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IL CONTRATTO



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Il contratto


Art. 1321

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

cioè avere come oggetto cose o prestazioni personali suscettibili a valutazione economica


L'art.1325 CC delinea i requisiti essenziali a pena di nullità del contratto:

m   accordo tra le parti;



m   la causa;

m   l'oggetto;

m   la forma quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità.


L'ACCORDO TRA LE PARTI

Ciò che costituisce o regola o estingue un rapporto patrimoniale è l'accordo tra le parti, ossia la loro concorde volontà. L'effetto giuridico è prodotto dalla volontà delle parti interessate.

Per definire il ruolo della volontà dei privati si parla di libertà o autonomia contrattuale:

m   in senso negativo che nessuno può essere spogliato dei propri beni o essere costretto ad eseguire prestazioni a favore di altro contro la propria volontà; ciascuno obbedisce solo alla propria volontà.

m   in senso positivo che i privati possono con un proprio atto di volontà disporre dei propri beni e obbligarsi ad eseguire prestazioni a favore di altri.


Autonomia contrattuale (art.1322 CC): le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (meritevolezza dell'oggetto).


A differenza dei contratti (categoria aperta) gli atti unilaterali patrimoniali, intesi come dichiarazione di volontà di una sola parte, formano un numero chiuso (es. procura, atto di fondazione) e sono disciplinati specificamente dal CC per ognuno di essi pur potendosi applicare, in quanto compatibili, le norme generali sui contratti (art.1324 CC).


Processo di formazione del contratto (art.1325 CC):

Il contratto si forma sul principio dell'accordo tra le parti ed inoltre il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta è a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.


proposta   consenso negoziale


accettazione


Un'accettazione non conforme alla proposta equivale ad una nuova proposta.

Il contratto è concluso, o perfezionato, solo se e solo quando si raggiunge piene coincidenza fra le dichiarazioni di volontà delle parti contraenti. Fino a che l'accordo non si è perfezionato non si manifestano gli effetti.


L'effetto del contratto avviene dal momento in cui la proposta viene accettata e l'accettazione della proposta fatta al domicilio del proponente porta alla presunzione di conoscenza a meno che egli non dimostri di non averne avuto notizia senza sua colpa (art.1335 CC).


CAUSA

È la funzione economico sociale del contratto.

La causa è tipica, infatti il diritto ha previsto la cause tipiche dei contratti (contratti tipici)


La causa deve esistere sia in astratto che in concreto.

Es. Se mi voglio assicurare, la causa in astratto c'è, è tipica, ma se manca il rischio sulla cosa che voglio assicurare manca la causa in concreto.


L'illeicità della causa produce nullità nel contratto. Il controllo della funzione economico sociale della causa si pone solo per i contratti atipici.

Art.1343 CC la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. La causa non va confusa con il motivo.

Il motivo è la ragione interna per la quale il soggetto si induce al negozio. I motivi sono irrilevanti per il diritto ma rileva solo il motivo illecito. Il contratto è illecito (quindi nullo) quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe (art.1345 CC). I caratteri necessari per l'annullamento quindi sono:

m   illecito;

m   determinante alla ragione del negozio;

m   comune alle parti (non basta la conoscenza di una delle parti ma ci vuole la condivisione del motivo).


Ci possono essere contratti in frode alla legge visti cioè come mezzi per eludere una norma imperativa (art.1344 CC).


OGGETTO

È la cosa o il diritto (reale o di credito) che il contratto trasferisce da una parte all'altra oppure le prestazione che una parte si obbliga ad eseguire a favore dell'altra. Il contratto ha più oggetti: es. la cosa venduta e il prezzo; .



L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art.1346 CC).

L'oggetto deve essere determinato o determinabile attraverso gli elementi compresi nel contratto.

Può essere oggetto del contratto una cosa futura.


FORMA

Il principio generale è la libertà delle forme cioè la forma assume requisito essenziale del contratto solo se la legge lo stabilisce a pena di nullità.

La legge però prevede una serie di contratti che devono farsi per atto pubblico o scrittura privata pena la nullità (art.1350 CC) es. beni immobili.

Si distinguono:

m   forma ad substantiam richiesta per la validità dell'atto, ai fini dell'accordo/efficacia

m   forma ad probationen necessaria per dare la prova dell'atto (prova documentale).



Le forme scritte:

L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato (fa prova in se). (art.2699 CC.)

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta (la prova scatta se il soggetto contro il quale viene prodotta non la disconosce). Ciò che fa prova non è il contenuto della dichiarazione ma la dichiarazione stessa. (art.2702 CC.)







Le trattative e la responsabilità precontrattuale. Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede (art.1337 CC).

Secondo buona fede vuol dire entrare nelle trattative con un serio desiderio a contrarre.

Se si viola questo principio di buona fede si incappa nella responsabilità precontrattuale che ci porta a dover riconoscere dei danni all'altro soggetto.

I danni risarcibili sono riconosciuti nei limiti del cosiddetto "interesse negativo". Dove si intende l'interesse che la parte di buona fede aveva a che le trattative non avessero avuto inizio.

L'interesse negativo si quantifica nelle spese delle perdute occasioni di stringere un altro valido contratto e dalla attività sprecata nelle trattative (danno emergente e lucro cessante).

La quantificazione dell'interesse negativo non può essere mai pari o superiore al valore del contratto che si sarebbe dovuto stipulare.




I rapporti giuridici preparatori:

Si intendono per rapporti giuridici preparatori quei rapporti diretti a fermare un affare, il cui assetto definitivo viene posticipato nel tempo. I rapporti giuridici preparatori sono:

m   contratto preliminare (artt.1351,2932 CC) con la stipulazione del contratto preliminare le parti si obbligano a stipulare un futuro contratto, detto contratto definitivo. Esistono i contratti preliminari unilaterali o bilaterali. La forma deve essere quella del contratto definitivo pena la nullità. L'art.2932 stabilisce che se colui che era obbligato a concludere un contratto non adempie l'altra parte può ottenere una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto non concluso e quindi non solo un risarcimento del danno. L'effetto definitivo avviene attraverso la stipulazione di un contratto nuovo;

m   opzione (art.1331 CC) è un contratto nel quale le parti convengono che una di esse rimane vincolata dalla propria dichiarazione mentre l'altra si riserva la facoltà di accettarla o meno. Diventa una proposta definitiva nel momento dell'accettazione della proposta effettuata dall'altra parte;

m   patto di prelazione: si distingue dagli altri rapporti giuridici in quanto non crea un obbligo a contrarre, ma più semplicemente crea un obbligo a preferire un determinato soggetto ad altri, a parità di condizioni, se ed in quanto si deciderà a contrarre.

m   proposta irrevocabile (art.1329 CC);

m   la prenotazione.

IL CONTRATTO PRELIMINARE

È il contratto con il quale le parti si obbligano, l'una nei confronti dell'altra, a concludere un futuro contratto, del quale predeterminano il contenuto essenziale. La ura più diffusa è il preliminare di vendita: è fonte di obbligazione, per una, di vendere, per l'altra, di comprare. Il trasferimento della proprietà si avrà solo quando le parti concluderanno il contratto definitivo.

Il codice civile ne prescrive la forma, ovvero quella del contratto definitivo; prevede l'eventualità che una delle parti non adempia il preliminare: l'altra parte può rivolgersi al giudice richiedere l'esecuzione forzata dell'obbligazione; egli emetterà una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso. Qui le parti si impegnano reciprocamente a ritrovarsi in un secondo momento per riprodurre il contratto già definitivo.



Altra ura è la minuta di contratto: le parti concordano su alcuni estremi del futuro contratto, ma non ancora su punti essenziali. Se non si raggiunge il successivo accordo sui punti mancanti, si dovrà ritenere di essere in presenza di un contratto con oggetto non determinato né determinabile, come tale nullo.


Condizioni generali di contratto (artt.1341-l342,1370,1679,2211,2965 CC): contratti di massa o di adesione. Vengono a mancare le contrattazioni individuali di pari forza.

Vengono a crearsi una serie di contratti standardizzati proposti ai consumatori che però fanno nascere una specie di diritto privato d'impresa visto l'impari equilibrio tra i due soggetti (impresa e consumatore).


Le condizioni generali di contratto sono il regolamento negoziale predisposto da un contraente per la regolazione di una serie infinita di successivi rapporti.

Art.1341 CC: Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

Il legislatore accetta il fenomeno delle condizioni generali ma esige come tutela della parte debole che ci sia la conoscenza da parte del contraente delle condizioni.

Arte.1342 CC: Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Viene così riconosciuta un po' di autonomia contrattuale.

Art.1341 II CC: sistema di protezione da clausole vessatorie (condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte):

m   limitazioni di responsabilità;

m   facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione;

m   decadenze;

m   limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni;

m   restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi;

m   tacita proroga o rinnovazione del contratto;

m   clausole compromissorie;

m   deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Strumento protettivo è il richiamo del consumatore sul contenuto della clausola in quanto esse non hanno effetto se non sono esplicitamente approvate per iscritto.

L'unione europea è intervenuta a protezione dei consumatori intervenendo con il Capo14 bis circa i contratti dei consumatori (Direttiva 5/4/1993 93/13 attuata con L.52 6/2/96). Nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

m   escludere o limitare la responsabilità;

m   prevedere l'alienazione di un diritto


I CONTRATTI CON IL CONSUMATORE

La protezione del consumatore, fa riferimento al contratto che intercorre tra parti così definite:

un professionista: chiunque, sia esso un imprenditore, individuale o collettivo, oppure un ente a scopo ideale oppure una pubblica amministrazione oppure un esercente una professione intellettuale, svolga in modo non occasionale una attività diretta alla produzione o alla distribuzione dei beni oppure alla prestazione di servizi;

un consumatore, intendendosi per tale solo la persona fisica che si procura, per contratto, i beni o i servizi, del professionista per utilizzarli a fini estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale, ossia a fini personali.


Le clausole vessatorie sono clausole contrattuali che provocano uno significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi reciprochi. Lo squilibrio si riferisce ai diritti e ai doveri che dal contratto derivano a favore dell'una o dell'altra parte. Esistono venti clausole vessatorie aperte, in quanto il consumatore può sempre dare la prova che una data clausola prova un significativo squilibrio. La sorte delle clausole è diversa a seconda che rientrino le ipotesi delle clausole 1,2,10, ovvero sono inefficaci; se fa parte delle altre 17, la clausola è inefficace solo se sia stata unilateralmente predisposta dal professionista.

L'inefficacia è relativa, in quanto, opera solo a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice ed è parziale, in quanto non colpisce l'intero contratto, ma solo la singola clausola.









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