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GLI EFFETTI DEL CONTRATTO



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gli effetti del contratto


Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo dissenso o per cause ammesse dalla legge (art.1372 CC).

Mutuo dissenso: nuovo accordo fra le parti diretto a estinguere il già costituito rapporto contrattuale.


L'art.1373 prevede altresì il recesso unilaterale che può scaturire dalla volontà delle parti (convenzionale) o per legge (legale). Nel primo caso sono le parti stesse che al momento della stipulazione del contratto convengono che una di esse potrà, a certe condizioni, recedere. Nel secondo caso invece è il recesso attribuito per legge come nei rapporti di durata con assenza del termine finale e dove l'ordinamento deroga al principio generale per il quale il contratto ha forza di legge tra le parti e ammette che la volontà di un solo soggetto determini lo scioglimento del contratto.


Nel nostro ordinamento vige il principio consensualistico ad effetto translativo nei contratti ad effetti reali (art.1376 CC): la proprietà si trasmette o si acquista per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.



Basta il consenso per perfezionare il contratto e non serve la consegna del bene. C'è un distinguo nell'art.1377 CC dove per il trasferimento di massa di cose occorre una misurazione stabilita.


L'art.1378 CC per trasferimento di cose determinate solo nel genere il momento del trasferimento della proprietà è l'individuazione, cioè l'isolare la massa di cose che viene trasferita. Se il trasferimento è da piazza a piazza l'individuazione avviene mediamente la consegna al vettore o spedizioniere.


Art.1380 CC: questa norma risolve il conflitto tra persone che abbiano diritti personali di godimento sulla medesima cosa adottando un criterio temporale (il primo che ha goduto) o il titolo di data anteriore.



Altri effetti del contratto

Una caparra se non si specifica si intende confirmatoria (circa 30% del valore)

caparra confirmatoria: ha la funzione di rinforzare l'impegno ad adempiere ed ha la funzione di liquidazione convenzionale del danno in caso di risoluzione del contratto per inadempimento (art.1385 CC);

caparra penitenziale: è il corrispettivo del diritto di recesso; la funzione è quindi di corrispettivo del diritto di recesso (art.1386 CC);

acconto: somma di denaro corrisposta in conto prezzo (amento frazionato);

clausola penale: si inserisce quando si crede che l'altra parte sarà inadempiente o parzialmente inadempiente.

-il soggetto deve adempiere + are la penale

-il soggetto deve are la penale senza adempiere



Interferenze tra contratto ed i terzi

Chi, per contratto, promette la prestazione di un terzo esprime una valida promessa, ma obbliga solo se stesso: se il terzo si rifiuta di obbligarsi, il promittente dovrà indennizzare il danno subito dell'altro contraente (art. 1381 CC)


Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso (art.1401 CC). La nomina deve essere fatta entro 3 giorni e non ha effetto se non viene accettata restando così obbligata nel contratto il soggetto nominante.

Effetti della nomina art.1404 CC: Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.


Contratto a favore di terzi (artt.1411 ss CC):

Gli effetti positivi del contraente vanno a favore di un terzo (es. assicurazione sulla vita con beneficiario altro soggetto). Lo stipulante deve avere interesse nella stipula. Non è un contratto trilaterale.


Cessione del contratto (artt.1406 ss CC):

Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta.

La differenza con la cessione del credito è che nella cessione del contratto è necessario il consenso dell'altra parte, mentre non nella cessione del credito.












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