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IL PARLAMENTO EUROPEO

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IL PARLAMENTO EUROPEO


ART. 189 -> E' composto dai "rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità" ed "esercita i poteri che gli sono attribuiti dal Trattato" .


STORIA :

Istituzione anomala ed in continua evoluzione ;

originariamente Assemblea Comune, poi Assemblea Parlamentare Europea ed infine Parlamento Europeo in virtù di una sua decisione nel 1962.

Fu per molti anni composta da membri dei Parlamenti nazionali da questi designati, quindi la rappresentatività dei popoli era indiretta ( in quanto i parlamentari non erano eletti direttamente dai cittadini europei ) ed imperfetta ( in quanto non rifletteva esattamente e proporzionalmente la presenza di tutte le componenti politiche in seno ai Parlamenti nazionali ).

L'elezione diretta dei membri fu decisa con un atto del Consiglio Europeo nel 1976 e le prime elezioni con questo metodo si svolsero nel 1979.


I Membri sono attualmente 626  ( per l'Italia 78 )

il Trattato di Nizza ha previsto con l' ART:189, in vista di future adesioni, che non

possano cmq essere più di 732 -


La sede della struttura amministrativa è LUSSEMBURGO .

Le riunioni si svolgono a BRUXELLES .


La sessione plenaria mensile si tiene a STRASBURGO .


All'interno del Parlamento troviamo i PARTITI POLITICI definiti "un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione" in quanto contribuiscono a formare una coscienza europea ed esprimono la volontà politica dei cittadini dell'Unione (ART. 191) .

Il loro ruolo, statuto e finanziamento sono stabiliti dal Consiglio e dallo stesso Parlamento.


COMPITI E POTERI DEL PARLAMENTO :

approva la designazione del Presidente della Commissione



esprime voto di approvazione sul presidente e sui commissari collettivamente considerati

tutto il Parlamento o uno dei suoi membri può interrogare la Commissione o il Consiglio

può pronunciare una censura  sull'operato della Commissione da approvare con la > dei 2/3 dei voti espressi e la > dei membri ; se utilizza questo strumento i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente la loro funzione.

Partecipa alla funzione normativa -> si tratta di una partecipazione più o meno intensa al processo di formazione di atti comunitari (ART:249) e di conclusione di accordi internazionali (ART.300)

Fissa il proprio STATUTO

Ha un potere generale di pre-iniziativa legislativa -> in virtù dell'ART.192 può chiedere alla Commissione di presentare proposte adeguate quando reputi necessaria l'adozione di un atto comunitario ( iniziativa politica in quanto la responsabilità della proposta è della commissione )

funge da raccordo con i Parlamenti Nazionali

Il TRATTATO DI NIZZA ha poi introdotto 3 novità importanti riguardo il ruolo del Parlamento:

Ha posto il Parlamento sullo stesso piano del Consiglio e della Commissione quanto alla possibilità di adire alla Corte di Giustizia sollevando l'azione di annullamento

Ha previsto il coinvolgimento del Parlamento in tutti gli accordi internazionali negoziati da Commissione e Consiglio

Ha dato al Parlamento la possibilità di chiedere alla Corte di Giustizia un parere sulla compatibilità di un accordo internazionale con le disposizioni del Trattato .






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