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Definizione e funzione del diritto internazionale

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Definizione e funzione del diritto internazionale.


Nozione dell'ordinamento internazionale e princìpi ispiratori


Il Diritto Internazionale è quella branca del diritto che regola le relazioni internazionali, vale a dire i rapporti tra Stati(diritto internazionale pubblico), o tra soggetti di Stati diversi (diritto internazionale privato).



Per affrontare lo studio del Diritto Internazionale bisogna necessariamente partire dal concetto di sovranità:

LA SOVRANITA' E' LA QUALITA' GIURIDICA PERTINENTE ALLO STATO IN QUANTO POTERE ORIGINARIO ED INDIPENDENTE DA OGNI ALTRO POTERE.  

La sovranità può essere :

INTERNA. quando si riferisce ai rapporti intercorrenti tra lo Stato ed i propri cittadini,

ESTERNA quando riguarda i rapporti dello Stato con gli altri soggetti dell'Ordinamento internazionale.

Per molto tempo la dottrina del diritto internazionale non è stata scissa da quella del diritto naturale, tanto è vero che i primi internazionalisti possono essere considerati i giusnaturalisti per i quali lo stato di natura e una forma di vita associata nella quale sono riconosciuti alcuni diritti originali ed incoercibili come la vita, la libertà e la proprietà.

Il rispetto di tali diritti è assicurato mediante l'istituzione di un potere capace di garantirne l'osservanza. L'origine di detto potere è in un patto attraverso cui gli uomini rinunciano a parte della loro libertà e si limitano reciprocamente attribuendo un potere coercitivo ad un ente superiore. Essi rinvengono nel diritto internazionale una sorta di "jus comune gentium", diritto comune delle genti, esistente alla base dei rapporti fra gli Stati.

Cenni storici:

La nascita del diritto internazionale moderno viene fatta risalire al 1648, data della pace di Westfalia, che mise fine alla Guerra dei Trent'Anni (1618-l648).Con i Trattati di Munster e Osnabruck, noti come i Trattati di Westfalia, sorse una Società costituita da enti, in prevalenza Stati, che nell'assumere obblighi e nel disporre i propri diritti attraverso trattati, si trovarono in una posizione di assoluta parità.

La Pace di Westfalia pone, infatti, fine al Sacro Romano Impero, che abbracciava sotto l'autorità di Roma la quasi totalità dei popoli e dei territori sino ad allora conosciuti.

Questo ordinamento non presentava i caratteri della Comunità Internazionale moderna in quanto le entità di tipo statuale non costituivano ure autonome ma erano sottoposte all'autorità del Papa e dell'Imperatore.

Solo dopo la Pace di Westfalia si delinearono i tratti fondamentali della odierna Comunità Internazionale.

Una inversione di tendenza rispetto ad un assetto della C.I. che privilegiava una perfetta pariteticità tra gli Stati ( Universalismo) si è avuta con la creazione della Società delle Nazioni prima, e dell'Organizzazione delle Nazioni unite poi.

Dopo la II Guerra Mondiale , la tendenza all'Universalismo si era accentuata in quanto la decolonizzazione ha portato all'affermazione di nuovi centri sovrani e indipendenti di potere politico.

In effetti nel secondo dopoguerra più che di universalismo sarebbe corretto parlare di equilibrio tra blocchi contrapposti: da un lato il cosiddetto blocco degli Stati Eurocentrici guidati dagli Stati Uniti, che aveva imposto le sue istituzioni ed il suo sistema economico capitalistico all'intero assetto della C. I., dall'altro gli altri blocchi portatori di valori e ideologie diverse ( gruppo dei Paesi Socialisti).

Nel 1989 con il crollo del sistema comunista emerge un nuovo assetto nel quale il ruolo guida viene assunto dalle Nazioni Unite ormai libere dai vincoli derivanti dalla contrapposizione dei diversi blocchi politici.

Lo Stato diventa il principale soggetto del dritto internazionale. Gli elementi che contraddistinguono lo Stato moderno sono il popolo, il territorio e la sovranità.

Per molto tempo il diritto internazionale è stato anche considerato come un non diritto disconoscendo anche l'esistenza dell'ordinamento internazionale per due motivi:

perché non sempre la violazione di un obbligo giuridico è accomnata da una sanzione;

perché si fonda sulla volontà e sui comportamenti di soggetti che sono, allo stesso tempo, autori e destinatari delle norme.

Queste tesi, tendenti a negare la giuridicità del diritto Inter. però, possono essere facilmente contestate: basti pensare alla presenza negli ordinamenti interni di norme, etiche e morali, cui corrisponde talvolta una sanzione, senza che siano considerate norme giuridiche.

Questo significa che il carattere giuridico della norma internazionale non può essere collegata alla capacità sanzionatoria dell'ordinamento stesso e che l'ordinamento internazionale ha caratteristiche totalmente diverse dall'ordinamento interno.

Le caratteristiche del diritto internazionale inducono a pensare che esso abbia le stesse caratteristiche delle società primitive in via di formazione. La società primitiva si fonda su rapporti di alleanza, di commercio, di guerra tra i diversi gruppi e sulla subordinazione dei gruppo a diversi enti dotati di poteri superiori.


Ricambio delle norme.


Un'altra argomentazione utilizzata per negare la giuridicità del diritto internazionale si basa sul modo in cui avviene il ricambio delle norme giuridiche : nell'ordinamento statale interno è generalmente prevista una specifica procedura ai fini del ricambio e delle modificazioni delle leggi.

Nell'ordinamento italiano, ad esempio, sono previste apposite procedure di ricambio delle norme giuridiche: la legge successiva deroga a quella precedente, la legge speciale deroga alla legge generale, la dichiarazione di incostituzionalità di una norma con sentenza della Corte Costituzionale ha l'effetto di abrogare la stessa norma ed il referendum abrogativo crea un vuoto che stimola il legislatore alla creazione di nuove norme.

Nel diritto internazionale non è prevista una procedura simile, e quando una norma non è più considerata attuale o idonea alla realtà, non può essere oggetto di analoghi processi di revisione o modificazioni : storicamente la modifica delle norme internazionali è avvenuto soltanto attraverso lo strumento della guerra e i conseguenti trattati di pace attraverso i quali sono stati stravolti e modificati i rapporti e gli equilibri tra gli stati ( vedi trattato di Versailles) .

Oggi gli strumenti giuridici in possesso degli stati consentono di poter risolvere una controversia internazionale con diversi mezzi pacifici senza dover far ricorso alla guerra, infatti la sectiune delle Nazioni Unite prevede, una volta sorta una controversia, delle soluzioni alternative al conflitto tra cui:

  • Il negoziato - è un modo eccellente di risoluzione dei conflitti, perché mette in diretto contatto i due contendenti, anche se spesso i risultati sono deludenti;
  • La nomina di una commissione di inchiesta per l'accertamento dei fatti relativi alla controversia;
  • La mediazione, che si concretizza con la nomina di un mediatore ( può essere lo stesso Segretario ONU)  con il compito di approfondire la questione e proporre soluzioni diplomatiche;
  • La Commissione di conciliazione che ha il compito di esaminare la posizione delle parti e proporre vie praticabili per la soluzione pacifica, ma non entra in profondità come il mediatore;
  • L'arbitrato, che comporta la nomina di un giudice al quale le parti si affidano dopo aver stabilito le norme sulle quali il giudizio arbitrale deve fondarsi.

Quando lo stesso diritto internazionale ha dovuto affrontare circostanze nuove non previste dalla sua normazione, ha colmato le lacune attraverso il procedimento analogico.

Il procedimento analogico si conura in due modi:

mediante l'estensione, per via interpretativa, dell'applicazione di una norma a fattispecie con caratteristiche simili a quelle che la norma disciplina;

ipotizzando la creazione di una norma nuova, simile alla precedente, che regoli una fattispecie che contempli fatti analoghi rispetto a quelli contemplati dalla norma preesistente.







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