FONTI DEL DIRITTO - La gerarchia delle fonti è la seguente - Le consuetudini internazionali
FONTI DEL DIRITTO
Sono fonti del diritto gli atti o i fatti
considerati dall’ordinamento giuridico idonei a creare, modificare o estinguere
norme giuridiche. Ogni norma è posta da una superiore: al vertice della
gerarchia c’è la costituzione.
La gerarchia delle fonti è la seguente:
-fonti costituzionali
-fonti comunitarie
-fonti primarie
-fonti secondarie
-fonti terziarie
le fonti primarie includono leggi ordinarie
statali, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti parlamentari e leggi
regionali. Le secondarie riguardano i regolamenti amministrativi. Le terziarie
le consuetudine e regolamenti di condominio, associazioni e simili.
La gerarchia indica la forza attiva (capacità
di creare, modificare, estinguere norme) e la forza passiva (capacità di
resistere all’abrogazione) della fonte collocandola in una scala gerarchica
dove il livello inferiore cede davanti alla forza del livello superiore. La
competenza invece indica la materia o il rapporto sul quale la fonte è
abilitata a porre norme giuridiche. L’unica fonte a competenza generale è la
legge ordinaria.
La costituzione è quindi rigida; non può
essere modificata da leggi ordinarie del Parlamento. Ne segue che le fonti
primarie devono avere un fondamento costituzionale. Le sono controllate dalla
Corte costituzionale e se vengono giudicate incostituzionali vengono rimosse
dall’ordinamento.
Per identificare le fonti del diritto si
ricorre a criteri formali e criteri sostanziali. Sono criteri formali la
denominazione ufficiale dell’atto e il procedimento di approvazione. Infatti
qualunque atto del governo e adottato con decreto del Presidente della
repubblica ma il governo ha potere di normazione sia primaria che secondaria.
Il decreto legislativo è emanato a seguito di una legge parlamentare di delega
mentre il decreto legge è adottato dal governo in casi d’urgenza e deve essere
presentato alle camere il giorno steso per la sua conversione in legge entro 60
giorni.
In mancanza di criteri formali si ricorre a
criteri sostanziali.
Le norme vengono considerate generali e
astratte: generali perché il comando contenuto si rivolge all’intera comunità,
astratte perché la regola si applica ad una determinata fattispecie tutte le
innumerevoli volte che si verifica il fatto previsto.
A livello delle fonti primarie, però, la tesi
della generalità e astrattezza è smentita da leggi di provvedimento che
dispongono per specifiche situazioni.
Le norme costituzionali sono in una situazione
di supremazia rispetto alle altre, quindi la legge è subordinata alla
costituzione e al mero principio di legalità si sostituisce quello di legalità
costituzionale.
Il codice è una fonte contenente una seri di
preposizioni prescrittive raccolte in modo coerente e sistematico al fine di
disciplinare in maniera tendenzialmente completa un settore. Il vigente codice
civile del 1942 pone al centro dell’attenzione l’impresa, l’attività
produttiva, la regolamentazione del lavoro, la necessità di organizzare la
produzione, la forma politica e giuridica dell’interventismo dello stato sui
rapporti economici.
Accanto al codice civile occorre considerare
la legislazione emanata successivamente. Numerose leggi speciali, infatti,
hanno disciplinato in modo frammentario settori rilevanti portando ad una
decodificazione del codice. Ciò tuttavia non significa perdita di unitarietà
dell’ordinamento , la quale resta assicurata dalla Costituzione.
La Comunità europea ha il
compito di promuovere mediante l’instaurazione di un mercato comune e di
un’unione economica e monetaria, uno sviluppo armonioso e sostenibile delle
attività economiche. Per questo motivo si costituito un ordinamento giuridico
comunitario, distinto da quello statale, con proprie fonti e un insieme di
competenze enumerate, ristrette ala materia economica e sociale. La specificità
di tale ordinamento non lo sottrae al vincolo della legalità e della
legittimità verso lo stato italiano; le fonti comunitarie operanti sul
territorio nazionale devono essere ordinate con tutte le altre fonti fino a
formare un sistema italo-comunitario.
Tra le fonti comunitarie si distinguono i
regolamenti e le direttive. I regolamenti hanno portata generale e sono
direttamente applicabili. La direttiva, invece, non è immediatamente
applicabile ma richiede che lo Stato la attui emanando norme corrispondenti.
Sono presenti però anche delle direttive con
efficacia diretta che si tramutano automaticamente in norme quando, essendo
incondizionate e sufficientemente precise, sia scaduto il tempo concesso allo
Stato per il loro recepimento.
Regolamenti e direttive con efficacia diretta
prevalgono sulle leggi ordinarie interne ma sono pur sempre sott’ordinati
rispetto alla Costituzione italiana; infatti la corte costituzionale ha il
potere di dichiarare le leggi comunitarie incostituzionali e quindi escluderle
dall’ordinamento.
Come già accennato. Fanno parte delle fonti
primarie anche le leggi regionali, competenti per materie non espressamente
riservate dalla costituzione allo stato e per le materie cosiddette concorrenti
dove la costituzione lascia alla competenza dello stato solo i principi
fondanti.
La consuetudine è una fonte-fatto che manca di
una dichiarazione imputabile alla volontà normativa di un soggetto determinato:
essa risulta da un comportamento reiterato e costante dei consociati.
Essa è fonte terziaria perché subordinata alle
leggi e ai regolamenti ed è valida solo se non è contra legem. Nel caso in cui sia richiamata da leggi e regolamenti
è detta secundum legem, comunque deve
sempre rispondere ai principi fondamentali e essere conforme alla costituzione,
quindi in un certo senso è sempre secundum
legem.
Le consuetudini internazionali, invece, hanno
un rango superiore alle fonti primarie e assimilabile a quelle costituzionali.
Sicché il diritto interno si adegua automaticamente a queste norme non scritte
ma globalmente riconosciute e generalmente osservate.
Diverso è il meccanismo di recepimento per le
norme internazionali pattizie, cioè scaturienti da accordi plurilaterali tra
diversi stati. Per la loro vigenza sul territorio nazionale è richiesto un
atto- fonte di recepimento che può avvenire o tramite una legge apposita che ne
dia ordine d’esucuzione o attraverso atti normativi specifici. Le norme
internazionali patrizie hanno nella gerarchia delle fonti sempre il valore
dell’atto normativo che le recepisce.
Infine vi sono le fonti extra ordinem la cui
idoneità a produrre norme non è stabilita da norme superiori. Ne sono esempi i
contratti collettivi di lavoro, le condizioni generali di contratto, gli
accordi di collaborazione tra imprese. In questo particolare tipo di fonti si
fanno rientrare anche gli accordi tra Governo e sindacati. Tali accordi
tuttavia non sono fonti ma vincolano il governo ad emanare adeguate norme
giuridiche.
Va ricordato che le sentenze del giudice
seppur rappresentano un precedente nell’interpretazione della norma, non sono
fonti del diritto e non vincolano il giudice ad una decisione omologa alla
precedente. Ogni tentativo di attribuire alle sentenze un valore cosiddetto di
“diritto vivente” è palesemente inaccettabile.