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IL GRUPPO FAMILIARE



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Il gruppo familiare

Famiglia legittima: fondata sul matrimonio, ha piena tutela giuridica.

Famiglia di fatto: gruppo familiare costituito senza matrimonio, la cui rilevanza giuridica è limitata.

Gli art. 29,30 e 31 della Costituzione attraverso il diritto di famiglia sanciscono che la famiglia

è difesa come luogo di espressione e strumento della persona ma è protetta anche la personalità dei singoli al suo interno;



non è un ente che possa avere un'identità separata da quella dei suoi componenti;

è riconosciuta come società naturale (cioè non creata dal diritto) e come tale deve trovare al suo interno le regole del vivere, cioè non spetta al giudice o all'amministrazione pubblica indirizzare la vita familiare (autonomia della famiglia).

L'art. 29 sancisce l'uguaglianza morale e giuridica tra coniugi e prevede che possa essere limitata solo per garantire l'unità della famiglia.

Art. 30 à è un diritto e un dovere dei genitori mantenere, educare e istruire i li.


Nell'uso ampio, con famiglia si intende l'insieme delle persone che sono legate tra loro da vincoli di coniugio o parentela.

Il coniugio è il rapporto che si stabilisce con il matrimonio tra marito e moglie, che cessa soltanto con lo scioglimento del matrimonio.

La parentela è il vincolo che unisce tra loro persone che discendono da uno stesso stipite:

parentela in linea retta: tra persone che discendono l'una dall'altra;

parentela in linea collaterale: tra persone che hanno un ascendente comune, ma non discendono l'una dall'altra.

La parentela viene anche differenziata in

legittima, sulla base del matrimonio;

naturale, per filiazione fuori dal matrimonio.

Della parentela è importante il grado

nella linea retta ci sono tanti gradi quante le generazioni;

nella linea collaterale i gradi corrispondono al numero di generazioni per risalire fino allo stipite comune e discendere all'altro parente.

L'affinità è il vincolo tra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge.

Nel termine matrimonio si differenziano due elementi:

matrimonio atto, cioè l'atto con cui si costituisce il vincolo coniugale; attiene la disciplina delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio, della celebrazione, delle cause di invalidità e delle impugnazioni;



matrimonio rapporto, cioè il vincolo che lega tra loro i coniugi; attiene la disciplina dei diritti e doveri dei coniugi, della separazione personale, dello scioglimento del vincolo, dei rapporti patrimoniali tra coniugi.

Modi di contrarre matrimonio:

matrimonio civile;

matrimonio concordatario: matrimonio canonico (cioè religioso) con effetti civili. La sentenza ecclesiastica diviene efficace nell'ordinamento italiano a seguito di una sentenza di deliberazione della Corte d'Appello.

Il matrimonio è governato da regole inderogabili; è

un atto puro, cioè non sopporta condizione o termine (se celebrato lo stesso esse sono nulle);

un atto libero, è quindi priva di effetti obbligatori la promessa di matrimonio ed è nulla qualsiasi convenzione o clausola contrattuale che preveda l'obbligo di sposarsi;

un atto personalissimo, che non ammette sostituzione o rappresentanza né volontaria né legale. Tuttavia è permesso il matrimonio per procura quando uno degli sposi sia militare o a seguito delle forze armate in tempo di guerra, o non possa essere presente per gravi motivi;

atto solenne, per il quale la legge prescrive requisiti di forma inderogabili;

atto pubblico, che combina la manifestazione della volontà degli sposi con le dichiarazioni di un pubblico ufficiale.

Possesso di stato, cioè quando sia provato che due persone hanno nome, modo di vita e fama di marito e moglie. Il possesso di stato se conforme a un atto esistente ma difettoso sana ogni vizio di forma dell'atto.







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