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GLI AVVOCATI ITALIANI E L'ESPERIENZA FALLITA

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GLI AVVOCATI ITALIANI E L'ESPERIENZA FALLITA


Il cod. del 1865 prevedeva un processo garantista e senza fronzoli costruito dal punto di vista delle parti. Si citava ad udienza fissa e con termini a ire brevissimi la prima udienza constava di 2 fasi: una presidenziale e una collegiale che dovevano svolgersi necessariamente nello stesso giorno.

Con l'introduzione del codice del '40 il sistema venne stravolto: il processo da garantista si trasformò in autoritario. Alle parti venne sottratto il diritto di citare in udienza fissa e perciò l'udienza era fissata dal giudice perché si riteneva che il giudice dovesse arrivare preparato. Le conseguenza più naturale, visti i carichi di lavoro della magistratura italiana, fu che le prime udienze cominciarono a slittare. Una volta arrivati alla prima udienza, poi non ci si trovava davanti ad un organo giudicante ma innanzi all'istruttore  che aveva il compito di preparare e istruire la causa. Il processo era così costretto ad attraversare la fase istruttoria anche nel caso in cui la causa era già pronta per la decisione, considerando poi che le decisioni del giudice in sede istruttoria non erano neppure vincolanti si nota allora l'inutilità di tale fase nella maggior parte dei casi. Nonostante numerose proteste sollevate dall'avvocatura il sistema rimase sostanzialmente immutato anche alla luce della novella del 1950 e da alcuni ritenuto peggiorato dalla riforma del '90 con la quale si costringe le parti a vuotare il sacco subito e grazie alla quale si è prospettato un ampliamento dei poteri discrezionali del giudice.


L'avv. Molinari in un saggio del 1946 espose quelle che, a suo parere, erano state le ragioni che avevano indotto l'avvocatura a considerare il cod. del '40 un'esperienza destinata al fallimento.


a) innanzitutto fu grave l'eliminazione della citazione in udienza fissa. Sia l'attore che il convenuto in tale fase hanno interesse a che la prima udienza si svolga al + presto. L'attore a interesse a che l'intero processo si svolga in maniera celere per potersi vedere riconosciuto il diritto di cui reclama la titolarità; ma anche il convenuto ha interesse a che la prima udienza si svolga in breve tempo perché gli consente di capire subito di cosa si tratta e perciò di regolarsi di conseguenza.



b)    Fu altrettanto grave l'inoppugnabilità dei provvedimenti dell'istruttore perché comportava la necessità di subire il processo. Né il riesame ad opera del collegio costituiva una garanzia dato che del collegio faceva parte lo stesso G.I.. inoltre col vecchio codice non era possibile ammettere prove senza aver rigettato prima le eccezioni del convenuto, nel nuovo cod. invece se esistevano questioni pregiudiziali o preliminari, esse venivano rinviate al collegio e cioè praticamente eliminate. In realtà il legislatore non osa negare l'impugnazione dei provvedimenti del G.I., ma la ammette alla fine, quando il + delle volte è inutile impugnare.

c) Si punta il dito anche contro il vano tentativo di conciliazione in sede giudiziale. Questa allunga il procedimento e basta, infatti il numero delle cause conciliate e ridottissimo, se poi si pensa che i tentativi di conciliazione stragiudiziali sono innumerevoli e tentati dalle persone + varie (familiari, preti, ecc.) sembra inutile oltre che ingiusto attribuire la litigiosità delle parti agli avv.

d)    Altra causa del fallimento è il bilanciamento dei rapporti tra parti e giudice e lo si ravvisa dalla natura pubblicistica del processo civile il quale non s'instaura tra le parti innanzi ad un giudice ma tra ciascuna parte e il giudice.






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