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FORMULE ELETTORALI

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FORMULE ELETTORALI.

Queste permettono - anche con mezzi matematici - di effettuare la CONCRETA DISTRIBUZIONE DEI SEGGI SULLA BASE DEI VOTI OTTENUTI.

SISTEMI MAGGIORITARI: si attribuiscono i seggi (o il maggior numero dei seggi) ai candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei voti.

SISTEMI PROPORZIONALI: tendono a far corrispondere il numero dei seggi attribuiti alla PROPORZIONE DEI VOTI ottenuti dalla lista o dai candidati concorrenti.

Le elezioni maggioritarie possono aver luogo sia nei collegi UNINOMINALi che nei collegi PLURINOMINALI. Qualora i partiti siano più di due e nessuno di loro raggiunga la maggioranza, può stabilirsi che colui che abbia raggiunto la maggioranza relativa ( o il più alto numero di voti) consegua il seggio. Oppure, si può procedere alla seconda elezione o BALLOTTAGGIO; cioè, vengono riproposti all'elettorato solo i due ( o più) candidati cha hanno ottenuto i maggiori voti alla prima elezione.



Il SISTEMA MAGGIORITARIO può, quindi, andar bene nei Paesi in cui vi siano due partiti; tale sistema si giova, quasi sempre, dello SCRUTINIO UNINOMINALE che mette in rilievo la personalità dei candidati.

SISTEMI PROPORZIONALI (garantiscono la rappresentanza proporzionale delle minoranze). Le formule elettorali di questi sistemi permettono un numero di seggi all'incirca proporzionale ai voti che ciascun gruppo politico ha ricevuto. (Formule più usate: metodo Hare e metodo Hondt). Difetto: è che non vengono mai assegnati tutti i seggi: una parte si spreca, perché è insufficiente a fare conseguire un seggio; quindi, bisogna fare il recupero dei seggi con operazioni matematiche.

I sistemi proporzionali favoriscono, quindi, la PLURALITA' dei PARTITI POLITICI; e danno luogo a Assemblee rappresentative nelle quali si formano COALIZIONI fra più partiti (conseguente instabilità di governo).

SISTEMI MISTI: oltre ai sistemi proporzionali cosiddetti PURI.

Diverse formule elettorali si sono alternate in Italia fin dal periodo statutario fino ad approdare nei primi anni '90, ad un referendum che abrogò la legge del '48 che prevedeva un sistema misto per le elezioni senatoriali, per arrivare alla elezione diretta, con turno unico,, in collegi uninominali e a maggioranza per il 75% dei seggi di senatore: e l'assegnazione del residuo 25% dei seggi, con metodo proporzionale. Tale referendum: deciso passaggio per la RIFORMA in senso MAGGIORITARIO dei sistemi elettorali. ( Riforma già anticipata con la legge sulla elezione diretta del sindaco, num. 81 del '93).

Con la legge num. 276 e num. 277 del 1993: sistemi elettorali MAGGIORITARI, MA CON CORRETTIVI IN SENSO PROPORZIONALE per l'elezione del Senato e della Camera (SISTEMA MISTO).

LA PARTECIPAZIONE POLITICA. DECENTRAMENTO: l'organizzazione amministrativa articola le proprie funzioni distribuendole tra i propri organi periferici. (Amministrazioni periferiche dello Stato, nonché Enti con propria autonomia costituzionale).

PARTECIPAZIONE: riguarda invece, il procedimento di formazione delle decisioni politiche; si manifesta col coinvolgimento di realtà estranee all'amministrazione, tipo associazioni, singoli cittadini. E'indubbio che si migliora la democraticità del sistema politico: un ampio sviluppo del decentramento favorisce la partecipazione dei cittadini.

Si possono distinguere 7 modi di partecipazione:

A) Partecipazione all'indirizzo politico, mediante proposte, petizioni; pareri da parte dei poteri pubblici locali.

B) Partecipazione all'attività giuridica.

C) Partecipazione alla formulazione degli atti, o al controllo degli stessi: i cittadini possono presentare ricorsi o esposti alle autorità; oppure associazioni che tutelano da abusi o irregolarità categorie particolari di utenti di servizi pubblici.

D)    Partecipazione popolare: di ordine generale.

E) Partecipazione ESTERNA: mira al coinvolgimento del CITTADINO alla formazione delle decisioni; INTERNA, collaborazione del personale interno.

F)  Partecipazione alla gestione dei servizi. (Di solito, erogazione di sevizi.)

G)    Partecipazione INDIVIDUALE (esempio, il voto), per GRUPPI (esempio, l'attività dei partiti politici).

Si può partecipare all'attività amministrativa, giurisdizionale e legislativa.

Partecipazione all'esercizio della funzione amministrativa: Solo il legislatore ordinario, non la Costituzione, con le leggi: num. 142 del '90 (Ordinamento delle autonomie locali), e num. 141 del '90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi. ).

Partecipazione all'esercizio della funzione giurisdizionale: art. 102 della Costituzione contiene due interessanti disposizioni negli ultimi due commi.

Partecipazione all'esercizio dell'attività' legislativa:

A)   L'iniziativa legislativa

B)   Il diritto di presentare petizioni alle camere.

A) I disegni di legge di iniziativa popolare debbono essere presentati (art. 71 della Costituzione ) sotto forma di un progetto scritto, redatto in articoli e sottoscritto da almeno 50 mila elettori. L'iniziativa popolare è assimilabile alle altre forme costituzionali di iniziativa legislativa (governativa, parlamentare, regionale, del CNEL) e deve, pertanto, essere esaminata nei tempi e secondo le procedure ordinarie: ma questa è solo una garanzia formale, perché, sotto il profilo sostanziale, i cittadini sottoscrittori mancano di strumenti procedurali adeguati, che consentano loro di evitare che, durante l'iter legis, il testo sia:

stravolto, nei suoi pincìpi ispiratori,

o che venga accantonato a vantaggio di altri disegni di legge presentati nella medesima materia dal Governo o dai parlamentari

B) L'art. 50 della Costituzione afferma che "tutti i cittadini possono rivolgere PETIZIONI alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità" Le petizioni sono esaminate dalla Commissione parlamentare competente per materia; e l'esame deve concludersi con:

una RISOLUZIONE diretta a interessare il Governo

con una DECISIONE di ABBINAMENTO con eventuali progetti di legge all'ordine del giorno. Quindi, assai vago è il seguito parlamentare di una petizione; una volta presentate, manca un serio affidamento circa come quando: la Commissione parlamentare rimane il vero dominus degli sviluppi della petizione.

Una forma altamente qualificata di PARTECIPAZIONE POLITICA è la partecipazione agli ORGANI ELETTIVI (cioè alle cariche e agli uffici pubblici), in qualità di rappresentanti del corpo elettorale (art. 51 della C). Non si tratta solo di un diritto soggettivo del singolo, anche, di un interesse generale della collettività: la grande MOLE di questioni che, quotidianamente, gli eletti debbono affrontare, la DELICATEZZA delle SCELTE, la RESPONSABILITA' richiedono impegno e applicazione continua; tali funzioni possono essere ben esercitate solo se si è in grado di disporre del TEMPO NECESSARIO; e se il loro adempimento non reca pregiudizio alle ordinarie attività lavorative del soggetto (articoli 51, ultimo comma e art. 3, secondo comma della Costituzione).

Articolo 51 della Costituzione.

due garanzie la possibilità di disporre del tempo necessario e il diritto alla conservazione del posto di lavoro. E la retribuzione? La Costituzione non ha riconosciuto espressamente tale diritto Costituzione. Nel caso dei membri del parlamento: art. 69 della C: indennità stabilita dalla legge.

Sono da ritenersi ELETTIVE anche quelle effettuate mediante elezioni di secondo grado; in

quanto espressione della volontà dei collegi eletti direttamente dal corpo elettorale. Come ha sottolineato la Corte Costituzionale, spetta al legislatore ordinario disciplinare e perfezionare il SISTEMA dell'ACCESSO alle CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE.

Il referendum abrogativo.

E' il principale strumento di democrazia diretta previsto nelle vigenti Costituzioni.

a)   abrogativo, che determinano l'abrogazione di una o più norme: previsto dalla Costituzione italiana all'art. 75.

b)   approvatio, quando la manifestazione della volontà popolare costituisce un requisito per la promulgazione della legge da parte del Presidente della repubblica (art. 11 della Costituzione francese).

c)    consultivo; se il voto espresso dall'elettorato assume il valore di un parere per l'organo competente ad assumere la decisione definitiva. Es., il referendum promosso dal Governo in Gran Bretagna nel 1995 a proposito della permanenza o meno del Regno Unito nella UE.

Secondo il soggetto competente a richiedere il referendum:

referendum di maggioranza; referendum di minoranza. Referendum di maggioranza: la richiesta è prospettata da Governo: es. l'art. 92 della Costituzione snola.

Referendum di minoranza: richiesto da un certo numero di parlamentari o di cittadini elettori: vedi la Costituzione italiana: il referendum può essere richiesto da 500 mila elettori o da 5 Consigli regionali.

Secondo l'ampiezza del corpo elettorale coinvolto:

a)    referendum nazionali: art. 75 e 138 della Costituzione italiana.

b)    referendum regionali: art. 123 e 132 della Costituzione italiana

c) referendum locali: Comuni e Province nei loro Statuti possono prevedere referendum consultivi, per materia di esclusiva competenza locale.

La Costituzione italiana prevede tre tipi di referendum:

abrogativo (art. 75 della Costituzione )

nel corso del procedimento di revisione (art. 138 della Costituzione )

in campo regionale.

Leggi costituzionali hanno introdotto il referendum di indirizzo: CEE in UE (legge costituzionale num. 2 del 1989). Fino ad ora, l'unico istituto ( a parte il referendum costituzionale sulla "regionalizzazione" del 7 ottobre 2001) referendario attivato con continuità, è il referendum abrogativo.

Funzioni del referendum:

Giudizio circa una legge (di valore e di opportunità) fatto dall'elettorato.

Strumento sanzionatorio nei confronti del Parlamento e dei gruppi politici.

Come funzione di stimolo nei confronti del Parlamento.

In attuazione dell'art. 75 Costituzione, la legge n: 352 del 1990: disciplina restrittiva che introduce varie limitazioni:

a)  Dal punto di vista delle materie: limitazioni previste già dall'art. 75 Costituzione. L'opinione prevalente è che l'elenco di tali limiti sia tassativo: per altri (Rolla), è opportuno aggiungere ulteriori limiti: non a un referendum il quale abrogando determinate norme determinerebbe la modifica dei pincìpi base del nostro ordinamento costituzionale.

b)  Il referendum non può avere come oggetto norme costituzionali.

c)   La Corte Costituzionale ha ritenuto non ammissibile un referendum che abbia per oggetto una eterogenea pluralità di disposizioni, tale da rendere impossibile una chiara posizione dell'elettore.

Gli articoli 31 e 34 della legge 1970 si preoccupano di evitare una sovrapposizione tra lo svolgimento del referendum e il rinnovo del parlamento: L'art. 31 impedisce che una richiesta di referendum sia depositata nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere; e nei 6 mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle due Camere; l'art. 34 stabilisce la sospensione automatica del referendum già indetto, in caso di scioglimento anticipato di una delle due Camere. Carattere SUBORDINATO del REFERENDUM rispetto al VOTO.

Al procedimento referendario partecipano diversi soggetti sia dello Stato comunità che dello Stato apparato:

a)    Comitato promotore (non meno di 10 cittadini)

b)    i presentatori della richiesta

c) i sottoscrittori della richiesta: almeno 500mila elettori (la Corte Costituzionale li ha considerati un POTERE dello STATO; in caso di conflitto con l'Ufficio Centrale per il referendum o con la stessa Corte, si può andare al conflitto di attribuzioni).

d)    il corpo elettorale che produrrà, o meno, l'effetto abrogativo.

Partecipano, poi, anche tre organi supremi dello Stato:

e)    L'Ufficio centrale per il referendum, presso la Corte di Cassazione: deve verificare la legittimità della richiesta e proclamare i risultati

f)  La Corte Costituzionale: verifica l'ammissibilità della richiesta

g)    Il Presidente della repubblica: indice il referendum con decreto, sentito il Consiglio dei Ministri; se è il caso, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o dell'atto avente forza di legge.

In breve, ecco le fasi del procedimento:

h)    La presentazione della richiesta, molto particolareggiata.

i)  La verifica della legittimità degli oneri procedurali e se non rientri tra gli atti normativi non aventi forza di legge; nonché della ammissibilità.

j)  Indizione del referendum da parte del Presidente della repubblica (in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno).

Per l'art. 75 Costituzione: due condizioni:

a)    Occorre che partecipi al referendum la maggioranza degli aventi diritto (altrimenti una minoranza del corpo elettorale potrebbe abrogare una legge).

b)    La proposta deve conseguire la maggioranza dei voti validamente espressi; cioè, le schede bianche o nulle non influiscono sull'esito

c) La proclamazione dei risultati: Se il referendum è favorevole all'abrogazione della legge, con un decreto che viene pubblicato subito nella Gazzetta ufficiale. L'effetto abrogativo decorre dal giorno successivo all'abrogazione. Tuttavia, il Presidente può ritardare per non più di 6 mesi l'effetto abrogativo.

Se il risultato è contrario all'abrogazione, una nuova richiesta di referendum deve attendere almeno 5 anni.





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