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I DIRITTI NELLA SFERA ECONOMICA



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I DIRITTI NELLA SFERA ECONOMICA


Sono quelli ricompresi nella Costituzione Economica ovvero nel Titolo Terzo della prima parte della Costituzione e riguardano il lavoro,i sindacati,lo sciopero,l'impresa e la proprietà. Questa parte della Costituzione ha subito svariate modifiche nell'arco degli anni.

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

L'art.39 non è stato applicato per volere stesso dei sindacati,salvo il primo comma che sancisce la libertà dell'organizzazione sindacale. Essendo il sindacato una forma di associazione,la libertà sindacale sancita dal primo comma,rientrerebbe anche nell'art.18 Cost. I sindacati registrati possono stipulare contratti nazionali del lavoro validi per tutti gli appartenenti alla categoria,iscritti o non al sindacato stesso.A oggi non vi sono sindacati registrati e gli unici contratti stipulabili sono quelli di diritto comune che vincolano solo gli appartenenti ai sindacati in questione. Fra contratto collettivo stipulato dal sindacato,e contratto individuale,le clausole che prevalgono sono quelle del primo a meno che quelle del secondo non siano più favorevoli al lavoratore.



Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

lo sciopero è la sospensione collettiva temporanea delle prestazioni di lavoro rivolta alla tutela degli interessi dei lavoratori:è un diritto nel senso che chi sciopera non può subire conseguenze penali,civili,disciplinari.Tutelato dall'art.40 è solo lo sciopero che i lavoratori dipendenti attuano in difesa di interessi di categoria,non anche lo sciopero dei datori di lavoro o lo sciopero politico(che è però garantito dalla libera manifestazione del pensiero art.21).L'art.40 rinvia alle leggi ordinarie la disciplina dello sciopero.Ad oggi non è stata ancora approvata una legge contenente la disciplina generale dello sciopero ma solo la legge 146/1990 riguardante il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali(sanità,giustizia,trasporti pubblici)in cui devono essere garantite le prestazioni indispensabili.

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

L'art.41 pone un principio di bilanciamento tra l'iniziativa economica privata e l'interesse collettivo.Il comma 2 serve per equilibrare l'iniziativa economica con i principi di pianificazione pubblica dell'economia.Sempre il secondo comma,detta una riserva di legge implicita rinviando al legislatore il compito di individuare,di volta in volta,il punto d'equilibrio fra la libertà e altri interessi rilevanti.

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

L'art.43 consente la nazionalizzazione e la collettivizzazione di determinate imprese o categorie di imprese. Prevede dunque una riserva di legge rinforzata per contenuto: solo tramite leggi provvedimento si può espropriare un'impresa o tutte le imprese di un settore quando essere si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti d'energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. L'unica nazionalizzazione della storia repubblicana è quella delle imprese produttrici di energia elettrica che ha dato vita all'Enel.Questa norma è stata usata per giustificare i numerosi monopoli pubblici già esistenti es.quello della radiotelevisione. Su sollecitazione comunitaria,in ogni caso,la tendenza è quella alla privatizzazione per qui l'art.43 è destinato a divenire ad applicazione marginale.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

I beni pubblici si distinguono da quelli privati per il loro diverso regime giuridico.Essi possono essere di proprietà dello stato,delle regioni,delle provincie,dei comuni o di altri enti pubblici.La loro condizione giuridica è disciplinata da codice civile che li distingue in beni demaniali e beni patrimoniali.

o   I beni demaniali sono quelli destinati a soddisfare in via diretta un interesse o un bisogno pubblico e possono appartenere allo stato o ad altri enti territoriali. I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritto a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.



o   I beni patrimoniali si distinguono in indisponibili e disponibili.Gli indisponibili non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano. I beni patrimoniali disponibili possono essere mobili o immobili e sono sottoposti al medesimo regime della proprietà privata.

L'art.42 comma 2 dispone che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi d'acquisto,di godimento ed i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata è dunque garantita come diritto soggettivo se ed in quanto adempia una funzione sociale.Il diritto di proprietà è inteso come diritto in senso solidaristico.

L'art. 42 comma 3 sancisce la possibile espropriazione della proprietà privata nei casi previsti dalla legge per motivi di interesse generale e salvo indennizzo.L'indennizzo non va inteso come il giusto prezzo o la giusta indennità ma,dovendo prevalere l'interesse pubblico sull'interesse privato,esso va inteso,secondo la giurisprudenza Costituzionale,come un "ristoro serio e tale da non ledere il principio costituzionale di uguaglianza" in modo che l'indennità non sia meramente simbolica o irrisoria,bensì seria,congrua ed adeguata.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

L'art 4 non attribuisce all'individuo un diritto soggettivo al lavoro ma si limita ad impegnare la Repubblica nella rimozione degli ostacoli che impediscono un libero accesso al lavoro.Trattasi di norma programmatica.La repubblica si impegna a promuovere le condizioni per rendere effettivo tale diritto.

Al diritto al lavoro si ricollega la libertà di lavoro,ovvero il diritto di scegliere un lavoro secondo le proprie capacità e attitudini.

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.



Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.



*Alla creazione di un mercato unico europeo si è giunti utilizzando tre strumenti previsti dai trattati:

o   La libertà della circolazione di merci,dei lavoratori,dei servizi e dei capitali

o   Il divieto degli aiuti finanziari

o   La disciplina della concorrenza che pone una serie di divieti dotati di effetto diretto

Ma il diritto comunitario non si limita a garantire un mercato pubblico,basato sul principio della libera concorrenza.Pone le premesse giuridiche per la drastica riduzione dei monopoli pubblici:in tal modo anche quelle sttibità tradizionalmente conurate come servizi pubblici devono essere sottoposte alle regole sulla concorrenza.

Il mercato unico è stato completato dalla creazione di una moneta unica,l'euro,nonché dalla definizione di una politica monetaria e una politica di cambio uniche,gestite direttamente da istituzioni comunitarie,in modo tale da mantenere la stabilità dei prezzi.

La tendenza a ricondurre le attività economiche ai soggetti privati e a realizzare un mercato concorrenziale in attuazione dei valori comunitari,sta alla base dell'istituzione delle Autorità amministrative indipendenti,istituzioni che si differenziano da altre autorità pubbliche in quanto:

sono indipendenti dal governo e dal suo indirizzo politico

svolgono funzioni di controllo e di arbitraggio in certi settori economici

servono a garantire l'osservanza di regole generalmente riconducibili a valori comunitari come la creazione di un mercato concorrenziale.

L'autorità amministrativa indipendenti più famose sono

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,ovvero l'autorità antitrust.

La CONSOB,cui la legge attribuisce compiti di regolamentazione e di controllo del mercato finanziario e di organizzazione dell'informazione relativa a tale mercato per garantirne la trasparenza.










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