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IL MATRIMONIO

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IL MATRIMONIO


La legge non enuncia una definizione di matrimonio, di cui fornisce un'analitica disciplina. Il matrimonio- atto viene conurato come un negozio bilaterale, puro (cioè al quale non possono essere apposti termini e condizioni) e solenne, che consiste nella manifestazione di volontà, espressa con una certa forma e un determinato contesto da due soggetti di sesso diversi, diretta a costituire tra loro un rapporto giuridico personale, qualificato dall'ordinamento come matrimonio.


LA PROMESSA DI MATRIMONIO à si identifica nel fidanzamento ufficiale. Essa sussiste quando ricorra una dichiarazione espressa o tacita, normalmente resa pubblica nell'ambito della parentela, delle amicizie e delle conoscenze, di volersi frequentare con l'intento serio di sposarsi. La promessa non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che non si fosse convenuto per il caso di non adempimento. Tuttavia produce alcuni effetti giuridici, quali la restituzione dei doni e il risarcimento dei danni (artt. 90 e 91cc).




LE CONDIZIONI PER CONTRARRE MATRIMONIO - artt. 84- . -90cc à sono i requisiti indispensabili per una valida stipulazione del matrimonio; la loro mancanza è motivo di invalidità. La dottrina distingue tre categorie di requisiti per contrarre matrimonio: 1) quelli necessari per l'esistenza giuridica dell'atto; 2) quelli prescritti come condizione di validità del matrimonio (impedimenti dirimenti); 3) quelli che ne condizionano la semplice regolarità (impedimenti impedienti).

ETA'à la previsione di un'età minima per contrarre matrimonio è volta a garantire l'idoneità fisica e psichica dei nubendi, ossia l'attitudine al rapporto sessuale e alla procreazione, nonché la consapevolezza in merito agli obblighi matrimoniali e la capacità ad adempierli. L'età minima per contrarre matrimonio è 18 anni, 16 anni se emancipati.

L'INTERDIZIONE PER INFERMITA' DI MENTE à a norma dell'art. 85 cc, l'interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio. La ratio della norma risiede nell'esigenza di proteggere l'incapace.

LIBERTA' DI STATO à l'art. 96 cc stabilisce che non può contrarre un matrimonio chi sia già vincolato da un precedente matrimonio.

LA PARENTELA, L'AFFINITA', L'ADOZIONE, L'AFFILIAZIONE impediscono legami matrimoniali in base all'art. 87 cc. La parentela, anche naturale, in linea retta all'infinito e in linea collaterale di secondo grado da luogo ad impedimenti non dispensabili (cioè non rimovibili dall'autorità giudiziaria); la parentela di terzo grado in linea collaterale - zio/a e nipote - è invece dispensabile (cioè può essere rimossa con autorizzazione giudiziale).

IL DELITTO à art. 88 cc: sancisce il divieto di celebrare il matrimonio tra persone delle quali una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

DIVIETO TEMPORANEO DI NUOVE NOZZE à art. 89 cc sancisce che la donna prima di contrarre un nuovo matrimonio deve aspettare almeno 300 giorni dalla morte del precedente coniuge o dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio o di cessazione degli effetti civili o di annullamento del precedente matrimonio. Questo termine di collega alla presunzione di concepimento in costanza di matrimonio.


LE FORMALITA' PRELIMINARI DEL MATRIMONIO: PUBBLICAZIONE à il matrimonio deve essere di regola preceduto dalla pubblicazione, la cui mancanza non ne consente la celebrazione. La pubblicazione ha il duplice scopo di rendere conoscibile ai terzi l'intenzione delle parti di contrarre matrimonio per consentire la eventuale proposizione di opposizione e di avviare gli accertamenti dell'ufficiale di stato civile sull'inesistenza di impedimenti al matrimonio.


LE OPPOSIZIONI AL MATRIMONIO à ne sono legittimati i genitori, e in loro mancanza gli ascendenti e i collaterali entro il terzo grado; in caso di tutela o curatela sono legittimati anche il tutore o il curatore. Se la causa di opposizione è costituita dal vincolo di un precedente matrimonio, la legittimazione è riconosciuta anche al coniuge del subendo; se la causa è la violazione del divieto di nuove nozze temporaneo, la legittimazione spetta ai parenti del precedente marito, e in caso di divorzio, anche al precedente marito. Se l'opposizione è stata  proposta da chi non ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale può, con proprio decreto, sospendere la celebrazione del matrimonio sino a che sia stata rimessa l'opposizione.


LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO à il matrimonio ai sensi dell'art. 106 cc deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale. L'art. 110 cc prevede, tuttavia, che previo raddoppio del numero dei testimoni, la celebrazione possa tenersi anche in luogo diverso quando uno degli sposi, per infermità o per altri impedimenti, sia nell'impossibilità di presentarsi nella casa comunale. Il matrimonio viene solitamente celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile al quale gli sposi hanno presentato la richiesta di pubblicazione. Immediatamente dopo la celebrazione l'ufficiale di stato civile compila l'atto di matrimonio, nel quale devono essere riportate anche le eventuali dichiarazioni delle parti circa il riconoscimento o la legittimazione di li naturali, o relative alla scelta della separazione dei beni. La funzione dell'atto del matrimonio è semplicemente quella di costituire la prova privilegiata nella dimostrazione dello stato coniugale.


LE SINGOLE CAUSE DI INVALIDITA' DEL MATRIMONIO possono essere:

invalidità derivanti da assenza delle condizioni per contrarre matrimonio;

invalidità derivanti da vizi del consenso;

simulazione;

matrimonio putativo;

matrimonio dell'incapace naturale.


INVALIDITA' DERIVANTI DA ASSENZA DELLE CONDIZIONI PER CONTRARRE MARIMONIO à LA MANCANZA DI LIBERTA' DI STATO: il matrimonio celebrato in violazione dell'art. 86 cc può essere impugnato dal coniuge, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da coloro che abbiano un interesse legittimo e attuale.

I VINCOLI DI PARENTELA, AFFINITA', ADOZIONE E L'IMPEDIMENTO PER DELITTO à il matrimonio contratto in violazione dell'art. 87 cc è invalido in quanto contrastante con il divieto di ordine pubblico dell'incesto. Occorre distinguere a seconda che l'impedimento sia dispensabile o meno: nel primo caso, l'azione non può essere proposta trascorso un anno dalla celebrazione del matrimonio, con conseguente effetto sanante del decorso del tempo sul vizio dell'atto; nel secondo caso, invece, l'invalidità è insanabile e la relativa azione imprescrittibile.

E' nullo anche il matrimonio celebrato in violazione dell'art. 88 cc: si tratta di una nullità insanabile ed imprescrittibile e la relativa azione può essere esercitata dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da coloro che hanno un interesse legittimo e attuale.

IL DIFETTO DI ETA' à il matrimonio contratto dal minore o dal sedicenne non autorizzato, può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero.

IL MATRIMONIO DELL'INTERDETTO à l'art. 119 cc prevede che il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente possa essere annullato a richiesta del tutore, del pubblico ministero e di tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al momento del matrimonio era già pronunciata sentenza di interdizione passata in giudicato, oppure se l'interdizione è stata pronunciata posteriormente, ma l'infermità preesisteva al tempo del matrimonio.


IL MATRIMONIO DELL'INCAPACE NATURALE àl'art. 126 cc prevede che possa essere impugnato da quello dei coniugi che prova di essere stato incapace di intendere e di volere, per qualunque causa anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. Se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace abbia recuperato la pienezza delle sue facoltà mentali, l'azione non può essere proposta. In mancanza di coabitazione, il termine di prescrizione è quello decennale, decorrente dalla celebrazione.


LE INVALIDITA' DERIVANTI DA VIZI DEL CONSENSO àLA VIOLENZA: si tratta di violenza morale. Dal punto di vista soggettivo, la minaccia deve suscitare impressione su una persona normale e sensata; tale criterio astratto va contemperato dai criteri dell'età, del sesso e della condizione della persona i quali influiscono sulla valutazione della forza intimidatrice della minaccia. Legittimato all'azione è solo il coniuge il cui consenso è stato estorto con violenza. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che sia cessata la violenza. In mancanza di coabitazione, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale.

IL TIMORE à è un vizio invalidante qualora sia di eccezionale gravità e derivi da cause esterne allo sposo. E' definito come l'impulso psicologico che la percezione di un pericolo esercita sulla persona.

L'ERRORE à con la riforma del 1975 accanto all'errore sull'identità della persona, si è introdotta la ura dell'errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge. E' essenziale che l'errore abbia avuto efficienza determinante nel procedimento formativo della volontà, nel senso che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute. L'errore deve riguardare: 1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di un'anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; 2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a 5 anni; 3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; 4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a 2 anni; 5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore.


LA SIMULAZIONE à art. 123 cc. Ricorre quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. Presupposto fondamentale è l'esplicita e antecedente pattuizione tra i nubendi preordinata ad escludere la società coniugale una volta sposati; accordo dal quale emerga che i coniugi vogliano dar vita soltanto ad una apparenza di matrimonio. Se i simulanti vogliono però non dare attuazione ad alcuni aspetti del matrimonio non fondamentali non si è in presenza di simulazione. La legittimazione all'impugnazione del matrimonio spetta a ciascuno dei coniugi. L'azione non può essere proposta nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione delle nozze, oppure, se non vi sia stata convivenza, decorso un anno dalla celebrazione stessa.


IL MATRIMONIO PUTATIVO à è quel matrimonio invalido celebrato in buona fede da almeno uno dei coniugi che lo consideravano valido al momento della celebrazione. Pur essendo nullo produce ugualmente effetti in favore dei coniugi, o di uno di essi, e dei li; l'eccezione si giustifica per tutelare il coniuge in buona fede e la prole. Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono in favore dei coniugi fino alla sentenza che pronunzia nullità, se però è solo una il coniuge in buona fede gli effetti sono validi solo per lui. Rispetto alla prole gli effetti del matrimonio valido si producono senza limitazioni temporali sia per i li nati durante il matrimonio, sia per quelli nati prima e riconosciuti all'interno di esso, quindi prima della sentenza di nullità. L'art. 129 cc stabilisce che quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni, l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro. L'art. 129 bis cc prevede che il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio sia tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità.


IL MATRIMONIO CONCORDATARIO à è regolato in conformità del concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia. È regolato dal diritto canonico quanto alla celebrazione ed ai requisiti di validità, ed acquista effetti civili dal momento della celebrazione delle nozze, a seguito della trascrizione nei registri dello stato civile; il matrimonio rapporto è invece disciplinato interamente dal diritto statale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi e redigerà, quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.


IL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEI CULTI AMMESSI NELLO STATO à la disciplina è quella prevista nel codice civile per i matrimoni celebrati davanti all'ufficiale di stato civile, salvo quanto diversamente previsto dalla legge 24 giugno 1929 n°1159: tale legge prevede una disciplina generale relativa ai matrimoni di tutte le religioni diverse da quella cattolica.


IL MATRIMONIO CELEBRATO ALL'ESTERO à i cittadini italiani possono celebrare il matrimonio in un paese straniero secondo le forme ivi stabilite, purché ricorrano le condizioni necessarie dettate dal codice civile agli articoli 84 e ss. Se i coniugi sono entrambi cittadini italiani, i loro rapporti sono regolati dalla legge italiana, diversamente dallo stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.


IL MATRIMONIO DELLO STRANIERO à lo straniero può contrarre matrimonio in Italia ed in tal caso presentare il nullaosta dell'autorità competente del suo paese. In mancanza del rilascio del nullaosta, se ingiustificato, il tribunale può decidere di autorizzare il matrimonio. Anche lo straniero è soggetto alle disposizioni contenute nel cc agli art. 85, 86, 87, 88 e 89.






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