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EFFETTI DELLA PUBBLICITA'

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EFFETTI DELLA PUBBLICITA'

Esiste pubblicità

R formale (per i registri)

R di fatto = per le società semplici è concesso ai soci che non amministrano di limitare la responsabilità. Nelle società personali risponde illimitatamente la società perché il patrimonio è un centro autonomo di diritti e doveri.

(Anche le società hanno autonomia patrimoniale = società hanno autonomia patrimoniale distinta rispetto al socio)

Nella società semplice è valido il patto che limita la responsabilità, solo per i soci che non amministrano. Questo patto ha efficacia sui terzi solo se è reso loro noto con mezzi idonei. Per il Cottino, quella affidata a dei mezzi idonei è la pubblicità di fatto.



Mai nessuno ha dato definizione concreta di mezzi idonei. Tanto che notai e commercialisti consigliavano ai clienti di costituire una s.a.s., proprio per i dubbi sui mezzi idonei. (Oggi c'è il registro delle imprese, che potrebbe essere un ulteriore mezzo idoneo. Il dubbio che resta è se tale pubblicità non diventi dichiarativa, dove per le società semplici, l'iscrizione ha efficacia di pubblicità notizia).


Si parla di pubblicità:

1. dichiarativa

2. costitutiva

3. normativa


PUBBLICITA' DICHIARATIVA

E' la regola nel diritto commerciale.

Di regola l'iscrizione nella sezione ordinaria ha efficacia dichiarativa, cioè questa pubblicità rileva solo sul piano dell'opponibilità dell'atto o del fatto ai terzi.

Art.2193 è da collegare agli effetti solo della pubblicità dichiarativa: i fatti e gli atti dei quali la legge richiede l'iscrizione, nel momento in cui vengono iscritti, sono opponibili ai terzi. Questa è l'efficacia positiva immediata dell'iscrizione.

Si presume che siano conoscibili ai terzi tutti gli atti iscritti. Ecco perché è positiva.

Si presume che non valga la prova contraria. E' una presunzione assoluta: il terzo non può eccepire l'ignoranza dell'atto iscritto. Qualunque prova data dal terzo per dimostrare la sua non conoscenza, non ha effetto. C'è il registro.

Efficacia immediata = ha effetto dal momento della registrazione

C'è anche un'efficacia negativa: l'omessa iscrizione impedisce che il fatto possa essere opposto ai terzi.

Ma l'imprenditore può dare prova che il terzo ha avuto, lo stesso, conoscenza dell'atto. Es. lettera raccomandata.


PUBBLICITA' COSTITUTIVA

E' l'eccezione alla pubblicità dichiarativa.

In alcune ipotesi previste tassativamente dal legislatore, la pubblicità non rileva solo ai fini dell'opponibilità ai terzi dell'atto, ma rileva a fini maggiori. Diventa presupposto affinché l'atto sia idoneo a produrre i suoi effetti.

Quindi ha effetti più rilevanti, perché affinché l'atto sia produttivo d'effetti tra le parti o verso i terzi, occorre l'iscrizione con effetti costitutivi.

Es. Una società di capitali, finché non viene iscritta, non è una società di capitali e non produce i suoi effetti né all'interno né all'esterno.

Quando, con determinate delibere, si riduce il capitale perché troppo ampio rispetto all'oggetto della società, se la delibera non viene iscritta, l'omissione impedisce il decorso del termine di tre mesi per l'opposizione dei creditori. Cioè la mancata iscrizione vale solo nei confronti dei terzi. La riduzione vale, non c'è però l'effetto dei tre mesi. Quindi non c'è spazio per le società di capitali irregolari.

Le s.n.c. e le s.a.s. possono ugualmente vivere anche se non sono iscritte. Questo fenomeno delle società irregolari vale solo per le società di persone registrate, e non per le società di capitali, per ché per le società di persone commerciali l'iscrizione ha solo effetti dichiarativi, mentre per le società di capitali ha effetti costitutivi.


PUBBLICITA' NORMATIVA

Ecco perché si parla d'efficacia normativa. L'iscrizione delle società di persone nella sezione ordinaria fa sì che ad esse si applichi una disciplina giuridica particolare, che è quella delle società di persone commerciali regolari.

Se non vengono iscritte, vengono sottoposte a regime diverso.

Queste società possono essere iscritte con funzione di pubblicità dichiarativa. Se sono iscritte, acquistano la qualifica di s.n.c. o s.a.s. regolari. Visto che la disciplina delle società regolari è diversa da quella delle società irregolari, vuol dire che l'iscrizione ha una valenza normativa perché fa assumere la veste di società regolare.


EFFICACIA SANANTE DELL'ISCRIZIONE (art.2332)

Una società nulla se viene iscritta, può successivamente essere dichiarata nulla.

Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, sulla base di una società nulla si possono sviluppare una serie di rapporti con i terzi. Se si applicasse la disciplina generale della nullità dei contratti, poiché la società è sempre un contratto, l'azione di nullità farebbe cadere con efficacia retroattiva tutti gli atti compiuti. Il legislatore ha posto un'eccezione con l'art.2332, per cui se una società è nulla ma è stata iscritta, sono validi gli atti compiuti dal momento dell'iscrizione fino al momento della dichiarazione di nullità. Questo per tutelare la società stessa e i terzi. Se tutto fosse posto nel nulla, nessuno contratterebbe più con la società. Si tutela la circolazione nel mercato.

Quindi pubblicità sanante vuol dire che gli atti compiuti da una società nulla iscritta sono fatti salvi.

Inoltre, la legge dice che con una delibera dell'assemblea straordinaria iscritta nel registro, si può eliminare la causa di nullità. Anche qui, la pubblicità è sanante, poiché l'iscrizione della delibera che elimina il vizio nel registro, sana il vizio stesso. Il fenomeno della pubblicità sanante è fenomeno eccezionale.


PUBBLICITA' NOTIZIA

L'iscrizione nelle sezioni speciali del registro non produce nessuno degli effetti sopra, che sono della pubblicità legale dichiarativa. E' solo pubblicità notizia, cioè si viene a conoscenza dell'atto. Il problema è che, anche se l'atto è iscritto, non è renderlo opponibile ai terzi. Ciò significa che bisogna provare l'effettiva conoscenza.

Es. l'imprenditore agricolo che si è iscritto con tale qualità può opporre ai terzi tutti gli atti e fatti. Bisogna dimostrare che il terzo lo conosceva effettivamente.

Non si hanno gli effetti propri della pubblicità dichiarativa che è collegata all'iscrizione nella sezione ordinaria. Ha la stessa funzione che aveva nel registro delle ditte.

Quindi permane la differenza tra imprese soggette allo statuto dell'imprenditore commerciale e le altre imprese iscritte nelle sezioni speciali.

E' importante che il legislatore le abbia iscritte, per avere visione più organica, ma non ci sono gli effetti del 2193 (efficacia positiva e negative)

Il registro delle imprese è pubblico, quindi chiunque può consultare gli elaboratori e gli uffici rilasciano gli atti richiesti.





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