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EFFETTI DEL CONTRATTO

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EFFETTI DEL CONTRATTO


Rispetto alle parti: finché il contratto non è perfezionato le parti conservano la loro libertà di pervenire o meno alla stipulazione,ma dal momento in cui l'accordo si è perfezionato esse sono obbligate ad osservarlo. Tale concetto la legge lo esprime nell'art  1372 affermando che il "contratto ha forza di legge tra le parti" e obbliga le parti "non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze-effetti che ne derivano secondo legge o in mancanza secondo gli usi o equità"

Da tale articolo quindi si evince che una volta perfezionato il contratto, non è ammesso il recesso,ossia il diritto di liberarsi unilateralmente degli obblighi contrattuali assunti. Tuttavia il contratto può essere sciolto solo con uno specifico accordo bilaterale tra le parti detto mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge il c.d. recesso legale.



Può altresì essere concordato uno specifico diritto di recesso, in favore di una o di entrambe le parti, ma in tale caso il diritto dovrà essere fatto valere prima che l'altra parte abbia dato inizio all'esecuzione del contratto(art 1373). Nei contratti di durata indeterminata è dato diritto di recesso in ogni momento salvo l'obbligo di dare un congruo preavviso.

Per quanto riguarda la determinazione degli effetti derivanti dal contratto,che in linea di principio corrispondono al contenuto degli accordi pattuiti tra esse, si deve prima di tutto essere in grado di interpretare il contratto ma non tenendo conto solo delle clausole pattuite dalle parti infatti là dove queste non abbiano disposto si deve procedere con altre due operazioni:

qualificazione ossia la sua riconduzione sotto la fattispecie legale appropriata in base alla quale si determina la disciplina applicabile

integrazione ossia si applicano le norme dispositive o gli usi o l'equità

La legge però interviene,non solo con funzione integratrice della volontà privata,ma anche con funzione imperativa che annulla ogni contraria pattuizione dei privati. Particolarmente importante è l'intervento legislativo per imporre ai privati clausole o prezzi,che si sostituiscono a quelli pattuiti dai contraenti(art.1339 inserzione automatica di clausole).

Per quanto concerne invece gli effetti di fronte a terzi,ricordiamo innanzitutto,che terzo è colui che non è parte del contratto,e del resto la regola generale è quella della limitazione degli effetti del contratto alle sole parti.  Ciò significa che se io prometto che un terzo assumerà il tuo debito o svolgerà una attività in tuo favore,il terzo è libero di compiere o meno quanto io ho promesso,per cui obbligato sono io che devo persuadere il terzo a fare quanto promesso. Se il terzo,quindi non aderisce,l'unica conseguenza della promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo,consisterà nel fatto che io dovrò indennizzare colui al quale ho promesso. Per tale motivo,il divieto di alienazione,contenuto in un contratto,ha effetti solo tra le parti e non verso terzi.


Conflitto tra più acquirenti dello stesso bene di norma se il titolare di un diritto lo cede a più persone  in linea logica tra gli acquirenti è preferito colui che ha acquistato il diritto per primo. Ma questo principio non sempre si può applicare e in particolare:

se si tratta di beni mobili non registrati vale la regola del possesso vale titolo, e quindi prevale colui che per primo ha acquistato il possesso o il godimento in buona fede;

se il conflitto riguarda diritti reali ed alcuni diritti personali su beni immobili o mobili registrati vengono applicate le regole della trascrizione;

per i diritti personali di godimento(locazione)viene preferito chi per primo ha conseguito il godimento della cosa. Se nessuno ha conseguito il godimento della cosa vale la data del titolo.


La clausola penale, in caso di inadempimento,il creditore ha diritto ad essere risarcito dei danni subiti ma ha l'onere di provare il danno che afferma di avere subito a causa dell'inadempimento del debitore. Questa prova però non è semplice e per tale motivo le parti possono inserire nel contratto la clausola penale con cui stabiliscono "ex ante",con riferimento a una specifica obbligazione che uno dei contraenti deve adempiere,quanto il debitore dovrà are a titolo di penale,ove dovesse rendersi inadempiente. In tal caso cioè, la parte inadempiente dovrà are la penale stabilita senza che il creditore provi il danno subito;ecco perchè si dice che tale clausola contiene una liquidazione convenzionale anticipata del danno. La funzione di tale clausola e quella di rafforzare il vincolo contrattuale:sapendo infatti che in caso di inadempienza dovrà are l'intera somma stabilita a titolo penale la parte a cui carico questa è prevista sarà sollecitata a non essere inadempiente. La clausola penale può essere prevista sia per il caso di inadempimento assoluto che per il semplice ritardo: nel primo caso se il creditore richiede la penale non può più pretendere la prestazione,nel secondo caso invece può pretendere sia la penale che la prestazione.  Inoltre la legge stabilisce che il creditore non può pretendere di più dell'importo della penale pattuita.


La caparra consiste nella consegna da una parte all'altra di una somma di denaro o di una quantità di cose fungibili. Il codice disciplina due tipi di caparra:

confirmatoria si verifica quando al momento della conclusione del contratto una parte consegna all'altra una somma di danaro o una quantità di cose fungibili come conferma della serietà del vincolo assunto. Tale caparra una volta concluso il contratto va restituita o viene trattenuta come acconto del prezzo. Se la parte che ha dato la caparra si rende inadempiente l'altra parte ha la facoltà di recedere dal contratto trattenendo la caparra a titolo di risarcimento ovvero preferire l'esecuzione del contratto o la risoluzione e trattenere la caparra come anticipo e garanzia dell'adempimento. Se si rende inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra l'altra parte ha la facoltà di recedere dal contratto pretendendo il doppio della caparra.

penitenziale:costituisce il corrispettivo del diritto di recesso che le parti possono riservarsi:ossia chi ha versato la caparra può decide di perderla e di recedere dal contratto mentre la parte che l'ha ricevuta può recedere ando il doppio della caparra; la caparra è tutto quello che può essere preteso. Il contratto viene sciolto da una dichiarazione unilaterale recettizia e non è conurabile un'ipotesi di inadempimento.


Il contratto a favore del terzo(artt. 1411-l413):nel nostro ordinamento vige il principio secondo il quale gli effetti del contratto sono limitati alle parti. Ciò però non esclude che la volontà delle parti possa essere diretta  ad attribuire diritti al terzo e tale possibilità è prevista dal nostro ordinamento. Il caso più importante è il contratto a favore di terzi:con cui uno dei contraenti(promettente)si obbliga verso l'altro(stipulante)ad eseguire una prestazione a favore di una persona che rimane estranea al contratto.

La validità del contratto è subordinata alla condizione che lo stipulante abbia un interesse, anche solo morale, all'attribuzione del vantaggio al terzo. Al terzo viene attribuita la titolarità di un diritto a poter pretendere con propria  discrezionalità e direttamente dall'obbligato l'esecuzione della prestazione.

Tipici esempi sono l'accollo, il contratto di trasporto, la rendita a favore di terzi, l'assicurazione sulla vita a favore di terzi.

Le disciplina fondamentale di tale contratto è:

il terzo acquista il diritto verso chi ha fatto la promessa fin dal momento della stipula del contratto a suo favore;

il terzo ha facoltà di rinunzia al diritto attribuitogli;

lo stipulante può revocare o modificare la stipulazione fino al momento in cui il terzo dichiari espressamente di volere utilizzare il diritto;

la causa dell'acquisto del diritto è il contratto a favore del terzo; perciò il promittente può opporre al terzo tutte le eccezioni fondate sul contratto ma non quelle fondate sui rapporti tra promittente e stipulante.


N.B. il contratto a favore del terzo non va confuso con il contratto stipulato dal rappresentante,poiché nel caso del contratto stipulato in nome altrui,tutti gli elementi dell'atto ricadono sul rappresentato,mentre in quello a favore di terzi  questi non diviene parte del contratto poiché lo stipulante agisce in nome proprio e nel proprio interesse e quindi rimane ,come ogni contraente,titolare di tutti i diritti e doveri nascenti dal contratto,il quale è fonte per il terzo del diritto in esso previsto a suo favore





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