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IL CONTRATTO

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IL CONTRATTO


Il contratto è la ura più importante di negozio giuridico che l'art. 1321 definisce come "l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale". Il contratto quindi si distingue dagli altri negozi giuridici perché in primo luogo non può mai essere unilaterale, e poi deve avere contenuto patrimoniale.

Gli elementi costitutivi del contratto in generale lo sono anche di tutti gli altri negozi giuridici e in particolare si distingue tra elementi essenziali,elementi accidentali ed elementi naturali.

Gli elementi naturali del contratto non si tratta di veri e propri elementi quanto piuttosto di effetti naturali impliciti in particolari ure contrattuali infatti essi si producono senza bisogno di previsione delle parti,salva contraria volontà manifestata dalle parti.



Gli elementi essenziali del contratto sono elencati nell'art. 1325 e sono comuni a tutti i contratti,in quanto debbono necessariamente sussistere perché un contratto possa esistere;ne consegue che la loro mancanza incide sulla validità dello stesso consentendo la dichiarazione di nullità. Tali elementi sono:l'accordo delle parti;la causa; l'oggetto;la forma;

1) Accordo parti ;affinché un contratto nasca e sia produttivo di effetti giuridici occorre una dichiarazione di volontà delle parti; 

A seconda dei modi in cui questa dichiarazione viene espressa si distingue in :

dichiarazione espressa quando la volontà delle parti viene dichiarata per iscritto,oralmente o con qualsiasi altro segno idoneo a rendere palese la propria volontà;

dichiarazione tacita quando la volontà delle parti,o di una di esse,non viene dichiarata espressamente ma la si deduce dal comportamento.

Il silenzio è considerato assenso solo dove una precisa norma affida alla parte l'onere di dichiarare la propria volontà; se questi tace allora accoglie gli effetti.

N.B. Può capitare che in un negozio la dichiarazione di volontà diverga dall'intento delle parti. Il legislatore risolve tale controversia con la teoria dell'affidamento; secondo questa teoria, se la dichiarazione diverge dal volere interno delle parti,ma colui cui essa è destinata era incapace di conoscere tale divergenza, il negozio è valido; è invalido se il destinatario conosceva tale divergenza.


2) Causa del negozio giuridico è definita come la funzione economico-sociale,che il contratto obbiettivamente persegue ovvero lo scopo obbiettivo del contratto. Non vanno confusi con la causa i motivi,cioè gli scopi individuali che hanno indotto le parti alla conclusione del contratto. La causa in quanto elemento essenziale del contratto incide sulla sua validità, i motivi di regola sono irrilevanti,salvo casi previsti dalla legge. L'illiceità dei motivi produce la nullità del contratto nel caso stabilito dall'art. 1345 e in particolare la produce:

se il motivo è illecito

se  il motivo illecito sia comune ad entrambe le parti

se il motivo illecito comune  è esclusivo e quindi determinante del consenso (nella donazione o nel testamento il motivo illecito rende nullo l'atto, mentre l'errore sul motivo,credevo una cosa che invece non era vera,rende impugnabile l'atto a condizione che sia stato l'unico motivo per cui è stato disposto).

La causa può esserci all'inizio ma poi venire a mancare; in questo caso si può rescindere dai contratti e sciogliere quindi le proprie obbligazioni.  Si definisce causa illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico (illegale), al buon costume (immorale): l'illiceità della causa produce la nullità del negozio cioè nessun effetto, e chi ha eseguito un amento ha diritto alla ripetizione.

I negozi astratti producono i propri effetti a prescindere alla causa; ma se la causa non esiste o è illecita si può agire per la restituzione a prestazione avvenuta. I negozi astratti richiedono sempre una forma solenne. L'esempio classico è la cambiale, infatti non posso oppormi al terzo giratario eccependo l'insussistenza del primo rapporto. Un negozio che non sia astratto si dice  negozio causale.

Il negozio in frode alla legge è quello che pur rispettando la legge alla lettera costituisce il mezzo per eludere un'altra norma.

Astrazione processuale: in un negozio causale chi agisce per ottenere la prestazione non ha l'onere di dimostrare l'esistenza o la liceità della causa; l'onere di dimostrare l'illiceità grava sul convenuto se vuole sottrarsi alla condanna.


3) La forma nel nostro ordinamento vige il principio della libertà della forma,per il quale le parti sono libere di scegliere qualsiasi modalità di esteriorizzazione. Il codice civile nell'art. 1325 stabilisce però che la forma è un requisito fondamentale del contratto "quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità". La forma dunque non è un elemento esenziale di tutti i contratti ma solo di quelli per la cui validità la legge richiede ed impone una determinata forma: forma ad substantiam

Il codice civile indica anche quali sono gli atti da farsi per iscritto sotto pena di nullità. Dall'art. 1350 si presume che essi sono gli atti pubblici e le scritture private. La forma ad substantiam richiesta  per alcuni negozi(detti formali o solenni) rappresenta un onere per le parti ,che senza di essa non possono realizzare l'intento negoziale,giacche il negozio privo della forma necessaria è nullo. Talvolta lo stato per i contratti con forma ad substantiam richiede un bollo per motivi fiscali oppure la trascrizione che ha carattere pubblicitario; mancando questi requisiti il negozio può essere annullabile o nei casi meno gravi c'è una sanzione pecuniaria per le parti.

Dal caso in cui un requisito di forma di un atto sia imposto dalla legge va tenuto distinto il caso in cui un requisito di forma sia imposto dagli stessi privati(c.d. formalismo convenzionale) ossia le parti si impegnano a rispettare particolari modalità nella conclusione di un successivo contratto è il caso per esempio dell'inserimento di clausole rescissorie ecc .

Non sempre la legge prevede dunque una determinata forma come elemento essenziale,in alcuni casi infatti la forma è richiesta al fini di prova:forma ad probationem. Ciò significa che il contratto anche se non è stipulato nella forme richiesta è comunque valido e d efficace. La mancanza della forma produce solo una limitazione dei mezzi di prova ai quali si può fare ricorso per dimostrare l'esistenza e la validità del negozio,ne sono esempio tipico i contratti di assicurazione.


4) Oggetto esso è la cosa o più in generale il diritto che il contratto trasferisce da una parte ad un'altra,oppure la prestazione che una parte si obbliga a eseguire a favore dell'altra. L'oggetto del contratto deve esser possibile,lecito,determinato o determinabile. L'oggetto è possibile quando nella realtà  fisica la cosa già esiste o può comunque venire ad esistenza,se si tratta di un comportamento umano quando questo è idoneo a conseguire il risultato dedotto del contratto. L'oggetto è lecito quando non è contrario alla legge,all'ordine pubblico e al buon costume. L'oggetto è determinato quando è indicato dalle parti nella quantità e nella qualità in modo esauriente,mentre è determinabile quando i criteri di individuazione della sua qualità-quantità sono enunciati dal contratto stesso o da esso ricavabili.


Gli elementi accidentali del contratto sono gli elementi che possono liberamente essere apposti dalla volontà delle parti,anche se una volta inclusi nel contratto,diventano obbligatori,condizionando la stessa efficacia del contratto. Gli elementi accidentali possono essere introdotti in qualsiasi fattispecie contrattuale e sono la condizione,il termine e il modo.


1) La condizione è l'avvenimento futuro ed incerto dal quale le parti fanno dipendere o la produzione degli effetti del negozio cui la condizione è apposta, o l'eliminazione degli effetti che il negozio ha già prodotto(art. 1353). La condizione può essere :

sospensiva se ad essa è subordinata l'efficacia del negozio; l'avverarsi di questa rende il negozio efficace;

risolutiva se ad essa è subordinata l'eliminazione degli effetti che il negozio ha già posto in essere.

La condizione inoltre, sia sospensiva che risolutiva,si distingue in:

casuale se il suo avvenimento dipende dalla volontà di terzi

potestativa se dipende dalla volontà di una delle parti

mista se dipende in parte dal caso o della volontà dei terzi.

La condizione potestativa a sua volta si divide in :

meramente potestativa se consiste in un comportamento della stessa parte obbligata che  può tenerlo o meno secondo il suo arbitrio

potestativa semplice se consiste in un comportamento che ,anche se volontario,non è meramente arbitrario,perché consta di  qualche sacrificio o perché la volontà del debitore o dell'alienante dipende da una serie di motivi e interessi ,sia pur rimessi alla sua valutazione.

Circa la condizione meramente potestativa assume particolare importanza sul piano pratico,in quanto l'art. 1355 stabilisce che è "nullo il contratto che preveda l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo" che sia sottoposto ad una condizione sospensiva meramente potestativa. La giustificazione della invalidità del negozio in tale ipotesi è evidente: un impegno dell'alienante o del debitore condizionato al suo mero capriccio è un non senso,è come se non fosse mai stato preso,la condizione pertanto risulta viziata e quindi è viziato l'intero negozio(c.d. vitiatur et vitiat).

La condizione finora definita è la conditio facti che si distingue dalla conditio iuris che è un elemento previsto e stabilito dalla legge che incide sull'efficacia del contratto e sul quale la volontà delle parti non influisce.

Non tutti i negozi giuridici tollerano l'apposizione di una condizione come per es. il matrimonio,la cambiale . quando un negozio non tollera condizione si parla di actus legitimus.


N.B. La presupposizione è una condizione implicita cioè non dichiarata; sebbene la legge non prevede la tutela di una cosa non scritta, se la controparte del contratto conosceva la presupposizione è data la possibilità di risoluzione del contratto.


Illiceità e impossibilità della condizione

La condizione è illecita quando è contraria alle norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume; circa gli effetti dell'illiceità della condizione il codice non adotta una disciplina uniforme per tutti i negozi:occorre distinguere tra i negozi mortis causa e i negozi inter vivos :la condizione illecita si ha per non apposta nei primi,rende invece nulli i secondi.

La condizione è impossibile quando l'evento non può avverarsi o dal punto di vista naturale o da quello giuridico. Sul piano delle conseguenze diversa è la disciplina prevista dalla legge a seconda che si tratti di condizione sospensiva o risolutiva. Nel primo caso il contratto è nullo,nel secondo il contratto è valido e la condizione si ha per non apposta.

L'ordinamento disciplina con apposite norme la situazione che viene a crearsi nella fase di pendenza della condizione,ossia nel periodo di tempo intercorrente tra la conclusione del contratto e l'avverarsi dell'evento dedotto in condizione. Durante la pendenza della condizione infatti le parti si trovano in una situazione di aspettativa(attesa legalmente tutelata) in forza del quale hanno diritto a che la situazione non venga modificata. In particolare  la legge riconosce alla parte interessata di compiere atti conservativi, chiedere il sequestro conservativo; è data anche la facoltà di alienare il diritto ma questo risulta sempre sottoposto alla condizione originaria.

Con il verificarsi o il mancato verificarsi dell'evento dedotto in condizione,la situazione di incertezza connessa alla fase di pendenza si scioglie in modo definitivo,avendosi o la definitiva produzione o la definitiva eliminazione degli effetti contrattuali. In ogni caso vale il principio della retroattività stabilito dalla legge (art.1360),per il quale gli effetti dell'avveramento o mancato della condizione retroagiscono al momento in cui il contratto è stato concluso. Si tratta però di un principio pienamente disponibile dalle parti,le quali sono sempre libere di riportare gli effetti del contratto o della sua risoluzione ad un momento diverso. Inoltre il codice stesso prevede che la condizione risolutiva apposta ad un contratto ad esecuzione continuata o periodica non possa,in mancanza di patto contrario,comportare la restituzione delle prestazioni già eseguite. La retroattività non si applica agli atti di amministrazione compiuti in pendenza della condizione da colui che esercita il diritto e non si applica neanche ai frutti percepiti in pendenza della condizione.


2) Il termine è l'avvenimento futuro e certo dal quale(termine iniziale) o fino al quale(termine finale),debbono prodursi gli effetti del negozio. Nel termine è certo il verificarsi dell'evento,può essere però incerta la data in cui questo si verificherà;perciò il termine si distingue in determinato e indeterminato. Si parla inoltre di termine sospensivo o iniziale di efficacia se l'apposizione di esso è intesa a dilazionare nel tempo gli effetti del contratto ,si ha termine estintivo o finale di efficacia se la sua previsione contrattuale è intesa a provocarne la cessazione. ½ sono atti che non tollerano l'apposizione di un termine e sono detti anche essi actus legitimi.

Anche nel termine si distinguono il momento della pendenza e della scadenza. Durante la pendenza ,il diritto non può essere esercitato perché il termine ha appunto lo scopo di definirne l'esercizio. Ma se l'altra parte adempie la sua obbligazione essa non può ripetere la prestazione perché non può chiedere la restituzione di ciò che dovrà poi essere dato.

Alla scadenza del termine si verificano gli effetti del negozio, ma questi non retroagiscono al momento della conclusione del negozio stesso.

N.B. Il temine fissato dalla volontà del debitore non ha alcun effetto sulla validità del contratto.


3) Il modo od onere è una clausola accessoria che si appone ad una liberalità allo scopo di limitarla,imponendo un dovere per esempio di condotta; può consistere in un obbligo di dare, di fare o di non fare. Il modo può essere apposto solo nei negozi a titolo gratuito. Non deve considerarsi modo la semplice raccomandazione, il desiderio o la preghiera che implicano un obbligo morale. Il modo si distingue anche dalla condizione sospensiva perché esso non sospende l'efficacia del negozio. Il modo impossibile o illecito si ha per non apposto a meno che non risulti l'unico motivo determinante del negozio.

L'adempimento dell'obbligo giuridico nascente dal modo può essere chiesto da ogni interessato, e in caso di inadempimento dell'obbligo può essere pronunciata dal giudice la risoluzione del contratto. [art. 648 codice civile].






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