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I DIRITTI REALI E IL POSSESSO - IL POSSESSO - SPECIE E DISCIPLINA DEL POSSESSO - Possesso di malafede



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I DIRITTI REALI E IL POSSESSO


Il diritto soggettivo è il potere che una norma giuridica conferisce ad un soggetto per la tutela di un suo interesse riconosciuto dall'ordinamento giuridico.

I diritti soggettivi possono essere pubblici o privati. I diritti privati di dividono in diritto patrimoniali e diritti non patrimoniali.

I diritti patrimoniali riguardano gli interessi economici del singolo, e sono valutabili in moneta. Essi comprendono:

- diritti reali: diritti patrimoniali che consistono in un potere che si esercita direttamente su una cosa; sono assoluti, cioè si possono far valere su tutti.

- diritti di credito o obbligazioni: diritti patrimoniali che consistono nella pretesa di un soggetto(creditore) affinché un altro soggetto(debitore) tenga un certo comportamento(prestazione) consistente nel dare, fare o non fare qualcosa a suo favore. Sono diritti relativi perché il creditore può far valere il suo diritto solo verso il debitore.


I CARATTERE DEI DITRITTI REALI




Il più importante tra i diritti reali è il diritto sulla cosa propria, ovvero il diritto di proprietà.

A questo si è affiancata da poco la multiproprietà ( più persone proprietarie dello stesso bene).  Vi sono poi i diritti sulla cosa altrui, detti diritti parziali o minori che possono essere:

- diritti di godimento: limitazioni dell'altrui diritto di proprietà, come l'usufrutto, l'abitazione, l'enfiteusi, la superficie e le servitù prediali.

diritti di garanzia: assoggettamento della cosa al soddisfacimento di un diritto di credito, come l'ipoteca o pegno.

I caratteri di tutti i diritti reali sono :

- Patrimonialità: ovvero che sono direttamente valutabili economicamente

- Immediatezza: i diritti reali, hanno per oggetto immediato la cosa. Il titolare può esercitare su essa il suo potere in maniera diretta, senza la collaborazione di altri soggetti; questo potere è detto signoria.

Assolutezza: il potere che si può far valere verso tutti

- Tipicità: i diritti reali sono quelli previsti e citati nel codice civile, quindi i privati non possono crearne altri. Inoltre sono in numero chiuso.

- Diritto do seguito: facoltà attribuita al titolare di un diritto reale su cosa altrui, di seguire idealmente il bene oggetto si proprio diritto e di far valere questo diritto verso qualsiasi soggetto che ne diventi successivamente il proprietario.

I diritti Reali sono disciplinati nel libro III e in parte del VI del Codice Civile.


IL POSSESSO


Mentre la proprietà è un diritto, il possesso è una situazione di fatto. Esso si può definire come il potere di fatto che un soggetto esercita su una cosa come proprietario o come titolare di un altro diritto reale nei confronti della stessa. Si definisce una situazione di fatto, perché il soggetto ha la disponibilità materiale di un bene e si comporta come titolare di un diritto reale, indipendentemente dal fatto che lo sia o meno

ES: proprietario derubato da un ladro => titolarità del diritto è del derubato, il possesso del ladro.

L'art. 1140 e segg. Prendono in considerazione il possesso come situazione di fatto e tutelano questa situazione anche se non coincide con quella di diritto, sotto un duplice profilo:

attribuisce al possesso effetti giuridici molto importanti


difende e tutela fortemente il possesso accordando al possessore un'immediata ed efficace protezione che può arrivare a contrastare, in via provvisoria, con le legittime pretese del proprietario.


Il possesso è tutelato a prescindere dalla titolarità del diritto perché:

normalmente situazione di diritto e situazione di fatto coincidono e tutelano indirettamente la titolarità. L'ordinamento giuridico prende prima atto di un fatto e poi ne verifica i diritto ad esso collegati.

La mancanza di tutela della situazione di fatto autorizzerebbe i cittadini a farsi giustizia da soli nel rivendicare i loro diritti, minacciando la pacifica convivenza civile.


Il possesso, inoltre, è composto da due elementi:

L'elemento materiale (corpus possessionis), cioè l'esercizio di fatto di un potere sulla cosa. Se i poteri di fatto corrispondono al contenuto del diritto di proprietà si parla di possesso propriamente detto; se invece corrispondono a uno degli altri diritti reali minori, si parla di quasi possesso.

L'elemento Psicologico (animus possidendi), cioè l'intenzione di esercitare sulla cosa un diritto di proprietà o un altro diritto reale.


LA DETENZIONE




La detenzione consiste nel tenere la cosa nella propria immediata disponibilità materiale con l'implicito riconoscimento di un preminente diritto altrui su questa ma senza l'intenzione di esercitarvi un diritto di proprietà o un altro diritto reale.

Come nel possesso, nella detenzione c'è un soggetto che ha la disponibilità materiale della cosa (corpus poissessionis) ma nella detenzione l'elemento psicologico è l'animus detinendi, cioè il riconoscimento che un altro soggetto ha diritto preminente sulla cosa.

Non si ha detenzione da parte di chi tiene una cosa presso di se senza saperlo e quindi senza volerlo. La detenzione si collega sempre al possesso mediato: di fronte a colui che detiene un bene c'è sempre un soggetto titolare di un diritto sul bene stesso che continua ad esserne il possessore pur possedendo indirettamente, cioè attraverso il detentore.

L'articolo 1140 comma 2 dice" si può possedere direttamente o per mezzo si altra persona che ha detenzione della cosa". Si può detenere sia per ragioni di servizio nell'interesse altrui che nell'interesse proprio. La detenzione non produce gli effetti giuridici del possesso ed è tutelata più limitatamente.


SPECIE E DISCIPLINA DEL POSSESSO


Il possesso può essere legittimo, quando chi possiede è anche titolare del diritto corrispondente, o illegittimo in caso contrario. Nel caso di possesso illegittimo si fa distinzione tra possesso di buona fede( il possessore ha la convinzione, anche se errata, di essere titolare del diritto reale) o possesso in mala fede(il possessore è consapevole di ledere l'altrui diritto).

Possesso di buona fede(art 1147)stabilisce che:

-il possessore ignora di ledere l'altrui diritto

-la buona fede basta che vi sia stata al momento dell'acquisto

-essa non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave( quando si ha l'acquisto in circostanze tali che la minima attenzione  sarebbe bastata a dargli la convinzione di acquistare da persona diversa dal proprietario)

- la buona fede è presunta finché non sia dimostrata la mala fede


Possesso di malafede:

il possesso che non ha le qualifiche stabilite dalla legge per la buona fede. Il possesso in buona fede può essere titolato o fondato su titolo quando il suo acquisto sia avvenuto in forza di un titolo che sia in linea di principio idoneo all'acquisto del corrispondente diritto; il titolo è un negozio giuridico traslativo(contratto, . .) sebbene inefficace poiché proveniente da persona diversa dal proprietario.

In caso opposto, quando cioè il possesso si basa sui fatti o atti giuridici che di per sé non ne giustificano l'acquisto, si parla di possesso non titolato.

Il possesso si acquista nel momento in cui si inizia a esercitare in concreto il potere di fatto su una cosa con l'animus possidenti, a patto che l'esercizio di tale potere non dipenda solo dall'altrui tolleranza(Art. 1144). Si acquista il possesso in modo originario quando si dispone materialmente di un bene, cominciando ad esercitare su di esso un potere di fatto; si acquista invece, in modo derivato quando avviene la consegna materiale di un bene da un soggetto possessore ad un altro. Il possesso si perde ne momento in cui viene meno uno dei due elementi costitutivi, ossia la disponibilità materiale della cosa o l'animus possidenti. Quando l'animus possidenti muta in animus detinendi si parla di trasformazione del possesso in detenzione; viceversa si parla di trasformazione di detenzione in possesso.

Per facilitare l'accertamento del possesso, il nostro ordinamento giuridico pone una presunzione relativa di possesso(art. 1141), stabilendo che si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione. Il possesso è quindi sempre presunto, mentre le detenzione deve essere provata da chi abbia interesse a negare il possesso e le relative conseguenze.

Per verificare la durata del possesso, altre due presunzioni sono state poste dal nostro ordinamento:

Presunzione di possesso intermedio(art. 1142)= una volta provato il possesso attuale e il possesso in un momento anteriore, si presume vi sia stato possesso continuativo anche nel periodo intermedio.

Presunzione di possesso anteriore(art 1143)= la prova del possesso attuale, esercitato in base a un titolo che lo legittimi, fa presumere che si eserciti il possesso a partire dalla data del titolo.

Entrambe le presunzioni sono relative, poiché colui che vi abbia interesse può provare il contrario.


EFFETTI DEL POSSESSO: L'USUCAPIONE


Dalla situazione di possesso, possono derivare effetti giuridici molto importanti, soprattutto quando il possessore non è titolare di un diritto reale.

Non è infatti consentito il protrarsi nel tempo del contrasto tra situazione di fatto e situazione di diritto. In questo caso, la legge pone un'alternativa: o il titolare del diritto torna possessore della cosa, con la conseguente restituzione della cosa da parte del possessore illegittimo; oppure il possessore diventa titolare del diritto. Quest'ultima ipotesi può dar luogo a due diversi istituti: l'usucapione o l'acquisto della titolarità attraverso la regola "possesso vale titolo".



Il proprietario che abbia perduto il possesso, può agire attraverso l'azione di rivendicazione. Se il proprietario riesce a fornire la prova della titolarità del proprio diritto, il possessore è condannato a restituire la cosa con tutti i frutti che abbia nel frattempo prodotto.

Il possessore di buona fede:

deve restituire i frutti raccolti e quelli che sono andati perduti per sua negligenza, che siano stati prodotti dopo l'azione di rivendicazione

ha diritto al rimborso delle spese necessarie per la produzione, il raccolto e le riparazioni(Art. 1149 e 1150)

ha diritto al rimborso delle spese per le riparazioni straordinarie

ha diritto di ritenzione, cioè di ritentare la cosa come garanzia finché non gli siano corrisposti rimborsi e indennità (art. 1152)

Il possessore di malafede:

deve restituire tutti i frutti prodotti fin dal momento dell'acquisto

ha diritto al rimborso delle spese per la produzione e per le riparazioni ordinarie

ha diritto al rimborso delle spese straordinarie e a un'indennità per i miglioramenti

non ha diritto di ritenzione

Questi diritti e obblighi del possessore valgono anche in caso di restituzione spontanea al proprietario.

L'usucapione o prescrizione acquisitiva è il modo d'acquisto originario della proprietà e dei diritti reali di godimento per effetto del possessore(corrispondente al diritto) protratto nel tempo. I requisiti dell'usucapione sono:

- Il possesso: deve essere pacifico, pubblico, continuo(che si protrae nel tempo) e non interrotto

- Il decorso del tempo:

usucapione ordinaria: 20 anni per i beni immobili, 20 anni per le universalità di beni immobili, 10 anni per i beni mobili e registrati.

usucapione abbreviata: si compie in 10 anni per i beni immobili, 10 anni per le universalità di beni mobili e 3 anni per i beni mobili registrati.

C' è poi l'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale (Art. 1159), mediante la quale la proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni montani o con reddito dominicale esiguo. Essa si acquista in quindici anni per l'usucapione ordinaria, in cinque anni  per l'usucapione abbreviata. Per il calcolo di questi periodi si tiene conto sia del possesso esercitato dal possessore attuale, sia del possesso di colui che glielo abbia trasmesso per causa di morte e dei possessori antecedenti tra i quali vi sia stata la stessa trasmissione. L'usucapione ordinaria risponde a una finalità di certezza del diritto, quella abbreviata vuole tutelare colui che, in buona fede, abbia acquistato un diritto reale da chi non ne era titolare. Non possono essere oggetto di usucapione i beni del demanio pubblico poiché sottoposti ad un particolare regime giuridico.

La regola del "possesso vale titolo" si giustifica in base a considerazioni di utilità sociale, che esigono che non venga intralciata la circolazione dei beni mobili.

La tutela dell'acquirente possessore in buona fede, si estende anche all'ipotesi che qualcuno abbia alienato il medesimo bene mobile a più soggetti con successivi contratti. L'art 1155 del codice civile dice che il conflitto tra più acquirenti di un diritto reale sullo stesso bene mobile, viene risolto a favore di quello che per primo ne abbia acquistato il possesso in buona fede anche se il suo titolo è di data posteriore. La consegna materiale del bene è idonea a conurare l'acquisto del possesso.


TUTELA DEL POSSESSO


Il possesso è tutelato dall'ordinamento giuridico finché non risulti il contrario, per esigenze di pace sociale e perché è nell'interesse generale che le cose vengano utilizzate e rese produttive.



La tutela del possessore viene meno solo quando il titolare del diritto agisce nei confronti del possessore con mezzi legali. Il possesso è tutelato a mezzo di azioni: "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi" (Art.  24 Cost.).

L'azione è il mezzo legale per la difesa dei propri diritti e si fa valere davanti all'autorità giudiziaria tramite un procedimento, il Giudizio o Processo, per ottenere l'attivazione concreta della legge. Azioni a tutela del possesso sono le azioni possessorie, inoltre ci si può anche avvalere di azioni di enunciazione.

Le azioni possessorie, tutelano il possesso. Esse sono:

-azioni  di reintegrazione o di spoglio: colui che è stato violentemente o occultamente spogliato del possesso, chiede di recuperarlo; il giudice deve ordinare la restituzione della cosa sulla semplice notorietà del fatto e con la massima velocità. L'azione deve essere esercitata entro un anno dallo spoglio, se esso è clandestino il termine decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. L'azione è concessa a qualunque possessore e ance a chi ha la detenzione della cose nell'interesse proprio.

azione di manutenzione: in caso di spoglio non violento o non clandestino. Colui che è molestato nel suo possesso chiede il mantenimento del pacifico esercizio del possesso stesso,attraverso la cessazione della molestia. Il presupposto di quest'azione è la molestia, cioè il disturbo arrecato al possessore nell'esercizio del possesso. L'azione deve essere promossa entro un anno dalla turbativa. Essa è concessa a chi abbia il possesso pacifico e pubblico, continuo e non interrotto da oltre un anno, solo quando esso abbia per oggetto un bene immobile o un diritto reale su un immobile o una universalità di mobili. Anche colui che ha subito uno spoglio violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso con un'azione di manutenzione.


AZIONI DI NUNCIAZIONE


La finalità di questo tipo di azioni è di natura cautelare, poiché mirano ad ottenere provvedimenti provvisori atti a prevenire un danno alla cosa, in attesa della pronuncia definitiva data a seguito di un processo si cognizione.  Sono:

Azione di denuncia di una nuova opere (Art. 1171), con cui il proprietario, o il titolare di un diritto reale di godimento o il possessore, che abbia ragione di temere che da una nuova opera da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, stia per derivare danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso, fa denuncia all'autorità giudiziaria che può: vietare all'autore la continuazione dell'opera e ordinargli di depositare una cauzione; o permettere la continuazione dell'opera ordinando al convenuto di depositare una cauzione. Per l'esercizio di tale azione l'opera dev'essere già iniziata ma non ancora terminata né dev'essere trascorso un anno dal suo inizio.

Azione di denuncia di danno temuto, con cui il proprietario  o il titolare di un diritto reale di godimento o il possessore, ha ragione di temere che da qualcosa già esistente sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso e ne fa denuncia all'autorità giudiziaria che provvederà a ovviare il pericolo e, se necessario, a disporre una cauzione per i possibili danni.





LESSICO:


Usufrutto: diritto reale di godere di un bene altrui e dei suoi frutti senza modificarne la destinazione economica

Uso: diritto reale su un bene altrui in virtù del quale il titolare ha facoltà di goderne i frutti

Abitazione: diritto di abitare in una casa

Superficie: il proprietario ha diritto di fare e mantenere sul suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà

Enfiteusi: affitto di un terreno( fondo) per tutta la vita al dine di coltivarlo tramite il amento di un canone

Servitù prediali: è il peso imposto su un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario

Pegno: è costituito a garanzia dell'obbligazione del debitore o da un terzo per il debitore. Si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che gli garantisce compreta disponibilità sulla cosa.

Ipoteca: diritto che attribuisce al creditore il potere di espropriare un bene vincolato a garanzia del suo credito.








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