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DIRITTO - STATO MODERNO - LA COSTITUZIONE - FORME DI STATO & FORME DI GOVERNO - IL PARLAMENTO

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DIRITTO:

DIRITTO PRIVATO: si parla di diritto privato quando si stipulano rapporti tra privati cittadini, senza l’intervento dello Stato.

DIRITTO PUBBLICO: si parla di diritto pubblico quando si stipulano rapporti tra lo Stato e un privato cittadino.

DIRITTO COSTITUZIONALE: è una branca del diritto che analizza quanto è contenuto e disposto nella costituzione, in particolare i principi fondamentali del diritto e la formazione, l’organizzazione di tutti gli organi costituzionali, ad esempio il Parlamento, il Governo, ecc.

DIRITTO SOGGETTIVO: si usa per indicare una pretesa che il soggetto titolare può far valere per legge.



INTERESSE LEGITTIMO: si usa per indicare un interesse che un singolo può vedere soddisfatto solo se corrisponde con gli interessi della collettività (lampione pubblico).


STATO MODERNO

Lo Stato moderno si è formato in Europa tra il XVI e il XIX secolo, durante la Rivoluzione Industriale. La sua formazione avviene attraverso un progressivo accentramento del potere e della territorialità dell’obbligazione politica. Infatti scompaiono le frammentazioni del sistema feudale in favore di un potere centrale, e anche la Chiesa si subordina allo Stato. Avviene una concentrazione del potere su uno specifico territorio. Lo Stato acquisisce poi il monopolio legittimo dell'uso della forza, che avviene tramite la burocrazia e la polizia; la forza è necessaria per mantenere l'ordine interno e difendere la comunità da attacchi esterni. Infine lo Stato moderno si basa sull'impersonalità del comando politico: la legittimazione proviene da regole, da un'obbedienza non dettata dalla paura ma dal riconoscimento da parte dei soggetti della legittimità del potere esercitato.

Per STATO s’intende un’insieme di persone che si stanziano su un territorio e rispettano delle regole comuni. Gli elementi costitutivi dello S.M. sono:

  • POPOLO
  • SOVRANITA’
  • TERRITORIO

IL POPOLO

È l’elemento personale. Per popolo s’intende l’insieme dei cittadini italiani, cioè coloro che possiedono lo “status di cittadino” e sono titolari di diritti e doveri nei confronti dello stato. Per popolazione, invece, si intende l’insieme dei cittadini italiani, gli apolidi e gli stranieri. Lo stato italiano non riconosce l’apolidismo e richiede che tutti abbiamo una cittadinanza. Nel 1992, inoltre è possibile avere più di una cittadinanza per motivi oggettivi (lavoro) e l’art. 22 cost. stabilisce che nessuno può perdere la cittadinanza per motivi politici. Si può diventare cittadini italiano per:

  1. Diritto di Sangue: quando si nasce da cittadini italiani anche all’estero;
  2. Diritto di Luogo: quando si nasce in Italia da cittadini anche entrambi stranieri;
  3. Diritto di Nascita: è l’unico modo in cui si ottiene la cittadinanza italiana senza alcuna richiesta;
  4. Matrimonio: lo straniero che contrae matrimonio con un cittadino italiano ottiene la cittadinanza
  5. Concessione: il PdR concede la cittadinanza italiana a persone che si sono messe in evidenza per alti meriti, come per esempi ricercatori informatici, ecc.
  6. Naturalizzazione: l’attuale normativa prevede che dopo 5 anni in regola con il permesso di soggiorno, una straniero diventi cittadino italiano. La nuova normativa prevedrà solamente 3 anni ma ciò è ancora da discutere.

IL TERRITORIO

È l’elemento materiale dello Stato e comprende lo spazio all’interno dei confini che possono essere naturali o convenzionali (artificiali). Esso comprende anche le acque marine fino a 12 miglia dalla costa, le navi e gli aerei ovunque si trovino, i consolati e le ambasciate. Nel territorio viene applicato l’ordinamento giuridico italiano.

LA SOVRANITA

È l’elemento giuridico dello Stato e consiste nella capacità dello Stato di darsi delle regole obbligatorie per tutti i cittadini e gli oggetti presenti nello Stato (Sovranità ASSOLUTA). La sovranità è ORIGINARIA perché non può essere concessa da un ente superiore allo Stato. Quest’ultimo può concederla alle Regioni (Sovranità DERIVATA). Il “Potere d’Imperio”, cioè il potere d’imperare sui cittadini. Per evitare l’accentramento di quest’ultimo nelle mani di una sola persona (dittatura) si è arrivati alla Tripartzione del Potere (già teorizzata da Montesquieu il quale aveva affermato:<<Grazie alla tripartizione del potere, il potere controlla il potere>>) in:


Potere Legislativo: emanazione di leggi obbligatorie (Parlamento)

Potere Esecutivo: concretizzazione delle leggi emanate dal Parlamento (Governe)

Potere Giudiziario: controllare il rispetto della legge e applicare le eventuali sanzioni (Magistratura).


LE FONTI DEL DIRITTO

Le leggi dell’ordinamento italiano non sono tutte uguali in quanto si distinguono per l’organo che le emana e la forza posseduta. Le leggi vengono inserite su una struttura piramidale nella quale vige il “PRINCIPIO DI GERARCHIA DELLE FONTI” secondo il quale una legge di grado inferiore non può abrogare e contrastare una legge di grado superiore.


LA COSTITUZIONE

È la legge fondamentale dell’ordinamento italiano, è composta da 139 articoli contenenti i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.


La costituzione è entrata in vigore il 1 gennaio 1948. precedentemente, nel 1848 l’Italia aveva conosciuto un’altra costituzione, lo Statuto Albertino e nella stesura della costituzione repubblicana la Commissione dei 75 (scelta all’interno dell’Assemblea Costituente i cui esponenti sono stati eletti durante il referendum del 2 giugno 1946 dal popolo ed erano esperti giuridici, economici e sociali) ha cercato di superare le debolezze dello Statuto.


COSTITUZIONE REPUBBLICANA

STATUTO ALBERTINO

Entrata in vigore il 1 gennaio 1948

Entrata in vigore nel 1848

RIGIDA: la Cost. non può essere modificata da nessun’altra legge dello Stato. In realtà la rigidità riguarda i primi 12 articoli (diritti inviolabili e doveri inderogabili dei cittadini). L’altra parte è semi-rigida, cioè può essere emendata solamente mediante leggi costituzionali emanate dal Parlamento con un procedimento complesso (Procedimento Aggravato).

FLESSIBILE: lo Statuto Albertino è modificabile con qualunque altra legge dello Stato e ciò lo ha reso molto debole.


VOTATA: la Cost. è stata redatta dalla Commissione dei 75 (scelta all’interno dell’Assemblea Costituente, i cui esponenti sono stati eletti direttamente dal popolo durante il referendum del 1946).

OTTRIATO: era un gentile dono del sovrano Carlo Alberto ai suoi sudditi.

LUNGA: 139 articoli ben dettagliati

BREVE: 84 articoli molto scarni

PROGRAMMATICA: i principi fondamentali devono essere attuati come in un preciso programma.

FINITO: ogni legge è fine a se stessa.


LE TAPPE PRINCIPALI DEL SUFFRAGIO UNIVERSALE

: si parla la prima volta di Suffragio Universale Maschile

: viene attuato il Suffragio Universale e per la prima volta partecipano al voto anche le donne.


La Costituzione è frutto di un compromesso tra le forze politiche (democrazia, socialismo e comunismo), economiche (liberismo) e religiose (Chiesa). Nella redazione si è cercato di accontentare tutte queste forze e i loro principi fondamentali.


ART. 1 COST

<<L’ITALIA E’ UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO. LA SOVRANITA’ APPARTIENE AL POPOLO CHE LA ESERCITA NEI MODI E NELLE FORME PREVISTE DALLA COSTITUZIONE>>


REPUBBLICA = il termine deriva dal latino “res-publica” che significa “cosa di tutti”;

DEMOCRAZIA = il termine deriva dal greco e significa “governo del popolo”.


Nel II COMMA si afferma che in Italia c’è un sovrano e questo sovrano è il popolo, il quale esercita il suo potere nelle forme previste dalla costituzione.


Esistono diversi tipi di democrazia:

  • DEMOCRAZIA DIRETTA: è l’ipotesi in cui il popolo si auto governa e questo avviene solamente in tre ipotesi:

_ elezioni politiche dei deputati e dei senatori che rappresentano il popolo nel Parlamento;

_ proposta di legge con 50.000 firme

_ Referendum

  • DEMOCRAZIA INDIRETTA: è la situazione nella quale ad esercitare il potere sono i rappresentanti votati direttamente dal popolo che agiscono per quest’ultimo.

FORME DI STATO & FORME DI GOVERNO

Per quanto riguarda le Forme di Governo possiamo distinguere:

  • MONARCHIA (Assoluta, Costituzionale e Parlamentare)
  • REPUBBLICA (Presidenziale, Semi-presidenziale, Parlamentare)

La Repubblica Italiana è Parlamentare perché l’organo direttamente eletto dal popolo è il Parlamento;

La Repubblica Francese è Semi- Presidenziale dove i poteri del Presidente e del Parlamento sono distinti;

La Repubblica Americana è Presidenziale in quanto l’organo direttamente eletto dal popolo è il Presidente.


Per quanto riguarda le Forme di Stato esse si distinguono in base ai rapporti che intercorrono con il popolo, la sovranità e il territorio e sono:


Riguardo l’accentramento del potere nell’ambito del territorio si distingue in:

  • STATO UNITARIO: il potere è accentrato negli organi di Stato e non esistono le regioni (Francia);
  • STATO REGIONALE: il potere (amministrativo, legislativo e tributario) è decentrato alle Regioni (Italia)
  • STATO FEDERALE: gli stati sono autonomi tra loro ed hanno alcuni organi in comune come il Presidente che si occupa della politica estera e della forza militare (Stati Uniti).

Facendo riferimento alla tutela dei diritti individuali si distingue in:

  • STATO ASSOLUTO: il potere è tutto nelle mani del Sovrano che lo esercita in modo autoritario;
  • STATO DI DIRITTO: vige democrazia - Le elezioni - I gruppi parlamentari - Il governo - La Corte Costituzionale" class="text">la democrazia ed ogni attività è subordinata alla legge applicata indistintamente nei confronti di tutti (Stato Moderno);
  • STATO DI POLIZIA: il potere è nella mani del Sovrano ma lo esercita non nel proprio interesse ma nell’interesse del popolo (dispotismo illuminato).

Facendo riferimento alla struttura dello Stato si distingue in:

  • STATO TOTALITARIO: il dittatore assume tutte le decisioni politiche, mentre il popolo è completamente escluso;
  • STATO DEMOCRATICO: l’unico sovrano è il popolo che agisce rispettando la costituzione (art. 1).

In relazione all’intervento dello Stato nel sistema economico si distingue  in:

  • STATO SOCIALE: stato assistenziale o di benessere (Welfare State) in cui operano contemporaneamente imprese pubbliche e private e lo Stato assicura i “servizi essenziali”;
  • STATO SOCIALISTA: la proprietà dei beni appartiene allo Stato e non è permessa iniziativa privata;
  • STATO LIBERALE Stato che attua la politica di non intervento lasciano libertà assoluta di iniziativa economica.

IL PARLAMENTO

_ Suffragio Universale

_ 5 anni di legislatura

_ Camera dei Deputati » Sede: Montecitorio

_ Senato della Repubblica » Sede: Palazzo Madama


In Italia vige il BICAMERALISMO PERFETTO, cioè il Parlamento è formato da due camere che, pur essendo molto diverse tra loro, hanno gli stessi poteri e funzioni. Il Bicameralismo è stato voluto dall’Assemblea Costituente poiché è una maggiore garanzia in quanto lo stesso testo di una legge deve essere approvato due volte ma ha portato anche a delle lungaggini parlamentari dovuto al <<palleggiamento della legge>> da una camera all’altra.


CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA RERPUBBLICA

  • membri eletti dal popolo
  • ELETTORATO ATTIVO: 18 anni e capacità di agire
  • ELETORATO PASSIVO: 25 anni e capacità di agire
  • membri + senatori a vita (sono senatori a vita gli ex presidenti della Repubblica, inoltre l’art. 59 cost. permette al PdR di nominare senatori a vita massimo 5 cittadini che hanno illustrato alti meriti nel campo sociale, scientifico e artistico-letterario.
  • ELETTORATO ATTIVO: 25 anni e capacità di agire
  • ELETTORATO PASSIVO: 40 anni e capacità di agire

Il Parlamento è un organo costituzionale in quanto la sua esistenza, la sua composizione e le sue funzioni sono disciplinate dalla Costituzione. Inoltre è un ORGANO COLLEGGIALE in quanto è formato da più persone ma allo stesso tempo è un ORGANO SEMPLICE perché esternalizza una sola volontà. Il Parlamento è l’ORGANO LEGISLATIVO per eccellenza.


L’ITER LEGISLATIVO è il processo mediante il quale il Parlamento emana norme ordinaria. Le varie fasi sono:

  • PROPOSTA DI LEGGE:
  • ESAME E VOTAZIONE
  • PROMULGAZIONE
  • PUBBLICAZIONE

PROPOSTA DI LEGGE: il Parlamento può essere attivato esclusivamente da:

Ogni parlamentare o gruppo di parlamentari;

Il popolo con la proposta sottoscritta da 50.000 cittadini maggiorenni e capaci di agire;

5 Consigli Regionali

Il Governo (Proposta di legge)

IL CNEL (Consiglio nazionale per l’economia e il lavoro) solamente in materia di economia e lavoro.

È indifferente a quale delle due camere la proposta viene presentata perché vige il Bicameralismo perfetto.


ESAME E VOTAZIONE: la proposta di legge viene analizzata, approfondita, modificata e integrata all’interno delle camere e in particolare delle commissioni PARLAMENTARI che sono piccoli gruppi di parlamentari esperti in determinate materie:

  • COMMISSIONI MONO-CAMERALI (composta solo da deputati o senatori) o BI-CAMERALI (composte da senatori e deputati);
  • COMMISSIONI PERMANENTI (si occupano di problemi radicati dello Stato, come la Commissione Permanente Anti-Mafia) o COMMISSIONI TEMPORANEE (si occupano di necessità circoscritte nel tempo);
  • COMMISSIONI IN SEDE REFERENTE ( esaminano e riordinano la proposta di legge per presentarla alla Camera nella sua interezza, sarà poi la Camera a votare l’approvazione della proposta di legge) o COMMISSIONI IN SEDE GIUDICANTE (analizzano e organizzano la proposta di legge ma provvedono anche alla sua votazione. Questa commissione può operare solo per materie di secondaria importanza, quindi mai in materia elettorale, tributaria, ratifica dei trattati internazionali, e materie fiscale.

PUBBLICAZIONE

Dopo la Promulgazione la legge deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato affinché tutti possano conoscerla. Non è ammessa l’ignoranza della legge e per questo prima di diventare obbligatoria passa un tempo di 15 giorni (vacanza della legge) per permetterne la conoscenza; questo tempo può anche variare a seconda della complessità della legge.


IL PROCEDIMENTO AGGRAVATO

Oltre alle leggi ordinarie, il Parlamento può emanare delle leggi costituzionali con le quali si può modificare la Costituzione. Queste vengono emanate attraverso il cosiddetto “Procedimento aggravato”, lungo e più complesso di quello ordinario. Poiché la Costituzione è sostanzialmente rigida non possono essere modificati i primi 12 articoli (diritti e doveri inderogabili) e l’ultimo, il 139 (stabilisce la forma di governo Repubblica). Nel P.A. la legge deve essere approvata due volte da ciascuna camera ad intervallo non inferiore a tre mesi dalla precedente deliberazione.

  • Le prime due deliberazioni sono a MAGGIORANZA SEMPLICE
  • Le seconde due a MAGGIORANZA ASSOLUTA

Quando la legge viene approvata viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale per permettere la richiesta di un referendum che può essere presentata da:

_ 500.000 elettori;

_ 5 Consigli Regionali

_ 1/5 dei componenti di ciascuna camera

Il referendum è escluso quando nella seconda deliberazione si è raggiunti la MAGGIORANZA QUALIFICATA.


PREROGATIVE DEI PARLAMENTARI

Le Prerogative sono dei privilegi che tutelano e salvaguardano l’esercizio dei Parlamentari. Esse, così come l’indennità (stipendio dei parlamentari), nascono per permettere a chiunque, a qualunque ceto sociale appartenga, di poter svolgere l’attività politica in piena libertà. Le principali sono:

  • ASSENZA DI VINCOLO DI MANDATO

Una volta eletti, i Parlamentari non sono obbligati a mantenere le promesse fatte agli elettori durante la camna elettorale.

  • INSINDACABILITA’

I Parlamentari non possono essere giudicati per le opinioni espresse o i voti dati.

  • IMMUNITA’ PARLAMENTARE

I Parlamentari non possono essere sottoposti a persecuzioni, nemmeno arrestati senza l’autorizzazione della Camera a cui appartengono. Possiamo evidenziare quattro tappe:

_ Dall’origine al referendum del 1993: l’immunità prevedeva che i Parlamentari non potessero essere sottoposti ad indagini da parte della Magistratura;

_ Referendum abrogativo del 1993: l’immunità viene limitata. L’art. 68 cost. prevede che i Parlamentari non possono essere indagati e arrestati senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza, ma la Magistratura può svolger delle indagini autonomamente.

_ Legge Schifani (2003): si voleva creare un privilegio per le 5 più alte cariche dello Stato (P.d.R., P. del Consiglio, P. delle camere e della Corte Costituzionali) sospendendo i processi penali nei loro confronti a tempo indeterminato;

_ 13 gennaio 2004: la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge Schifani (sinistra favorevole, destra contraria, P.d.R neutrale)


MAGGIORANZE

Gli organi collegiali difficilmente vengo chiamati a deliberare all’unanimità (voto favorevole di tutti) e per questo sono stati stabiliti dei Qorum:

  • MAGGIORANZA SEMPLICE (50%+1 dei presenti)
  • MAGGIORANZA ASSOLUTA (50%+1 dei componenti dell’organo)
  • MAGGIORANZA QUALIFICATA (2/3 dei componenti dell’organo)

IPOTESI DI SEDUTA COMUNE DEL PARLAMENTO

Le due camere solitamente lavorano separatamente. Esse si riuniscono solamente in alcuni casi a Montecitorio ( a presiedere è il Presidente della Camera dei Deputati) e questi casi sono:

  1. ELEZIONI DEL P.D.R (Deputati, Senatori e Rappresentanti regionali)
  2. GIURAMENTO DI FEDELTA’ ALLA REPUBBLICA DA PARTE DEL P.D.R.
  3. MESSA IN STATO D’ACCUSA DEL P.D.R.
  4. MESSA IN STATO D’ACCUSA DEI MINISTRI
  5. ELEZIONI DI PARTE DEI MEMBRI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
  6. ELEZIONE DI PARTE DEI MEMBRI DEL C.S.M

CONTROLLO DEL PARLAMENTO SUL GOVERNO

Poiché il Parlamento rappresenta il Popolo deve controllare il Governo, che gestisce il denaro pubblico. Il controllo può essere:

  • POLITICO
    • INTERROGAZIONE

Il Parlamento chiede delle spiegazioni al Governo che non è obbligato a rispondere. Non sempre, quindi, si istaura il “Contraddittorio” (scambio di opinioni).

    • INTERPELLANZA

Il Parlamento chiede delle spiegazioni al Governo che obbligato a rispondere istaurando il contraddittorio.

    • INCHIESTA

Forma di controllo esterna che viene esercitata da appositi organi di controllo (Consiglio di Stato).

    • MOZIONE

È lo strumento più importante: il Parlamento chiede una precisa presa di posizione al Governo. Se quest’ultimo segue le indicazioni del Parlamento la mozione si dice di FIDUCIA e il Governo può continuare a lavorare, altrimenti si dice di “SFIDUCIA” ed è costretto a dimettersi.

  • ECONOMICO
    • CONTROLLO DEL BILANCIO

Il Parlamento controllo il Governo dal punto di vista economico e finanziario


IL GOVERNO

ORGANO ESECUTIVO

ORGANO COLLEGIALE

ORGANO COSTITUZIONALE

ORGANO COMPLESSO


FORMAZIONE

All’interno del Governo ci sono tre diverse entità autonome:

  • PREMIER (Presidente del Consiglio dei Ministri)
  • MINISTRI
  • CONSIGLIO DEI MINISTRI (Presidente del Consiglio dei Ministri + Ministri)

PREMIER

Il P. del Consiglio viene definito il “PRIMUS INTER PARES” (il primo tra gli uguali). Ha gli stessi diritti dei ministri ma con il privilegio e l’onere di esprimere le volontà all’esterno e coordinare l’attività dell’organo.


MINISTRI

Si distinguono in due categorie:

  • CON PORTAFOGLI: sono coloro che sono posti a capo di un apposito “DICASTERO” che devono quindi, organizzare e controllare l’attività amministrativa di tutti gli enti ad esso sottoposti (ministro dell’istruzione pubblica . .).
  • SENZA PORTAFOGLI: non sono posti a capo di un “DICASTERO” ma svolgono un’attività di coordinamento all’interno del governo, al fine di tutelare i soggetti o gli enti che gli sono affidati (ministro per le pari opportunità, ministro della famiglia, portavoce del governo . ).

CONSIGLIO DEI MINISTRI

È composto da tutti i ministri presieduti dal Premier e rappresenta il Governo nella sua interezza.


Il Governo è nominato dal P.d.R. che prima, però, svolge le cosiddette CONSULTAZIONI, cioè sente il parere di determinati soggetti:

  • I PRESIDENTI DI TUTTI I PARTITI POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO
  • I CAPI GRUPPO DEI DIVERSI GRUPPI PARLAMENTARI
  • GLI EX P.D.R.
  • I PRESIDENTI DI CAMERA E SENATO

Una volta sentiti i pareri favorevoli, il P.d.R assegna l’incarico. Il Presidente del Consiglio individua la cosiddetta “ROSA DEI MINISTRI” e un sommario programma. Tutti i membri del Governo dovranno giurare nelle “MANI DEL P.D.R.” di rispettare i principi costituzionali e di essere fedeli alla Repubblica. Entro 10 giorni il Governo si deve presentare alle due Camere per ottenere la FIDUCIA, cioè l’approvazione del programma prescelto. Se non ottiene la fiducia è obbligato a dimettersi e si dovrà ritornare alle consultazioni.


ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

Il Governo può emanare degli atti aventi forza di legge, cioè atti che pur non avendo la forma delleggi ordinarie, ne hanno la sostanza e l’efficienza. Questi atti prendono il nome di DECRETI GOVERNATIVI e sono di due tipi:

  • DECRETI LEGGE: vengono emanati dal Governo in caso di necessità e urgenze straordinarie (calamità naturali). Questi decreti sono immediatamente esecutivi, cioè diventano subito obbligatori non avendo la “Vacation Legis”. Entro 60 giorni la legge deve essere presentata alle Camere affinché venga convertito in legge; se questo non avviene è come se non fosse mai emanato (art. 77 cost) ma sono fatti salvi tutti gli effetti giuridici ed economici prodottisi.
  • DECRETI DELEGATI: vengono emanati dal Governo in base ad un’apposita richiesta del Parlamento (legge delega) e questo avviene perché il Governo è formato sa tecnici esperti. Nella delega ci sono tre elementi che permettono al Parlamento di controllare il Governo e sono:
    • INDICAZIONE DELLA MATERIA SU CUI EMANARE IL DECRETO
    • IL TEMPO IN CUI IL GOVERNO DEVE EMANARE IL DECRETO
    • I PRINCIPI GENERALI CHE IL GOVERNO DEVE RISPETTARE NELL’EMANZIONE

MINISTRI AD INTERIM

Sono ministri che ricoprono contemporaneamente due cariche ministeriali (per es.Emma Bonino).




I MINISTRI DEL GOVERNO PRODI 2


PREMIER: Romano Prodi

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Rutelli/Dalema


MINISTRI SENZA PORTAFOGLI

AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE LOCALI: L. Lanzillotta

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEL GOVERNO: G. Sant’Agata

RIFORME E INNOVAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: L. Nicolais

DIRITTI E PARI OPPORTUNITA’: B. Pollastrini

POLITICHE EUROPEE: Emma Bonino

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO E RIFORME ISTIUTUZIONALI: V. Chiti

POLITICHE PER LA FAMIGLIA: Rosi Bindi

POLITICHE GIOVANILI E ATTIVITA’ SPORTIVE: G. Meandri

MINISTRI CON PORTAFOGLI

AFFARI ESTERI:  Massimo Dalema

INTERNO: Giuliano Amato

GIUSTIZIA: Clemente Mastella

ECONOMIA E FINANZA: Tommaso Padoa Shioppa

SVILUPPO ECONOMICO: Pierluigi Bersani

UNIVERSITA’ E RICERCA: Fabio Mussi

ISTRUZIONE: Beppe Fioroni

COMMERCIO INTERNAZIONALE: Emma Bonimo

LAVORO E PREVIDENZ ASOCIALE: Cesere Damiano

SOLIDARIETA’ SOCIALE: Paolo Ferrero

DIFESA: Arturo Parisi

POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI: P. Decastro

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: A. Pecoraio Scanio

INFRASTRUTTURE: Antonio di Pietro

TRASPORTI: Alesando Bianchi

SALUTE: Livia Turco

BENI E ATTIVITA’ CULTURALI: Francesco Rutelli

COMUNICAZIONI: Paolo Gentiloni


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

È il 1° cittadino dello stato Italiano ed è tenuto al rispetto della Costituzione come gli altri cittadini. Il P.d.R. svolge molte funzioni:

  • Al P.d.R. NON E’ ATTRIBUITO NESSUNO DEI TRE POTERI DELLO STATO, però egli partecipa a tutti e tre. Per quanto riguarda il POTERE LEGISVATIVO, promulga le leggi; per quanto riguarda il POTERE ESECUTIVO, provvede alla nomina del Premier e dei ministri; per quanto riguarda il POTERE GIUDIZIARIO è di diritto il Presidente del C.S.M.
  • RAPPRESENTA L’UNITA’ DELLO STATO

REQUISITI PER L’ELEZIONE DEL P.D.R.

Per essere eletti P.d.R. è necessario possedere tre requisiti:

  1. ESSERE CITTADINI ITALIANI
  2. AVER COMPIUTO 50 ANNI
  3. AVERE IL PIENI GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI

ELEZIONI DEL P.D.R.

Il P.d.R. viene eletto dal Parlamento in seduta comune (deputati, senatori e tre rappresentanti per ogni regione, ad eccezione della Val d’Aosta che ne ha uno per motivi demografici).

Le prime 3 votazione sono a SCRUTIGNO SEGRETO e perché venga eletto occorre raggiungere la MAGGIORANZA QUALIFICATA, mentre dalla 4 in poi la MAGGIORANZA ASSOLUTA.


RESPONSABILITA’ DEL P.D.R.

Il P.D.R. gode di una particolare irresponsabilità, poiché la sua persona deve essere salvaguardata da eventuale negatività e coinvolgimenti che possono negativamente influenzare l’opinione del resto del mondo riguardante l’Italia. Il P.D.R. può essere considerato responsabile solo in 2 casi:

  • ALTO TRADIMENTO, cioè nell’eventualità che si allei con un nemico;
  • ATTENTTO ALLA COSTITUZIONE, cioè quando cerchi di sovvertire l’ordine interno al Paese, facendo magari parte di una delle associazioni che intendono raggiungere tale scopo.

L’ultimo caso in cui è stata presunta la responsabilità di un P.D.R., si è avuta quando era P.D.R. Cassiga; l’allora segretario del partito comunista italiano Achille Occhetto, chiese la messa in Stato d’accusa di Cassiga per attentato alla Costituzione (impeachement). Il Parlamento non valutò adeguate le ragioni dela richiesta. Nel caso che il P.D.R. venga effettivamente messo sotto accusa dal Parlamento, il giudizio si svolge di fronte alla Corte Costituzionale.


SITUAZIONE ATTUALE

Attualmente il P.D.R. è Giorgio Napoletano; la sua sede è il Quirinale. Nel caso in cui il P.D.R. non possa svolgere la sua funzione, poiché impossibilitato temporaneamente, ad es. perché malato, oppure all’Estero per un viaggio di rappresentanza, il suo supplente sarà Presidente del Senato (Marini). Nell’ipotesi in cui gli impedimenti presidenziali diventino permanenti, le nuove elezioni saranno indette ad opera del Presidente della Camera, per ridistribuire in modo equilibrato i poteri tra Camera e Senato. Nei confronti del P.D.R. è prevista una particolare tutela, per evitare che il primo cittadino dello Stato, l’effettivo rappresentante dell’unità nazionale nei confronti del resto del Mondo, che possa essere gravata da dubbi e responsabilità: ogni atto, in particolare le leggi e gli atti aventi forza di legge, devono essere controfirmati dal Ministro Guardia Sigilli (Ministro della Giustizia - Mastella). Tutte le eventuali responsabilità derivanti dall’atto normativo sottoscritto graveranno sul soggetto che ha controfirmato: è l’istituto della controfirma ministeriale. Il P.D.R. resta in carica sette anni (settennato) ed è rieleggibile, anche se non è mai accaduto. In passato è stato proposto di emendare la Costituzione per escludere la rielezione del P.D.R. per evitare che lo Stato possa identificarsi per troppo tempo con la stessa persona.

Il P.D.R. svolge molte funzioni, in modo particolare l’art. 87 cost.  egli può:

  • INVIARE MESSAGGI ALLE CAMERE
  • INDIRE IL REFERENDUM NEI CASI PREVISTI DALLA COST.
  • NOMINARE I FUNZIONARI DELLO STATO
  • ACCREDITARE E RICEVERE GLI AGENTI DIPLOMATICI

L’art 88 cost. sancisce il cosiddetto “SEMESTRE BIANCO” del P.d.R. secondo il quale egli può sciogliere le camere tranne che negli ultimi sei mesi del suo mandato, almeno che non coincidano con gli ultimi sei mesi dei legislatura.


LA MAGISTRATURA

È l’organo GIUDIZIARIO e ha il compito di controllare il rispetto delle legge e sanzionare i trasgressori. È un organo COSTITUZIONALE che può operare in modo INDIVIUALE o COLLEGIALE perché ogni singolo giudice può manifestare all’esterno la sua volontà autonoma. La M. è composta da molti MAGISTRATI (giudici); per diventare magistrato occorre essersi laureati in Giurisprudenza ed aver superato un apposito concorso pubblico nazionale.


PRINCIPI CHE REGOLANO LA MAGISTRATURA

L’attività della M. è regolata dai seguenti principi fondamentali posti a garanzia del cittadino:

  • PRINCIPIO DI INDIPENDENZA: per garantire l’indipendenza dei magistrati la costituzione stabilisce che essi sono soggetti solo alla legge; il loro compito è quello di interpretare la legge applicando delle norme generali e astratte ai singoli casi. La M. non è subordinata a nessun’altro organo di potere. A questo scopo la Costituzione ha previsto il C.S.M (ConsiglioPRINCIPI CHE REGOLANO LA MAGISTRATURA
  • Superiore della magistratura) che auto-governa la M. e prende decisioni relative alla carriera dei magistrati (assunzioni, trasferimenti, pensionamenti . .). Il Presidente del C.S.M. è di diritto il P.d.R.
  • PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’ DELLA MAGISTRATURA: essendo la legge uguale per tutti quando si verifica un fatto da cui scaturisce un processo per determinare il magistrato competente a risolverlo non si usano criteri soggettivi, bensì oggettivi chiamati competenza che sono di 3 tipi:

_ COMPETENZA PER TERRITORIO

Il magistrato che dovrà occuparsi del processo dovrà operare nello spazio territoriale in cui i fatto si è verificato (magistrato che lavora in quella giurisdizione)

_ COMPETENZA PER MATERIA

Si distinguono tre diversi processi:

In materia civile: i processi civili si occupano delle controversie tra privati cittadini;

In materia penale: accanimenti contro le persone elencati del Codice Penale;

In materia amministrativa: fatti in cui parte in causo lo Stato o un Ente Pubblico minore.

_COMPETENZA PER VALORE: ogni processo ha in partenza un giudice precostituito per legge (Giudice Naturale) determinato in base al valore dell’oggetto del processo.


IL PROCESSO

Per attuare un procedimento giudiziario di fronte ad un magistrato è necessario un atto d’inizio (denuncia, querela, . ..). La parte che avvia il processo è l’Attore, mentre la parte chiamata in causa è il Convenuto. Ogni processo si conclude con una sentenza emessa in 1° GRADO e se sussistono nuove prove da valutare entro termini di legge si può presentare domanda per un processo di 2° GRADO, il cosiddetto GIUDIZIO D’APPELLO. La sentenza in 2° grado può essere rivista tramite un RICORSO presso la CORTE DI CASSAZIONE se si ritiene che il processo non si è svolto in modo regolare.


LA SENTENZA

La sentenza emessa in 1° e 2° grado costituisce LEGGE tra le parti in causa, mentre la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione costituisce un procedimento per l’intera collettività, in quanto è il magistrato supremo di tutto il sistema giudiziario. Tra i Magistrati non esiste nessun vincolo di gerarchia: il giudice dell’appello, infatti, non vuole correggere il giudice che emesso la sentenza di 1° grado ma giudica sulle nuove prove presentate.


I GIUDICI POPOLARI

Per essere Magistrato bisogna possedere una laurea in Giurisprudenza e aver superato un apposito concorso pubblico. Esistono però due eccezioni: la CORTE D’ASSISE e la CORTE D’ASSISE D’APPELLO. Per la costituzione di questi organi vengono nominati 6 GIUDIZI POPOLARI scelti fra i cittadini che hanno compiuto in trentesimo anno di età e sono in possesso per la Corte d’Assise del diploma di scuola media inferiore e per la Corte d’Assiste d’appello del diploma di scuola media superiore. Quest’ultime vengono inseriti in delle liste redatte e aggiornate annualmente dal comune di residenza. Solitamente i 2 GIUDICI TOGATI (magistrati effettivi) scelgono 6 titolari di ruolo e 6 supplenti tra i cittadini per esprimere il loro giudiziose non tecnico e dimostrare l’esercizio del potere alla collettività. La Costituzione disciplina la Magistratura negli articoli da 101 a 113.


GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA

I giudici ordinari della giurisdizione italiana sono:

GIUDICE DI PACE: istituito nel 1995, è un magistrato onorario, nominato dal C.S.M. tra ex-magistrati, notai, avvocati, . .., e opera in materia civile per valore competenze fino a 2500€.

TRIBUNALE: competente in materia civile e penale, è un organo monocratico (un solo giudice) ma nelle cause più importanti è composto da 3 giudici (per esempio in materia fallimentare).

LA CORTE D’ASSISE: è giudice di 1° GRADO in materia penale ed è a formazione popolare. La sentenza può essere appellata in 2° GRADO alla CORTE D’ASSISE D’APPELLO.

LA CORTE D’APPELLO: è il giudice di 2° GRADO per le decisioni emesse dal tribunale ed è composto da 3 magistrati. Il suo distretto d’azione è la Regione.

LA CORTE DI CASSAZIONE: è unica, ha sede a Roma e chiude il sistema giudiziario; è suddivisa nella sezione civile e penale e nelle ipotesi più gravi opera a sezioni riunite.

MAGISTRATI E TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA NEL SETTORE: provvedono all’applicazione delle diverse misure di sicurezza

TRIBUNALE DEI MINORENNI: formato da 4 giudici (2 togati, un uomo e una donna e due esperti in psichiatria, psicologia e pedagogia). Esso si occupa sia di cause civili che penali dove sono coinvolti i minori come le adozioni, i reati commessi da minori, ecc.


LA CORTE COSTITUZIONALE

È l’organo garante della costituzione, è un organo costituzionale, semplice (manifesta all’esterno una sola volontà) e collegiale (formato da più giudici). La C. Costituzionale è disciplinata negli articoli da 134 a 139, è formata da 15 GIUDICI (1/3 nominati dal P.d.R, 1/3 eletto dal parlamento in seduta comune, 1/3 eletto dalla magistratura ordinaria e amministrativa). Tutti i componenti sono esperti in diritto, sono tecnici scelti tra i magistrati, tra a avvocati con almeno 20° anni di esercizio, tra professori universitari, ecc. Essi restano in carica 9 anni e non sono rieleggibili. All’interno viene scelto un Presidente, che viene definito il “primis inter pares” poiché ha gli stessi diritti e poteri degli altri membri della corte ma ha il compito di organizzare il lavoro.


FUNZIONI SVOLTE DALLA CORTE

Le funzioni essenziali sono:

Giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi, degli atti aventi forza di legge, delle leggi regionali e dello statuto delle leggi ordinarie

Decide riguardo i conflitti di competenza tra gli organi dello Stato, tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni. Il conflitto non deve riguardare la materia legislativa, poiché in quel caso si rientra nell’ipotesi del procedimento in via principale; il conflitto deve riguardare attribuzioni di tipo amministrativo, tributario, ecc.

Decide riguardo la messa in stato d’accusa del P.d.R. (Magistrato Giudicante). Per esercitare tale funzione cambia la composizione della Corte Costituzionale infatti, ai 15 giudici ordinari si aggiungono 16 delegati (giudici popolari con 40 anni e cittadinanza italiana).

Decide circa l’ammissibilità o meno dei referendum abrogativi (funzione introdotta nel 1953). La corte, in pratica, controlla l’esatta applicazione dell’art 75 cost. Il referendum non è ammesso in materia tributaria, finanziaria, di amnistia, indulto, ratifica dei trattati internazionali, ecc.


Tra le funzioni elencate la principale è il CONTROLLO DELLA LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLE LEGGI O DEGLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE. La corte costituzionale può agire solo quando è iniziato un determinato ITER e si sono verificate delle condizioni previste dalla legge. Il giudizio di legittimità può essere di due tipi:

  • PROCEDIMENTO IN VIA INCIDENTALE (imprevisto)

Il giudizio inizia quando durante lo svolgimento di un processo appaiono dei dubbi sulla legittimità costituzionale di una norma da applicare. Il giudice del processo in corso può sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Corte Cost. affinché si pronunci. Questo ricorso è detto incidentale poiché incide sul processo in atto e può essere effettuato solo quando sussistono 2 presupposti:

_ La norma di dubbia legittimità costituzionale deve essere essenziale per il giudizio in corso;

_ Il dubbio di illegittimità deve essere fondato

La sentenza può essere di ACCOGLIMENTO o di RIGETTO.

  • PROCEDIMENTO IN VIA PRINCIPALE

Si occupa delle controversie sulle leggi tra lo Stato e le Regioni o tra le Regioni. Esso, quindi, avviene quando si verifica un conflitto di interessi legislativi. La Costituzione elenca nell’art. 117 le materie su cui le Regioni possono legiferare (caccia, pesca, sanità, scuola, ecc).

Il vizio di legittimità della legge può essere di 3 tipi:

_ VIZIO MATERIALE O SOSTANZIALE: si ha quando il contenuto della legge contrastata con il contenuto di un principio costituzionale (ipotesi più frequente);

_ VIZIO FORMALE: si ha quando è viziato il procedimento di formazione della legge (lo stesso testo di legge non è vero che è stato approvato in entrambe le camere);

_ VIZIO DI COMPETENZA: si ha quando una Regione, invade la competenza legislativa dello Stato e viceversa.

LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

È la legge fondamentale dell’ordinamento italiano entrata in vigore il 1° Gennaio 1948 e contiene i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.

È composta da 139 articoli:

ART. 1-l2 » Sanciscono i principi fondamentali dello Stato

ART. 13-54 » Sanciscono i diritti e i doveri dei cittadini (rapporti civili, sociali, economici e politici)

ART 55-l39 » Ordinamento della repubblica (Parlamento, P.d.R., Governo, Magistratura, Regioni, Province, Comuni e garanzie costituzionali). La Cost. si chiude con le cosiddette DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.


ART 1 COST.

<<L’ITALIA E’ UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO. LA SOVRANITA’ APPARTIENE AL POPOLO CHE LA ESERCITA NEI MODI E NELLE FORME PREVISTE DALLA COSTITUZIONE>>


ART 2 COST.

<<La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale>>

L’articolo sancisce che l’uomo possiede diritti inviolabili e doveri inderogabili che manifesta sia singolarmente sia nelle forme sociali. La Repubblica riconosce e garantisce tali diritti e doveri.


ART 3 COST.

<<Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.>>

Sancisce il principio di uguaglianza dei cittadini senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni economiche e sociali. Il 1° COMMA prevede l’uguaglianza formale, il 2° COMMA prevede l’uguaglianza sostanziale, poiché la Repubblica deve rimuovere tutti gli ostacoli economici e sociali che impediscono l’effettiva realizzazione di tale principio. I diritti della persona, quindi, sono inseparabili dal principio di uguaglianza e devono essere riconosciuti a tutti in modo uguale. È sancito, inoltre, il totale divieto di effettuare discriminazioni secondo il sesso. Nel corso dei decenni vi sono stati interventi legislativi tesi a rimuovere le norme che sancivano una posizione di inferiorità della donna rispetto all’uomo: primo fra tutti la RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA del che ha parificato all’interno della famiglia la posizione del padre e della madre verso i li minori (non esiste più la “Patria Podestà dei genitori”), nonché la posizione di marito e moglie (la moglie non perde più il suo cognome ma aggiunge quello del marito, la residenza è decisa da entrambi) e in caso di impresa familiare il coniuge che collabora ha diritto alla ripartizione degli utili e all’assunzione delle decisioni fondamentali.  L’uguaglianza deve essere garantita anche nell’ipotesi di diversa razza; tale previsione si basa sulle discriminazioni razziali verificatesi anche nel nostro Paese in un determinato momento storico. Prevedere l’uguaglianza fra cittadini senza distinzione di lingua indica la volontà di tutelare le minoranze linguistiche presenti principalmente nelle regioni di confine. Il principio di uguaglianza tutela che chi professa una religione diversa dalla cattolica che per lungo tempo è stata considerata religione di Stato. A questo proposito l’Assemblea Costituente ha voluto puntualizzare l’argomento negli articolo 7, 8, e 20 della Costituzione.

Il principio di uguaglianza è garantito anche per chi manifesta la propria opinione politica: si può affermare che “la libertà di espressione politica è il presupposto della democrazia”. Tale principio è ribadito nell’art. 22 della cost. che esclude la cosiddetta “morte civile”. L’art. 3 sancisce anche l’uguaglianza senza discriminazioni relative alle condizioni personali e sociali dei cittadini.


ART 7 COST.

<<Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione COSTITUZIONALE>>

prevede i rapporti tra lo stato Italiano e la Chiesa Cattolica, stabilendo che gli stessi sono regolati dai Patti Lateranensi sottoscritti ed entrati in vigore nel 1929 e rivisti e modificati nel 1948 con il nuovo Concordato tra Stato e Chiesa Cattolica (Governo Craxi).


ART 8 COST.

<<Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.>>

Sancisce le confessioni religiose diverse dalla cattolica che devono essere tutelate dalla legge e disciplinate da appositi accordi (ad esempio l’accordo tra lo Stato Italiano e la Chiesa valdese.


ART 17 COST.

<<I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.>>

Sancisce la podestà legislativa delle regioni, prevede la rimozione di ogni ostacolo che di fatto impedisca l’uguaglianza fra uomini e donne.


ART 20 COST.

<<Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.>>

La Commissione dei 75 ha voluto sancire la necessità di evitare qualunque forma di pregiudizio nei confronti di chi professa e pratica una religione.


ART 22 COST.

<<Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.>>


DIRITTI INVIOLABILI DEL CITTADINO

i diritti sanciti dalla costituzione a favore dei cittadini possono essere diversamente classificati:

  • DIRITTI POSITIVI E NEGATIVI: i primi contengono la pretesa da parte dei soggetti ad ottenere qualcosa da parte dello Stato; i secondo consistono nel non essere impediti nello svolgimento di una particolare attività;
  • DIRITTI INDIVUDUALI E COLLETTIVI: i primi sono quelli esercitati singolarmente dal cittadino (diritto al voto); i secondi sono quello che si realizzano celle cosiddette formazioni sociali (unione di più cittadini);
  • DIRITTO CONDIZIONATI E DIRITTI INCONDIZIONATI: i primi riguardano la sfera economica del cittadino mentre i secondi la libertà fisica e spirituale dei soggetti.

DOVERI DEL CITTADINO

Lo STATUS di cittadino ha insidi in sé tutta una serie di diritti e doveri reciproci tra i privati e l’ente pubblico; i cittadini formano il popolo ma anche gli apolidi e gli stranieri devono rispettare le norme penali e l’ordine pubblico ma non godono di molti privilegi previsti per i cittadini. Riguardo ai doveri importanti sono i doveri inderogabili di solidarietà sociale, politica ed economica. I doveri possono essere classificati in:

  • DOVERI PERSONALI: (per esempio il servizio militare o civile)
  • DOVERI PATRIMONIALI: (are i tributi) L’adempimento dei doveri patrimoniali del cittadino è subordinata al rispetto di numerosi principi costituzionali (ad esempio la capacità contributiva, al progressività, ecc.)

ART 33 COST

<<L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.>>

DIRITTI E DOVERI ALL’ISTRUZIONE: l’Assemblea Costituente ha sancito nell’art. 33 che l’istruzione deve essere pubblica. L’atteggiamento della commissione dei 75 è completamente diverso rispetto a quella precedente del periodo fascista in cui si affermò una vera e propria cultura di Stato. L’art. 33 afferma, invece, che “l’arte e la scienza seno libere e libero ne è l’insegnamento”, continua lo steso art. “l’istituzioni di alta cultura e le università hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nell’ambito delle leggi dello Stato”. Nella scuola vige il PRINCIPIO DI LIBERTA’, sia per l’apprendimento che per l’insegnamento.  Nel 1974 il Governo ha emesso decreti che hanno sancito l’autonomia scolastica con l’introduzione di alcuni organi che hanno permesso il rapporto scuola-famiglia (Consiglio d’Istituto, Consigli di Classe,ecc). Quello dell’istruzione è un diritto-dovere e la scuola dovrebbe essere gratuita per tutti. Un dibattito si è acceso circa le scuola privata ma i privati hanno il diritto di istituire scuole senza oneri per lo Stato. L’Assemblea Costituente ha quindi sancito la libertà della scuola. Le scuole private sono di due tipi:

  • CONFESSIONALI: gestite dalla Chiesa Cattolica con contenuti diversi a quella pubblica
  • COMMERCIALI: gestite da imprenditori privati aventi principalmente scopi di lucro.

IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

Lo Stato Italiano è una stato decentrato, cioè il potere politico, amministrativo, fiscale e sociale non è svolto solo dagli organi centrali (Organi di Roma) ma da organi locali. La scelta del decentramento si basa su diverse ragioni politiche e sociali:

  • Rispettare le diverse identità regionali e locali, adottando gli interventi degli organi pubblici alle effettive esigenze delle diverse parti del paese;
  • Bilanciare il forte potere centrale dello Stato, evitando così tendenze al totalitarismo;
  • Rendere lo stato sempre più democratico avvicinandolo ai cittadini;
  • Favorire il controllo dei governati sui governanti

Il decentramento è stato realizzato mediante il REGIONALISMO, cioè la suddivisione del territorio in Regioni. Le Regioni italiane sono 20, di cui 15 a STATUTO ORDINARIO e 5 a STATUTO SPECIALE (Trentino, Valle d’Aosta, Friuli, Sicilia e Sardegna). Il REGOLAMENTO DELLA REGIONE è lo STATUTO che contiene le regole relative al funzionamento degli organi interni alla Regione, sia ai loro rapporti. Esistono Regioni a Statuto Speciale per motivi politici, territoriali e sociali:

  • Le 3 Regioni al confine hanno manifestato in più occasioni tendenze separatiste e presentando al loro interno una popolazione multi-razziale che pratica usi e costumi, lingua e religione diversa;
  • Le 2 isole presentano una realtà territoriale notevolmente diversa a quella delle altre regioni, quindi devono essere diversamente gestite.

Gli ORGANI LOCALI con il quale viene esercitato il decentramento sono molteplici, di diversa natura. Senza dubbio di particolare rilievo sono i cosiddetti ENTI PUBBLICI TERRITORIALI

  • Regioni
  • Province
  • Comuni

Gli enti pubblici territoriali presentano un particolare che li avvicina allo stato, sono infatti anch’essi composti da 3 elementi costitutivi:

  • POPOLO : cittadini che risiedono all’interno dell’Ente Locale (confini convenzionali);
  • TERRITORIO: spazio terrestre locale limitato dai confini prevalentemente convenzionali;
  • SOVRANITA’: poter d’imperio dell’ente locale e è derivato, poiché viene concesso all’Ente dallo Stato.

LA REGIONE

ART 114 COST

<<La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.>>

Nel 2° comma di questo articolo si afferma che le Regioni sono enti autonomi aventi un proprio statuto, proprie funzioni e propri poteri.


ART 116 COST

<<Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.>>


ART 117 COST

<<La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. >>

In questo articolo vi è sancita la podestà legislativa delle regioni, cioè il fatto che le Regioni possano emanare delle leggi proprie, autonome, rispetto sia a quello delle stato, sia a quelle delle Regioni. La podestà legislativa delle Regioni, in alcuni materie, è concorrente con quella dello Stato ma riguardo ad alcune materie, invece, la competenza delle Regioni è esclusa.




ART 118 COST

<<Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.>>

Le regioni possono svolgere attività esecutiva, amministrativa ed eseguire quanto disposto nelle leggi emanate in base all’autonomia legislativa sancita nell’art. 117 cost


ART 119 COST

<<I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di tecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi

diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti >>

Le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane possono svolgere attività finanziaria autonoma per quanto riguarda l’entrata e le spese. La Riforma tributaria 2003 ha distinto i tributi locali dai tributi erariali (Stato).


GLI ORGANI DELLA REGIONE

I principali organi delle Regioni sono:

CONSIGLIO REGIONALE: è il “Parlamento regionale” e ha il potere legislativo. Dura in carica 5 anni ed è formato da un numero di consiglieri che varia da 30 a 80 a seconda della popolazione regionale;

GIUNTA REGIONALE: è il “Governo della Regione” e ha il potere esecutivo. Esso dirige politicamente la Regione ed elabora i disegni di legge, coordina lo svolgimento dell’attività amministrativa della Regione; i componenti della giunta si chiamano Assessori e il loro numero varia da Regione a Regione, in base a quanto previsto dai diversi Statuti;

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE: è il vertice della Regione e viene eletto dai cittadini della Regione a suffragio universale e diretto. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, dirige la politica della giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, dirige l’attività amministrativa che viene delegata dallo stato alle Regioni coordinandosi con il governo di Roma. L’attuale presedente della Regione umbra è Maria Rita Lorenzetti.

GLI STATUTI REGIONALI

La prima differenza tra le 20 Regioni si basa sullo Statuto: 5 a Statuto Speciale e 15 a Statuto Ordinario. Lo STATUTO è l’ATTO REGOLAMENTARE DELLE REGIONI e contiene tutte le regole relative alla gestione delle Regione e all’esercizio dei suoi poteri: legislativo, esecutivo e amministrativo. Già con la riforma del secolo passato le Regioni hanno ottenuto molte competenze. Una vera e propria rivoluzione riguardante gli Enti locali si è avuta nel 1997 con la cosiddetta LEGGE BASSANI (dal nome del ministro) in base alla quale rimangono funzioni dello Stato solo i rapporti con l’estero, la difesa, la gestione delle moneta, ecc. E’ stato applicato il cosiddetto PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’, secondo il quale l’ente superiore Stato può occuparsi di determinate funzioni solo se e quando l’organo di livello inferiore non è grado di gestire l’attività considerata. Tale riforma, ancora in corso, ha mantenuto la distinzione tra Regioni Speciali e Ordinarie: quelle speciali hanno maggiore autonomia rispetto alle prime. Il loro testo è contenuto in leggi costituzionali e quindi non può essere abrogato da leggi ordinarie dello stato ma eventuali modifiche richiedono una vera intesa tra Stato e Regioni, nonché il parere dei cittadini che possono condurre fino ad un referendum regionale. Al contrario, gli Statuti Ordinari sono redatti e modificati dai Consigli Regionali con una speciale procedura, nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi ordinarie dello Stato.


LA REGIONE UMBRA

Il Consiglio Regionale Umbro ha sede a Palazzo Cesaroni a Perugina ed è formato da 30 consiglieri ma con la riforma del 1999 nel 2010 i consiglieri diventeranno 36. la composizione del consiglio è la seguente:

  • 19 Consiglieri di Centro-Sinistra
  • 11 Consiglieri di Centro-Destra

Il P.d.R. è Maria Rita Lorenzetti eletta nel 2002 e riconfermata nel 2005. Insieme alla presidentessa della Regione Piemonte Mercedes Bresso è l’unica donna presidente regionale. Per l’elezione del P.d.R. è si richiede:

  • Nelle prime 3 la maggioranza dei 4/5 dei votanti;
  • Dalla quarta in poi la maggioranza assoluta

La Giunta Regionale umbra è formata da 9 assessori più un elevato numero di assessori esterni che però non partecipano alla votazione della giunta.












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