ePerTutti


Appunti, Tesina di, appunto diritto

Diritto pubblico - IL SISTEMA ITALIANO DELLE FONTI - PARLAMENTO E GOVERNO ITALIANO

ricerca 1
ricerca 2


Appunti del corso di



Diritto pubblico




Anno scolastico 2006/2007, 1° semestre


Corso di laurea in "Economia e commercio"






Università degli Studi di Torino




SOMMARIO


1. IL SISTEMA ITALIANO DELLE FONTI.. 3

2. VIZI DELLE FONTI.. 6


3. LA SOVRANITA' 10

4. PARLAMENTO E GOVERNO ITALIANO. 14

5. LA COSTITUZIONE DEGLI ECONOMISTI.. 20

6. LA MAGISTRATURA 23




























1. IL SISTEMA ITALIANO DELLE FONTI


Le FONTI DEL DIRITTO riguardano tutto ciò che produce il diritto studiato tecnicamente. Si dividono in:

  • atti;
  • fonti fatto (o consuetudini).

Un'altra distinzione è fatta in base a:

  • di produzione: immettono nell'ordinamento una norma giuridica, che disciplina una certa materia (es. le circostanze in cui può avvenire un sequestro);

sulla produzione: disciplinano gli organi e le procedure che portano all'esistenza di una norma di produzione (es. art. 30);

  • di cognizione (Gazzette Ufficiali): documenti ufficiali in cui vengono racchiuse le disposizioni normative.

CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLE FONTI IN SISTEMA.


Criteri per risolvere i conflitti tra fonti del diritto:

Criterio gerarchico: implica che la fonte superiore ha la precedenza su quella inferiore, il sistema delle fonti è costituito da una piramide. Inizialmente, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il sistema delle fonti italiano era descritto nell'art. 1 delle "Preleggi" (norme anteposte al codice civile), vi era lo Statuto Albertino che aveva forza di legge: nella gerarchia vi erano:

a.   Leggi;

b.  Regolamenti;

c.   Usi e consuetudini (Common Law);


Secondo la Costituzione attualmente in vigore sono fonti del diritto:

a.   Costituzione e leggi Costituzionali (livello super primario);

b.  Leggi ordinarie (statali, regionali, provinciali). Atti aventi forza di legge: leggi delegate e decreti legge. Referendum abrogativi di leggi. Sentenze della Corte Costituzionale, che possono dichiarare l'incostituzionalità della legge.

c.   Regolamenti governativi;

d.  Usi e consuetudini.

Criterio cronologico: serve per capire quale legge bisogna applicare fra fonti dello stesso grado;

Criterio della competenza: La Costituzione ha introdotto diversi organi e fonti del diritto, bisogna vedere come combinarli fra loro, ad esempio nel rapporto fra Stato e Regioni, per il quale possono sorgere conflitti fra leggi nazionali e regionali. Si fa riferimento all'art. 117, che regolamenta le competenze regionali e statali. Lo stesso problema avviene con i regolamenti comunitari, che disciplinano le materie che lo Stato ha affidato all'UE, ma non hanno la stessa forza della Costituzione.


CONSUETUDINI E PRASSI

Consuetudini: comportamenti ripetuti nel tempo (elemento oggettivo) con l'opinio iuris ac necessitas (elemento soggettivo); sono valide solo se richiamate dalla legge (secundum lege o in accordo con la legge). Ad esempio, una consuetudine costituzionale è quella che riguarda il procedimento di formazione del Governo.

Convenzioni costituzionali: si hanno per un vero e proprio accordo fra gli organi di Governo. Sono regole di comportamento che gli organi fondamentali si danno per il funzionamento delle istituzioni pubbliche.

Correttezza: mere regole di corretto espletamento delle funzioni statali senza conseguenze giuridiche.



ENTRATA IN VIGORE

Il concetto dell'entrata in vigore ci dice il momento a partire dal quale la legge è efficace e vincolante, per cui si presuppone che tutti la conoscano.


Pubblicazione (GU, Bollettino Regionale)




Vacatio legis



Norme efficaci vincolanti (art. 73 Cost.)



L'EFFICACIA DELLE NORME NEL TEMPO

Art. 11 Preleggi: la regola generale è che la norma vale solo per il futuro, tuttavia il legislatore può disporre la retroattività.

Art. 25 Cost., 2° comma: irretroattività della legge in materia penale.


L'ABROGAZIONE

Art. 15 Preleggi: la legge spiega la sua efficacia nel tempo fino a quando una legge successiva (o una fonte di pari grado) non la abroghi.

L'abrogazione può essere di tre tipi:

  • espressa;
  • tacita, quando la disposizione è in contrasto netto con la disposizione precedente;
  • implicita.

L'abrogazione non si applica alle sentenze della Corte Costituzionale.


LIVELLO PRIMARIO: LA LEGGE

PRIMARIETA' DELLA LEGGE: la legge è il punto cardine su cui costruire la gerarchia, è l'atto classico delle fonti del diritto.

  • Capacità abrogativa, in grado cioè di abrogare le norme preesistenti;
  • Regime giuridico tipico, sindacabilità dalla Corte Costituzionale, che può individuare i vizi della legge, che la pongono in contrasto con la Costituzione (Principio di costituzionalità);
  • Vizio del regolamento di illegittimità, rilevato dal Giudice Ordinario.

In conclusione l'unico parametro degli atti primari è la Costituzione.


IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

Si articola nelle seguenti fasi:

Iniziativa: può essere popolare (50.000 elettori possono proporre un disegno di legge), proposta dal Governo dall'attuale ministro Bersani o dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL, regolamentato dall'art. 99 cost., in materia economico- sociale) o dai Consigli Regionali, che di solito propongono leggi di cui essi sono i diretti interessati;

Istruttoria: l'approvazione del progetto di legge da parte di ciascuna Camera può avvenire secondo tre diversi procedimenti:

a.   Procedimento ORDINARIO (art. 72 c. 1): vi è l'esame preliminare del progetto da parte di una Commissione che opera in sede referente; il progetto di legge viene trasmesso all'Assemblea; vi è la votazione del progetto in generale; avviene la votazione questa volta per singoli articoli, che comporta minori difficoltà nell'approvazione parlamentare, effettuata solo più sugli articoli e non sui singoli commi, per ovviare al problema dell'illeggibilità delle leggi, che si era presentato nel dibattito parlamentare relativo alla legge 662/1996, in cui vi erano addirittura 708 commi per 3 articoli!; vi è infine la votazione finale sulla soluzione complessiva. L'art. 72 c. 4 regolamenta invece il procedimento ordinario OBBLIGATORIO, mentre all'art. 72 c. 2 vi è la riduzione dei termini per le leggi urgenti;

b.  Procedimento DECENTRATO: le Commissioni non si limitano ad esaminare il progetto ma lo approvano (sede deliberante), cd. "leggine";

c.   Procedimento MISTO: si suddivide il lavoro legislativo fra la Commissione e l'Assemblea, le Commissioni operano in sede redigente: esse si occupano di approvare ogni singolo articolo, mentre l'Assemblea approva il testo completo.



VIZI DELLE FONTI



Criterio cronologico

Criterio gerarchico

Effetto

Abrogazione

Annullamento/ incostituzionalità

Tipo di vizio

Vizio "fisiologico": efficacia

Vizio "patologico": validità


Ex Nunc

Ex Tunc


IL RINVIO DEL PRESIDENTE

Il Presidente della Repubblica può decidere di non promulgare la legge e rinviarla alle Camere per una nuova approvazione, come indicato all'art. 74 della Cost., per tre motivi:

  • per vizi di legittimità formale della legge;
  • per vizi di legittimità sostanziale;
  • per motivi attinenti al merito costituzionale.

Le Camere sono libere di riapprovare il testo.


RISERVA DI LEGGE E DI COMPETENZA


RISERVA DI COMPETENZA

RISERVA DI LEGGE

  • Regolamenti parlamentari;
  • Decreti legislativi attuativi degli Statuti speciali.
  • Formale (si vuole solo la legge del Parlamento);
  • Ordinaria (essa può essere soddisfatta anche dagli atti aventi forza di legge):

assoluta

relativa

  • Rinforzata



LIVELLO PRIMARIO

Vi sono gli atti con forza di legge, da intendere come leggi in senso materiale, che coinvolgono il Governo e sono di due tipi:

  • il Decreto legge;
  • il Decreto legislativo.


GLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO AVENTI FORZA DI LEGGE


GOVERNO PARLAMENTO


Legge di Delegazione    Decreto legislativo

(oggetto, principi e criteri  (entro il termine della legge delega)

direttivi, termine)


Decreto Legge  Legge di Conversione

(casi straordinari di   (entro 60 giorni)

necessità e urgenza)



DELEGAZIONE LEGISLATIVA

  • Legge Delega (Parlamento);
  • Decreto legislativo (Governo).



SCHEMA DI APPROVAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO






















Decreto legislativo (Dlgs.): la normativa di riferimento è l'art. 76 Cost. e l'art. 14 L. 400/1988.


Requisiti Legge Delega:

Specificazione dell'oggetto

Ha il fine di evitare il conferimento dei pieni poteri al Governo;

Materie NON derogabili: funzioni di controllo e di indirizzo del Parlamento sul Governo;

Fissazione del termine

Momento finale: determinabile in modo certo;

Deleghe ultrabiennali: ex art. 14 L. 400/1988: parere obbligatorio della Commissione parlamentare competente per materia;

Indicazione dei principi e dei criteri direttivi

I principi sono le norme fondamentali della materia da disciplinare;

I criteri direttivi sono le modalità da seguire e i fini da raggiungere con la normativa delegata;


Di conseguenza:

  1. Il rispetto dei requisiti della legge delega è al tempo stesso un requisito di validità costituzionale;
  2. Il vizio di eccesso di delega causa l'illegittimità costituzionale del Dlgs.

Decreto legge (Dl.): normativa di riferimento è l'art. 77 Cost., Art. 15 L. 400/1988



Limiti di materia alla decretazione d'urgenza, secondo l'art. 15 L. 400/1988:

  1. la delegazione legislativa;
  2. il bilancio dello Stato;
  3. l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali;
  4. la materia costituzionale ed elettorale.

Presupposti giustificativi:

  1. Necessità: diversa dalla mera opportunità;
  2. Urgenza: comporta l'applicazione immediata del decreto legge in tutte le sue norme;
  3. Straordinarietà: si riferisce a situazioni straordinarie.

Quindi:

a) l'esistenza dei presupposti costituisce un requisito di validità costituzionale;

b) al contrario, l'assenza di questi presupposti comporta la presenza di un vizio di legittimità costituzionale del Dl.


La precarietà del Dl.: Il Decreto Legge è un provvedimento provvisorio. Pertanto è necessaria la conversione in legge entro 60 giorni, pena la decadenza fin dall'inizio (ex tunc) del decreto legge.


La provvisorietà degli effetti del Dl. implica che è inammissibile la:

cristallizzazione degli effetti;

reiterazione del decreto

la L. 400/1988 la vietava solo in caso di diniego di conversione anche da parte di una sola delle Camere;

la sentenza 360/1996 pone un divieto generale di reiterazione in qualunque caso di mancata conversione.


Ratio sentenza 360/1996: la reiterazione contraddice:

la natura provvisoria del Dl.;

il carattere straordinario della necessità ed urgenza;

la certezza del diritto;

la forma di governo italiana.


La legge di conversione:

consolida gli effetti del Dl. per il passato e li rende operativi anche per il futuro;

può emendare il testo del Dl.;

può inserire nel testo del Dl. ulteriori contenuti.



3. LA SOVRANITA'

Art. 1 Cost.: "La sovranità appartiene al popolo che la esercita nei metodi e nelle forme previste dalla Costituzione."


SOVRANITA' POPOLARE:

Democrazia rappresentativa: la sovranità è esercitata indirettamente tramite i rappresentanti del Parlamento;

Democrazia diretta: la sovranità è esercitata direttamente dal popolo (petizione, iniziativa popolare, referendum). Si tratta di eccezioni.


IL DIRITTO DI VOTO E I SISTEMI ELETTORALI

Art. 48 Cost.: le caratteristiche del voto sono:

è personale (non esiste il voto di delega);

è uguale (in passato vi era il voto plurimo, con cui particolari soggetti potevano votare in due diverse circoscrizioni);

è libero;

è segreto;

rappresenta un dovere civico.


LA CAPACITA' ELETTORALE si divide in:

Attiva. Requisiti positivi: 1) Cittadinanza; 2) Maggiore età. Limiti: incapacità civile; condanna penale; indegnità morale (in passato per i membri del Partito Fascista e per i Savoia);

Passiva. Requisiti positivi: sono gli stessi della capacità elettorale attiva, salvo diversi limiti di età. Ulteriori limiti: ineleggibilità (cause ostative alla presentazione della candidatura).


LIMITAZIONI ALL'ELETTORATO PASSIVO:

Cause di ineleggibilità: 1) titolarità di determinate cariche di Governo; 2) impiego in Governi esteri; 3) rapporti economici con lo Stato.

Cause di incompatibilità: 1) deputato e senatore; 2) Parlamentare e Presidente della Repubblica; 3) Parlamentare e membro del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura); 4) Parlamentare e giudice Costituzionale; 5) Parlamentare e membro CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro); 6) altre ipotesi previste dalla legge.


SISTEMA ELETTORALE: meccanismo per trasformare i voti espressi in seggi rappresentativi. Si dividono in:

Maggioritari: in seggi in palio in un collegio elettorale sono attribuiti alla lista che prende la maggioranza dei voti;

Proporzionali: i seggi in palio in una circoscrizione elettorale sono ripartiti in base alla percentuale dei voti ottenuti da tutte le liste che si sono presentate.


COLLEGI/ CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI:

Uninominali: ad ogni collegio corrisponde un solo seggio da assegnare -> Sistemi maggioritari;

Plurinominali: ad ogni collegio corrispondono più seggi da assegnare -> Sistemi proporzionali.


FORMULE MAGGIORITARIE: tipologie:

Maggioranza assoluta: viene eletto quel collegio uninominale che ottiene il 50% + 1 dei voti (modello majority); con il doppio turno, viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice;

Maggioranza semplice (modello plurality): a turno unico.


FORMULE PROPORZIONALI: tipologie:

Preferenze/ Lista bloccata;

Formule elettorali: 1) Metodo d'Hont (o delle divisioni successive): il totale dei voti presi da un partito viene suddiviso per il numero dei seggi da attribuire al Parlamento; 2) Metodo del quoziente.

Possibili correttivi maggioritari: 1) Clausola di sbarramento (si prevede che possano partecipare all'assegnazione dei seggi solo i partiti che hanno ricevuto un minimo di voti); 2) Premio di maggioranza (al partito che ottiene il maggior numero di voti vengono attribuiti ulteriori seggi).


VANTAGGI DEI DUE SISTEMI:

Maggioritario: 1) minore rappresentanza delle minoranze (effetto selettivo) ma favorisce il bipartitismo; garantisce perciò una maggiore governabilità (Governo forte);

Proporzionale: 1) più rappresentanza delle minoranze (effetto proiettivo) ma favorisce il pluripartitismo (Governo debole).


IL SISTEMA ELETTORALE IN ITALIA (in evoluzione):

Prima del 1993: sistema proporzionale;

Dal 1993 (leggi 276 e 277): sistema misto (¾ maggioritario, ¼ proporzionale);

Dal 2006 (legge 270): sistema proporzionale con correttivi maggioritari.


SISTEMA PRECEDENTE SENATO:

Sistema maggioritario (a turno unico) con correttivo proporzionale (metodo d'Hont);

Base regionale;

1 scheda elettorale.


SISTEMA PRECEDENTE CAMERA:

Sistema maggioritario (a turno unico) con correttivo proporzionale: metodo del quoziente; clausola di sbarramento: 4%;

Base nazionale;

2 schede elettorali: una per l'elezione maggioritaria, con voto a singoli candidati; una per l'elezione proporzionale, con il voto di lista.


NUOVO SISTEMA ELETTORALE (caratteristiche generali):

Formula proporzionale con correttivi maggioritari: clausole di sbarramento; eventuale premio di maggioranza;

1 scheda per ciascuna Camera;

Lista bloccata.


IL REFERENDUM ABROGATIVO: la petizione è uno strumento tramite il quale i cittadini possono presentare al Governo delle richieste, alle quali il Parlamento può rispondere (non è vincolante). Il referendum è lo strumento di democrazia diretta attraverso il quale il popolo può partecipare alla formazione del diritto.

Tipi di referendum: 1) abrogativo (art. 75 cost.), abrogazione di una legge o di un atto con forza di legge; 2) costituzionale (art. 138 cost.); 3) di indirizzo (legge cost. 2/89), es. entrata dell'Italia dalla CEE alla UE (unico caso in cui si è svolto un referendum di questo tipo); 4) regionali (art. 123 cost.); 5) territoriali (art. 132 cost.).


La normativa del referendum abrogativo.

Art. 75 Cost.;

Legge cost. 1/1953, che sancisce l'introduzione del controllo della Corte Costituzionale (sindacato di ammissibilità del referendum);

Legge attuativa: 25 maggio 1970, n. 352.


L'iniziativa: 500.000 elettori, 5 consigli regionali. I promotori presentano la loro proposta all'ufficio della Corte di Cassazione e da quel momento hanno 3 mesi di tempo per raccogliere 500.000 firme. Si hanno due controlli: l'ufficio centrale per i referendum della Corte di Cassazione controlla la sussistenza ed eventualmente propone di unificare eventuali quesiti (controllo di legittimità). La Corte Costituzionale verifica che le materie per le quali è richiesto il referendum siano disciplinate dalla Costituzione (controllo di ammissibilità). Non rientrano le leggi tributarie, le leggi di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

Ulteriori cause di inammissibilità (sentenza 16/1978): 1) eterogeneità del quesito; 2) norme costituzionali o altre leggi costituzionali); 3) leggi a contenuto costituzionalmente vincolato; 4) leggi con particolare resistenza; 5) leggi strettamente collegate a quelle già previste dall'art. 75 (es. legge finanziaria collegata con la legge di bilancio).


Requisiti del quesito referendario: 1) chiarezza; 2) omogeneità; 3) legame fra le parti mediante nesso di inscindibile coerenza logica e sostanziale; 4) unicità e coerenza del fine.


Indizione: Il referendum è indetto con decreto dal Presidente della Repubblica.


Votazione: elettori della Camera dei Deputati. E' richiesto il doppio quorum di validità: quorum di partecipazione; quorum di deliberazione.


Esito positivo: abrogazione: con decreto del PdR; efficacia.

Esito negativo: la legge resta in vigore; notizia sulla GU (Gazzetta Ufficiale) ad opera del Ministro di Grazia e Giustizia; sullo stesso oggetto NON possono essere indetti referendum per i 5 anni successivi.


Il referendum è una fonte primaria, ma:

è più debole: certe leggi ordinarie non possono essere abrogate mediante referendum;

è più forte: è uno strumento che non consente al Parlamento di vanificarne gli effetti nell'immediato.



4. PARLAMENTO E GOVERNO ITALIANO

FORMAZIONE DEL PARLAMENTO

In ossequio al principio democratico i deputati e i senatori vengono eletti. Eccezione art. 59: 1) i senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica; 2) i senatori a vita di diritto, cioè gli ex Presidenti della Repubblica.


LA VERIFICA DEI POTERI

Il controllo di delibazione: la Giunta interna ad una delle Camere controlla i requisiti dei soggetti eletti (assenza di ineleggibilità e irregolarità durante le elezioni;

Il giudizio di contestazione: (Assemblea) si ha solo nel caso in cui la Giunta abbia sollevato dei dubbi. E' un giudizio molto singolare, l'Assemblea decide se quel determinato soggetto ha diritto ad essere eletto. Problemi: la difesa dei diritti del singolo deputato viene determinata dalla maggioranza politica e non da un giudica imparziale. Ciò per assicurare la sovranità delle Camere. Altri sistemi (Francia, Germania) lasciano la questione al giudice ordinario.


IL BICAMERALISMO ITALIANO: PERFETTO

La Camera dei Deputati e il Senato sono eguali, paritari e indifferenziati. Essi hanno quindi le medesime funzioni e i membri di esse vengono eletti con la stessa procedura.

Il sistema americano è differente, perché il Senato è composto da 2 membri per ogni Stato.

Origini storiche: nell'800 in Gran Bretagna la Camera dei Comuni si affianca alla House of Lords (Senato), che tradizionalmente aiutava il re. La Camera dei Comuni rappresentava il nuovo ceto borghese. Motivi principali:

differenziare le forme di Stato, perché negli Stati federali il Senato rappresenta i territori, non il popolo;

far emergere una rappresentanza popolare;

"prudenza", perché con un'unica Camera la decisione viene presa subito (come nel caso dei Giacobini durante la Rivoluzione francese). Oggi invece vi è un doppio momento di riflessione, perché la legge prima passa alla Camera e poi al Senato. In Italia i senatori vengono eletti su base regionale ma i meccanismi per la rappresentanza regionale sono molto deboli, in quanto nel 1948 le Regioni ancora non esistevano.


Talvolta il Parlamento è riunito in seduta comune, ciò avviene nei seguenti casi:

elezione del Presidente della Repubblica (+ 3 delegati per ogni Regione, 1 solo per la Valle d'Aosta), sono richiesti i 2/3 della maggioranza;

messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica;

Elezione di 1/3 dei membri del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura);

Elezione di 5 giudici costituzionali, per nominare i giudici aggregati della Corte Costituzionale.


Ratio: perché sono postazioni- chiave nello Stato italiano.


LA DURATA DELLE CAMERE

Esse cessano dal loro ufficio:

alla fine della legislatura;

nel caso di scioglimento anticipato da parte del Presidente della Repubblica.

Durata della legislatura: 5 anni.

Prorogatio (periodo dalla fine della legislatura all'entrata in vigore delle nuove Camere): fino alla riunione delle nuove Camere i poteri rimangono in capo alle "vecchie" (ordinaria amministrazione).


IL FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE

E' necessario un numero legale per garantire la validità delle sedute, ossia ad esse deve essere presente la maggioranza dei componenti di ciascuna Camera. Inoltre la regola per le deliberazioni è quella della maggioranza semplice, salvo diversamente previsto in Costituzione.


I GRUPPI PARLAMENTARI

Gli organi di lavoro (Commissioni e Giunte) appartengono ai vari gruppi parlamentari, che rappresentano la proiezione dei partiti all'interno del Parlamento. Composizione minima: 20 deputati e 10 senatori.


LE COMMISSIONI:

Permanenti: organi interni delle Camere composti in modo da rispecchiare i vari gruppi parlamentari;

Temporanee: ad es. la commissione d'inchiesta;

(specifiche).


LE GIUNTE

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO

Giunta per il regolamento

Giunta delle elezioni

Giunta delle elezioni ed immunità parlamentari

Giunta per le autorizzazioni ex art. 68

Giunta per gli affari della Comunità Europea


I REGOLAMENTI DELLE CAMERE (art. 64)

Contenuto: 1) unica competenza, per evitare l'incostituzionalità; 2) organizzazione interna delle Camere; 3) regolamentazione delle funzioni. Modalità di formazione: adozione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera. (Si tratta di una fonte superprimaria- primaria, con competenza riservata).

Art. 64: riserva di regolamento parlamentare, fonte esclusiva riservata solo alle Camere. Non è neanche ammissibile il controllo di costituzionalità.

Fonti separate: competenza costituzionalmente riservata;

NO legge in tale materia;

NO controllo di costituzionalità.


STATUS DI PARLAMENTARE (art. 67-68 cost.): posizione complessiva in cui deputati e senatori non possono essere eletti per determinate cause di ineleggibilità e incompatibilità.


DIVIETO DI MANDATO OPERATIVO (Art. 67): nessuno può in teoria ordinare al deputato cosa votare (divieto di disposizioni vincolanti), tuttavia egli dovrebbe rendersi interprete delle esigenze e dei bisogni del suo elettorato, pena delle possibili sanzioni disciplinari da parte del partito.

Transfughismo: esempi di deputati eletti all'interno di un certo partito che cambiano partito durante la legislatura, è molto antidemocratico ma non sanzionabile.

Art. 68: riguarda l'insindacabilità dei voti espressi e delle opinioni degli elettori (Comma 1). Il deputato/ senatore è irresponsabile (non risponde né civilmente, né penalmente, né in via amministrativa) per ciò che vota e che dice. Es. i deputati che si insultano non possono essere citati per diffamazione. Nesso funzionale da parte della Corte costituzionale: esenzione da ogni responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare che sorge da un'opinione o da un voto.


IL CASO PISANU vs. ARIOSTO.

PISANU (deputato di Forza Italia) rilascia un'intervista nel 1998 a "La Repubblica" affermando che Stefania Ariosto è una "delatrice prezzolata ecc."

S. ARIOSTO accusa Pisanu del reato di diffamazione, con un conseguente procedimento penale presso il Tribunale di Roma.


Il successivo conflitto di attribuzioni:

la Camera non concede l'autorizzazione a procedere;

il Tribunale contesta l'esistenza del nesso funzionale.


Sentenza 79/2002 della Corte costituzionale

Le dichiarazioni rese al di fuori dell'attività parlamentare (in un'intervista) possono essere qualificate come attività parlamentare?

Occorre verificare la sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività parlamentari classiche e le opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime.

In conclusione, Pisanu non fu condannato.


L'IMPROCEDIBILITA' E L'INVIOLABILITA' (Art. 68 C. 2 e 3)

CON l'autorizzazione della Camera a cui appartiene si può procedere a :

Perquisizione personale e domiciliare;

Arresto o altre forme di privazione della libertà personale;

Intercettazioni telefoniche.

SENZA l'autorizzazione delle Camere si può comunque procedere a :

Arresto in esecuzione di una sentenza di condanna irrevocabile;

Arresto se colto in flagranza di reato.


Dal 1993 si può indagare contro un deputato, che è un normale cittadino, novità introdotta da Di Pietro per procedere contro la "Prima Repubblica" dopo lo scandalo di Tangentopoli.


I POTERI DEL PARLAMENTO:

  • Revisione costituzionale (art. 138);
  • Esercizio della funzione legislativa (art. 70);
  • Elezione del Presidente della Repubblica (art. 83);
  • Fiducia al Governo (art. 94);
  • Potere di guerra e ratifica dei trattati (art. 78);
  • Potere di bilancio (art. 81);
  • Potere di ispezione in materie di pubblico interesse (art. 82).

LA COMMISSIONE D'INCHIESTA (art. 82)

  • Su materie di pubblico interesse che coinvolge l'intera nazione (es. uccisione della spia russa, verifica dei legami esistenti fra alcuni partiti di sinistra e i partiti russi, eventuale presenza di legami occulti, alfine di rendere pubblica la verità e fornire una relazione al Parlamento);
  • Monocamerali o bicamerali;
  • Stessi poteri e stessi limiti dell'autorità giudiziaria (es. antimafia, per poter controllare il reale andamento dei fatti la Commissione deve poter indagare).

L'ELEZIONE DEL PdR (Parlamento in seduta comune + 58 delegati regionali, 3 per ogni Regione, 1 solo per la Valle d'Aosta): durante la prima, la seconda e la terza votazione è richiesta la maggioranza di 2/3 dei componenti di ciascuna Camera; durante le votazioni successive è invece sufficiente la maggioranza assoluta.


INDIRIZZO POLITICO: tutti gli atti che per la loro natura eminentemente politica sono sottratti a valutazioni di legittimità. Libera determinazione dei fini dell'attività di Governo, le politiche non sono giustiziabili. Assemblea Costituente: razionalizzazione della fiducia, come strumento di controllo dell'indirizzo politico.

Esempi rilevanti di leggi di indirizzo politico:

legge di approvazione del bilancio e legge finanziaria;

Legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali (es. politica estera, invio di soldati in Iraq).


IL RUOLO FORTE DEL PARLAMENTO: rafforzamento del ruolo del Parlamento in due settori per tradizione fortemente condizionati dall'esecutivo:

  • potere estero (art. 80);
  • compiti in materia economico-finanziaria (art. 81).

LA FIDUCIA. Normativa di riferimento per il Governo:

  • elasticità della disciplina costituzionale;
  • poche regole e principi di struttura e di funzionamento (art. 92-94);
  • per tutto il resto si rinvia a: prassi e convenzioni costituzionali; legge; atti di auto-organizzazione del Governo stesso.

Primo e fondamentale atto di indirizzo politico parlamentare:



Investitura al Governo nominato dal Capo dello Stato e che approva il programma.


LA FORMAZIONE DEL GOVERNO:

il Presidente della Repubblica procede alle consultazioni (gruppi parlamentari, segretari di partito);

Egli conferisce l'incarico; il nominato (quindi Prodi nelle elezioni del 2006) accoglie con riserva l'incarico, sceglie i ministri e torna dal PdR;

l'incaricato sceglie la riserva e indica la lista dei ministri;

il PdR nomina il PdC (Presidente del Consiglio) e, su proposta di quest'ultimo, i vari ministri;

PdC e ministri giurano nelle mani del PdR: in questo momento vi è l'effettiva entrata in carica del nuovo Governo.


IL VOTO DI FIDUCIA. Deve essere:

  • motivato;
  • per appello nominale (importante perché si può sempre verificare se la maggioranza sostiene il Governo);

LA QUESTIONE DI FIDUCIA.

  • E' un modo con cui il Governo difende in Parlamento il proprio indirizzo politico;
  • Votazione per appello nominale;
  • Preclusione di emendamenti;
  • Conseguenze tipiche del voto di fiducia.



5. LA COSTITUZIONE DEGLI ECONOMISTI

E' quella parte della Costituzione che si occupa di regolare i rapporti economici e va sotto il nome di Costituzione economica italiana. Essa corrisponde alla Parte I, Titolo III (art. 35-47), oltre ad altre disposizioni "sparse".

Cosa si dice in questa parte della Costituzione ?

  • Si tratta di un compromesso fra le diverse "anime" dell'Assemblea Costituente (liberale, cattolica, socialista);
  • È un po' "datata" (per non dire vecchia e obsoleta) a primo avviso. Ma in realtà è proprio così ? In parte sì, ma è forse possibile rileggerla in chiave moderna. Ciò consente anche di superare le contraddizioni interne. L'attività di aggiornamento si chiama interpretazione. In questo caso il programma di aggiornamento si chiama (soprattutto) diritto comunitario, che collega strettamente la Costituzione economica italiana con quella europea.

L'art. 41 Cost. regola il rapporto fra lo Stato (III Comma) e il mercato (I Comma). Al I Comma si dice che "l'iniziativa privata è libera, anche se non deve scontrarsi con l'utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana.". Al II Comma si afferma che "l'iniziativa privata può essere coordinata dallo Stato per fini sociali (Stato interventista).".


Il diritto comunitario prevede:

libertà di iniziativa economica;

concorrenza;

diffidenza nei confronti dell'intervento pubblico, con il conseguente divieto di aiuti di Stato (salvo eccezioni) ad imprese in difficoltà o in fase di rilancio. In determinati casi è richiesta l'autorizzazione dalla Commissione Europea (es. se lo Stato italiano volesse aiutare la FIAT).


Inoltre il diritto comunitario non vieta il monopolio privato di un determinato segmento di mercato, ma vieta gli abusi di una posizione dominante (es. aumento insostenibile dei prezzi) e può imporre ai singoli Stati di sanzionare questi comportamenti.


Quindi il ruolo dello Stato è:

  • limitato, per non entrare in conflitto con ciò previsto dal diritto comunitario;
  • fondamentale, a tutela di queste libertà.

LE DISPOSIZIONI SPARSE


Art. 23 Cost.




No taxation without representation    No representation without taxation


Le prestazioni obbligatorie si dividono in:

  • personali (ex servizio militare);
  • patrimoniali (tasse), imponibili solo dalla legge (riserva relativa di legge);

Chi impone le tasse deve essere votato e rappresentare gli elettori. In Italia si ha un governo multilivello, attualmente parte del potere di tassazione appartiene ad enti più decentrati. (es. l'ICI per i Comuni).


Art. 53 Cost. (progressività e capacità contributiva)















SISTEMA TRIBUTARIO PROGRESSIVO: esalta la capacità contributiva, cioè consente ai ricchi di tassarli proporzionalmente più dei poveri. Progressività non vuol dire che chi a di più deve essere il ricco, ma il ricco a proporzionalmente alla sua ricchezza. L'IVA è ata secondo criteri di progressività.

Art. 81 Cost., riguarda:

I bilanci pubblici (soprattutto quello dello Stato, predisposto dal Governo e approvato annualmente dalle due Camere del Parlamento). Si distinguono bilanci preventivi (di previsione) e consuntivi (di fine esercizio). Il bilancio del 2007 deve essere approvato entro il 31 dicembre 2006, altrimenti si va in esercizio provvisorio, come disciplinato al II Comma;

L'obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa (IV Comma), ossia da dove attingere i fondi per quelle determinate spese (nuove entrate, riserve). Il problema frequente è quello delle leggi con efficacia pluriennale, che prevedono spese non solo per l'esercizio in corso ma anche per i successivi (es. leggi di investimento, come nel caso del ponte sullo Stretto di Messina).


Con la legge finanziaria si adottano degli interventi che modificano il quadro generale, non modificabile dalla legge di bilancio, secondo l'art. 81 Cost.


Il problema dei vincoli comunitari ai bilanci pubblici:

Perché? Perché non è stato possibile accentrare le politiche dei bilanci pubblici a livello europeo, perché le politiche monetaria e fiscale devono convergere. I danni derivanti da una gestione inefficiente provocano la svalutazione dell'Euro e il conseguente danneggiamento dell'economia dei Paesi dell'UE.

Chi e come? Sono stati introdotti i parametri monetari di Maastricht, che riguardano il debito pubblico, le cui quote dipendono dal disavanzo, prodotto annualmente dalla differenza fra spese e entrate, che viene coperto chiedendo soldi al mercato, come avveniva spesso negli anni '70-'80. L'Italia ha il 105% di debito sul PIL; è stata ammessa all'Euro ma deve avere un debito pubblico che non superi il 60% annuo. L'Italia prende tutti i bilanci statali, comunali, regionali e li accomuna per ottenere il bilancio generale.


Art. 119 Cost. (modificato nel 2001), disciplina:

la finanza di Regioni ed enti locali;

il cosiddetto "federalismo fiscale".


Questo articolo mira a disciplinare le entrate e le spese degli enti locali, regionali, . (introduce poteri di tassazione regionale e/o locale). Qualunque impresa che ha un prestito dallo Stato (risorse pubbliche) deve effettuare un bilancio preventivo.


6. LA MAGISTRATURA

Art. 104: "Novum costituzionale".

"La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere". Novità: sganciamento del potere giurisdizionale. Separazione dei poteri: " . non vi è libertà neppure quando il potere giudiziario non è separato dai poteri legislativo ed esecutivo (Montesquieu)".

Assemblea Costituente: "Che la magistratura sia sottratta alla dipendenza e all'influenza del governo è un'esigenza e una conquista della democrazia". (Ruini).

Com'era in precedenza? Secondo lo Statuto Albertino "la giustizia emana dal re ed è amministrata in suo nome (art. 68).". Anche nel periodo fascista vi era:

una struttura gerarchica dell'ordine giudiziario;

una fascistizzazione della magistratura.


Il dilemma del potere giudiziario: - Ad esso è riservata la missione di imparziale applicazione del diritto nei casi concreti;

vi è comunque una soggezione di fatto e di diritto al potere politico ( e non imparziale !): da qui la battaglia per far emergere la ura del magistrato, distinguendola così dalla ura del funzionario pubblico (storicamente i giudici dipendevano dal potere politico).


LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE

Consiste nell'applicazione del diritto vigente a casi concreti, a partire dalla "iurisdictio" (= dichiarazione del diritto), sanzionando le violazioni dello stesso. Il giudice non produce diritto, anche se avendo un ampio spazio di interpretazione in realtà lo produce implicitamente.

Il potere giurisdizionale consiste in un insieme di organi investiti dalla funzione giurisdizionale che, nella loro unità, danno vita ad un'istituzione autonoma e indipendente, culminante negli organi di ultima istanza (Corte di Cassazione) dopo 2 gradi ordinari.

Si tratta di un potere "piramidale" o di un potere diffuso ? Ogni giudice può sollevare un conflitto di attribuzione, perciò si tratta di un potere diffuso.

I principi costituzionali della funzione giurisdizionale sono:

  • autonomia (art. 104);
  • indipendenza (art. 104);
  • inamovibilità (art. 107).

L'indipendenza dei giudici è stata ottenuta grazie alla creazione di un organo di garanzia che valesse a "sterilizzare" tutti gli atti relativi allo status di magistrato. Prima della creazione del Consiglio Superiore della Magistratura i giudici dipendevano dal Ministro di Giustizia (soggetto politico). Perciò, visto il carattere misto dell'organo, è necessario un controllo reciproco.

Il gelo costituzionale: Non è un caso, visto il motivo detto precedentemente, che istituti giuridici quali la Corte Costituzionale e il Consiglio Superiore della  Magistratura siano rimasti per 10 anni inattuali, tanto che entrarono in vigore solamente nel 1957. Ciò testimonia l'ultrattività del vecchio sistema piramidale, terminata con l'entrata in vigore appunto del CSM, che è un organo di auto-governo dei giudici.

Composizione del CSM:

  • 3 membri di diritto (Presidente della Repubblica, il primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore Generale presso la Cassazione stessa);
  • 24 membri elettivi, di cui 8 eletti dal Parlamento in seduta comune e 16 eletti dalla Magistratura.

Durata in carica del CSM: 4 anni.

Competenze tecniche richieste per essere eletti: avvocati con almeno 15 anni di esercizio; giudici o magistrati; professori in materie giuridiche.

Le funzioni del CSM sono:

  • assunzioni, assegnazioni, . ;
  • nomina e revoca dei componenti "speciali" della magistratura;
  • pareri sui disegni di legge e proposte al Ministro;
  • sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati ordinari.

Appello contro i provvedimenti del CSM:

TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), per tutti i provvedimenti in materia di status del magistrato (atti firmati dal Ministero, decreti amministrativi);

Corte di Cassazione, per i provvedimenti disciplinari.


L'art. 102 Cost. sancisce:

  • il principio di unità della giurisdizione;
  • il fatto che la funzione giurisdizionale sia esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario;
  • il divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali (es. tribunale per il processo di Saddam o Milosevic).

Vi è quindi la differenza fra:

Giudici speciali: precostituiti rispetto all'oggetto dei loro giudizi, con competenze specifiche;

Giudici straordinari, istituiti ad hoc successivamente all'evento.


Con l'art. 103 Cost. si permette la conservazione di taluni Giudici speciali preesistenti la Costituzione, essi sono:

La Corte dei Conti;

i tribunali militari;

il Consiglio di Stato;

Altri tribunali di giustizia amministrativa (TAR);

le Commissioni tributarie.

Ai punti 3 e 4 sono indicati gli organi speciali che si occupano della giustizia amministrativa.

Perché si sono ammesse queste eccezioni ? Per consentire all'esercizio della funzione giurisdizionale una specifica e puntuale ponderazione dei problemi peculiari di corpi di Stato quali, ad es., la pubblica amministrazione e le forze armate (VI disposizioni transitorie finali).


Il CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA' può essere di due tipi:

in via incidentale: vi è il giudice a quo dal quale parte l'ordinanza di rinvio: 1) rilevanza per il processo (necessaria per la risoluzione del caso); 2) non manifesta infondatezza. Il processo viene sospeso e viene emessa un'ordinanza di rinvio alla Corte. E' il più ampio perché copre tutta la Costituzione;

in via diretta: (competenza) Stato e Regioni possono impugnare leggi statali e regionali entro 60 giorni dalla pubblicazione (30 giorni se il ricorso è contro lo Statuto). (vedere "ordinanza di rimessione" nella ina seguente).

Inoltre questo controllo è differente a seconda dell'ordinamento giuridico nel quale è inserito, distinguendo a questo proposito:

  • Sistema diffuso (es. USA): ogni giudice ha l'obbligo di disapplicare la legge che ritiene in contrasto con la Costituzione;
  • Sistema accentrato (es. Europa continentale): vi è  un organo appositamente creato per assicurare la conformità delle leggi alla Costituzione (Corte Costituzionale).

Il sistema italiano:

accentrato, data la presenza della Corte Costituzionale;

diffuso: tutti i giudici possono attivare il controllo di costituzionalità (cioè sollevare il dubbio di incostituzionalità);

il controllo è successivo all'emanazione della legge (contrariamente a quanto avviene in Francia).


Le funzioni della CORTE COSTITUZIONALE sono:

Controllo di legittimità costituzionale sulle leggi e sugli atti con forza di legge;

occuparsi dei conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato o fra Stato e Regioni;

dare giudizi sulle accuse del PdR;

fornire il giudizio di ammissibilità dei referendum.


Composizione:

  • 5 giudici nominati dal PdR;
  • giudici nominati dal Parlamento in seduta comune;
  • 5 giudici nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.

Competenze tecniche:

Avvocati con almeno 20 anni di esercizio;

Magistrati;

Professori universitari in materie giuridiche.


L'ORDINANZA DI RIMESSIONE, caratteristiche principali:

corrispondenza tra "chiesto" e "pronunciato", o più precisamente tra l'oggetto e il parametro del giudizio;

motivazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza;

fattispecie concreta.

L'oggetto del giudizio riguarda le cosiddette fonti normative "primarie": leggi ordinarie; leggi regionali; atti aventi forza di legge; leggi costituzionali.


I conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato possono essere sollevati:

  • da organi costituzionali (gli organi che detengono i 3 poteri oppure dal Presidente della Repubblica oppure dalla Corte Costituzionale, o ancora dai promotori di un referendum in quanto esponenti della sovranità popolare);
  • per rivendicare attribuzioni costituzionali (es. se il Parlamento coprisse un deputato senza ragione) o menomazioni (ad es. se il PdR non nomina il PdC, in questo caso il mancato operato di un organo può provocare il blocco dei poteri di un altro organo). La sentenza dichiara a chi spetta il potere ed eventualmente annulla l'atto viziato;
  • per offesa da altri organi.

LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE si distinguono in:

  • ordinanze: 1) Manifesta infondatezza; 2) Inammissibilità; 3) Restituzione degli atti al giudice a quo. Non si entra nel merito;
  • Sentenze: 1) di accoglimento / rigetto si dichiara / rifiuta l'incostituzionalità della norma (ved. la retroattività processuale); 2) interpretative, dubbio sull'interpretazione della norma; 3) manipolative (sostitutive, additive o riduttive). Da notare il fatto che nelle sentenze manipolative additive si riscontra un difetto nel nostro ordinamento, in quanto con queste sentenze si aggiunge una parte di norma senza la quale essa sarebbe incostituzionale: il problema è che la Corte Costituzionale non è un organo legislativo, anche se in tal caso si comporta come tale.

Infine, i conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni:

hanno per oggetto qualsiasi atto statale o regionale, ad eccezione degli atti legislativi;

possono essere di rivendicazione o menomazione.









Privacy

© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta