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I CONTRATTI ALEATORI

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I CONTRATTI ALEATORI


RENDITA VITALIZIA, RENDITA PERPETUA E CONTRATTO DI MANTENIMENTO


LA RENDITA VITALIZIA

Con il contratto oneroso di rendita vitalizia una parte trasferisce all'altra un bene mobile o immobile o cede un capitale verso il corrispettivo del diritto di esigere, per l'intera durata della propria vita, la prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili.

La rendita può essere costituita anche con la previsione di una pluralità di beneficiari (c.d. rendita congiuntiva).

La rendita può essere costituita anche in favore di un terzo.


LA RENDITA PERPETUA

Prima ancora della rendita vitalizia, il codice disciplina la ura della rendita perpetua, che è il contratto col quale una parte aliena un bene immobile o cede un capitale all'altra in cambio del diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili.

La rendita perpetua non appartiene alla categoria dei contratti aleatori, perché in essa manca l'incertezza connessa alla durata della vita della persona sulla quale la rendita è costituita.



Si distingue tra rendita fondiaria, avente ad oggetto l'alienazione di un immobile, e rendita semplice, avente ad oggetto la cessione di un capitale.

La rendita perpetua può essere costituita:

A titolo oneroso

A titolo gratuito

Per testamento

Quale onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.

Essendo previsto che l'obbligo del soggetto tenuto al amento della rendita possa durare in perpetuo, la legge prevede la redimibilità della rendita mediante esercizio, con atto unilaterale, del diritto di riscatto. Tale diritto si esercita col amento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale. Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.


IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a are un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

La definizione allude ai due fondamentali sotto-tipi in cui si riparte, dopo le disposizioni generali, la disciplina del codice: l'assicurazione contro i danni e l'assicurazione sulla vita.

Lo svolgimento dell'attività di assicuratore è consentito soltanto a soggetti che presentino adeguate garanzie di continuità, organizzazione e solidità economica; l'assicuratore, pertanto, può essere costituito soltanto come istituto di diritto pubblico, società per azioni, società cooperativa o mutua assicuratrice.


LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'assicurazione è un contratto consensuale, che si perfeziona, pertanto, con il mero scambio dei consensi.

La proposta scritta diretta all'assicuratore rimane ferma per il termine di quindici giorni, o di trenta. Il termine di irrevocabilità decorre dalla data della consegna o della spedizione della proposta.

E' prevista la forma scritta ad probationem. Di solito, il contratto è concluso mediante moduli o formulari e la legge prevede l'obbligo dell'assicuratore di rilasciare al contraente la polizza di assicurazione.


IL RISCHIO ASSICURATIVO

Il contratto di assicurazione è caratterizzato da intrensica aleatorietà, poiché le parti, non possono prevede l'evento se l'evento dannoso si verificherà.

Il rischio rappresenta, pertanto, l'elemento essenziale caratterizzante la causa del contratto di assicurazione.

La disciplina legislativa evidenzia quattro caratteristiche del rischio assicurativo. Esso, infatti:

a)  deve esistere al momento della conclusione del contratto;

b)  deve essere stato esattamente valutato dalle parti all'atto della stipulazione;

c)  deve avere ad oggetto la verificazione di eventi non dovuti a dolo o colpa grave dell'assicurato;

d)  deve persistere, tendenzialmente nella stessa misura, nel corso dell'attuazione del rapporto.


ASSICURAZIONE  IN NOME ALTRUI, PER CONTO ALTRUI, PER CONTO DI CHI SPETTA E IN FAVORE DEL TERZO

La controparte dell'assicuratore è definita genericamente come contraente ed è la parte che è tenuta al amento del premio. L'assicurato, invece, è il titolare dell'interesse protetto dall'assicurazione. Solitamente, contraente e assicurato sono lo stesso soggetto, ma le due ure possono anche non coincidere.

Il beneficiario, a sua volta, è l'avente diritto all'indennizzo dovuto dall'assicuratore nel caso di verificazione dell'evento assicurato.

Nell'assicurazione in nome altrui, gli effetti del contratto si producono nei confronti di colui in nome del quale il contraente ha agito se quest'ultimo era munito di potere rappresentativo.

Nell'assicurazione per conto altrui, vi è dissociazione tra contraente e assicurato: il contraente agisce in nome proprio, ma per conto del soggetto titolare dell'interesse protetto dall'assicurazione.

Anche nell'assicurazione per conto di chi spetta, il contraente è un soggetto diverso dal titolare dell'interesse, ma quest'ultimo non è determinato al momento della conclusione del contratto.

L'assicurazione a favore del terzo si caratterizza per la dissociazione tra il contraente-assicurato e il beneficiario della prestazione dovuta dall'assicuratore. A differenza dell'assicurazione per conto altrui e per conto di chi spetta, essa costituisce certamente una ura speciale di contratto a favore del terzo. E' prevista come ipotesi tipica nell'ambito dell'assicurazione sulla vita.


EFFETTI E DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione è un contratto di durata, che produce effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto fino alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato; in quest'ultimo caso, deve ammettersi la facoltà di ciascuna parte di recedere dal contratto, con congruo preavviso e con efficacia ex nunc.

Il contraente è obbligato a are il premio.

L'inadempimento determina la sospensione ope legis dell'efficacia del contratto, con termini diversi a seconda che riguardi l'unico premio pattuito oppure i premi successivi al primo.

La risoluzione del contratto è diversamente disciplinata a seconda che riguardi l'assicurazione contro i danni o quella sulla vita.

Nell'assicurazione sulla vita, invece, occorre distinguere: se il mancato amento riguarda il premio relativo al primo anno, all'assicuratore è concessa soltanto l'azione per la riscossione del premio entro sei mesi dalla scadenza; viceversa, il mancato amento dei premi successivi, nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, altrimenti, nei venti giorni dalla scadenza, provoca la risoluzione di diritto del contratto e i premi ati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.


L'ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

L'assicurazione contro i danni prevede il requisito essenziale dell' interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.

L'estraneità all'assicurazione di scopi di carattere speculativo costituisce, altresì, il fondamento del principio indennitario, in virtù del quale il ristoro del danno subito dall'assicurato costituisce il fine e il limite dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore.

Il principio indennitario è all'origine anche della disciplina dell'assicurazione presso diversi assicuratori. Tale ura può assumere due diverse forme: l'assicurazione cumulativa e la coassicurazione.

L'assicurazione cumulativa si ha nel caso in cui, per il medesimo rischio, siano contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori. Nel caso di sinistro, l'assicuratore deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascun assicuratore il nome degli altri. Sono obbligati in solido nei confronti dell'assicurato, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Nella coassicurazione la medesima assicurazione è ripartita tra gli assicuratori per quote determinate; conseguentemente, ciascun assicuratore è tenuto al amento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori


DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

Allo scopo di evitare che il contratto di assicurazione possa condurre al conseguimento di finalità speculative, il codice disciplina una serie di oneri e obblighi a carico dell'assicurato.

A)    Oneri di avviso

B)    Obbligo di salvataggio

C)    Diritto di surrogazione


L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Una ura speciale di assicurazione contro i danni è l'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi, nella quale l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve are a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.


LE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE DELLA RESPONSABILITA'  CIVILE

Esigenze di sicurezza sociale e di tutela della sfera personale e patrimoniale dei potenziali danneggiati hanno indotto il legislatore degli ultimi decenni ad istituire forme di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. In tale ambito spicca l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il danneggiato ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.


L'ASSICURAZIONE SULLA VITA

L'assicurazione sulla vita consiste in un sotto-tipo legale del contratto di assicurazione, che prevede l'obbligo dell'assicuratore a are, verso il amento di un premio, un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Con riguardo alla natura dell'evento, si distingue tra:

a)  Assicurazione in caso di morte

b)  Assicurazione per il caso di sopravvivenza


L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo, la legge dispone che il terzo debba dare il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.

L'assicurazione sulla vita può essere stipulata a favore di un terzo. Il terzo beneficiario acquista il diritto all'indennità non già per effetto della stipulazione, ma all'atto della  designazione da parte del contraente, che può avvenire oltre che nel contratto di assicurazione, anche con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente.


DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

Le norme sull'assicurazione sulla vita contengono alcune regole speciali con riguardo al amento dei premi e al mutamento del rischio. Peculiari di tale sottotipo sono, altresì, i diritti dell'assicurato al riscatto e alla riduzione della somma assicurata.

A)    Obbligo di amento dei premi;

B)    Diritti di riscatto e riduzione della polizza;

C)    Mutamento del rischio.


LA RIASSICURAZIONE

La riassicurazione consiste nel contratto di assicurazione, che un'impresa assicuratrice stipula con un'altra, al fine di coprire il rischio derivante dall'eventuale incapacità di far fronte a una serie di rapporti assicurativi.


IL GIUOCO E LA SCOMMESSA

Il giuoco consiste in un'attività ricreativa o di mero svago, al cui esito i partecipanti subordinano il amento di una somma di denaro in favore del vincitore. Nella scommessa, invece, l'attività del contraente si limita ad una previsione sul verificarsi di un avvenimento incerto - consistente, di solito, appunto, nell'esito di un giuoco . senza alcuna cooperazione alla sua realizzazione.

Giuoco e scommessa possono essere illeciti, meramente leciti e meritevoli di tutela giudiziaria.

A)    Sono illeciti i cc.dd. giuochi d'azzardo, che conurano un illecito penale di natura contravvenzionale.

B) I giuochi e le scommesse non proibiti sono quelli nei quali, per la modesta entità della somma o per il difetto, anche parziale, dell'aleatorietà della vincita o della perdita, non possono essere considerati giuochi d'azzardo.

C) I giuochi meritevoli di tutela giudiziaria sono quelli per i quali, invece, la legge attribuisce al vincitore l'azione per pretendere l'importo della vincita.


ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

L'associazione in partecipazione è il contratto con cui un soggetto che esercita un'impresa o compie uno o più affari determinati (associante) attribuisce ad un altro soggetto (associato) una partecipazione agli utili dell'impresa o dell'affare, verso il corrispettivo di un determinato apporto.

L'apporto dell'associato può avere il contenuto più vario e consistere, quindi,in un conferimento di denaro o titoli di credito, nel trasferimento di un diritto reale su bene mobile o immobile, nella cessione di un credito, nell'attribuzione di un qualsiasi altro diritto personale di godimento.

L'associante è un imprenditore. L'associato, a sua volta, non assume in nessun caso, per effetto del contratto, la qualifica di imprenditore. I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.


DIRITTI DELL'ASSOCIATO ED ESTINZIONE DEL CONTRATTO

La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante, ma l'associato può esercitare i seguenti diritti:

a)  Diritto al rendiconto

b)  Diritto di controllo

c)  Diritto di partecipazione.

L'associato deve consentire a che l'associante attribuisca partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone. Essendo un contratto con prestazione corrispettive, all'associazione in partecipazione sono applicabili le norme generali sulla risoluzione per inadempimento. Il fallimento dell'associante è una causa di scioglimento espressamente prevista dalle legge.





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