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IL DIRITTO PRIVATO

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IL DIRITTO PRIVATO


Il diritto è un sistema di regole per la soluzione di conflitti fra gli uomini.

La funzione del diritto è di proibire l'uso della violenza per la soluzione dei conflitti e quindi di risolvere i conflitti con l'applicazione di regole predeterminate. Queste regole compongono un sistema: ciascuna concorre ad assolvere una funzione complessiva, che è di adeguare i rapporti fra gli uomini ad un dato modello di ordinata convivenza e di realizzare un equilibrio generale.

Questi sistemi di regole mutano nel tempo o si variano nello spazio.


Per ordinare una società occorre che, ad una superiore autorità, sia riconosciuta la preliminare funzione di creare regole e che, ad un'altra autorità, sia attribuita la funzione di applicare quelle regole. Nella società in cui viviamo ci sono tre autorità che creano diritto: lo Stato, la Comunità Europea e Regioni, Province. Il diritto è esercitato dall'autorità giudiziaria e dalla Corte di Giustizia.



In altre società vige il sistema di common law: le pronunce dei giudici, oltre che risolvere il caso, vincolano i giudici che saranno chiamati a risolvere casi simili. Così l'autorità giudiziaria crea essa stessa il diritto.

Ciascuna regola di diritto è solo un frammento di un sistema unitario, e l'unità del sistema comporta che essa deve essere applicata in modo coordinato con ogni altra regola di codici e delle tante altre leggi vigenti.


Il diritto vige perché è accettato, se non da tutti, dalla maggior parte di coloro che vi sono sottoposti: la sua legittimazione, da un punto di vista sostanziale, non è l'autorità, ma è il consenso.



L'unità elementare del sistema del diritto è la norma giuridica; il sistema nel suo complesso, ossia l'insieme delle norme che lo compongono, prende il nome di ordinamento giuridico. Per indicare più norme si suole parlare di istituto.

Ciascuna norma consiste in un comando o precetto, formulato in termini generali ed astratti; il testo delle leggi è diviso in articoli, numerati in ordine progressivo, suddivisi in commi.

Il discorso delle norme giuridiche è un discorso in funzione precettiva in quanto prescrivono un dato comportamento.

Sono precetti generali perché non si rivolgono a singole persone, ma ad una serie di persone. Sono precetti astratti perché non riguardano fatti concreti, ma una serie ipotetica di fatti.


Sono regole precostituite, infatti, sono create prima dell'insorgere; la preCostituzione ha la funzione di assicurare uniformità e corrisponde al principio della certezza (i singoli devono sapere in anticipo quali sono comportamenti leciti e quali illeciti).

La sentenza è un comando individuale e concreto.

Il grado di generalità e di astrattezza delle norme può essere più o meno elevato. Il più alto grado è raggiunto dalle norme che si rivolgono a chiunque o che si riferiscono a qualunque fatto.

Sono le norme dette di diritto comune o generale che prendono in considerazione specifiche condizioni. Sono invece di diritto speciale, quelle con limitato grado di generalità ed astrattezza (delimitano la serie di soggetti cui si rivolgono o dei fatti cui si riferiscono).



Il diritto privato o diritto comune è applicabile tanto nei rapporti fra soggetti privati quanto nei rapporti ai quali partecipa lo Stato o altro ente pubblico.

Il diritto privato caratterizza l'intero settore dell'attività economica, infatti, si rivela come il diritto meglio adeguato allo svolgimento di attività imprenditoriali.

Il diritto pubblico riguarda solo i rapporti ai quali partecipa lo Stato o altro ente pubblico. Riguarda quei rapporti ai quali lo Stato o altri enti pubblici partecipano quali enti dotati di sovranità.

Il diritto pubblico regola l'organizzazione dello Stato e i rapporti autoritativi, cioè basati sull'esercizio dei poteri sovrani.

Il diritto pubblico si articola in diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto processuale.



Il rapporto giuridico è ogni rapporto fra gli uomini regolato dal diritto oggettivo; entro questo rapporto, possiamo distinguere un soggetto passivo (la norma gli impone un dovere) e un soggetto attivo (l'interesse del quale quel dovere è imposto).

Nel rapporto giuridico al dovere del soggetto passivo si contrappone un potere sovrano del soggetto attivo detto potestà in imperio.

Entro la categoria dei diritto soggettivi, vi sono i diritti assoluti (sono riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti), come i diritti reali e della personalità, e diritti relativi (spettano ad un soggetto nei confronti di una o più persone), come i diritti di credito e di famiglia.

La soggezione ricorre quando una norma espone un soggetto a subire, passivamente, le conseguenze di un atto altrui. Ai poteri riconosciuti  dal diritto privato si dà il nome di diritti potestativi.

Diverso tanto dal dovere quanto dalla soggezione è l'onere: comportamento che il soggetto è libero di osservare o di non osservare, ma che deve osservare se vuole realizzare un dato risultato.

Nel diritto soggettivo, il soggetto portatore dell'interesse protetto coincide con il soggetto titolare del diritto. Può accadere, però, che il diritto oggettivo attribuisca ad un soggetto una pretesa a protezione di un interesse altrui (potestà).

Le potestà sono poteri propri del soggetto, anche se spettatigli nell'interesse altrui; non vanno confuse con i poteri derivati in forza dei quali un soggetto è abilitato ad agire nell'interesse altrui per incarico conferitogli dallo stesso interessato; o vi è abilitato per provvedimento della pubblica autorità e in tal caso il potere di provvedere all'interesse altrui prende il nome di ufficio.



Il fatto giuridico è ogni accadimento, naturale o umano, al verificarsi del quale l'ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico, costitutivo o modificativo o estintivo di rapporti giuridici. Può essere un fatto umano: è il caso in cui la Costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto giuridico si produce solo come effetto di un consapevole e volontario comportamento dell'uomo. La categoria do distingue fra fatti o atti leciti e fatti o atti illeciti; si distingue fra comportamenti discrezionali e dovuti, a seconda che il soggetto sia libero di compierli oppure vi sia obbligato.

Gli atti giuridici sono una sottocategoria dei fatti giuridici e si possono definire come atti destinati a produrre effetti giuridici. Sono di due specie:

m   Dichiarazioni di volontà: si distinguono per lo specifico ruolo che in essi si svolge la volontà dell'uomo: l'effetto giuridico si ricollega alla volontà degli effetti; è il caso del contratto che è l'atto risultante dall'accordo di due o più parti diretto a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.

m   Dichiarazioni di scienza: il linguaggio legislativo indica con il nome di atti anche le dichiarazioni di scienza. Con esse il soggetto dichiara di avere conoscenza di un fatto giuridico. L'effetto è di provare l'esistenza di fatti giuridici, di per sé costitutivi o modificativi di rapporti.


I negozi giuridici sono atti di volontà, ossia quelli che per il codice civile rientrano fra gli atti giuridici.





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