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IL NOSTRO PERCORSO - Inquadramento teorico - ALTRI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

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IL NOSTRO PERCORSO


le "Persone"? capacità; diritti della personalità

 








le "Cose" concetto di "bene", classificazioni


 

 

 






mobili  mobili registrati immobili


i rapporti tra "persone" e "persone"

diritti della personalità   obbligazioni


 


i rapporti tra "persone" e "cose"


 






DIRITTI DELLA PERSONALITÀ



Art. 2 Cost.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economia e sociale.



Cosa sono? Quali caratteristiche?

di certo . diritti soggettivi assoluti non patrimoniali


essenziali: diritti senza i quali la personalità rimarrebbe attitudine priva di senso


intrasmissibili

indisponibili

irrinunciabili

inalienabili

il valore della persona è tutelato anche "contro"

lo stesso titolare


non espropriabili

non surrogabili

imprescrittibili


ma, . sfumature

non tutti i diritti di questo genere sono davvero "essenziali"

possibili sfruttamenti economici (es., immagine)

categoria "mobile"

Inquadramento teorico


varie proposte interpretative

teoria "pluralista"

teoria "monista"

. altre



Esistono tanti diritti della personalità, quanti sono riconosciuti dal legislatore; l'interprete può completare l'elenco con l'analogia


Esiste un diritto generale della personalità, con molteplici aspetti, che sono indicati esplicitamente dal legislatore o sono riconosciuti dall'interprete . confine mobile in funzione del progresso e della coscienza sociale




FONTI (plurime)


Costituzione

Fonti internazionali (Conv. Eu. Dir. Uomo; Conv. Dir. Uomo e Biomedicina, sectiune dell'ONU . .)

Codice Penale

Codice Civile

Leggi speciali

TUTELA CIVILE DELLA PERSONA






Molti diritti della personalità sono tutelati anche in sede penale; il giudizio civile è caratterizzato da




Autonomia dei giudizi e dei criteri

no amnistia

no archiviazione

diversi effetti prescrizione

diversi gli strumenti di tutela

diverse le esimenti (es. provocazione solo penale)



Atipicità della tutela civile/tipicità di quella penale







VITA e INTEGRITÀ FISICA


per il c.p., omicidio, lesioni personali


per il diritto civile . "danno ingiusto"

la salute è un diritto soggettivo assoluto, quindi è certamente un "interesse oggetto di protezione da parte dell'ordinamento"


c.c. 5, indisponibilità parti del corpo


lesione integrità fisica = danno patrimoniale + danno non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale: c.c.2059)


vita ?

problema vita = 0% salute

vita salute


soluzione attuale,

non è risarcibile la morte in sé


danno biologico da morte, vincente il

c.d. "orientamento compromissorio" (compromissorio rispetto alle due ipotesi contrapposte che rispettivamente affermano, e negano, all'evento "morte" il valore di massima compromissione della salute).


Ove la morte della vittima dell'illecito avvenga immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, non v'è danno biologico poiché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita (Corte cost. 372/94); ai superstiti potrà essere accordato il risarcimento del danno biologico che sia già maturato nel patrimonio del de cuius: il che accade sole se quest'ultimo sopravvissuto per un tempo "apprezzabile", e abbia perciò subito un'effettiva ripercussione negativa sulla qualità della vita (Cass. 12756/99; Cass. 4801/99; Cass. 1131/99; Cass. 491/99)

ALTRI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ



Il conflitto tipico:


 




diritto manifestazione pensiero onore; reputazione; immagine .


21 Cost.; 2 Cost. 2 Cost. + altre fonti




Criteri di soluzione (in giurisprudenza):


Il diritto di cronaca quale esimente della responsabilità per danni derivanti dalla lesione del diritto personale all'onore, postula la ricorrenza delle seguenti condizioni:

a) la verità oggettiva della notizia pubblicata (anche putativa: frutto di diligente ricerca; fonte attendibile);

b) l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza);

c) la correttezza formale dell'esposizione (c.d. continenza).



Diversi criteri se CRONACA - CRITICA - SATIRA


Onore e reputazione

c.p.: reati di diffamazione e ingiuria

rimedi in sede civile: inibitoria; diritto di rettifica (in caso di pubblicazione di notizie lesive; risarcimento del danno; pubblicazione della sentenza)


Nome

c.c. 6 ss . . tutela del nome (prenome e cognome) e dello pseudonimo

contro

Contestazione (non c'è casistica)

Usurpazione (rischio: confusione, reputazione)


Legittimati: anche i familiari

Rimedi: inibitoria (basta la "potenzialità lesiva"); risarcimento del danno; pubblicazione della sentenza



Immagine

c.c. 10; l. aut. 96, 97

la pubblicazione è illecita in assenza del consenso dell'interessato, salvo

interesse pubblico

Notorietà, ufficio pubblico

Esigenze di giustizia, scienza didattica .

Fatti, avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico

Riservatezza

Molteplici le fonti che "presuppongono" l'esistenza di un generale diritto alla riservatezza)
Cost. 2, 14, 15 - c.c. 10 - St. lav., 6, 8,  - c.p. 615 ter (accesso abusivo sist. inform.) - l. 135/90 (HIV) - d.lgs. 196/03 ("codice privacy")

Definizione: diritto che tutela tutte le vicende di carattere privato, personali, familiari da ogni ingerenza che - pur compiuta con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione, il decoro - non siano giustificate da interessi preminenti (Cass. n.1652/94)


Identità personale

Definizione

distorsione della effettiva identità personale o alterazione, travisamento, offuscamento, contestazione del patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale (Cass., sez. V, 06-l1-l992).


diritto di ciascuno di «essere se stesso» e di essere quindi tutelato dall'attribuzione di connotazioni estranee alla propria personalità, suscettibili di determinare la trasurazione o il travisamento di quest'ultima (Cass., sez. V, 16-04-l993).


La protezione dei dati personali

(prima l. 675/96; ora Codice in materia di protezione dei dai personali d.lgs. 30.6.03, n. 196)


obiettivi (art. 2):

che "il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali"


definizioni principali (art. 4)

"trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

"dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

"dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

"titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

"responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

"incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

"interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

"comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

"diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

"banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.



diritti dell'interessato (artt. 7 ss.)

diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano

diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili;

di sapere a chi i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza

diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge o non più necessari per le finalità legittime;

diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; oppure al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

diritto di venir previamente informato oralmente o per iscritto circa: le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;


regole fondamentali:

salvo eccezioni, il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso informato dell'interessato, che deve essere in forma scritta se relativo a dati sensibili (art. 13)

per i danni cagionati per effetto del trattamento si applica l'art. 2050 c.c.; ed è risarcibile il danno non patrimoniale.

Il trattamento deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e legittimi

I dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati (art. 11).


L'authority (artt. 153 ss.)

v    Il Garante è organo collegiale (4 membri, eletti dalle Camere) con poteri di controllo, amministrativi, di indagine, sanzionatori


Sanzioni (artt. 161 ss.)

v    La violazione delle norme sulle banche dati può portare a sanzioni amministrative e penali, nonché al risarcimento del danno.

LA PROPRIETÀ



Art. 832. Contenuto del diritto. - Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.


I parte tutto

II parte limiti


Cos'è dunque la proprietà?

il contenuto del diritto varia; esistono diverse proprietà

proprietà mobiliare; fondiaria; agricola, industriale .

la risposta va cercata..

Costituzione

Codice Civile

Leggi speciali


Costituzione . artt. 42 (legato al 41); 43; 44

proprietà pubblica e privata . funzione sociale

iniziativa economica privata (Cost. 42) . limiti "esterni"

legittimità costituzionale di limiti e obblighi imposti dal legislatore


Codice Civile

Disposizioni generali (III Libro, tit. II, capo I)

Modi di acquisto (III Libro, tit. II, capo II)

Azioni a difesa (III, tit. II, capo III)


NB: gran parte degli articoli proprietà fondiaria


c.c. 832

Godere trarre utilità (facoltà)


Disporre: determinare la sorte giuridica (potere)



in modo pieno, ma entro i limiti occorre una legge che vieti i imponga comportamenti


esclusivo: diritto di escludere gli altri (quando non limitato: c.c. 840, 2° co., 842, 843)



c.c. 833: divieto di atti emulativi


!! è il più importante dei limiti  (abuso del diritto) !!



Caratteristiche delle proprietà

IMPRESCRITTIBILITÀ (c.c. 948)


La perdita può avvenire .


abbandono (540, 543/5, 923, 1070)

inerzia del proprietario + attività altrui = usucapione


ELASTICITÀ

può essere limitata, compressa, da altri diritti reali ma (generalmente), tende a riespandersi (gli altri diritti reali si prescrivono e hanno - in genere - una durata massima)

Proprietà fondiaria


Codice civile: artt. 840/921


Rapporti di vicinato (1° obiettivo: soluzione conflitti fra privati)

Norme di urbanistica (1° obiettivo: realizzazione interesse generale)




Disposizioni principali


estensione della proprietà

Lo spazio aereo non può costituire oggetto di diritti; art. 1127, è un caso particolare di proprietà superficiaria

Il sottosuolo può essere oggetto di diritti, se bene economico autonomo (es.: diritto superficiario costruzione posti auto sotterranei)

Interesse a escludere gli altri, sopra o sotto: valgono criteri oggettivi legati alla normale destinazione del fondo)


diritto di escludere chiusura del fondo

No, se si ostacola l'esercizio di una servitù

, caccia adozione misure costose (erezione muri, reti, scavo fossati . )

diritto del vicino (atti leciti dannosi)

di entrare senz'altro per riparare il muro

di entrare, o ottenere la cosa o l'animale finito nel fondo

rapporti di vicinato


regole e limiti caratterizzati da


automaticità

reciprocità

gratuità


844 immissioni

in proprietario non può impedire le immissioni se non sono INTOLLERABILI

il giudizio di intollerabilità dipende dalla condizione dei luoghi

il giudice deve contemperare le ragioni della proprietà con quelle della produzione

rimedi: inibitoria + risarcimento danno

inquinamento: 844 tutela proprietà

i criteri sono diversi da quelli previsti dalle norme sull'inquinamento

non vale quando è in gioco la salute


873 ss. distanze

limiti di vicinato, ma con obiettivi più ampi

distanze fra edifici


regola: minimo 3 metri fra due edifici quindi


il primo che costruisce ha due scelte legittime

costruisce a 1,5 m dal confine

l'altro può solo costruire a 1,5 m dal confine


costruisce sul confine

l'altro può

a) costruire a 3 m dal confine

b) costruire in aderenza

c) chiedere la comunione forzosa del muro, andone la metà del valore


se il primo costruisce e meno di 1,5 m dal confine

l'altro può chiedere la comunione forzosa del muro, ando la metà del valore di questo, + il valore del terreno occupato



altre regole riguardano (c.c. 900 ss.) le finestre aperte sul fondo del vicino, distinguendo

luci (passaggio luce e aria)

vedute (permettono di affacciarsi)


altre regole ancora (908 cc.) disciplinano altri aspetti (stillicidio, regime delle acque . )



proprietà edilizia



Codice civile: distanze, ecc.


Leggi speciali: d.p.r. 380/2001, T.U. Edilizia (permessi, regole di costruzione, sicurezza, urbanistica, . )


Piani regolatori (regionali, comunali)


Regolamenti edilizi comunali


CIÒ CHE PIÙ CONTA .

la facoltà di edificare (contenuto principe della proprietà fondiaria)


è eventuale: (artt. 10 d.p.r. 380/2001, t.u edilizia) serve il permesso di costruire, da parte del Comune





NORME DI EDILIZIA (es. distanze)

tutela interessi pubblici

tutela interessi privati: art. 872, 2° co. (riduzione in pristino + risarcimento danno)



proprietà agricola



art. 44 Cost . interessi generali, sfruttamento del suolo


Codice civile: bonifiche (857, ss.) .

Leggi Speciali: gran parte della disciplina (D. lgs 29.3.2004, n. 99)

Modi di acquisto della proprietà




Cost. 42: modi di acquisto . funzione sociale.. proprietà accessibile





Acquisto dei diritti reali, a titolo


Derivativo    Originario

(il diritto del dante causa passa  (sorge un nuovo diritto

così com'è all'avente causa)    indipendente da precedenti situazioni)


a) Contratto  a) occupazione

b) successione mortis causa  b) invenzione

c) accessione

d) unione/commistione

e) specificazione

f) usucapione

g) possesso b.f.

cose mobili

(+ tit. credito)




OCCUPAZIONE (c.c. 923 ss.)


cose mobili di nessuno, perché

Abbandonate

Mai state di alcuno (pesci acque pubbliche)

selvaggina (l. caccia, 968/77; l. 157/92), che è del patrimonio indisponibile dello Stato

nb: immobili abbandonati NO: sono dello Stato (c.c. 827)




INVENZIONE (c.c. 923 ss.)


cose mobili smarrite

Vanno restituite o consegnate al Sindaco

Trascorso un anno, se ne acquista la proprietà, o si ha diritto a un premio


tesoro: è del proprietario del fondo o della cosa in cui si trova

Se trovato per caso, si fa a metà



ACCESSIONE (c.c. 934 ss.) (cosa principale: immobile)


REGOLA: tutto ciò che è sul suolo (o sotto) spetta al proprietario del suolo

se altri hanno costruito, con materiali propri o di terzi, la situazione si risolve togliendo o no, ando o no il valore della cosa


ECCEZIONE: accessione invertita

(c.c. 938) se si costruisce parzialmente sul fondo altrui, in b.f. e senza opposizione tempestiva, si acquista la porzione del fondo altrui andola il doppio

caso particolare: occupazione acquisitiva della p.a.


altri casi (941 ss.): conseguenza di modifica naturale dei fondi


in particolare (944): avulsione: acquisto con reversione arricchimento



UNIONE E COMMISTIONE (cc. 939) (cose mobili)


cose mobili, di diversi proprietari, unite e inseparabili

comunione

acquisto con amento se > maggiore valore



SPECIFICAZIONE (c.c. 940)


cosa + lavoro

chi ha "fatto" acquista e a

salvo materia di valore notevolmente > lavoro



USUCAPIONE E ACQUISTO  DI B.F. DI COSE MOBILI


effetti del possesso



ALTRI MODI DI ACQUISTO


riscatto: diritto potestativo di fonte contrattuale o legale




PROPRIETÀ PUBBLICA


1) come i privati


2) espropriazione

dichiarazione pubblica utilità

indennità


situazione particolare: c.d. occupazione acquisitiva (in cui la p.a. acquista la proprietà del bene privato pur avendo violato le regole dell'espropriazione)


3) requisizione (sottrazione tendenzialmente temporanea)

necessità pubbliche gravi e urgenti

indennità

GLI ALTRI DIRITTI REALI

(diritti su cosa altrui)




diritti di godimento diritti di garanzia


superficie (c.c. 952 ss.) ipoteca (c.c. 2808 ss.)

enfiteusi (c.c. 957 ss.)   pegno (c.c. 2784 ss.)

usufrutto (c.c. 978 ss.)

uso (c.c. 1021 ss.)

abitazione (c.c. 1022 ss.)

servitù (c.c. 1027 ss.)


! numero chiuso: l'autonomia privata non può creare diritti reali !



SUPERFICIE: diritto di costruire sopra/sotto suolo altrui


contraddice al principio dell'accessione

si costituisce

volontariamente

costituzione diritto da parte del proprietario

cessione proprietà edificio separata dal suolo


per volontà della legge

proprietà superficiaria nel condominio

(di regola): a) il suolo su cui sorge lo stabile è comune

b) il proprietario dell'ultimo piano ha il diritto di sopraelevare (c.c. 1127)


si estingue

per confusione

per scadenza del termine (se previsto)

per prescrizione

ENFITEUSI: diritto di godimento di un fondo con obbligo di migliorarlo


minimo: 20 anni; massimo: perpetua

si costituisce

volontariamente

per usucapione


si estingue

per confusione

per scadenza del termine

per perimento del fondo

per prescrizione

per affrancazione (enfiteuta diventa proprietario)

per devoluzione (consegue a inadempimento enfiteuta)



USUFRUTTO: diritto di godimento delle cosa rispettandone la destinazione economica


massimo: vita dell'usufruttuario; 30 anni se P.G.

si costituisce

volontariamente

per legge (con qualche dubbio: usufrutto dei genitori)

per usucapione


si estingue

per confusione

per scadenza del termine

per perimento totale della cosa (perimento con responsabilità o con assicurazione: muta l'oggetto dell'u.)

per prescrizione

per abusi dell'usufruttuario


caso particolare: quasi-usufrutto (cose consumabili, passa la proprietà: art. 995)

USO e ABITAZIONE: diritti di godimento (parziale) sulla cosa



USO: diritto di servirsi della cosa e trarne i frutti


ABITAZIONE: diritto di abitare una casa altrui


diritti limitati ai bisogni familiari

disciplina: per rinvio, usufrutto (ove compatibili)



SERVITÙ PREDIALI

peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo


NB: vincolo tra fondi, ovvero,

obbligo a carico del proprietario del fondo servente (chiunque esso sia);

pretesa a favore del proprietario del fondo vicino (chiunque esso sia)


NON CONFONDERE

servitù (diritto reale) con obbligazione (vincolo personale)



** nozioni fondamentali **


natura

servitù coattive (previste dalla legge, e costituibili anche contro la volontà del titolare del fondo servente; es. passaggio)

servitù volontarie (stabilite liberamente dalle parti)


modo di costituzione

coattivamente (sentenza)

volontariamente (contratto, testamento)

usucapione (possesso continuato nel tempo)

destinazione del padre di famiglia


presenza o meno di opere visibili

servitù apparenti

servitù non apparenti NO usucapione/dest. padre fam.


contenuto

obbligo di non fare (non sopraelevare)

obbligo di lasciar fare (lasciar passare)


estinzione

volontaria

confusione

prescrizione

NB: inutilità, impossibilità di esercizio: nessun effetto; occorre prescrizione, salvo servitù di passaggio coattivo (c.c. 1055)


abbandono fondo servente

il titolare del fondo servente può evitare le spese a suo carico rinunciando alla proprietà a favore del fondo dominante (c.c. 1070)

COMUNIONE


nozione: contitolarità di un diritto reale (titolarità pro quota)



tipi

comunione volontaria

comunione incidentale (eredi, prima della divisione)

comunione forzosa (muro sul confine; parti comuni condominio)

comunione fra coniugi (regime speciale, legale o convenzionale)


uso della cosa

ciascuno può servirsi della cosa senza alterarne la destinazione o impedire all'altro di fare parimenti uso del diritto (c.c. 1102)


disponibilità della quota

quota come "bene"


scioglimento della comunione

diritto del singolo

patto di non divisione: max 10 anni


amministrazione

gestione con maggioranze

consenso di tutti per atti di disposizione che incidono sul diritto reale

CONDOMINIO DEGLI EDIFICI


proprietà individuale dei piani o porzioni di piano

comunione forzosa delle parti comuni (1117 c.c.)


organizzazione interna

regolamento

di fonte contrattuale (forte vincolo)

di fonte assembleare (deliberazione: non può incidere su uso parti individuali e in generale sul diritto reale del singolo)


amministrazione: maggioranze variabili

ordinaria amministrazione

straordinaria amministrazione

innovazioni


organi

assemblea

amministratore



MULTIPROPRIETÀ


caratteristiche:

ogni unità di un complesso immobiliare ha + proprietari

ciascun soggetto ha diritto a utilizzazione esclusiva di un certo periodo di tempo (proprietà turnaria)


artt. 69 ss. d.lgs. 206/05, Cod. cons. (dir. 94/47/CE) (ex d.l. 427/98)

tutela acquirente (diritto informazioni; forma scritta; recesso . )


restano i problemi


1) si applicano le regole del condominio?

2) il vincolo temporale ha natura reale o obbligatoria (le conseguenze sono molto diverse: per App. Genova 29.9.2000 si tratta addirittura di un nuovo diritto reale, e ritiene superato il "numero chiuso")?


AZIONI A DIFESA DEI DIRITTI REALI



azioni petitorie

carattere reale, esercitabili erga omnes


PROPRIETÀ


rivendicazione (948)

* azione volta a ottenere la consegna o la restituzione del bene

* imprescrittibile (rischio: altrui usucapione)

* difficoltà di prova: occorre risalire a un acquisto a titolo originario

* più agevole ricorrere ad azioni possessorie, o - se possibile - restitutorie fondate su contratto


negatoria (949)

* azione volta a far dichiarare l'inesistenza di diritti altrui (es. negatoria servitutis)

* azione volta a ottenere l'inibitoria di molestie e turbative, oltre al risarcimento del danno


regolamento confini (950)

* confine incerto, azione volta ad accertarlo


apposizione termini (951)

* il confine è certo, si mira a mettere i segni a spese di entrambi


IN PIÙ .

azioni di nunciazione (1171 s.), concesse al possessore e al proprietario

ALTRI DIRITTI REALI


Servitù


azione confessoria

* volta a far riconoscere in giudizio l'esistenza del diritto contro chi ne contesta l'esercizio

inibitoria

* volta a far cessare turbative e impedimenti

risarcitoria

* volta a ottenere il risarcimento dei danni



Superficie

Il legislatore tace, si applicano, per analogia, le azioni a difesa della proprietà


Altri diritti

Il legislatore tace, si applicano, per analogia, le azioni a difesa della servitù

Il Possesso


c.c. 1140. Possesso Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.



potere sulla cosa . = situazione di fatto, indipendente dal diritto

il possessore può essere o meno titolare del diritto

il possessore è tutelato anche contro il titolare del diritto


attività corrispondente . = ciò che conta è il comportamento effettivo

si può possedere "a titolo di proprietà" (come se . )

si può possedere un altro diritto reale (usufrutto, servitù . )



***OBIETTIVI DELLA TUTELA DEL POSSESSO ***


evitare gli scontri fra consociati (la titolarità non è eccezione opponibile in sede di giudizio possessorio)


certezza delle situazioni

il conflitto fra titolarità formale ed esercizio effettivo delle prerogative del diritto è fonte di incertezza

prima o poi le due situazioni devono coincidere: il possesso può essere un modo di acquisto del diritto

DETENZIONE ** POSSESSO ** TITOLARITÀ


Detenzione = rapporto materiale con il bene (in un certo senso, è ciò che si vede, che appare all'esterno)


Possesso = situazione di fatto coincidente con l'esercizio del diritto (è possessore chi si comporta come se . )


Titolarità = situazione giuridica formale


concetti diversi che descrivono il rapporto fra la persona e la cosa


situazioni che possono o meno coesistere in capo al medesimo soggetto

di solito: il proprietario è anche possessore, e pure detentore (porto al polso il mio orologio)

il proprietario può essere possessore, ma non detentore (proprietario dà in locazione l'appartamento trasferisce la detenzione non il possesso)

il proprietario può non essere né possessore, né detentore (è la situazione in cui si trova il derubato)

il possessore può non essere detentore (possesso mediato, art. 1140, 2° co.)

il detentore può non essere possessore né proprietario (es.: locatario, comodatario, depositario)

il detentore può detenere nell'interesse proprio (locatario) o altrui (depositario) detenzione per ragioni di servizio o di ospitalità

PASSAGGIO DA UNA URA ALL'ALTRA


In generale: per modificare il proprio rapporto col bene non basta la "pura volontà": occorre qualcosa di "forte", cioè


causa proveniente da un terzo (es., acquisto del diritto dal non titolare)

opposizione nei riguardi della controparte


così è


nel passaggio da detentore a possessore (art. 1141, c.c.)

es.: locatario che mira a far valere il possesso: deve cessare di riconoscere il diritto del locatore


nel passaggio da possessore di diritto reale su cosa altrui a possessore a titolo di proprietà (art. 1164, interversione del possesso)

es.: chi esercita di fatto una servitù di passaggio, e intende far valere il possesso esclusivo sul terreno: deve opporsi al proprietario



NB: di regola (salva l'ipotesi della servitù) il possesso di un diritto reale minore sorge con un acquisto invalido del diritto da chi non ne aveva la titolarità

ACQUISTO DEL POSSESSO



in modo originario  

* apprensione


in modo derivativo

* consegna (anche simbolica)

* traditio brevi manu

già detentore diventa possessore; es.: inquilino compra appartamento)

* costituto possessorio

(il possessore cede il possesso e mantiene la detenzione; es.: proprietario vende appartamento e lo prende in locazione)


la tolleranza del titolare non vale ad acquistare il possesso (art. 1144) !!!



POSSESSO DI BUONA FEDE

il concetto di POSSESSO prescinde dallo stato di buona o mala fede

si può essere possessore di buona fede o di mala fede

buona fede soggettiva: ignoranza di ledere l'altrui diritto (art. 1147)

non serve se dipende da colpa grave

è presunta

basta che vi sia stata al momento dell'acquisto

PRESUNZIONI IN MATERIA DI POSSESSO



il detentore è presunto possessore (c.c. 1141)


il possessore è presunto in buona fede (c.c. 1147, 3° co.)


si presume il possesso intermedio (art. 1142):

** dimostro di possedere oggi, e di aver posseduto in un certo momento del passato: si presume che io abbia posseduto in tutto il tempo compreso fra i due estremi


in presenza di un titolo, si presume il possesso dalla data di questo (art. 1143)

** si presume che la consegna sia avvenuta nella data del titolo


NB NON si presume la proprietà nel possessore ! !!



ALTRI CONCETTI


Successione nel possesso (art.1146, 1° co.)

il possesso continua nell'erede (se il de cuius era in b.f., anche l'erede lo sarà, e lo stesso se il de cuius era in m.f.)


Accessione nel possesso (art.1146, 2° co.)

il successore a titolo particolare può unire al proprio il possesso quello del precedente (lo farà se gli conviene)

Effetti Del Possesso


** frutti (artt. 1148 ss.)

il possessore di buona fede fa propri i frutti (e ne sostiene le spese)

il possessore di mala fede deve restituire i frutti (ma ha diritto al rimborso delle spese)

entrambi hanno diritto al rimborso delle spese per le riparazioni straordinarie, e a indennizzo per i miglioramenti

il possessore di b.f. ha il diritto di ritenzione


** acquisto della proprietà

beni immobili usucapione: possesso prolungato nel tempo, pacifico e pubblico (1158 ss.)

ordinaria: 20 anni (posso provare solo il possesso: possideo quia possideo)

abbreviata: 10 anni (possesso + buona fede + titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà + trascrizione in pratica, la situazione sarebbe stata regolare se il dante causa fosse stato titolare del diritto)

beni mobili (usucapione)

ordinaria: 20 anni

abbreviata: 10 anni (possesso + buona fede)

beni mobili (art. 1153)

acquisto immediato (possesso + buona fede + titolo astrattamente idoneo)

AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO


azione di spoglio (reintegrazione: 1168)

* spetta a qualunque possessore

* spetta pure al detentore, che non lo sia per ragioni di servizio o ospitalità

* si fonda su uno spoglio che sia avvenuto in modo violento (contro la volontà) o clandestino

* vale sia per i beni mobili che per gli immobili

* impone l'immediata restituzione sulla semplice notorietà del fatto

* non ammette eccezioni fondate sul diritto

* va esercitato entro l'anno (dallo spoglio o dalla sua scoperta, se clandestino)


azione di manutenzione (1170)

* immobili o universalità di mobili

* reazione contro molestie

* reazione contro privazione del possesso non violenta né clandestina (spoglio ottenuto con la collaborazione del possessore)

* va esercitato entro l'anno (dalla cessazione della violenza o dalla scoperta della clandestinità)


azioni di nunciazione (spettano anche al proprietario)

nuova opera

* timore che da una nuova opera derivi un danno (es.: il mio vicino sta costruendo, trovo crepe nel mio muro)

danno temuto

* timore che da uno stato di cose già esistente derivi un danno (es.: l'albero del mio vicino sta per cadere)

OBBLIGAZIONE


Rapporto fra creditore e debitore avente ad oggetto una prestazione




prestazione di dare (es. il venditore deve consegnare la cosa al compratore, c.c. 1476, n. 1)



prestazione di fare (es. il professionista intellettuale deve eseguire - personalmente l'incarico assunto: c.c. 2232)



prestazione di non fare (chi cede l'azienda deve astenersi da intraprendere attività che siano in concorrenza con quella ceduta: c.c. 2557)



. Fonti delle obbligazioni Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico


contratto: artt. 1321 ss.

Contratti tipici (1470 ss.; altri contr. disciplinati nel codice - es.: donazione o nelle leggi speciali es. l.431/98, locazione immobili uso abitativo)

Contratti atipici (frutto di autonomia contrattuale: 1322)


fatto illecito

Artt. 2043 ss.

Altre norme del cod. civ. (es. tutela del nome, dell'immagine, della proprietà, del possesso . )

leggi speciali (resp. fabbricante, resp. danni all'ambiente . )


ogni altro atto o fatto .

Codice: promesse al pubblico; titoli di credito; gestione d'affari, arricchimento senza causa; rapporti familiari, di filiazione; successioni, rapporti fra eredi e legatari; obbligazioni nascenti dal diritto reale, obbligazioni propter rem, ecc.

Leggi e ordinamento in generale: obblighi fiscali; obblighi nascenti da sentenze .



Carattere patrimoniale della prestazione. La prestazione che forma oggetto del contratto deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore


suscettibile di valutazione economica

legame con definizione di "bene" (810 c.c.: bene= cosa scarsa, economicamente significativa)

prestazione traducibile in un valore esprimibile in moneta

l'esistenza di valore di mercato, è solo un indizio:

esistono prestazioni che hanno un v.d.m., ma non possono essere dedotte in obbligazione (es. sfera dell'affettività, della sessualità, dell'integrità fisica)

esistono prestazioni prive di v.d.m. ma che assumono rilevanza economica nel particolare rapporto sorto tra creditore e debitore (es. per una ricerca scientifica mi impegno, dietro compenso, a usare un periodo solo un certo tipo di sapone).


interesse, anche non patrimoniale, del creditore

il vincolo è giuridico; l'ordinamento si impegna a sua tutela; perciò l'interesse deve

esistere (es. c.c. 1904, assicurazione danni: nulla se non esiste l'interesse dell'assicurato al risarcimento del danno)

presentare una relazione funzionale con la prestazione (es. in certi casi, la prestazione può non rispondere all'interesse del creditore perché non ha raggiunto il risultato voluto, v. c.c. 1655, disciplina dell'appalto)

l'interesse può non rivestire il carattere della patrimonialità (compro un libro, costituisco un'associazione benefica, vado al cinema . )

STATO PATRIMONIALE


ATTIVO PASSIVO


Diritti reali   Obbligazioni (debiti)

Materie prime Fornitori

Semilavorati Banche

Immobili Fisco

Azioni

. . . .


Obbligazioni (crediti)

Banche c/c

Obbligazioni

.



Responsabilità patrimoniale Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri


. possiamo tradurre in:

il debitore risponde delle voci presenti nel suo passivo patrimoniale (obbligazioni/debito) con tutte le voci del suo attivo patrimoniale (diritti reali; obbligazioni/credito)



NB restano fuori da questo discorso i diritti di carattere non patrimoniale: i "beni" della vita, dell'integrità fisica, dell'onore .

RAPPORTI CREDITORE/DEBITORE



Comportamento secondo correttezza. Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.



È vero che esistono doveri specifici, es.:


Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (c.c. 1176)

Il creditore non deve rifiutare l'offerta di adempimento correttamente fatta dal debitore (cc. 1206).


Ma c'è molto di più .


CORRETTEZZA come richiamo alla BUONA FEDE OGGETTIVA

clausola generale, prescrizione ampia che impone al giudice la definizione del suo contenuto, volta per volta, in relazione alle circostanze del caso


BUONA FEDE OGGETTIVA= canone di comportamento

BUONA FEDE SOGGETTIVA=situazione psicologica; stato di conoscenza (es.: nel possesso; nel amento al creditore apparente: c.c. 1189, ecc.)



Il dovere di correttezza vale in tutte le fasi del rapporto, e riguarda tutte le parti.

Buona fede/correttezza, esplicitamente

nelle TRATTATIVE (1337, 1338)

nell'ESECUZIONE del contratto (1375)

nell'INTERPRETAZIONE del contratto (1366)



Il valore di CLAUSOLA GENERALE consente di applicare il principio anche al di là delle zone nelle quali il legislatore ne parla direttamente.


Es.:

Domanda:

l'art. 1439, c.c.  (che consente di annullare il contratto che sia frutto di inganno) opera anche quando strumento di inganno è l'omissione di informazioni?

Risposta:

Formalmente NO, poiché manca un obbligo generale di dire la verità

Interpretazione con valorizzazione della "clausola generale di buona fede" SÌ, se l'informazione­­ - rilevante per le scelte della parte - non era di quelle che, riguardando la solo sfera del contraente, avrebbe potuto essere taciuta dalla controparte




STRUTTURA DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO


Il rapporto obbligatorio è un rapporto complesso


Occorre immaginare un'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE

Circondata da obbligazioni accessorie o strumentali


Es.

l'obbligazione di consegnare una cosa determinata

. . comporta l'obbligo di custodire


l'obbligazione principale del venditore (far ottenere la proprietà della cose)

. comporta l'obbligo di garantire contro i vizi e l'evizione


Es. "forte" (obbligo "atipico" sancito in giurisprudenza):

l'ospedale al quale ci si rivolga per il parto e le cure successive è anche obbligato a sorvegliare il neonato; da qui, la responsabilità dell'ospedale per il rapimento del piccolo avvenuto ad opera di ignoti penetrati nei locali (Cass. 6707/87)

L'ADEMPIMENTO


è il modo naturale, fisiologico di estinzione dell'obbligazione:

il debitore si libera del vincolo adempiendo la prestazione dovuta


Come si valuta la prestazione?

Come si fa a decidere se v'è stato adempimento o se (art. 1218) il debitore non ha eseguito esattamente la prestazione dovuta?


DILIGENZA media

art. 1176, 1° co., c.c.:  buon padre di famiglia


art. 1176, 2° co., diligenza valutata in funzione dell'attività esercitata dal professionista:  regole dell'arte, regole tecniche, regole deontologiche.


Il comportamento contrario è COLPOSO: negligenza, imperizia




Distinzione classica per la valutazione dell'adempimento:

obbligazioni di risultato (es. imprenditore, contratto di appalto)

obbligazioni di mezzi (professionista intellettuale)


Utile, ma con cautela (es.: il medico, si dice, ha un obbligo di mezzi; non deve cioè assicurare la guarigione. Anche su di lui incombe però, in un certo senso, un obbligo di risultato: quello di offrire al paziente la cura più valida, più al passo con le conoscenze scientifiche).


Modalità dell'adempimento


Anzitutto:

l'adempimento deve essere esatto

il creditore può rifiutare l'adempimento parziale, salvo la legge o gli usi dispongano diversamente (c.c. 1181)

il debitore deve effettuare la prestazione promessa; ma il creditore può accettare l'offerta di prestazione diversa (c.d. datio in solutum; c.c. 1197)

* cessione di un bene (1197, 2° co.)

* cessione di un credito (1198)



Come si adempie?


Nel codice . norme dispositive

ammettono il patto contrario

svolgono una funzione di economicità e di snellimento dei traffici


ES:

luogo (se il contrario non risulta dal patto, dagli usi o dalle natura della prestazione) (c.c. 1182)

consegnare cosa determinata: luogo in cui si trovava la cosa al momento in cui l'obbl. è sorta

somma di denaro: domicilio del creditore

altre prestazioni: domicilio del debitore


qualità della cosa nella prestazione di genere (salvo patto contrario)

non inferiore alla media (c.c. 1178)


tempo dell'adempimento (c.c. 1183 ss.)

secondo gli accordi

* che possono rimettere il termine alla volontà del debitore (non mera volontà: può intervenire il giudice)

* che possono rimettere il termine alla volontà del creditore (l'intervento del giudice vale a tutelare l'interesse del debitore a liberarsi)

altrimenti subito

ma se usi, natura della prestazione, ecc. richiedono un termine, lo fissa il giudice


se è fissato, si presume a favore del debitore (ma può essere diversamente (1184)

se il termine è a favore del debitore, il creditore non può pretendere di essere soddisfatto in anticipo, ma il amento anticipato non può essere ripetuto (solo arricchimento, se debitore ignorava il termine: c.c.1185 )

il debitore perde il beneficio del termine, se mette in pericolo la garanzia del creditore (c.c. 1186)


NB: anche prima della scadere del termine, il creditore può tutelarsi contro eventuali "manovre" del debitore mediante:


azione surrogatoria (c.c. 2900): reazione all'inerzia del debitore nel far valere i propri diritti verso terzi

azione revocatoria (c.c. 2901 s.): reazione agli atti di disposizione del patrimonio pregiudizievoli per le ragioni del creditore

sequestro conservativo (c.c. 2905 s.): azione volta a evitare le alienazioni dei beni del debitore

soggetti dell'adempimento


1) capacità d'agire

il debitore incapace non può ripetere la prestazione effettuata (c.c. 1191)

il amento al creditore incapace non libera: occorre provare che si è avvantaggiato (c.c. 1190)



2) possibilità di adempimento da parte di un terzo (c.c. 1180)

anche contro la volontà del creditore (salvo l'obbligazione sia a carattere personale)



3) possibilità di adempimento nelle mani di un terzo:

al rappresentante

alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice (es. datore di lavoro versa parte della a al coniuge che ha diritto agli alimenti)

al creditore apparente (se debitore in buona fede: c.c. 1189)

a qualsiasi terzo, se il creditore ratifica o comunque ne approfitta (c.c.1188, u.c.)

L'INADEMPIMENTO


l'obbligazione può non andare a buon fine per molte cause

negligenza del debitore

impossibilità della prestazione

dovuta al debitore

dovuta al creditore

dovuta a un terzo

dovuta a factum principis

dovuta a caso fortuito

eccessiva onerosità (accade qualcosa di eccezionale e imprevedibile che rende troppo gravoso l'adempimento)


si tratta di distribuire il rischio.

Regola fondamentale:


Responsabilità del debitore. - Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile


responsabilità "pesante" (oggettiva)

onere della prova: sul debitore

prova liberatoria: "causa non imputabile"

impossibilità oggettiva e assoluta (non può essere invocata con le obbligazioni di genere o pecuniarie)


mitigata da

1176: diligenza quale misura dello "sforzo esigibile" dal debitore

regole di correttezza: anche le pretese del creditore sono valutate alla luce del principio di b.f.

Art. 1228: il debitore risponde anche per il fatto degli ausiliari


Art. 1229: La responsabilità può essere preventivamente limitata (con l'accordo del creditore) ma

la limitazione non vale in caso di

colpa grave o dolo

violazione di norme di ordine pubblico



SE L'INADEMPIMENTO È "IMPUTABILE"


risarcimento del danno

per l'inadempimento

per il ritardo . . . . . . .

mora del debitore


regole

messa in mora

a) il debitore viene messo in mora mediante intimazione o richiesta scritta

b) mora "automatica se


1) fatto illecito

2) debitore dichiara di non voler adempiere

3) termine scaduto, obbligazione portabile


inoltre: ogni violazione di un obbligo di non fare è già inadempimento, e non si applicano le regole della mora (1222)


effetti della mora

1) il rischio dell'impossibilità passa sul debitore - salva ipotesi di "causalità alternativa ipotetica" (1221)

2) sono dovuti i danni


NB: a tutela del debitore, si prevede anche la

mora del creditore (1206 ss.)

. serve soprattutto a

spostare sul creditore il rischio dell'impossibilità

impedirgli di chiedere i danni

impedirgli (nel caso di prestazione corrispettive) di accampare "scuse" per rifiutare la propria prestazione


REGOLE DI QUANTIFICAZIONE DEL DANNO


OBIETTIVO

porre il danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse verificato


principio del risarcimento integrale del danno


arrt. 1223:

danno emergente + lucro cessante in quanto conseguenza immediata e diretta dell'illecito


art. 1224:

obbligazioni pecuniarie interessi, salvo prova maggior danno


art. 1225:

se l'inadempimento non è volontario, il danno è quello prevedibile al momento in cui  è sorta l'obbligazione


art. 1226:


se il danno è certo nella sua esistenza, ma di difficile quantificazione valutazione equitativa

art. 1227:

al danneggiato non spetta

a) la parte di danno che ha concorso a cagionare con propria colpa

b) la parte di danno che si è prodotta successivamente, e che avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza



su tutto questo domina la questione della

CAUSALITÀ GIURIDICA


primo criterio:

condicio sine qua non: formulazione ipotetica; si verifica se, eliminando un certo evento dalla sequenza causale, un certo fatto non si sarebbe verificato

è criterio insufficiente; occorre trovare criteri di


selezione delle cause


tra le molteplici proposte, in giurisprudenza prevale la

causalità adeguata: criterio di normalità, prevedibilità ex ante, regolarità



(nb: in realtà, c'è molto di più: il problema è uno dei più complessi per il diritto, e rileva in campo civile e penale, nel campo delle obbligazioni di natura e in quello della responsabilità extracontrattuale . )


ALTRI MODI DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE



satisfattori non satisfattori


compensazione    novazione

confusione   remissione

impossibilità sopravvenuta


compensazione (1241 ss.): i debiti si elidono reciprocamente

legale (automatica): debiti liquidi, esigibili, omogenei

giudiziale: uno dei debiti è di facile e pronta liquidazione


confusione: (1253) creditore e debitore sono la stessa persona


novazione: (1230 ss.) l'obbligazione viene sostituita con una nuova

per titolo (vendita casa locata: la somma prima dovuta come canone locatizio ora è dovuta come rata del prezzo)

per oggetto (invece dei 200 euro che mi devi, mi consegnerai un ipod)

per soggetto (al debitore originario se ne sostituisce uno nuovo, secondo le regole della delegazione, dell'espromissione o dell'accollo)


remissione: (1236) il creditore rinuncia al proprio diritto, il debitore può rifiutare


impossibilità

temporanea (resp. del debitore se imputabile: 1256)

parziale (possibile adempimento: 1258)

inesigibilità: la domanda di esecuzione è in contrasto con buona fede (oggettiva)


obbligazioni con pluralità di oggetti


obbligazioni alternative (1285): il debitore si libera eseguendo una o l'altra delle obbligazioni previste

con la scelta (del debitore, salvo patto contrario), l'obbligazione diventa semplice


obbligazioni con pluralità di soggetti


parziarie (ognuno "viaggia" da solo: es. credito dell'elettricista che mette a norma gli impianti elettrici degli appartamenti del condominio)


solidali

solidarietà passiva:

* un creditore, più debitori; il creditore può chiedere l'intera prestazione a uno qualunque dei condebitori

* chi adempie ha regresso verso gli altri, in base agli accordi, all'interesse all'obbligazione o in parti uguali (1299) (diversa l'ipotesi del 2055)

* la solidarietà passiva è la regola (1294)


solidarietà attiva:

* un debitore, più creditori: qualunque creditore può chiedere l'intero adempimento

* la solidarietà passiva richiede un accordo fra i creditori (di regola, il credito è parziario)



CESSIONE DEL CREDITO


Art. 1260: il credito è cedibile, anche senza consenso del debitore (salvo credito strettamente personale o divieto di legge)


basta accordo cedente/cessionario


di regola il debitore ceduto non ha un interesse ad adempiere nella mani del creditore originario


il cessionario può notificare al ceduto l'avvenuta cessione, o ottenere da lui l'accettazione:

* rischio: che il debitore adempia in buona fede (validamente) al cedente o ad altro cessionario (1265)


il cedente garantisce l'esistenza del credito (1266)

il cedente non garantisce l'adempimento del ceduto, salvo patto contrario (1267)



ipotesi particolare: "Cessione crediti di impresa", in relazione al contratto di factoring  (l.52/1991)


IL CONTRATTO



. Nozione. - Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare, estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.



costituire: la volontà delle parti ha il potere di creare un vincolo tra di esse, riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico


regolare

determinazione concreta, suscettibile di applicazione una sola volta (modalità consegna cosa venduta)

determinazioni astratte, suscettibili di applicazioni ripetute (contratti di durata, statuti associazioni e società, regolamenti condominiali, autodisciplina pubblicitaria)

determinazioni astratte, suscettibili di applicazioni eventuali (contratto normativo, contratto-tipo: regolano rapporti giuridici futuri)


estinguere:

il contratto vincola le parti in base alla loro autonomia contrattuale (libera determinazione di volontà); la stessa autonomia (nuova manifestazione di consenso) può sciogliere il vincolo

patrimonialità (richiama concetti presenti in 814 e 1174)

non è un contratto il matrimonio

sono contratti quelli in cui si dispongono interessi non patrimoniali delle parti (1174): contratto associativo (scopo ideale; prestazioni suscettibili di valutazione economica)


due o più parti

il concetto di parte è ≠ da quello di persona:

parte = centro di interessi; ogni parte può essere formata da più persone

contratto bilaterale (normale compravendita)

contratto plurilaterale (società, associazioni)

contratto unilaterale (contratti a titolo gratuito, con obbligazioni del solo proponente: 1333)





STRUTTURA DEL CONTRATTO


ARTT. 1321/1469-bis: contratto in generale


parte successiva (1470/1986) + leggi speciali (edizione; locazione immobili abitativi) + altre parti del c.c.: singoli contratti

** TIPI CONTRATTUALI **

REGOLE Fondamentali


1) le norme sui contratti in generale si applicano a tutti i c. (e pure agli atti unilaterali a contenuto patrimoniale, ove compatibili: 1324)


2) le norme sui singoli contratti valgono solo per quelli (salvo "migrazione": es. garanzia vendita → tutti i trasferimenti a titolo oneroso)


3) situazione regolata in parte generale e in parte speciale: prevale la II (risoluzione per inadempimento, lascia il campo - nella vendita - alla disciplina sui vizi della cosa venduta)



TIPIZZAZIONE: processo storico di recepimento, nella legislazione, degli schemi contrattuali creati dal mercato


NB: il legislatore non inventa i contratti; interviene se vi è la necessità, "cristallizzando" la creazione del mercato in un TIPO

per sciogliere conflitti non efficacemente risolti in via interpretativa

per tutelare parti deboli (es.: contratti acquisto multiproprietà)

per facilitare trattative (fissazione norme dispositive)


TECNICA LEGISLATIVA: basata su "economia di normazione"


AUTONOMIA CONTRATTUALE


accordo = concorde volontà

libertà contrattuale, autonomia contrattuale


in senso negativo

non si può essere privati dei beni o costretti a eseguire prestazioni contro la propria volontà (v. art. 1372)

in senso positivo

libertà di scelta fra i diversi tipi contrattuali

libertà di determinare il contenuto del contratto (1322, 1° co.)

libertà di concludere contratti atipici (1322, 2° co.)

libertà di utilizzare contratti tipici per finalità atipiche (es. contratto fiduciario)

libertà di combinare fra loro varie ure contrattuali (es. portierato= lavoro+locazione)


LIMITI

all'autonomia contrattuale di una parte

contratti "in serie": il potere contrattuale dell'imprenditore viene riconosciuto consentendogli di concludere contratti "per adesione" (1341)

obblighi a contrarre (2597, monopolista; 1679, trasporti pubblici; ass. r.c. auto)


all'autonomia contrattuale di entrambi

contratto imposto: determinate clausole (es.: prezzo) vengono inserite d'autorità nel contratto (es. tariffe servizi pubblici)

INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO



La "volontà" delle parti non è l'unica fonte della regolamentazione contrattuale


c.c. 1374: le parti sono obbligate a ciò che deriva

dalla legge (con norme dispositive o imperative)


dagli usi (normativi)

nb.

usi normativi (hanno valore generale, sono quelli dell'art. 8 preleggi)

usi contrattuali (1340: derivano dalla prassi; efficacia propria delle clausole contrattuali, prevalgono su norme dispositive di legge, possono essere esclusi)

clausole di stile (inserite "meccanicamente" es., perché copiate da formulari ; sempre ammessa la prova che non erano volute)


dall'equità (es. 1349, determinazione oggetto; 1384, riduzione della penale; 1526, risoluzione vendita a rate)


REQUISITI DEL CONTRATTO


Accordo, causa, oggetto, forma



ACCORDO


Occorre la piena  e totale coincidenza della volontà


Durante le trattative, il raggiungimento di accordi su singoli punti (c.d. minuta) rileva solo ai fini di eventuale responsabilità precontrattuale


Regole


L'accettazione vale solo se perfettamente conforme alla proposta, altrimenti: è controproposta


Accordo

espresso

tacito: comportamento concludente


S I L E N Z I O non ha rilevanza


chi tace non acconsente; chi tace non dice niente (v., esplicitamente, art. 57 Cod. cons.)

si può interpretare il silenzio come accettazione solo se

* lo prevede la legge (es. contratti con obblig. solo proponente, 1333)

* lo hanno stabilito le parti preventivamente (con contratto normativo)

FORMAZIONE DEL CONTRATTO


Accordo

simultaneo (contraenti presenti; redazione congiunta di atto; contratti semplici . )

fasi successive


INIZIO

Il primo a "parlare" può formulare


un "invito a proporre": la frase non contiene tutti gli elementi del contratto (es.: annuncio "vendesi" collocato sul parabrezza dell'automobile)

una "proposta": la frase contiene tutti i requisiti fondamentali (es.: il sectiunello contiene anche il prezzo)


Chi riceve la proposta può

tacere (non accade nulla)

rifiutarla

modificarla (si ha la controproposta)

accettarla


!!!! REGOLA GENERALE: principio consensualistico


quindi


Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione della controparte (1326)


Si presume la conoscenza delle dichiarazioni contrattuali quando la comunicazione giunge all'indirizzo del destinatario


Il contratto ha forza di legge fra le parti (1372)


Quindi

prima che un contratto ci sia, si può cambiare idea

a contratto concluso, si è vincolati


NON E' POSSIBILE RECEDERE DAL CONTRATTO CONCLUSO (salvo ciò sia previsto dalla legge o dal contratto stesso)


E' POSSIBILE REVOCARE LE DICHIARAZIONI


Come? Privandole di effetto prima che il contratto si concluda


invio la mia proposta via posta; prima che mi giunga l'accettazione, revoco la proposta con telegramma

invio la mia accettazione via posta; prima che la mia lettera giunga al destinatario, gli mando un fax


NB: questo non vale se è stata formulata una proposta irrevocabile

in questo caso è solo possibile "ritirare" la proposta:

la p.i. vale nel momento in cui è conosciuta

il mio "ritiro" deve giungere al destinatario prima che gli giunga la mia proposta


tecniche particolari di formazione dell'accordo


contratti con obbligazioni del solo proponente: (1333) il silenzio della controparte vale come accettazione (es. trasporto gratuito, mandato gratuito)


contratti che ammettono l'esecuzione prima della risposta: (1327) la conclusione si ha con l'esecuzione; occorre darne comunicazione alla controparte


morte/incapacità del proponente (1330)

in generale: toglie efficacia alla proposta

eccezione: proposta irrevocabile; imprenditore


TECNICHE DI FORMAZIONE DEI CONTRATTI

E TUTELA DEL CONTRAENTE DEBOLE


Regola generale: il vincolo contrattuale è frutto della volontà


Ma: mercato=rapporti di forza condizioni generali di contratto (contratti in serie; contratti d'adesione, artt. 1341, 1342)


I Linea di difesa (conoscibilità, interpretazione)

le clausole predisposte da una parte valgono nei confronti della controparte anche se non conosciute purché conoscibili con l'ordinaria diligenza

le clausole vanno interpretate contro il loro autore (1370)


II Linea di difesa (approvazione esplicita)

le clausole vessatorie (elenco tassativo) devono essere approvate specificamente e per iscritto


III Linea di difesa

alcune clausole non hanno valore neppure se approvate esplicitamente

art. 1229: limitazione di responsabilità → non vale per colpa grave o dolo

art. 2965: decadenze → nullo il patto se rende troppo gravoso l'esercizio del diritto

art. 1462: limite proponibilità eccezioni (clausola solve et repete) → non vale per eccezione di nullità, annullabilità, rescissione

restrizione libertà contrattuale → non può essere assoluta (es. art. 1379, deve rispondere ad apprezzabile interesse della parti ed essere limitato nel tempo)


Fin qui, il c.c. del 1942.


Ora: normativa UE tutela del consumatore, e soprattutto il:

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206

«Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»


nb: riordina, sostituisce, abroga normative precedenti, interne ed esterne al codice


Contratti del consumatore (artt. 33 ss. Cod. cons.; ex artt. 1469-bis, ss.)

Contratti tra consumatori e professionisti

Vessatorie le clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto

Elenco di clausole presunte vessatorie

. tra queste, alcune valide, se frutto di effettiva trattativa, altre sempre nulle

la nullità riguarda le clausole, non l'intero contratto; può essere fatta valere solo dal consumatore e rilevata d'ufficio dal giudice

tutela preventiva: tutela interessi diffusi; azione inibitoria su richiesta associazioni consumatori o professionisti, camere commercio + pubblicazione provvedimento


Contratti a distanza (artt. 50 ss., Cod. cons.; ex d.lgs. 185/99)

"diritto di ripensamento": il consumatore può recedere dal contratto entro un termine di 10 giorni che aumentano se il consumatore non è stato avvertito del propri diritti

nullità di ogni rinuncia a questo diritto


Commercio elettronico (artt. 50 ss., Cod. cons.; ex d.lgs. 185/99)

valgono questi diritti, integrati da quanto previsto dal d.lgs. 70/2003


Vendita di beni di consumo (artt. 128 ss., Cod. cons.; ex artt. 1519-bis ss., c.c.; si attua la dir.1999/44/CE)


Definizioni e ambito applicazione

Contratti di vendita e garanzie beni di consumo; permuta, somministrazione appalto, opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.

Consumatore = persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

Beni di consumo = qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne eccezioni (vendite giudiziarie; acqua e gas non in contenitori; energia elettrica)

Venditore = persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale

Produttore = il fabbricante, importatore nel territorio UE, chi mette il proprio marchio

Garanzia convenzionale ulteriore = qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo ato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;

Riparazione = ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.

Anche vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.


Diritti e doveri

Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.



In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.

Il venditore finale ( . ) ha diritto di regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della catena distributiva.

Il venditore è responsabile, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

Il consumatore decade dai diritti se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.

Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore può sempre eccepire il difetto denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza dei ventisei mesi.

La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità, e lascia impregiudicati tali diritti

È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.


LA CAUSA (1343 ss.)


Funzione economico sociale dell'atto di volontà


principio generale del nostro ordinamento:

NO obbligazioni astratte;

NO spostamenti immotivati di ricchezza

perciò

non vincolatività promesse unilaterali (1987)

esperibilità azione generale di arricchimento senza causa (2041)



La causa deve

esistere

non essere contraria a norme imperative, ordine pubblico, buon costume

non essere in frode alla legge



contratti tipici causa tipica, il modello ha una causa prestabilita

compravendita: scambio cosa (diritto sulla)/prezzo

locazione: scambio godimento bene/canone

donazione: realizzazione volontà liberale di arricchimento altrui


nb: lo "schema" ha una sua causa; il singolo contratto può esserne privo acquisto di cosa propria (compro il giardino dal condominio, poi scopro che il giardino non era comune ma mi apparteneva dall'origine)


Contratti atipici (1322, 2° co.): l'indagine sulla meritevolezza è indagine sulla causa: il giudice deve verificare

* se esiste una causa

* se è lecita e meritevole di tutela


ESEMPIO di contratto atipico privo di causa:

Nelle mediazioni di vendita di immobili, se l'aspirante compratore o venditore di immobile sottoscriva con l'intermediario - senza la partecipazione a tale convenzione dell'altra parte della vendita - un modulo, contenente la convenzione pattizia, che assicuri all'intermediario il diritto a provvigione anche senza che lo stesso compia, in tutto o in parte, l'attività mediatoria, prevista dall'art. 1755 c.c., si conura un negozio giuridico atipico, privo di causa ed improduttivo, ex art. 1325 e 1387 c.c., di effetti obbligatori per il sottoscrittore del modulo apprestato dall'intermediario, convenzione al di fuori dello schema civilistico della mediazione, non meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., perché contrasta e sconvolge gli interessi generali perseguiti dall'ordinamento, nella legittimazione del contratto di mediazione (Pret. Torino, 5.3.97)




Nella maggior parte dei casi, il lavoro è facilitato dal fatto che


ad ATIPICITÀ NORMATIVA corrisponde TIPICITÀ SOCIALE


. esiste un sostrato di regole formatosi in giurisprudenza e applicate uniformemente


es.: leasing; factoring; know-how; ormeggio; posteggio; portierato

Contratti con causa mista:

lo schema è frutto di combinazione di più schemi tipici (portierato=locazione+lavoro; cessione bene a prezzo vile=vendita+donazione)

la disciplina è quella della prevalenza


ES:

La fornitura di un completo sistema computerizzato, comprensivo di software e hardware, con garanzia, per un determinato tempo, di compatibilità e funzionalità, può conurare un contratto atipico e complesso, a causa mista, costituito dal concorso del contratto di vendita - del sistema - e di appalto - prestazione di assistenza tecnica necessaria alla garanzia, obbligo di risultato - disciplinato dalle norme sulla vendita perché contratto prevalente, sì che è ammissibile, senza necessità di assegnazione di un termine per adempiere, in caso di cattivo funzionamento del sistema, la domanda dell'acquirente di risoluzione per inadempimento all'obbligo contrattuale di garanzia della res venduta, mentre spetta al fornitore provare che esso dipende da fatti imputabili all'utilizzatore idonei a giustificare il ritardo di detto adempimento, in rapporto alla durata della garanzia. Cass., sez. II, 22-03-l999, n. 2661



Contratti collegati

pluralità di contratti, unicità operazione economica

vanno interpretati complessivamente

la causa va valutata tenendo conto dell'intera operazione (ad es.: potrebbe essere un modo per aggirare divieti di legge)

le vicende di uno si ripercuotono sull'altro



OGGETTO


Oggetto = cosa o diritto che il contratto trasferisce; prestazioni cui le parti si obbligano


Concetto ≠ "contenuto del contratto" (insieme di clausole)


Requisiti dell'oggetto (1346)

possibile

* anche cose non ancora esistenti (future: 1438); non nella donazione (771)

* al momento del contratto, salvo condizione o termine (1347)

lecito

* non deve essere contrario a norme imperative, ordine pubblico, buon costume


determinato o determinabile

* determinato = oggetto già fissato al momento dell'accordo (questa macchina a questo prezzo)

* determinabile = il contratto contiene gli elementi che consentiranno di determinarlo, in particolare attraverso

listini, ecc.

contenuto di altri contratti

decisione del terzo (arbitratore: 1349)


FORMA

NB: Non c'è contratto privo di forma

Principio: libertà di forma (scritta, orale, comportamento concludente)


eccezioni:

fideiussione: volontà espressa (1937)

contratto preliminare, stessa forma del definitivo (1351)

procura, stessa forma degli atti da compiere (1392)

forma convenzionale, si presume ad substantiam (1352)


solo alcuni contratti hanno forma vincolata a pena di nullità (ad substantiam: 1418, 2° co.)


devono farsi per iscritto (scrittura privata; atto pubblico: 1350)

contratti che hanno ad oggetto diritti reali su immobili (nn.1,2,3,4,5,6,11)

contratti che anno ad oggetto taluni diritti relativi su beni immobili (7,8,9)

atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie (10)

transazioni relative ai diritti di cui sopra

altri atti indicati dalla legge (es: contratto di vendita di pacchetti turistici: art. 85 Cod. cons.)


NB atto pubblico: di regola offre maggior prova

talvolta necessario: donazioni (782); costituzione società di capitali o cooperative (2332, n.2; 2475; 2518)


altre volte: atto pubblico ai fini di prova (ad probationem)

es.: assicurazione (1888); trasferimento di azienda (2556); limiti alla concorrenza (2596)

contratto valido; ma niente prova per valgono testimoni o presunzioni; sì invece confessione e giuramento


d.p.r.513/97; d.p.r. 445/2000; d.lgs.10/2002; d.lgs. 82/2005: documento informatico sottoscritto con firma digitale = valore di  forma scritta

ALTRI ELEMENTI DEL CONTRATTO (accidentali)


Condizione (1353 ss.)

le parti subordinano l'efficacia del contratto al verificarsi di un evento futuro e incerto

condizione sospensiva: gli effetti si produrranno se .

condizione risolutiva: gli effetti cessaranno se .


** con la condizione il motivo (irrilevante in generale, salvo l'illiceità comune a entrambe le parti: 1345) entra a far parte dell'accordo **


di regola effetto retroattivo


in pendenza della condizione

comportamento secondo buona fede

sanzione: finzione di avveramento (1359)

possibili atti conservativi (1356)


condizione impossibile (1354)

rende nullo il c. se sospensiva

come non apposta, se risolutiva


condizione illecita (1354)

il c. è sempre nullo


condizione meramente potestativa (se vorrò)

rende nulla l'alienazione del diritto o l'assunzione dell'obbligo se la volontà è quella dell'alienante o del debitore (herò se vorrò)


condizione tacita

voluta, anche non espressa: vi si giunge mediante interpretazione


presupposizione

elementi oggettivi fungono da presupposto per l'accordo, anche ove non esplicitati (inavveramento: risoluzione)

Termine: gli effetti del contratto sono legati a un momento di inizio (dies a quo) o di fine (dies ad quem)


certo il se e il quando (prendo in locazione l'appartamento al mare dal 1 al 31 agosto)

certo il se, incerto il quando (affitto una gru per la durata di lavori di ristrutturazione di un immobile)


effetto non retroattivo



Modo (onere)


donazione modale (793)

il donatario si obbliga ad adempiere ad un peso, nei limiti del valore della cosa donata

non v'è corrispettività: rimane la causa di liberalità

l'inadempimento comporta la risoluzione se prevista (793)

onere illecito o impossibile: come non apposto, salvo fosse il motivo determinante della donazione



EFFETTI DEL CONTRATTO



1) Il contratto ha forza di legge fra le parti;


2) si scioglie solo per mutuo consenso (un nuovo contratto)


3) non produce effetti per i terzi se non nei casi previsti dalla legge (1411: contratto a favore di terzi)



Il recesso è ammissibile solo se

previsto dalla legge

recesso del committente nell'appalto (1671)

recesso del cliente nel contratto col professionista intellettuale (2237)


contratti di durata a tempo indeterminato (es. somministrazione: 1569)

contratti fuori dai locali commerciali, contratti a distanza, ecc. (Cod. cons.)

stabilito dalle parti (es. tramite amento caparra penitenziale)

CONCLUSIONE ED EFFICACIA


conclusione

di regola: il contratto si conclude con il consenso

eccezione: occorre la consegna


i contratti possono essere

CONSENSUALI o REALI


efficacia

contratti con trasferimento diritto reale su cosa determinata: il diritto si trasferisce con il consenso

contratti relativi a cosa non determinata o ad altra prestazione: il consenso fa sorgere obbligazioni


i contratti possono essere

ad efficacia REALE o a efficacia OBBLIGATORIA



quindi (combinando i due aspetti)


compravendita (di cosa determinata): consensuale/effetti reali

compravendita (di cosa altrui): consensuale/ effetti obbligatori

locazione: consensuale/effetti obbligatori

donazione: consensuale/effetti reali

donazione modico valore: reale/effetti reali

comodato: reale/effetti obbligatori

mutuo: reale/effetti reali

deposito: reale/effetti obbligatori

deposito irregolare: reale/effetti reali

ecc.


NB: il contratto è REALE quando lo dice il legislatore (basta leggere le definizioni dei vari contratti)

INTERPRETAZIONE


L'accordo è manifestazione di volontà mediante modalità di comunicazione.


Il loro significato si rivela attraverso l'interpretazione artt. 1362-l371.


Criteri soggettivi (1361-l366)

Criteri oggettivi (1367-l371)


Bisogna cercare la comune intenzione delle parti al momento dell'accordo

Superando anche il significato delle parole

Facendo ricorso ai comportamenti effettivamente tenuti

Valorizzando la buona fede, l'affidamento


Bisogna cercare l'equilibrio e l'opportunità oggettiva

Interpretando le clausole dubbio nel senso di conservazione del contratto

Ricorrendo agli usi interpretativi

Sciogliendo le ambiguità nel senso conveniente alla natura e all'oggetto del contratto

Interpretando le clausola contro il loro autore

Ricercando l'equilibrio delle prestazioni


"PATOLOGIA" DEL CONTRATTO


NULLITÀ

ANNULLABILITÀ

RESCISSIONE

RISOLUZIONE

INEFFICACIA

Cause: carenza elementi fondamentali (1418), o altre cause previste dalla legge

Cause: incapacità; errore, violenza, dolo (1425 ss.)

Cause: approfittamento stato di pericolo/ bisogno (1447 ss.)

Cause: inadempimento; impossibilità sopravvenuta; eccessiva onerosità sopravvenuta (1453 ss.)

Falso rappresentate;

Azione revocatoria;

Simulazione;


Legittimazione ampia: chiunque vi abbia interesse, e pure d'ufficio (1421)

(ma v. 36 cod. cons.: nullità di protezione)

Legittimazione: solo della parte protetta (1441)

Legittimazione: solo della parte protetta

Legittimazione: parte "adempiente"

Concetto che segnala la possibilità che gli effetti si producano (ratifica nella rappresentanza), oppure che l'inefficacia è relativa (simulazione)

Tempo: imprescrittibile, salvo usucapione e prescrizione azione ripetizione (1422)

Tempo: si prescrive in 5 anni l'azione, non l'eccezione (1442)

Tempo: 1 anno azione ed eccezione (1449)

Prescrizione: ordinaria (salvo norme speciali)


Convalida: non ammessa (1423)

Convalida: ammessa (1444)

Convalida: non ammessa (1451)



Terzi: vengono travolti (salvo pubblicità sanante: 2652, n.6)

Terzi: se non dipende da incapacità legale, salvi i terzi di b.f. a tiolo oneroso (1445)

Terzi: salvi (1452)

Terzi salvi (1458)


Conversione (1424)

Rettifica (in caso di errore: 1432)

Offerta riconduzione ad equità (1450)




SINGOLI CONTRATTI

Contratti di Alienazione


VENDITA: art. 1470. Nozione. - La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.


Dunque

a) vendita quando oggetto del contratto è cosa/diritto contro prezzo

b) se oggetto è cosa/diritto contro cosa/diritto → permuta (artt. 1552 ss.: valgono, ove compatibili, le regole della vendita)


regole fondamentali

contratto (normalmente) consensuale a effetto reale (se cosa determinata e diritto del venditore); è vendita a effetti obbligatori quando

1.a) cosa determinata nel genere (c.c. 1378);

1.b) cosa futura (c.c. 1472);

1.c.) cosa altrui (c.c. 1478)

1.d.) vendita con riserva di proprietà.


obbligazioni del compratore:

a) amento del prezzo;

b) sostenimento delle spese


obbligazioni del venditore (c.c. 1476)

1) quella di consegnare la cosa al compratore (c. 1182 , 1183, 1477, 1510)

2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto (c. 1285, 1376, 1377, 1378, 1472, 1478)

quella di garantire il compratore dal l'evizione (c. 1483 ss.) e dai vizi della cosa (c. 1490 ss. )


Ipotesi particolari:

a)   tutela consumatore, nella Vendita di beni di consumo (artt. 128 ss., Cod. cons.);

b)   tutela consumatore: nei Contratti a distanza (artt. 45 ss., Cod. cons.);

c)    Vendita con patto di riscatto (c.c. 1500 ss.) (attribuisce al venditore il diritto potestativo di riacquistare la proprietà del bene);

d)   Vendita a rate con riserva di proprietà (c.c. 1523) (è vendita con funzione di garanzia).

SOMMINISTRAZIONE: 1559. Nozione. - La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.


a)    è contratto di durata, a termine o a tempo indeterminato, in quest'ultimo caso, il recesso è sempre possibile, salvo preavviso (c.c. 1569);

b)   va distinto dalla vendita a consegne differite




SUBFORNITURA: (l. 192/1998, art. 1), contratto con il quale

un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.


Contratto tra imprenditori; la disciplina mira a tutelare il contraente debole (subfornitore):

a) forma scritta a pena di nullità, e indicazione esplicita di una serie di elementi;

b)    nullità di una serie di patti gravosi per il subfornitore (art. 6)

c) divieto di abuso di dipendenza economica (art. 9).

CONTRATTO ESTIMATORIO 1556. Nozione. - Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a are il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.


Conto-vendita o conto-deposito:

a)   è contratto reale, a effetti obbligatori;

b)   i beni sono nella detenzione del consegnatario, che in virtù del contratto può disporne, pur non essendo proprietario;

c)    il rischio di perimento per causa non imputabile alle parti grava sul consegnatario (c.c. 1557).



AFFILIAZIONE COMMERCIALE/FRANCHISING definizione (l.129/2004, art. 1)

1. L'affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.


regole fondamentali:

a) il contratto deve essere in forma scritta;

b)    il franchisor consente al franchisee di operare con i suoi segni distintivi, secondo le sue direttive;

c) il franchisor trasferisce al franchisee, beni, know-how, ecc. (i pratica, l'affiliato si presenta sul mercato come appartenente alla rete distributiva dell'affiliato)

d)    l'affiliato a all'affiliante un diritto d'ingresso e delle royalties;

e) il contratto può essere a termine (min. 3 anni) o a tempo indeterminato

CESSIONE CREDITI D'IMPRESA/FACTORING:

contratto complesso, parzialmente tipizzato (l. 52/1991)


a)    un imprenditore cede a un factor (una società finanziaria) i crediti che derivano dalla sua attività, in cambio di una provvigione;

b)    il factor può acquistare i crediti pro solvendo oppure pro soluto; in quest'ultimo caso si accolla il rischio dell'insolvenza del debitore ceduto e riceve perciò un compenso;

c)    il factor può are il corrispettivo della cessione (finanziare cioè il cliente); in tal caso l'art. 5, l. 52/1991 rende la cessione opponibile nei riguardi di una serie di soggetti.

Contratti di utilizzazione


LOCAZIONE: 1571. Nozione. - La locazione è il contratto col quale una parte (c. 1571) si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo


È la ura generale che disciplina tutte le ipotesi che non sono oggetto di leggi speciali (locazioni di immobili urbani a uso abitativo e non; affitto fondi rustici), e comunque le integra per quanto esse non dispongono.


regole fondamentali:

è contratto consensuale, a effetti reali;


2) forma scritta se ultranovennale;


3) durata massima 30 anni;


4) obblighi del locatore:

a) consegnare la cosa in buono stato;

b)    effettuare le manutenzioni (di non piccola manutenzione);

c) garantire il pacifico godimento della cosa.


5) obblighi del locatario

a) are il corrispettivo;

b)    mantenere la cosa in buono stato;

c) effettuare

d)    restituire la cosa come l'ha ricevuta, salvo il deterioramento normale in relazione all'uso stabilito nel contratto


6) salvo patto contrario:

a) possibile sublocazione;

b)    cessione contratto necessità consenso locatore


7) in caso di cessione:

a) Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente se ha data certa anteriore all'alienazione della cosa;

b)    questa regola non vale per i beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede;

c) per i beni immobili la locazione non trascritte è opponibile nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione.

Locazione di immobili urbani ad usi abitativi


oggetto di molteplici interventi legislativi con scopi sociali

ora l.431/1998


regole fondamentali:

1) forma scritta a pena di nullità


2) Modalità "privatistica" di stipulazione; libertà con limiti

a) durata min. 4 anni;

b)    rinnovo automatico dopo i primi 4 anni, salvo casi indicati dalla legge;

c) libertà del conduttore di non rinnovare o recedere dal contratto, con preavviso;

d)    diritto di prelazione in caso mancato rinnovo per vendita;

e) diritto di ripristino della locazione in caso di mancata realizzazione dei motivi di mancato rinnovo


2) Modalità "assistita" di stipulazione

permette di superare i vincoli precedenti se il contratto è stipulato seguendo gli accordi delle organizzazioni di proprietari e inquilini, stipulati sulla base della convenzione promossa dal Min. Lav. Pubb.; in particolare, riguarda i contratti di natura transitoria e per le esigenze abitative degli studenti universitari.


3) Sanzioni per violazione delle regole

a) nulli i patti che stabiliscono canoni diversi da quelli che risultano nel contratto, o superiori a quelli del contratto-tipo (modalità. 2)

b)    diritto dell'inquilino di chiedere la restituzione delle somme eccedenti a fine locazione o di riportare il contratto a conformità con la legge in corso di locazione;

c) per il contratti "in nero" (senza forma scritta), possibilità di ottenere dal giudice la costituzione del rapporto in base alla legge


4) Successione nel contratto

a) morte del conduttore: conviventi [coniuge - anche di fatto (C. Cost.) -, eredi, parenti, affini];

b)    separazione/divorzio: coniuge al quale il giudice assegna la casa coniugale; anche coniuge di fatto se v'è prole (C. Cost.)

Locazione di immobili urbani ad uso diverso dall'abitazione (l.392/1978)


attività commerciali, artigianali, professionali, ecc.

interesse alla continuità produttiva


regole fondamentali:

canone libero, ma fermo per 3 anni e poi variazioni ISTAT


diritto del conduttore all'indennità per avviamento in caso di cessazione del rapporto non per suo inadempimento o recesso;


durate prestabilite dalla legge (normalmente 6 anni);


diritto di sublocare o cedere il contratto in caso di cessione d'azienda;


diritto di prelazione o riscatto in casi di cessione dell'immobile.

LEASING contratto socialmente tipizzato, non espressamente disciplinato dalla legge, ma considerato in alcune legislazione speciali (es. normativa fiscale o relativa a contributi statali a imprese)



Leasing operativo

il lessor concede al lessee l'utilizzazione di un bene in cambio di un canone periodico;

al termine del contratto l'utilizzatore può scegliere fra

a) restituire il bene;

b)    rinnovare il contratto (sullo stesso bene o uno nuovo);

c) acquistare il bene

3) applicabilità delle regole sulla vendita con riserva di proprietà (ove lo schema contrattuale adottato ne consenta il richiamo in via analogica).



Leasing finanziario

il proprietario è una società finanziaria che acquista il bene dal fornitore su indicazione dell'utilizzatore, e lo concede in leasing;

il finanziatore è così garantito, in caso di inadempimento, dalla proprietà del bene (se avesse solo prestato il danaro avrebbe dovuto precedere con il pignoramento di altri beni).



Sale and Lease Back

il proprietario di un bene lo vende alla società finanziaria e al contempo lo prende il leasing;

può nascondere un patto commissorio, vietato dall'art. 2744, e conurare perciò un patto in frode  alla legge (c.c. 1344).

COMODATO: art. 1803 - Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito.


regole fondamentali:

1) il comodato ha per oggetto una cosa determinata e infungibile;


2) è contratto reale, a effetti obbligatori;


3) è a termine o a tempo indeterminato;


4) è essenzialmente gratuito


5) obblighi del comodante:

a) consegnare una cosa non affetta da vizi da lui conosciuti (c.c. 1812);

b) rimborsare le spese straordinarie necessarie urgenti sostenute dal comodatario per la conservazione della cosa


6) obblighi del comodatario:

a) custodire e conservare la cosa;

b) servirsi della cosa secondo l'uso determinato dal contratto o dalla natura del bene;

c) restituire il bene alla scadenza o quando se ne è servito in base all'uso stabilito dal contratto; oppure prima, se sorgono bisogni del comodante

d) sostenere il rischio di perimento fortuito della cosa se

d.1.) avrebbe potuto salvarla sacrificando un cosa propria;

d.2) ha impiegato la cosa per uso diverso o tempo superiore a quanto stabilito (salva la prova che la cosa sarebbe perita ugualmente).


MUTUO: art. 1813 - Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità


regole fondamentali:

1) ha per oggetto beni fungibili (c.d. prestito di consumo);


2) è contratto reale a effetti reali (c.c. 1814);


3) la promessa di mutuo può non essere mantenuta se sono mutate la condizioni patrimoniali del mutuatario o se mancano le garanzie (c.c. 1822);


4) obbligazioni del mutuatario:

a) restituire beni della stessa specie e qualità;

b) are gli interessi (salvo patto contrario);


5) obbligazioni del mutuante:

a) è responsabile per i vizi delle cose date in prestito; se il mutuo è gratuito solo per quelli che conosceva e ha taciuto;


6) durata: è a termine, fissato dalla parti o dal giudice.

Contratti di Prestazione d'Opera o di Servizi


APPALTO: art. 1655 - L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.


regole fondamentali:

1) è il contratto dell'imprenditore (propria organizzazione, proprio rischio);

NB: se non si ha impresa si ha lavoro autonomo, e contratto d'opera (c.c. 2222 ss.), oppure prestazione d'opera intellettuale (c.c. 2229 ss.);


2) il subappalto deve essere autorizzato dal committente;


3) sono possibili variazioni in corso d'opera, e modifiche del corrispettivo, con regole diverse a seconda delle cause (c.c. 1659 ss.);


4) l'appaltatore deve garantire il committente per le difformità e i vizi dell'opera (c.c. 1667);


5) il committente può sempre recedere dal contratto, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (c.c. 1671);


6) l'impossibilità per causa non imputabile ad alcuna delle parti determina lo scioglimento del contratto e il committente dovrà are la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera (c.c. 1672).


7) se committente è un consumatore, si applicano le regole sulla vendita dei beni di consumo (1519-bis ss.).

TRASPORTO: art. 1678 - Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo a un altro


regole fondamentali:

1) trasporto di cose: obbligo di custodia e riconsegna;

2) trasporto di persone: responsabilità del vettore per inadempimento o ritardo e soprattutto per i sinistri che colpiscano la persona o le cose del viaggiatore durante il viaggio se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (con nullità delle clausole contrarie e anche in caso di trasporto gratuito, ma non di cortesia: c.c. 1681);

3) regole speciali del cod. nav. valgono per il trasporto marittimo e aereo


MANDATO: art. 1703 - Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra


regole fondamentali:

1) il mandato è un contratto; il mandatario opera per conto del mandante;

art. 1705 - Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.

I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono

Tuttavia (c.c. 1706)

Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede

Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre


2) se c'è anche la procura (atto unilaterale) del mandante si ha il mandato con rappresentanza, e il mandatario opera in nome e per conto del mandatario; i suoi atti valgono direttamente in capo a quest'ultimo;


3) il mandato si presume oneroso (c.c. 1709);


4) sottospecie del mandato sono

a) commissione (c.c. 1731): il commissionario opera in nome e per conto del committente nell'acquisto o nella vendita di beni;

b) spedizione: (c.c. 1737): lo spedizioniere conclude contratti di trasporto in nome proprio e per conto del mandante.


AGENZIA art. 1742 - Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata


regole fondamentali:

1) l'agente è di regola un imprenditore, che opera stabilmente per conto di un altro imprenditore;


2) suo compito è promuovere gli affari del committente, ma può essere dotato di rappresentanza e quindi stipulare direttamente i contratti;


3) il codice prevede la forma scritta ad probationem;


4) l'agente opera a provvigione; ha di regola il diritto di esclusiva; ha diritto a un'indennità di fine rapporto; può esservi un patto di non concorrenza;


5) regole particolari disciplinano gli agenti di assicurazione.


MEDIAZIONE: art. 1754 - È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza


regole fondamentali:

1) il mediatore è soggetto indipendente dalle parti che concluderanno il contratto e ha l'obbligo di essere imparziale;


2) il suo diritto alla provvigione sorge per il fatto stesso di essere intervenuto nella conclusione dell'affare, anche in mancanza di un accordo preventivo;


3) l'attività professionale di mediatore è disciplinata da legge speciale (l. 39/1989) istitutiva del "ruolo" degli "agenti di affari in mediazione"

3.a.) in mancanza di iscrizione il contratto è nullo, e non spetta alcuna provvigione;


4) ura particolare: broker assicurativo (l. 792/1984).

DEPOSITO: Art. 1766 Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.


regole fondamentali:

1) è un contratto reale a effetti obbligatori; ha per oggetto cose infungibili;


2) si presume gratuito (c.c. 1767);


3) obblighi del depositario

3.a) custodire con la diligenza del buon padre di famiglia (valutazione meno rigorosa se deposito gratuito), senza servirsene (c.c. 1768; 1770);

3.b) restituire la cosa su richiesta, se non v'è termine nell'interesse del depositario (c.c. 1771);


4) obblighi del depositante (c.c. 1781)

4.a) rimborsare le spese;

4.b.) tenere il depositario indenne dalle perdite legate al deposito;

4.c.) are il compenso


5) se ha per oggetto cose fungibili diventa deposito irregolare (c.c. 1782)

5.a) è contratto reale a effetti reali: il depositario acquista la proprietà  dei beni e deve restituirne uguale quantità e qualità

5.b) si applicano le regole del mutuo in quanto compatibili


regole speciali valgono per il deposito in albergo (c.c. 1783 c.c.), in particolare

6.a) per le cose non consegnate all'albergatore, responsabilità oggettiva, ma limitata (100 volte il prezzo dell'alloggio giornaliero);

6.b) per le cose date in custodia o la cui custodia doverosa sia stata rifiutata, la responsabilità è illimitata;

6.c.) niente responsabilità se la perdita è causata dal cliente, da forza maggiore, dalla natura della cosa;

6.d) nulli i patti contrari;

6.e) la regola vale anche per case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

SEQUESTRO CONVENZIONALE: Art. 1798 Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita


Salvo patti contrari, valgono le norme sul deposito, e sul mandato (se la cosa necessita di venir amministrata).


VENDITA PACCHETTI TURISTICI (Artt. 82 ss., Cod. cons.; prima: D.lgs.111/1995, in attuazione Dir. CEE)


regole fondamentali:

1) I pacchetti turistici hanno ad oggetto viaggi, vacanze circuiti «tutto compreso», in cui vi siano almeno due elementi fra a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio;


2) il contratto deve essere redatto per iscritto, in termini chiari e precisi, e deve contenere tutta una serie di indicazioni;


3) l'importo da versarsi alla prenotazione non deve superare il 25% del prezzo, ha natura di caparra confirmatoria, ma gli effetti di cui all'art. 1385 c.c. non si producono allorché il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;


4) il consumatore ha diritto a informazioni dettagliate;


5) il consumatore può cedere il contratto;


6) limiti e regole severi alla revisione dei prezzi e alle modifiche del contratto;


7) in caso di inadempimenti, variazioni ecc., diritto alla sostituzione della prestazione e/o al risarcimento dei danni patiti dal consumatore, con obbligo assicurativo;


8) istituzione di un Fondo di garanzia.

Contratti per la soluzione di controversie


TRANSAZIONE: Art. 1965 La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.


regole fondamentali:

1) Occorre la capacità di disporre dei diritti (capacità d'agire; poteri di rappresentanza);


2) deve trattarsi di diritti disponibili;


3) forma scritta ad probationem.



COMPROMESSO: Art. 806 c.p.c. Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli articoli 429 e 459, quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione.


NB: nei contratti può essere inserita una clausola compromissoria, con la quale si stabilisce che, in caso di lite, la vicenda verrà decisa da arbitri.



CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI Art. 1977 La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti


regole fondamentali:

1) forma scritta a pena di  nullità (c.c. 1978);


2) i creditori cessionari amministrano i beni oggetto della cessione, e non possono agire su altri beni prima di averli liquidati;


3) il debitore mantiene poteri di controllo;


4) dopo il riparto, il debitore è liberato nei limiti di quanto i creditori hanno ricevuto.

Contratti di Banca e di Borsa


I principali contratti bancari sono


1) Conto corrente (di corrispondenza)

a) è contratto atipico, complesso, disciplinato dagli artt. 1852 ss., nonché dagli accordi e dagli usi;

b) consente di usufruire dei servizi offerti dalla banca in virtù del contratto stesso e di altri contratti stipulati con il cliente (deposito, apertura di credito, amenti, riscossioni).


2) Deposito di danaro

a) è deposito irregolare (c.c. 1834);

b) può essere in conto corrente o con libretto di deposito a risparmio  (c.c. 1835);

c) può essere assistito da garanzie, reali o personali.


3) Deposito di titoli in amministrazione (c.c. 1838)


4) Apertura di credito (c.c. 1842 ss.)

a) la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una certa per un tempo determinato o indeterminato;

b) di regola è in conto corrente.


5) Anticipazione bancaria (c.c. 1846 ss.)

a) è un prestito su garanzia, di merci o di titoli;

b) se i beni sono fungibili, e sussiste accordo in tal senso, si ha la ura del pegno irregolare (c.c. 1851).


6) Sconto bancario (c.c. 1858 ss.)

a) la banca anticipa al cliente il valore attuale di un credito non scaduto, dietro cessione dello stesso e con deduzione dell'interesse;

b) il credito può essere incorporato in un titolo;

c) la cessione è pro solvendo


7) Cassette di sicurezza (c.c. 1839 ss.)

a) la banca mette a disposizione del cliente una cassetta custodita all'interno dei suoi locali

b) la responsabilità della banca è esclusa solo per caso fortuito

I contratti di borsa sono relativi alla cessione di titoli.


Possono essere

a) «per contanti» (scambio cosa/prezzo entro 3 giorni borsistici);

b) «a termine» (esecuzione avviene dopo un termine prefissato);

c) «a premio» (chi a il premio acquista alcuni diritti, quale quello di recedere dal contratto).


Principali contratti di borsa


1) Vendita a termine di titoli (c.c. 1531)

a) il prezzo e la quantità vengono fissati al momento della conclusione del contratto;

b) l'esecuzione avverrà in un momento successivo;

b) è contratto speculativo (specie se effettuato allo scoperto): al momento dell'esecuzione i titoli possono valere di più o di meno di quanto stabilito all'origine.


2) Riporto (c.c.1548 ss.)

a) Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.

b) è un contratto «circolare», non speculativo (tutti gli elementi sono fissati sin dall'inizio);

c) a seconda degli interessi in gioco - avere i titoli, ottenere un prestito -, il prezzo alla scadenza può essere superiore o inferiore (deporto) a quello alla conclusione;

d) è contratto reale a effetti reali, soggetto a forma scritta a pena di nullità (T.U. interm. finanz.).


Contratti assicurativi



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. Art. 1882 -  L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso amento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a are un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.


regole fondamentali:


1) contratto a forma scritta a fini di prova (c.c. 1888);


2) regole miranti a consentire i calcoli attuariali e relativi al rapporto rischio/indennizzo (v. artt. 1892 ss.);


3) assicurazione contro i danni (c.c. 1904 ss.)

a) assicurazione danni (il rischio è quello che grava sulle cose dell'assicurato, c.d. first part insurance

b) assicurazione responsabilità civile (il rischio è la responsabilità verso terzi; c.d. third part insurance) (c.c. 1917 ss.).


4) assicurazione  sulla vita (c.c. 1919 ss.)

a) caso morte;

b) caso vita (infortuni . ).


5) riassicurazione (c.c. 1928 ss.): contratto in base al quale le imprese assicurative distribuiscono il rischio assunto cedendolo in parte ad altre comnie

ALTRE FONTI DI OBBLIGAZIONE

(presenti nel IV libro del c.c.)


PROMESSE UNILATERALI


regola generale: le promesse non sono vincolanti, salvo quelle previste dalla legge (tipicità: 1987)



Promessa di amento; ricognizione di debito

non sono, in realtà, fonti di obbligazione

determinano l'astrazione processuale dalla causa: inversione onere della prova



Promessa al pubblico

es.: bando borsa di studio; ricompensa al ritrovatore di cosa smarrita induce nel pubblico un affidamento, spinge ad adottare un comportamento

è vincolante appena resa pubblica

è revocabile per giusta causa con adeguata pubblicità purché non si sia già avverato quanto previsto

dall'offerta al pubblico che mira a concludere un contratto (1336)


a livello negoziale possiamo citare pure

la promessa di matrimonio che (79 ss.)

non vincola in alcun modo alla stipula delle nozze o all'esecuzione di eventuali prestazioni "alternative" (salva restituzione doni fatti in vista delle nozze)

se scritta e vicendevole (es. pubblicazioni) risarcimento danni nei limiti delle condizioni delle parti (se il rifiuto è privo di giusto motivo)

TITOLI DI CREDITO


La cessione ordinaria del credito è possibile (1260 ss.), ma lenta e insicura

è a titolo derivativo: il cessionario rischia di vedersi opporre tutte le eccezioni relative alla causa che ha dato luogo all'obbligazione

v'è il rischio di pluralità di cessioni; comporta notifiche, accettazioni

le vie giudiziarie sono quelle ordinarie (in caso di lite: sentenza+azioni esecutive)


MA

la circolazione del credito è utile all'economia perché consente di sfruttare la ricchezza futura


ALLORA

come far "viaggiare" più veloce il credito?

strumento più veloce l'art. 1153 (possesso+buona fede+titolo)

acquisto a titolo originario


Il "trucco" è l'INCORPORAZIONE

Il titolo di credito è un documento  che incorpora il rapporto obbligatorio

chi ha il documento può esercitare il credito

il credito non può circolare separatamente dal documento


Chi ha acquistato il possesso di un titolo di credito in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione non è soggetto a rivendicazione


presunzione di titolarità nel legittimato (possessore secondo le regole di circolazione) (1992)


LETTERALITÀ


Il diritto esercitabile è quello e solo quello che risulta dal tenore letterale del titolo eccezioni opponibili, quelle previste dall'art. 1993, 1° co.


AUTONOMIA

Caratteristica legata alla natura di acquisto a titolo originario

Il legittimato alla prestazione (possessore del titolo) non può vedersi opporre le eccezioni personali ai precedenti possessori (1993) - salvo l'eccezione di dolo (1993, u.c.)


ASTRATTEZZA

i titoli di credito sono ASTRATTI (cambiali, assegni) o CAUSALI (azioni di società, obbligazioni . )

sono ASTRATTI quelli che non menzionano la CAUSA

il rapporto sottostante alla loro emissione non influisce sulla posizione del legittimato

ciò si verifica per effetto della circolazione (il primo prenditore può vedersi opporre, quale eccezione personale, difetti nel rapporto causale)


REGOLE DI CIRCOLAZIONE

titoli al portatore basta la consegna

titoli all'ordine consegna più girata (se in bianco, il titolo diventa al portatore)

titoli nominativi consegna + doppia annotazione (sul titolo e sul registro emittente) / rilascio di nuovo titolo


in più CAMBIALE e ASSEGNO


sono titoli esecutivi (forza di sentenza passati in giudicato)

GESTIONE DI AFFARI ALTRUI


di regola: nessuno può ingerirsi nella sfera giuridica altrui

né con atti giuridici (falsa rappresentanza)

né con comportamenti di fatto (responsabilità)


d'altronde: responsabilità per omissione

sorge solo in presenza di uno specifico dovere giuridico di intervenire (es. l'omissione di soccorso riguarda il medico che non intervenga a soccorrere un ferito, non un qualsiasi passante)


in certi casi, l'intervento è consentito è riconosciuto come valido

artt. 2028 ss.


situazioni (es.):

chiamo un medico per una persona che trovo priva di sensi

chiamo un fabbro che faccia riparare la porta della casa del mio vicino, visitata dai ladri mentre è in vacanza


presupposti

se il dominus non è in grado di gestire l'affare

se è presumibile che, ove potesse, lo gestirebbe

se il dominus non ha vietato l'intervento (salvo che il divieto fosse contrario a legge, o.p., b.c.)


conseguenze

il gestore deve continuare finché il dominus non sia in grado di provvedere

al gestore si applicano le norme sul mandato, ma il risarcimento di danni può essere moderato dal giudice

a gestione utilmente iniziata, il dominus deve adempiere le obbligazioni assunte da gestore, e può ratificare gli atti compiuti

PAGAMENTO DELL'INDEBITO


regole fondamentali (2033)

chi ha eseguito un amento non dovuto ha diritto a ripetere ciò che ha ato

gli spettano anche frutti e interessi, con decorrenze diverse a seconda della buona o mala fede dell'accipiens


!!distinzione importante!!

indebito oggettivo:

il creditore riceve una prestazione che non gli era dovuta (debitore a a non creditore; non debitore a a non debitore) la ripetizione è ammessa in ogni caso


indebito soggettivo

amento di debito altrui (2036) (il creditore riceve quanto dovutogli, ma dalla persona sbagliata)

chi ha ato il debito altrui ha diritto di ripetere purché

l'errore fosse scusabile

il creditore non si sia privato del titolo o delle garanzie

se la ripetizione non è concessa, chi ha ato si rivolgerà al vero debitore, surrogandosi nelle ragioni del creditore



ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA


2041 s. azione generale

chi si è arricchito deve indennizzare l'impoverito

l'azione è sussidiaria: non spetta se è possibile agire in altro modo

scarsa applicazione (es. contratto con la p.a. nullo per vizio del procedimento, ma eseguito dal privato)

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE


Fonti: artt. 2043, c.c., ss. + leggi speciali



2043. Risarcimento per fatto illecito - Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.



elementi dell'illecito

un fatto (atto) doloso o colposo

un danno, che deve essere ingiusto

il legame di causalità fra comportamento e danno



QUESTIONI PRINCIPALI per la definizione dell'area della risarcibilità


criteri di imputazione (responsabilità per colpa, con inversione onere della prova, oggettiva)

colpa

rapporto col bene ("fatto delle cose" proprietà, custodia . )

rapporto con persone ("fatto altrui": genitori, datori di lavoro, sorveglianti)


danno ingiusto

"ingiustizia del danno": non tutti i danni sono risarcibili, ma solo quelli ingiusti

→ interpretazione ora accolta: danno ingiusto = "lesione di un interesse protetto dalla legge"



danni risarcibili

danni patrimoniali: risarcibili sempre (art. 2043)

danni non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale): risarcibili nei casi previsti dalla legge (art. 2059), nonché in presenza della lesione di valori inerenti la persona, costituzionalmente protetti.


modalità del risarcimento

in forma specifica

se richiesto dalla vittima

se possibile

se non eccessivamente oneroso per il debitore


per equivalente







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