizia amministrativa.

I giudici contabili hanno competenza in materia di responsabilità

amministrativa e contabile di amministratori, impiegati della pubblica

amministrazione. Le decisioni delle sezioni giurisdizionali regionali sono

appellate alla Corte dei conti.

Secondo l'art. 104 la magistratura costituisce un ordine autonomo e

indipendente da ogni altro potere, questo principio è rafforzato

dall'ulteriore garanzia in base alla quale i giudici sono soggetti soltanto

alla legge e si differenziano tra loro solo per la diversità delle funzioni.

Un ulteriore garanzia è rappresentato dal fatto che i magistrati non sono

elettivi ne nominati da organi politici, ma sono nominati solo con il

superamento di un pubblico concorso.

Inoltre essi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio ne

destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del CSM, in


modo che non vi possano essere interventi del potere esecutivo che

condizionino la carriera dei magistrati..

In base all'art 104 il CSM è l'organo di autogoverno della magistratura

ordinaria. Esso è formato da 33 componenti in parte elettivi e in parte di

diritto. Sono membri di diritto il presidente della Repubblica che presiede

il CSM, il primo presidente, e il procuratore generale della Corte di

cassazione. Dei trenta membri elettivi due terzi sono eletti con sistema

proporzionale dai magistrati ordinari e un terzo dal Parlamento in seduta

comune.

Il CSM opera attraverso commissioni che si occupano di specifiche

competenze.

Spettano al CSM le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le

promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Al ministro di Giustizia è concessa la possibilità di promuovere l'azione

disciplinare.

Ciò è possibile nei confronti di un magistrato che manchi ai suoi doveri o

tenga in ufficio una condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia,

compromettendo il prestigio dell'ordine giudiziario.

I giudici sono responsabili penalmente di ogni reato che commettano

nell'esercizio delle loro funzioni, mentre dal punto di vista della

responsabilità civile, chiunque abbia subito un danno ingiusto per dolo o

colpa grave può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni.

L'art 111 Cost. detta i principi del c.d. giusto processo, ovvero ogni

processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità

davanti a giudice terzo e imparziale. Inoltre è previsto che la legge debba


assicurare la ragionevole durata dei procedimenti giudiziari. Un altro

strumento di garanzia è l'obbligo di motivazione dei provvedimenti

giurisdizionali, in modo che la motivazione stesa dal giudice possa essere

contestata attraverso il ricorso ad altro giudice di secondo grado con

l'impugnazione.


ORGANI CON RILIEVO COSTITUZIONALE

Accanto ai cinque organi costituzionali (Governo, Parlamento, Presidente

della Repubblica, Corte Costituzionale, Pubblica Amministrazione) vi sono

altri cinque organi detti di rilievo costituzionale, perché anche se previsti

dalla Costituzione non presentano i caratteri di sovranità e

indefettibilità1degli organi costituzionali.

Il Consiglio Superiore della Magistratura art. 104 Cost.

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) è un organo

composto da esperti e rappresentati delle categorie produttive i misura

proporzionale alla loro importanza numerica e qualitativa. L'art. 99 Cost

defisse il CNEl l'organo di consulenza delle Camere del Governo per le

materie attribuitegli dalla legge, inoltre può contribuire all'elaborazione

della legislazione economia e sociale secondo i principi e i limiti stabiliti

dalla legge. Ha inoltre l'archivio dei contratti collettivi e la banca dati sui

costi e le condizioni di lavoro.

Il Consiglio Supremo di Difesa, oltre al Presidente della Repubblica ne

fanno parte il Presidente del Consiglio dei Ministri e altri 5 ministri

(Interni, Difesa, Affari Esteri, Tesoro, Industria e Commercio) e il Capo

dello Stato Maggiore della Difesa. Si occupa dell'esame dei problemi

generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e alla fissazione di

direttive per l'organizzazione militare.

Il Consiglio di Stato, è l'organo di consulenza giuridico-amministrativa e

di tutela della giustizia nell'amministrazione, è diviso in 6 sezioni, tre con

funzioni consultive e tre con funzioni giurisdizionali. L'attività consultiva

1 Indefettibile, ovvero se sostituito implica il mutamento del regime.


del Consiglio consiste nel dare pareri non vincolanti ai Ministri che ne

facciano richiesta.

La Corte dei Conti svolge una funzione di controllo preventivo di

legittimità delle norme giuridiche, e una funzione di controllo finanziario

che si esaurisce nella verifica della gestione del bilancio.


LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

Due sono le forme di garanzia costituzionale:

Il procedimento di revisione costituzionale

La giustizia costituzionale.

Mentre la revisione costituzionale assicura che le decisioni sulle regole

costituzionale siano prese seguendo procedimenti aggravati di

deliberazione, la giustizia costituzionale individua la funzione volta ad

assicurare il rispetto delle norme della costituzione, attraverso la

risoluzione in forma giurisdizionale delle controversie relative alla

legittimità costituzionale degli atti legislativi o relative alle attribuzioni di

organi e soggetti costituzionali

I principali ambiti in cui opera la giustizia costituzionale sono:

Il controllo di costituzionalità degli atti legislativi sia sotto il profilo

formale( conformità al procedimento di adozione dell'atto), sia sotto

il profilo sostanziale (conformità al dettato costituzionale).

La risoluzione delle controversie tra i diversi organi o soggetti che

operano nell'ordinamento costituzionale.

La tutela dei diritti fondamentali.

Fra i sistemi di controllo giurisdizionale di costituzionalità distinguiamo:

Il sistema diffuso, in cui la funzione di giustizia costituzionale è

affidata a tutti gli organi giudiziari. Un esempio potrebbe essere il

modello vigente negli USA, in cui il potere giudiziario ha una

struttura piramidale al cui vertice è allocata la Corte suprema a cui

spetta l'ultima parola sulla costituzionalità delle leggi.


Il sistema accentrato, in cui il controllo di costituzionalità è affidato

ad un unico tribunale costituzionale che decide sulla costituzionalità

delle leggi in via definitiva espugnando dall'ordinamento le norme

incompatibili.

La Costituzione italiana si basa su un sistema misto, con l'istituzione di una

Corte Costituzionale (sistema accentrato) e la possibilità a tutti i giudici di

attivare il giudizio di costituzionalità (sistema diffuso).

Art. 134 Cost.

La Corte Costituzionale giudica:

Sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi

e degli atti aventi valore di legge dello Stato e delle Regioni

Sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e sui conflitti tra

lo Stato e le regioni e tra regioni

Sulle accuse promosse dal Parlamento in seduta comune contro il

Presidente della Repubblica in caso di alto tradimento e attentato

alla Costituzione

Sull'ammissibilità delle richieste di Referendum abrogativo.

Art 135 Cost.

La Corte Costituzionale è composta da 15 giudici nominati per un terzo dal

Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune

e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.

I giudici della Corte Costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a

riposo dalle loro funzioni, tra i professori ordinari ei università e gli

avvocati dopo 20 anni d'esercizio.

I loro mandato dura nove anni dalla data del giuramento e cessa senza

prorogatio, ovvero essi non sono rieleggibili.


I componenti della Corte nominano il Presidente che rimane in carica per

tre anni ed è rieleggibile.

La carica di giudice costituzionale è incompatibile con ogni altra carica

indicata dalla legge (es. con quella di parlamentare). Inoltre gli stessi

giudici godono delle stesse immunità riconosciute ai parlamentari.

Nel nostro sistema sono sottoposti a controllo della Corte Costituzionale

esclusivamente gli atti normativi primari. Quindi oggetto del giudizio di

legittimità costituzionale sono:

Ø Le leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale in quanto

sono tenute a rispettare le norme costituzionali sul procedimento di

adozione stabilite all'art. 138.

Ø Le leggi ordinarie dello Stato, leggi regionali e delle province

autonome di Trento e Bolzano.

Ø Atti aventi forza di legge; decreti legge e decreti legislativi, in questo

caso la sindacabilità effettiva dei decreti leggi visto la loro

provvisoria vigenza, è subordinata alla possibilità che la pronuncia

della Corte intervenga prima della conversione in legge.

Ø La Corte ha escluso la sindacabilità dei regolamenti parlamentari in

quanto espressione della posizione autonoma del Parlamento, ma ha

ammesso la possibilità di sindacare le leggi eventualmente

approvate in violazione di norme dei regolamenti parlamentari.

Un atto normativo può essere costituzionalmente illegittimo quando

presenta:

o Vizi formali, cioè quanto l'atto non rispetta le regole che ne

disciplinano il procedimento di formazione o anche la forma di

pubblicazione,


o Vizi sostanziali, quando il suo oggetto non rispetta l'ambito

materiale di competenza assegnato da una o più norme costituzionali.

Inoltre la Costituzione prevede un controllo in via diretta e un controllo in

via indiretta (o in via accidentale) a seconda che sia consentito ai soggetti

legittimati a farlo di impugnare direttamente o indirettamente (solo con

certi ambiti e condizioni) gli atti che assumono contrasti con la

Costituzione.

Nel primo caso il giudizio diretto si apre direttamente mediante:

Il ricorso dello Stato contro leggi regionali

Il ricorso della Regione contro leggi e atti aventi forza di legge

dello Stato o contro leggi di altre regioni.

L'azione di governo richiede la delibera del Consiglio dei ministri a cui

segue l'iniziativa del presidente del consiglio, mentre per la regione è

necessaria una delibera della giunta regionale.

La Costituzione accanto all'impugnazione diretta prevede anche il giudizio

in via incidentale, ovvero quando la questione di legittimità costituzionale

sorge nel corso di un giudizio, cioè il controllo della Corte presuppone un

giudizio pendente innanzi ad una qualsiasi autorità giurisdizionale

La questione di legittimità può essere:

o sollevata su istanza di una delle parti del giudizio

o rilevata d'ufficio da parte dello stesso giudice innanzi al quale

pende il giudizio principale.

E' necessario affinché si possa accedere al giudizio della Corte che il

giudice a quo (giudice a cui è riconosciuta la possibilità di sollevare la

questione di costituzionalità innanzi alla Corte) accerti l'esistenza di due

fondamentali condizioni:


la rilevanza della questione di costituzionalità,

e la non manifestata infondatezza della questione.

Qualora il giudice non rileva l'esistenza delle due condizione di

ammissibilità, respinge la questione di illegittimità costituzionale per

irrilevanza o per manifestata infondatezza.

Viceversa il giudice a quo sospende il giudizio e provvede a notificare

l'ordinanza sia alle parti sial al pubblico ministero mediante la

pubblicazione dell'ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale.

Trascorsi 20 giorni dalla notifica dell'ordinanza di rinvio, il presidente

della Corte nomina un giudice istruttore in vista della decisione definitiva.

Il giudizio di costituzionalità sulle leggi sia nel caso di ricorso in via

incidentale che in via d'azione (o diretta) si chiude con una decisione della

Corte costituzionale.

A seconda del contenuto della decisione distinguiamo tra:

Sentenze di accoglimento quando la questione di costituzionalità

sollevata viene dichiarata fondata e quindi la Corte dichiara

l'illegittimità costituzionale della disposizione legislativa.

Sentenze di rigetto quando la questione di costituzionalità sollevata

viene dichiarata infondata, in questo caso non vi sono conseguenze

sulla disposizione legislativa esaminata.

Le sentenze di accoglimento possono classificarsi in base alla tecnica di

incisione in:

- Sentenze di accoglimento parziale, in questo caso la Corte accoglie

la questione dichiarando illegittima solo una parte di una

disposizione o uno dei possibili significati ricavabili da essa

- Sentenze sostitutive, quando la Corte individuando la norma

illegittima la elimina e la sostituisce contemporaneamente con

un'altra norma individuata nella sentenza.

- Sentenze additive di principio, quando la Corte con l'intento di

colmare una lacuna legislativa, la Corte anziché aggiungere una

norma immediatamente applicabile si limita a richiamare un

principio generale ritenuto fondamentale per rispettare la

costituzione. Ciò richiede un successivo intervento del legislatore.

- Sentenze additive o aggiuntive, nel senso che la Corte estende il

significato normativo di una disposizione a situazioni che essa non

comprendeva nel proprio oggetto.

Art. 136 Cost.

La Costituzione stabilisce che quando la Corte dichiara l'illegittimità

costituzionale, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla

pubblicazione della decisione, quindi non ha efficacia retroattiva tranne

nei casi in cui ci troviamo di fronte a rapporti pendenti.

Art. 137 Cost.

Inoltre la Costituzione stabilisce che le decisioni della Corte costituzionale

non possono essere impugnate.

La Corte costituzionale giudica altresì sui conflitti di attribuzione tra i

poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le regioni e tra le regioni.

Nel primo caso si parla di conflitti interorganici, nel secondo di conflitti

intersoggettivi in quanto le controversie sorgono tra soggetti dotati di

personalità giuridica distinta.


Nei conflitti tra poteri dello Stato le parti del conflitto non sono

predeterminate, le quali verranno poi determinate direttamente dalla Corte

costituzionale.

Mentre nei conflitti intersoggettivi il giudizio è tra parti determinate, lo

Stato e le Regioni. Inoltre a differenza di quelli interorganici i conflitti

intersoggettivi non possono insorgere sulla base di atti legislativi ma

soltanto su altri atti idonei a determinare materia di conflitto

In ogni caso il conflitto sia interorganico o intersoggettivo presuppone un

atto, un comportamento, un omissione di un soggetto ai quali possa

conseguire una lesione in concreto alle attribuzione di un altro soggetto,

sicché la parte lesa per poter attivare il giudizio della Corte deve avere un

interesse a ricorrere, ossia l'interesse ad ottenere una pronuncia sul

conflitto

La Corte costituzionale risolve il conflitto stabilendo a chi aspetta la

titolarità della competenza controversa e come deve essere esercitata tale

competenza.

La Corte inoltre ha competenza di giudicare le accuse mosse dal

Parlamento in seduta comune contro il Presidente della Repubblica. (vedi

Presidente della Repubblica)









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