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GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO NEI RIGUARDI DEI CONIUGI

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GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO NEI RIGUARDI DEI CONIUGI


GLI EFFETTI PERSONALI DELLA SEPARAZIONE à la legge, nel disciplinare gli effetti della separazione giudiziale tra i coniugi, si riferisce esclusivamente ai rapporti patrimoniali, ed in particolare al mantenimento ed alla somministrazione degli alimenti, mentre nulla dice circa i rapporti personali, effettuato quanto disposto dall'art. 156 bis cc circa l'uso del cognome maritale.

A seguito della separazione, restano sospesi tra i coniugi, tutti i reciproci doveri derivanti dal matrimonio, salvo l'obbligo di assistenza patrimoniale.


L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO à l'art. 156 cc dispone che il giudice stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato.



Nel valutare i bisogni del coniuge economicamente debole e il reddito di quello forte, occorre considerare anche profili non economici, quali l'età, la salute e soprattutto la capacità di lavoro, vale a dire l'attitudine del coniuge di provvedere al proprio mantenimento, svolgendo un lavoro adeguato alle proprie capacità professionali.

Secondo la giurisprudenza eventuali elargizioni non meramente saltuarie, ma continuative e protratte nel tempo, ricevute da parenti o dal convivente more uxorio, concorrendo a formare reddito, debbano essere valutate ai fini della concreta determinazione dell'assegno di mantenimento.


GLI STRUMENTI A GARANZIA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CARATTERE PATRIMONIALE à l'art. 156 cc dispone al comma quarto che il giudice che pronuncia la separazione può anche imporre al coniuge obbligato a prestare idonea garanzia reale o personale dell'adempimento dei suoi obblighi. La garanzia può naturalmente essere rappresentata da un pegno o da un'ipoteca che siano adeguati, per il loro valore, all'ammontare degli obblighi, ma è considerata ammissibile anche una cauzione o una fideiussione prestata da persona solvibile o da una banca.

In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.


LA RICONCILIAZIONE à è l'accordo che interviene tra i coniugi diretto a far cessare o ad impedire il sorgere dello stato di separazione. Gli effetti della separazione possono far essere cessati con un'espressa dichiarazione dei coniugi, oppure con un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione.


GLI EFFETTI PERSONALI DEL DIVORZIO à il principale effetto del divorzio è il riacquisto per ciascun coniuge della libertà di stato. Nessun effetto invece produce il divorzio sulla cittadinanza italiana acquisita a seguito del matrimonio da parte del coniuge straniero. La donna perde il diritto all'uso del cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, salvo che non dimostri che il conservarlo corrisponda ad un apprezzabile interesse proprio o dei li.


L'ASSEGNO DI DIVORZIO à è la somministrazione periodica o una tantum di un assegno a favore del coniuge economicamente più debole. La legge indica una serie di criteri che il tribunale deve considerare nell'erogazione dello stesso: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico apportato da ciascuno di essi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di     quello comune e del reddito di entrambi, elementi tutti da valutarsi in rapporto alla durata del matrimonio.

Il presupposto fondamentale per l'erogazione dell'assegno è costituito dallo squilibrio reddituale tra i coniugi, per effetto del quale uno di essi, privo di mezzi adeguati al proprio mantenimento si trovi nell'impossibilità transitoria o permanente di procurarseli.

L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge beneficiario passa a nuove nozze.

LE CARATTERISTICHE DELL'ASSEGNO à la riforma del 1987 ha introdotto all'art. 5 comma 7 l'obbligo per il tribunale di disporre un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Adeguamento che tuttavia, in caso di palese iniquità può essere escluso con decisione motivata.

Per quanto attiene alle modalità di liquidazione dell'assegno di divorzio vi è l'alternativa fra la corresponsione periodica e la corresponsione in un'unica soluzione, che può avvenire si mediante il amento di una somma di denaro, sia mediante il trasferimento di diritti reali su beni mobili e immobili.


GLI ACCORDI TRA I CONIUGI IN VISTA DEL DIVORZIO à la dottrina maggioritaria non concorda con la giurisprudenza  osserva che un eventuale accordo di carattere patrimoniale ha solo lo scopo di abbreviare il procedimento anticipando un evento che, in presenza delle condizioni legali, è comunque inevitabile, cosicché non è possibile parlare di commercio di status.

In relazione ai patti in vista dell'annullamento del matrimonio la Cassazione ha assunto una posizione del tutto diversa ridendoli validi.

IL DIRITTO DEL CONIUGE DIVORZIATO AD UNA PERCENTUALE DELL'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO à l'art. 12 bis attribuisce al coniuge titolare dell'assegno di divorzio che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anno in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.


IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA' à in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, si prevede infatti che l'ex coniuge, se non passato a nuove nozze, e solo in quanto titolare di un assegno di divorzio, abbia diritto alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico non sia anteriore alla sentenza. Qualora invece sussista un coniuge superstite la pensione di reversibilità e gli altri assegni sono ripartiti fra coniuge superstite e coniuge divorziato titolare di un assegno, in base alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali.


LE GARANZIE IN ORDINE ALLA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO à la disciplina delle garanzie e degli strumenti di esecuzione coattiva degli obblighi patrimoniali stabiliti dal tribunale in sede di divorzio è sostanzialmente analoga a quella prevista nella separazione. In particolare, all'art. 8 comma 1 si prevede la possibilità per il giudice di imporre all'obbligato di prestare l'idonea garanzia reale o personale qualora sussista il pericolo che questi si sottragga all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 5 e 6. La sentenza costituisce inoltre titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 cc.


LE CONSEGUENZE SUCCESORIE à la pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio determinano il venir meno dello status di coniuge e conseguentemente la perdita dei diritti successori ad esso inerenti. In caso di morte dell'ex coniuge, il tribunale, però, può riconoscere all'altro, se titolare di un assegno di cui all'art. 5 e qualora versi in stato di bisogno e non sia passato a nuove nozze, un assegno periodico a carico dell'eredità; detto assegno deve essere determinato tenendo conto dell'importo di quelle somme, dell'entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della quantità degli eredi e delle loro condizioni economiche.





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