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ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE DELL'AZIONE (riferimento agli artt.163 e 441)



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ELEMENTI  DI IDENTIFICAZIONE DELL'AZIONE (riferimento agli artt.163 e 441)

Gli elementi che consentono di identificare una domanda sono tre:

I soggetti che sono le parti in causa ed in generale l'attore ed il convenuto.

L'oggetto, detto anche petitum, che può consistere nella richiesta di una sentenza di condanna (petitum immediato) oppure la richiesta del "bene della vita" come ad esempio una somma di denaro (petitum mediato).

Il titolo, detto causa petendi, che deve indicare i fatti storici (tesi della individuazione) e non anche la qualificazione giuridica dei fatti (tesi della sostanziazione). L'indicazione dei fatti storici, ovvero della causa petendi, non è necessaria nei diritti assoluti (diritti autodeterminati, nel senso che possono esistere una sola volta nei confronti di quella persona), ma lo è nei diritti obbligatori (diritti eterodeterminati, nel senso che possono esistere nei confronti della stessa persona, nello stesso tempo e con lo stesso contenuto). La causa petendi svolge anche una funzione rispetto al diritto di difesa.



Tutti gli elementi della domanda sono richiesti a pena di nullità.

L'attore può esercitare la domanda in due modi:

In forma di citazione se si tratta di un giudizio ordinario di cognizione ed allora avremo: la notifica alla controparte ed il deposito nella cancelleria del tribunale. Quindi la citazione viene portata prima a conoscenza della controparte con la notifica e poi viene sottoposta al deposito in cancelleria.

In forma di ricorso se si tratta di un giudizio del lavoro ed allora avremo: prima il deposito del ricorso in cancelleria e, dopo che il giudice ha fissato il giorno per l'udienza con decreto, la notificazione del ricorso e del decreto alla controparte (qui il contraddittorio si attua in un secondo momento).

Il convenuto nel corso del processo può assumere diverse posizioni:

la posizione di contumacia (la non costituzione in giudizio);

la posizione di assenza;

la posizione consistente nella mera contestazione dei fatti (senza introdurre nuovi fatti);

la posizione consistente nella contestazione con eccezioni (con l'introduzione di nuovi fatti);

la posizione consistente nella contestazione più la proposizione di una domanda riconvenzionale (c.d."contrattacco", qui l'ambito dell'oggetto viene ampliato a differenza delle due precedenti ipotesi oltre al fatto che vengono introdotti fatti nuovi), qui possono sorgere problemi di competenza in riferimento alla "domanda" del convenuto;

la proposizione consistente in una domanda di accertamento incidentale (anche qui si amplia l'oggetto, ma la richiesta del convenuto non è su una condanna ma sull'accertamento di un diritto).



La costituzione in giudizio si ha nel momento in cui la parte deposita nella cancelleria del giudice un proprio atto (che per l'attore è la citazione o il ricorso, mentre per il convenuto è la sa). La contumacia è la posizione estrema del convenuto che si mostra completamente disinteressato (contumacia volontaria). Nel caso di contumacia volontaria (dove il convenuto decide volontariamente di disinteressarsi al processo) il legislatore non ricollega alcun effetto negativo e quindi nonostante la contumacia continuano a valere le regole normali, cioè l'attore deve fornire la prova dei fatti che afferma (mentre in altri ordinamenti attraverso la fictia confessio la contumacia del convenuto equivale ad un riconoscimento dei fatti affermati dall'attore) ed inoltre può vedersi rigettare la propria domanda anche se il convenuto è contumace. L'assenza, invece, si ha quando il convenuto si è costituito regolarmente (quindi non è contumace) ma non e all'udienza. Mentre la costituzione avviene una volta sola ed esclude la contumacia, la izione in udienza è continua e presuppone la costituzione in giudizio. L'assenza di entrambe le parti per due udienze consecutive comporta la cancellazione della causa dal ruolo (l'attore dopo aver notificato la citazione alla controparte ha l'onere, entro 10 giorni, di costituirsi in giudizio cioè di depositare nella cancelleria l'atto di citazione che ha notificato e tutti i documenti che possono essere utili alla causa; tutto ciò va a costituire un fascicolo di parte che rientra poi nel fascicolo di ufficio del giudice insieme al fascicolo del convenuto e ad altri atti; la causa poi viene segnata su un registro in maniera cronologica con l'attribuzione di un numero di ruolo). Va distinto il ruolo generale, cioè il registro dell'ufficio giudiziario, dal ruolo della sezione. Se la causa è stata cancellata dal ruolo generale e nessuna delle parti riassume la causa entro un anno dalla cancellazione essa viene dichiarata estinta. Altre posizioni del convenuto sono la mera contestazione dei fatti e la contestazione con eccezioni; tra queste sicuramente più importante è la seconda dove il convenuto introduce nuovi fatti oltre a quelli affermati dall'attore senza ampliare l'oggetto del giudizio perché questo è determinato sempre dalla domanda introduttiva (il convenuto ad esempio oppone all'attore un'eccezione di prescrizione oppure un'eccezione di incompetenza ecc.).

Le eccezioni possono essere di vari tipi, esse possono avere ad oggetto fatti principali o fatti secondari; la differenza è data dal fatto che l'eccezione incida direttamente oppure non sull'oggetto del processo. Le distinzioni più importanti sono: quella tra eccezione di merito ed eccezione di rito e quella tra eccezione di parte ed eccezione di ufficio. L'eccezione di merito si ha in tutti quei casi nei quali il convenuto porta un nuovo fatto che incide direttamente sul diritto fatto valere in giudizio (ad esempio l'eccezione di prescrizione o l'eccezione di amento); mentre l'eccezione di rito riguarda lo svolgimento del processo e non il merito della causa (ad esempio l'eccezione di giurisdizione o l'eccezione di incompetenza). Questa distinzione è importante perché a seconda del tipo di eccezione il convenuto può puntare a contestare direttamente i fatti costitutivi fatti valere dall'attore o a contestare il tipo di procedimento scelto dall'attore. L'eccezione di parte è quell'eccezione che la parte può rilevare di propria iniziative, ma che allo stesso tempo sotto un certo profilo non può essere rilevata dal giudice; mentre l'eccezione di ufficio è quell'eccezione che è rilevabile di ufficio ma anche dalla parte se il giudice non la rileva. In ogni caso è necessario fare una precisazione: perché il giudice possa d'ufficio rilevare il fatto è necessario che questo sia stato portato nel processo, cioè che ci sia stata la c.d. allegazione di quel fatto; l'allegazione dei fatti però è un'attività che è riservata alle parti.








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