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I BENI E LA PROPRIETÀ

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I BENI E LA PROPRIETÀ



BENI per essere qualificabili giuridicamente come beni, le cose devono essere:

Utili: in quanto suscettibili di soddisfare un bisogno

Appropriabili o accessibili: es. non è un bene un pianeta lontano

Limitate: o comunque presenti in natura in quantità scarsa e inferiore rispetto al bisogno


PROPRIETÀ il codice non definisce la proprietà ma l'uso che può farne il proprietario.




Art.832 C.C.

Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo,

entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.


1. facoltà di godere delle cose: indica la facoltà del proprietario di utilizzare la cosa. Di usarla o non usarla, di come usarla, di trasformarla o distruggerla.

Per le cose fruttifere ha il diritto di fare propri i frutti della cosa. Solo con la separazione i frutti diventano cose a sé stanti, essi appartengono al proprietario della cosa madre, salvo che la legge non disponga diversamente.


2. facoltà di disporre delle cose: è la disposizione giuridica ossia la disposizione materiale. È la facoltà di vendere o di non vendere la cosa, di donarla o di non donarla, di lasciarla in testamento o di costituire sulla cosa diritti reali minori a favore di terzi o di porre sulla cosa una garanzia reale (ipoteca) . .ecc.


3. la pienezza del diritto di proprietà: il proprietario può farne tutto ciò che non sia espressamente vietato. Il proprietario gode di facoltà illimitate.

La pienezza del diritto di proprietà viene meno quando sulla cosa siano costituiti diritti reali minori (nuda proprietà).


4. l'esclusività del diritto di proprietà: il proprietario può godere e disporre delle cose "in modo esclusivo", egli può servirsi ed escludere chiunque altro dal godimento e dalla loro disposizione.


L'ordinamento giuridico cerca un punto di equilibrio fra gli opposti interessi del proprietario e dell'intera collettività. Questo risultato viene perseguito con una duplice tecnica legislativa:

5. i limiti alla facoltà di godere e di disporre: ad esempio il divieto di atti di emulazione ossia il proprietario non può compiere atti che abbiano solo scopo di nuocere o recare molestie ad altri. La facoltà di godimento può essere per vari aspetti limitata (ad es. per i piani regolatori).


6. gli obblighi del proprietario: es. obbligo di coltivare i terreni destinati all'agricoltura (affitto forzato).





CLASSIFICAZIONE DEI BENI (sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto)


Beni in patrimonio: sono di proprietà di qualcuno;

Beni di nessuno: non hanno un proprietario pur potendo averlo.


Beni immobili: suolo, sorgenti, corsi d'acqua, tutto ciò che è incorporato al suolo (alberi,case..) e galleggianti saldamente e permanentemente assicurati alla riva.

Il suolo oggetto di proprietà prende il nome di fondo: fondo rustico se destinato all'agricoltura o fondo urbano se destinato all'industria, al commercio o ad insediamenti abitativi.

Circolazione caratterizzata da forme complesse.

Beni mobili, per esclusione sono tutti gli altri beni, comprese le energie naturali.

Il denaro è il bene mobile per eccellenza.

Più cose mobili formano una universalità di cose se appartengono al medesimo proprietario ed hanno una destinazione unitaria.

Circolazione assai rapida.

Beni pubblici registrati: hanno le caratteristiche di beni mobili ma la loro circolazione segue iter simili a quelli dei beni immobili.


Pertinenze: sono le cose, mobili o immobili, destinate durevolmente al servizio o ad ornamento di un'altra cosa, mobili o immobile. Sono una pluralità di cose collegate.

Circolazione: gli atti che hanno per oggetto la cosa principale includono anche le pertinenze, se non sono specificatamente escluse. Il proprietario della cosa principale non deve per forza essere anche il proprietario delle pertinenza. L'acquirente che acquista la cosa principale, compra anche le pertinenze, a meno che non sia in male fede. Se però la pertinenza è un immobile o mobile registrato, il suo proprietario può rivendicarla anche nei confronti del proprietario in buona fede.

Cosa composta: sono più cose che vengono unite in modo da formare un'unica cosa.

La cosa composta non può essere separata dalle altre senza che la cosa risultante dalla loro unione perda la propria identità.


Cose fungibili (beni di genere): ogni bene indifferentemente sostituibile con altri (denaro, prodotti in serie . ).

Cose infungibili (beni di specie): esiste in unico esemplare (opera d'arte, manufatto artigiano . ) o che presentano propri caratteri distintivi (immobile).


Cose consumabili: si estinguono per l'uso (alimenti, carburante . ).

Cose in consumabili: uso ripetuto nel tempo anche se si deteriorano (automobili, indumenti . ).



LA PROPRIETÀ FONDIARIA


I confini del fondo segnano, in senso orizzontale, i limiti entro i quali il proprietario esercita la sua facoltà di godimento. In senso verticale, la proprietà si estende al sotto suolo e allo spazio sovrastante fin dove il proprietario del suolo può dimostrare di avere un interesse ad esercitare il suo diritto esclusivo.



Il sottosuolo e lo spazio aereo sono considerati cose comuni di tutti e il proprietario non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità o a tale altezza che egli non abbia interesse ad escludere.



LE DISTANZE LEGALI


Un limite alla facoltà di godimento sono le distanze minime legali.

Costruzioni: se non hanno muri in comune devono avere almeno 3 metri di distanza (salvo distanze maggiori per regolamenti locali). È favorito chi costruisce per primo (prevenzione temporale), perché il secondo è costretto a rispettare le distanze senza poter chiedere un indennizzo.

Pozzi, cisterne o tubi: ad almeno 2 metri.

Fossi: distanza dal confine uguale alla loro profondità.

Alberi: ad alto fusto a 3 metri, alberi bassi, viti e siepi a mezzo metro.

Luci: piccole aperture nel muro che permettono a luce ed aria di entrare e non permettono di affacciarvisi; sul confine ma ad almeno 2,5 metri di altezza dal suolo del vicino.

Vedute: finestre dalle quali ci si può affacciare; ad almeno 1,5 metri dal confine.



NEL CONFINE . .


Muro: si presume comune. Se è di proprietà di uno solo, l'altro confinante può chiederne la metà ando (comunione forzosa). Le spese di riparazione, se i danni non sono stati causati da uno dei proprietari, gravano su entrambi.

Fossi e siepi: si presumono comuni, salvo prova contraria.



LE IMMISSIONI


Il godimento di un proprietario entra in conflitto con il godimento del vicino che riceve sul proprio fondo le moleste immissioni di rumori o di fumo ecc. da altri provocate.

Principio Il criterio legale per la soluzione del conflitto è quello della normale tollerabilità. Le immissioni non devono superare la capacità di sopportazione dell'uomo medio.

Il criterio è a favore delle attività produttive, inoltre bisogna tener conto della condizione dei luoghi: chi abita in una zona industriale deve sopportare maggiori immissioni rispetto a che abiti in una zona residenziale. Bisogna però anche tener conto della priorità di un dato uso ed è più protetto chi ha per primo dato la diversa destinazione al proprio fondo.



LE ACQUE PRIVATE


Le acque sono un bene pubblico, tuttavia c'è libertà di utilizzare le acque sotterranee per usi domestici e si possono raccogliere le acque piovane.

È riconosciuto il diritto di stillicidio: il proprietario a valle non può rifiutarsi di ricevere le acque che naturalmente defluiscono dai fondi a monte.

LE AZIONI A DIFESA DEL DIRITTO DI PROPRIETà


Il proprietario può agire in giudizio contro chiunque violi il suo diritto.


chi agisce in giudizio propone un' che è proposta contro il

attore azione convenuto


Le azioni a difesa della proprietà sono le azioni petitorie. Esso sono:

L'azione di rivendicazione, spetta a chi si dichiara proprietario della cosa della quali altri abbiano il possesso o la detenzione. Mira ad ottenere dal giudice l'accertamento del diritto di proprietà e la restituzione della cosa.

L'attore deve dare prova di proprietà.

N.B. Tale azione presuppone che il proprietario non abbia altro titolo per ottenere la restituzione della cosa se non il proprio diritto di proprietà.

L'azione negatoria, spetta al proprietario contro chi pretende di avere diritti reali minori sulla cosa. Mira ad ottenere dal giudice l'accertamento della inesistenza del diritto altrui.

L'attore si limiterà a dare prova del proprio diritto di proprietà, il convenuto ha l'onere di provare l'esistenza del suo preteso diritto sulla cosa.

L'azione di regolamento dei confini, spetta a ciascuno dei proprietari immobiliari confinanti quando il confine è incerto.






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