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IL PARLAMENTO

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IL PARLAMENTO

In parlamento il collegamento con il corpo elettorale è assolto dai partiti attraverso l'istituzione dei gruppi parlamentari.

COMMISSIONI PARLAMENTARI.

Il parlamento si articola notoriamente in commissioni permanenti (ma ve ne possono essere anche di temporanee come quelle di inchiesta) che tendenzialmente vanno a ricoprire le materie dei dicasteri fungendo da interlocutori con il governo: politica estera, difesa, ecc.

Ogni parlamentare entra a far parte di almeno una commissione permanente in rappresentanza proporzionale del proprio gruppo parlamentare.

All'interno delle commissioni si svolge la preponderante attività della camera:

attività di controllo e ispettive rispetto al governo;



attività nel procedimento di formazione delle leggi consistente:

Ø  in sede referente, dell'esame di una legge a cui segue una relazione di maggioranza e una o più di minoranza della commissione;

Ø  in sede redigente, discutendo e modificando la legge con emendamenti che vengono poi votati in assemblea plenaria della camera;

Ø  in sede deliberante o legislativa, ricevendo il progetto lo elabora e lo discute e lo può anche approvare per quella camera; i casi in cui la legge non può essere approvata con rito abbreviato sono rigidamente stabiliti dalla costituzione all'art. 72 4° co., salvo la possibilità dell'assemblea camerale di avocare il progetto. Esistono limiti di ordine materiale e procedurale all'approvazione della legge in commissione

Ø  in sede politica, dibattendo con il governo sulle questioni inerenti il suo operato e chiedendo l'acquisizione dai soggetti competenti i pareri relativi alla legge da elaborare.

Le commissioni d'inchiesta, accanto a quelle permanenti, sono composte in modo proporzionale (art. 82 Cost.) al peso dei gruppi nell'ambito della camera. Queste possono essere bicamerali o monocamerali a seconda che si debba instaurare una collaborazione continuativa tra le due camere o meno. Quelle bicamerali sono istituite con legge per potergli conferire gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria. Le commissioni d'inchiesta possono essere istituite per indagini da effettuare su fatti eclatanti perché agiscono in deroga al principio della separazione dei poteri avendo le stesse attribuzioni e prerogative dei giudici.

Tra le commissioni bicamerali (non necessariamente d'inchiesta, generalmente composte da 20 senatori e 20 deputati) l'unica istituita dalla Costituzione (art. 126) è quella per le questioni regionali, che il Governo deve necessariamente consultare qualora intenda sciogliere un consiglio regionale (sentito il parere del P.d.R.) per sostituirlo con un commissario ad acta.

Poi esiste la commissione di vigilanza su giornali, radio e televisione insediata dalla legge Mammì 223/90 con competenze sugli organi d'informazione.

Le Commissioni si articolano in comitati, come il comitato ristretto che si occupa della formulazione degli articoli del testo di legge e dei relativi emendamenti, o come il comitato dei nove per la Camera e dei sette per il Senato con il compito di esprimere pareri sugli emendamenti durante la discussione in aula.

Le funzioni delle Commissioni seguono l'andamento dei lavori del Parlamento e cessano con lo scioglimento delle camere. Tutto il lavoro non concluso viene perduto, fatta eccezione per le proposte popolari (art. 50 Cost.).

GIUNTE.

Sono organi interni della camera del parlamento che si occupano di uno specifico compito:

delle elezioni;

delle immunità parlamentari;

delle autorizzazioni a procedere;

per il regolamento, che si occupa di formale proposte per la modifica del regolamento;

degli affari comunitari (in Senato) che si occupa gli atti comunitari da recepire con legge.

Quando il Parlamento esaurisce il suo mandato o sopraggiunge lo scioglimento anticipato entra nella prorogatio che (normale) dura fino al nuovo insediamento delle nuove camere. Diversa è la proroga (senza limiti) che può essere disposta per legge (auto proroga) per motivi eccezionali (art. 60 Cost.) come la delibera dello stato di guerra.

Le nuove camere si riuniscono la prima volta convocate dal P.d.R. entro il 21° giorno dall'elezione; poi vi sono le riunioni ordinarie (il primo giorno feriale di febbraio e di ottobre; infine ci sono le riunioni straordinarie che sono le più frequenti, convocate dal Presidente della Repubblica, dal Presidente dell'assemblea, da un terzo dei componenti.

I lavori parlamentari si svolgono tramite strumenti previsti dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari finalizzati a garantire la pubblicità delle sedute.

Sono strumenti di pubblicità:

A)    l'apertura al pubblico;

B) la gratuità degli atti che si dividono in: 1) proposte e disegni di legge presentati al Parlamento 2) i resoconti dei dibattiti parlamentari [sommari o brevi oppure dettagliati o analitici] relativi alle azioni di controllo e ispezione e allo stato di avanzamento della discussione di un progetto di legge;

C)    la trasmissione in diretta televisiva o radiofonica (di solito per la discussione della questione di fiducia).

Dal punto di vista procedurale le camere con riferimento alla percentuale di votanti e di presenti all'assemblea dovrebbero operare in base al numero legale (la metà + 1 dei componenti), ma questo è presupposto anche se palesemente non è raggiunto finché non sia richiesta espressamente la verifica da parte di 20 Deputati e 12 Senatori per le rispettive assemblee.

Le maggioranze richieste in parlamento possono assolute o rinforzate (es. 2/3)

Il voto può essere palese o segreto; il primo può avvenire per alzata di mano, per appello nominale, per divisione all'interno dell'aula (discessio romana) o elettronicamente; il secondo può avvenire elettronicamente o con scheda in un'urna oppure col sistema delle palline nere o bianche.

Nonostante l'affermazione del principio del voto palese come deterrente per i 'franchi tiratori' in molti casi il voto è segreto quando si vuole lasciare libere le persone di decidere su questioni etico sociali o nell'elezione di persone a cariche.





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