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IL PARLAMENTO - Le funzioni del Parlamento - leggi costituzionali

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U.D. 9  IL PARLAMENTO


Il parlamento è composto di 2 camere:

la camera dei deputati;

il senato della repubblica.

Il parlamento italiano è di tipo bicamerale. Ogni decisione del parlamento deve ottenere l'approvazione di ciascuna camera, le quali hanno gli stessi poteri e le stesse funzioni: questo tipo di bicameralismo viene detto bicameralismo perfetto.





Numero membri

elettivi

Numero membri

non elettivi

Età per

eleggere

Età per essere

Eletti

Camera dei

deputati


tutti i deputati sono

eletti dal popolo

maggiore

età

25 anni

Senato della

repubblica


5 cittadini nominati dal

Pres. della Repubblica;

tutti gli ex pres. della

repubblica (senatori a

vita)

25 anni

40 anni;


Il bicameralismo:

PRO → è quello di assicurare un maggior approfondimento nell'elaborazione delle leggi;

CONTRO → si possono verificare eccessive lungaggini e inutili ripetizioni.


Le due camere, in alcuni casi, si riuniscono insieme e agiscono come un unico organo, si dice che il Parlamento si riunisce in seduta comune. Il caso più importante e l'elezione del Presidente della Repubblica.


I parlamentari devono aver compiuto 25 anni per essere eletti deputati e 40 anni per essere eletti senatori; sono rappresentanti del popolo; la Costituzione ha stabilito il principio di mandato imperativo: "ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato", cioè i parlamentari non sono vincolati al mandato ricevuto dagli elettori.


Esistono 2 tipi di immunità parlamentare:

  1. l'irresponsabilità per le opinioni date e per i voti espressi;
  2. l'immunità processuale che riguarda i reati commessi dai parlamentari; i giudici possono indagare su di lui, interrogarlo e processarlo.

Ogni camera adotta il proprio regolamento parlamentare che deve essere approvato a maggioranza assoluta; ciascuna camera elegge un presidente; per le questioni più importanti si riuniscono in assemblea plenaria (effettuata a Montecitorio e a Palazzo Madama); gran parte del lavoro parlamentare è svolto dalle commissioni.

Esistono diversi tipi di commissioni:

le commissioni permanenti che sono 14 alla camera e 13 al senato, ciascuna delle quali si occupa della propria materia (esteri, sanità . );

le commissioni bicamerali formati da deputati e senatori e hanno specifici compiti di controllo;

le commissioni d'inchiesta che hanno lo scopo di condurre indagini riguardanti problemi sociali e politici (es.: commissione d'inchiesta sulla mafia).


I gruppi parlamentari fanno parte del Parlamento; i loro presidenti sono i portavoce del proprio partito; riuniti formano la conferenza dei presidenti di gruppo.


Le camere sono organi collegiali formati da più persone che agiscono in modo unitario; le deliberazioni delle camere sono adottate mediante votazione, secondo regole:

numero legale: ½ + 1 dei componenti;

maggioranze richieste: di norma è richiesta la maggioranza semplice, ma in casi particolari è richiesta la maggioranza assoluta o dei 2/3;

metodi di votazione: di norma il voto è palese, ma in casi particolari il voto è segreto.


Tutto ciò avviene all'interno del Parlamento può essere conosciuto all'esterno (pubblicità), cioè i cittadini possono sapere come agiscono i loro rappresentanti.


Ciascuna camera resta in carica 5 anni e questo periodo è chiamato legislatura; alla fine di tale periodo il Presidente della Repubblica dichiara lo scioglimento delle camere e indice nuove elezioni che devono avvenire entro 70 giorni. Le camere possono essere sciolte prima della scadenza e in questo caso si avranno le elezioni anticipate.


Le funzioni del Parlamento:

di indirizzo e di controllo politico: il Governo deve presentare il proprio programma politico al Parlamento il quale lo deve approvare con la nozione di fiducia; il Parlamento può anche dare la sfiducia;

legislativa: non è un potere assoluto e incontra 3 tipi di limiti:

  1. rispetto all'Unione Europea: il Parlamento non può emanare leggi di competenza dell'UE, né norme in contrasto con le leggi europee;
  2. rispetto alla Costituzione italiana: il Parlamento non può emanare leggi contrarie alla Costituzione;
  3. rispetto alle regioni: il Parlamento non può emanare leggi contrarie a quelle delle regioni.

La Costituzione stabilisce che alcuni argomenti possono essere regolati solo dal Parlamento (riserva di legge).


La decisione del Parlamento diventa legge attraverso un procedimento:

  1. iniziativa → è la proposta di legge che deve essere redatta in articoli e il soggetto più importante che possiede questo potere è il Governo; l'iniziativa spetta a ciascun deputato e senatore; è prevista anche l'iniziativa popolare cioè occorre che la proposta di legge venga sottoscritta da 50.000 elettori e questo sistema ha lo scopo di far arrivare al Parlamento proposte sentite nella società civile;
  2. discussione e approvazione → questa fase può avvenire in 2 procedimenti:
  1. normale: invia il progetto di legge a commissioni permanenti che si riuniscono in sede referente cioè discutono in via preliminare e riferiscono all'assemblea plenaria; successivamente si ha una nuova discussione e votazione;
  2. speciale: richiede tempi più brevi; il Presidente della camera trasmette il progetto alla commissione permanente e gli dà il potere di approvare in via definitiva il progetto stesso; in questo caso la commissione si riunisce in sede deliberante.
  1. promulgazione → quando la legge è stata approvata da entrambe le camere, con lo stesso testo, deve essere promulgata dal Presidente della Repubblica entro 30 giorni; se rifiuta la promulgazione ma le camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata;
  2. pubblicazione → la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con lo scopo di far conoscere ai cittadini il contenuto delle leggi; la legge entra in vigore il 15° giorno dalla data della pubblicazione.

Le leggi costituzionali possono modificare o integrare la Costituzione; non possono modificare la forma repubblicana né abolire i diritti di libertà dei cittadini.

Sono approvate secondo un procedimento aggravato:

l'approvazione: deve avvenire 2 volte da parte di ciascuna camera a distanza di 3 mesi;

per l'approvazione: è necessaria la maggioranza dei 2/3;

se la maggioranza è assoluta, la legge costituzionale può essere sottoposta a referendum popolare.





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