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EFFICACIA TEMPORALE DELLE LEGGI

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EFFICACIA TEMPORALE DELLE LEGGI


Entrata in vigore di una legge,dopo l'approvazione da parte delle due Camere si richiede:

la promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica (art. 73 Costituzione);

la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 73 Costituzione);



il decorso di un periodo di tempo (vacatio legis) che va dalla pubblicazione della legge alla sua entrata in vigore e di regola è di quindici giorni (art. 10 preleggi).

Una volta entrata in vigore tutti sono tenuti a rispettare la legge l'ignoranza della legge è scusabile solo se inevitabile.


Abrogazione di una legge (art. 15 preleggi)

Una legge viene abrogata quando un atto nuovo ne determina la cessazione dell'efficacia(solo dal momento dell'abrogazione e non per gli effetti passati).

Per abrogare una disposizione e necessario un documento legislativo di pari valore gerarchico e di data posteriore. L'abrogazione di una legge può essere :

espressa qualora la nuova disposizione dichiara esplicitamente abrogata la legge anteriore e i suoi articoli;

tacita qualora la nuova disposizione non menzioni la legge anteriore ma sia comunque incompatibile con questa o quando la nuova legge regolamenta la materia regolamentata dalla legge anteriore.

Ricordiamo che l'abrogazione espressa può essere effettuata anche tramite referendum popolare: richiede minimo cinquecentomila sottoscrizioni o la richiesta di 5 consigli regionali e la proposta di abrogazione è approvata solo se vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto.

Fenomeno simile,ma diverso,rispetto alla abrogazione è la deroga che si verifica quando la nuova norma si sostituisce alla precedente solo per taluni specifici casi; la norma posteriore continua a valere per tutte le altre fattispecie.La dichiarazione di incostituzionalità: si verifica qualora la Corte Costituzionale stabilisca che la norma risulta incompatibile con la Costituzione. Tale dichiarazione annulla la norma incostituzionale, come se questa non fosse mai stata emanata e non è più valida anche per i fatti verificatisi in precedenza. L'abrogazione di una norma che,a sua volta ne aveva abrogata un'altra non fa rivivere quest'ultima salvo il caso in cui sia espressamente disposto e in tal caso si parla di legge ripristinatoria


Irretroattività,Le leggi non possono avere effetto retroattivo, cioè non possono disciplinare fattispecie già accadute. Tuttavia nel nostro ordinamento le leggi penali sono retroattive e lo sono sicuramente retroattive le leggi interpretative: infatti queste, vanno a spiegare l'intenzione di una legge già esistente, e quindi hanno effetto dall'emanazione di quest'ultima.


Successione tra norme:l'applicazione del principio di irretroattività non è sempre agevole quando si tratta di casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della nuova legge ma i cui effetti perdurano nel tempo.(es.li adulterini),in questi casi il legislatore interviene a regolare il passaggio tra la legge vecchia e quella nuova con specifiche norme che si chiamano disposizioni transitorie. Quando il legislatore però non ha provveduto ho non ha previsto alcuni casi nascono questioni di diritto transitorio in questi casi occorre sempre risalire alla volontà del legislatore e domandarsi se in vista di nuove esigenze sociali egli non intenda con la nuova normativa attribuire efficacia immediata al regolamento disposto ed estenderlo pertanto ai fatti compiuti prima ma non esauriti sotto il vigore della vecchia legge. Si parla di ultrattività quando una disposizione di legge stabilisce che atti o rapporti compiuti o svolgentisi nel vigore di una nuova normativa continuano ad essere regolati dalla legge anteriore.






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