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EFFICACIA E INEFFICACIA DEL CONTRATTO

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efficacia e inefficacia del contratto


Il contratto invalido è anche inefficace: la sentenza che dichiara nullità o che pronuncia l'annullamento del contratto lo rende improduttivo di effetti giuridici ed elimina gli effetti prodotti nel frattempo.


Si fa riferimento a:

Condizione: è un avvenimento futuro e incerto al cui verificarsi si producono o vengono meno gli effetti del contratto.

Condizione sospensiva, se si verifica la condizione si producono gli effetti;

Condizione risolutiva, se si verifica la condizione produce la risoluzione del contratto e gli effetti si eliminano

La condizione può essere:

causale se si tratta di elementi estranei al soggetto;

potestativa se si tratta di elementi determinati dal soggetto;

mista se si verificano entrambi i casi.

La condizione meramente potestativa consente in un fatto il cui compimento o la cui omissione non dipende dalla volontà del terzo ma dal mero arbitrio (se vorrò); per questo motivo è nulla;

termine: avvenimento futuro e certo dal quale, o fino al quale, debbono prodursi gli effetti del negozio;

modo: peso che si oppone ad una liberalità allo scopo di limitarla.






Simulazione

creare un'apparenza al fine di creare uno stato di cose fittizie, conoscibili dai terzi.

Il negozio simulato crea per il terzo una apparenza, una finzione, che non corrisponde a realtà.

simulazione assoluta: le parti fingono di porre in essere un negozio, mentre in realtà non ne vogliono porre in essere nessuno;

simulazione relativa: le parti fingono di porre in essere un negozio, mentre in realtà ne vogliono porre in essere un altro, diverso, denominato contratto dissimulato.

Effetti della simulazione (non produce effetto tra le parti ed è nullo). Effetti tra le parti (art.1414 CC) Il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma;

Prove della simulazione (art.1417 CC):

La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illeicità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti.

Tra le parti la simulazione si prova a mezzo della contro-dichiarazione.







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