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I VIZI DELLA VOLONTÀ



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I VIZI DELLA VOLONTÀ


Nei vizi di volontà non c'è divergenza tra volere e dichiarazione, tuttavia la volontà si è formata in maniera anomala ovvero per dolo, violenza, errore.


L'errore consiste nella falsa conoscenza della realtà; affinché l'errore sia rilevante, ovvero produca l'annullabilità del negozio, occorre :

che l'errore sia essenziale, ovvero che sia stato tale da aver indotto la parte a concludere il negozio (errore determinante), inoltre l'errore per essere essenziale [art. 1429 codice civile] deve cadere su :

sulla natura del negozio(locazione al posto della vendita);



sull'oggetto del negozio;

sulla quantità della cosa oggetto del negozio;

sull'identità e sulle qualità dell'altro contraente;

Se l'errore è di diritto questo deve essere stato la ragione unica o principale del contratto per essere essenziale.

che l'errore sia riconoscibile dall'altro contraente L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto o alle qualità dei contraenti, la controparte , usando la normale diligenza, avrebbe potuto accorgersene.[art. 1431 codice civile].

Se l'errore è comune alle parti il negozio è annullato a prescindere dalla buona fede di entrambe.

L'errore può essere :

di fatto se cade su di una circostanza di fatto;

di diritto se cade sull'esistenza o sull'interpretazione di una norma giuridica.

L'errore ostativo cade sulla dichiarazione, anche se indipendente dalla volontà delle parti come nel caso di errore di trasferimento dati; è equiparato all'errore vizio.


Il dolo (dolo inganno)è il raggiro perpetrato ai danni del contraente. Perché un negozio affetto da dolo sia annullabile occorre :

il raggiro ovvero azione idonea a trarre in inganno il contraente;

l'errore del raggirato, ovvero il successo del raggiro (dolo determinante); non può essere impugnato se io avevo capito il dolo; il riconoscimento è affidato alla normale diligenza.

la provenienza del raggiro dalla controparte; se il raggiro è stato effettuato da terzi e se l'altro contraente non ne era a conoscenza il dolo non è rilevante.




La ura del dolo incidente si ha allorquando il dolo  non è fatto determinante per la stipula del contratto ma si limita ad incidere sulle condizioni dello stesso(comportamento fraudolento); il contratto non è annullabile ma il raggirato ha diritto all'indennizzo dei danni subito o ad un minor onere rispetto a quello contrattuale [art. 1440 codice civile].


Rilevanza del dolo

in un contratto deve provenire dall'altro contraente o da terzo, ma in questo caso i raggiri devono essere noti al contraente che en ha tratto vantaggio;

in un negozio unilaterale non recettizio da qualsiasi terzo provenga;


La violenza psichica è la minaccia di un male ingiusto rivolta ad una persona con la finalità di indurla a concludere un contratto ovvero a porre in essere qualsiasi tipo di negozio giuridico. La violenza pertanto assume rilievo come vizio della volontà esclusivamente quando sia diretta al ottenere dal minacciato il compimento di un atto negoziale. Al minacciato spetta la facoltà di agire per l'annullamento. La violenza deve essere [art. 1435 codice civile]:

tale da impressionare una persona media;

il male minacciato deve essere ingiusto e deve riguardare la vittima o il coniuge o ascendenti e discendenti della vittima.

La violenza psichica ha rilevanza per l'annullabilità del negozio anche se posta in essere da un terzo all'insaputa dell'altro contraente.

Una dichiarazione emessa per timore riverenziale non  annullabile eccetto per casi di eccezionale gravità quali il matrimonio.

La violenza fisica non è un caso di vizio della volontà ma di assoluta mancanza di questa; produce la nullità del negozio.

Se per effetto dello stato di pericolo una persona ha assunto obbligazioni a condizioni inique, il negozio non è annullabile ma rescindibile.







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