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IL POSSESSO

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IL POSSESSO


Il possesso è esercizio di un'attività del diritto altrui; è una situazione di fatto.

-pieno: diritto d proprietà;

- minore: l'esercizio di un diritto reale minore.


-Elemento oggettivo: dato dall'esercizio sul bene del potere di fatto;

-Elemento soggettivo: intenzione di voler esercitare quel potere.


Solitamente il possessore sono la stessa persona, talora non succede così però si ha un Proprietario e un Possessore. Se si ipotizza invece un furto, il possessore è il ladro ma è Illegittimo.


Anche la Detenzione è un potere di fatto sulla cosa, ma il detentore riconosce che la cosa stessa è di altri (meccanico).

La detenzione si più trasformare in possesso, non è però sufficiente un mutamento di intenzioni:



- per causa proveniente da un terzo;

- per opposizione del detentore al possessore.


Acquisto:

- titolo originario;

- titolo derivativo

Perdita: quando il possessore cessa per una qualsiasi causa di esercitare il potere di fatto sul bene.


Possesso si presume

-Continuativo: chi prova di possedere attualmente e di aver posseduto in un tempo anteriore si presume che abbia posseduto anche nel periodo intermedio;

-Attuale e Anteriore: perché il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso e che abbia posseduto dalla data del titolo.


-Successore nel pos: erede; 

- Accessione del pos: x usucapione.


- Pos. Buona Fede: ignora di ledere i diritti di un altro soggetto;

- Pos. Mala Fede: il possessore il quale sa che possedendo un bene altrui.


Effetti giuridici: quando il possessore non è titolare di alcun diritto sulla cosa.

-Tutela possessoria: che sia stato spogliato del suo possesso o molestato nell'esercizio, quando queste provengono dal legittimo titolare del diritto della cosa, può attere giudiz. la reintegrazione del possesso o la cessazione delle molestie;

- Il possessore non è tenuto a provare di avere alcun diritto sulla cosa che giustifica il suo possesso;

l'Usucapione e per l'acquisto della proprietà dei beni mobili in base al principio <<Possesso vale titolo>>;

- di Diritti verso il proprietario, anche nel caso in cui egli sia tenuto a restituire a quest'ultimo la cosa.


Tra proprietario e possessore si applicano le seguenti regole con dei miglioramenti e dei danni apportati alla cosa stessa:

- Frutti: il possessore di Mala fede deve restituire i frutti naturali. Il possessore di Buona fede, fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino alla stesso giorno; deve al proprietario quelli maturi o che sarebbero potuti maturare soltanto pei i miglioramenti dopo quella data;

- Riparazioni e miglioramenti: il possessore ha il diritto ad un'indennità per i miglioramenti. Se il possessore è di Buona fede l'indennità si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se è di Mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore;

- Addizione: cioè nella realizzazione di opere ulteriori e se il possessore è di Mala fede, il proprietario del fondo può pretendere che le medesime siano tolte a spese del possessore; se è invece di Buona fede, egli non è costretto a togliere le addizioni e ha il diritto in ogni caso ad un'indennità consistente nella misura di aumento di valore conseguito dalla cosa;

Il possessore di Buona fede ha il diritto di ritenzione sulla cosa posseduta.


Le Ragioni della tutela sono 2:

Assicurare la pace sociale: non solo in sede civile ma anche il sede penale;

La legge, proteggendo il possesso, finisce con assicurare anche al proprietario una tutela rapida ed efficiente del suo diritto: -azione reintegrazione;

- azione manutenzione.

+ L'Azione di Reintegrazione (o spoglio): è concessa a qualsiasi possessore che venga violentemente o clandestinamente.

Lo Spoglio consiste in atto con un soggetto impedisce totalmente o parzialmente dell'esenzione del possesso sostituendosi a lui nel possesso medesimo. La reintegrazione è la ricostruzione della situazione preesistente allo spoglio.

Lo spoglio è:

violento: contro la volontà del possessore (tipo la rapina);

clandestino: quando è compiuto in modo tale da tenerlo celato al possessore (il mio fondo è coltivato da qualcuno che io non voglio).

L'azione va esercitata comunque entro un anno dal sofferto spoglio o dal giorno della sua scoperta, se lo spoglio è clandestino.

Può agire in Reintegrazione non solo il possessore, ma anche il semplice detentore.

L'azione di Manutenzione: spetta al possessore di un immobile o di un diritto reale su di un immobile i di'universalità di mobile che abbia subito molestie.

Le molestie possono essere:

di fatto:

di diritto.

L'azione di manutenzione è connessa alle seguenti condizioni:

essa va intentata entro l'anno dalla turbativa;

il possesso deve durare oltre un anno;

esso non deve essere stato acquistato violentemente, né clandestinamente.


Azioni di enunciazione (detta anche quasi possessorie) sono affini alle azioni possessorie, mirano a concertare stato di fatto.

Al proprietario e la loro finalità è tipicamente di natura cautelare.

Tali azioni spettano ai seguenti soggetti:

al possessore in quanto tale;

al proprietario o titolare di un altro diritto reale do godimento.

Esse sono:

la denunzia di nuova opera: un'azione giudiziale che spetta a che ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio fondo come sull'altrui fondo, stia per derivare danno alla cosa che forma oggetto del diritto o del suo possesso;

la denunzia di danno tenuto: spetta a chi ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero, o latra cosa possa derivare pericolo di danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del diritto o del suo possesso.


Usucapione: costituisce un modo di acquisto, a titolo originario, della proprietà o di altro diritto reale per effetto del possesso protratto per un periodo di tempo.

È necessario che:

- un soggetto (o +);

- possegga un bene (o + ) di cui non è proprietario;

- per un determinato periodo di tempo.


Caratteristiche del possesso per l'Usucapione: il primo elemento dell'usucapione è il possesso (la semplice detenzione non sarà quindi sufficiente).

Pacifico: è il possesso non affetto da violenza o clandestinità;

Continuo: dura per tutto il tempo necessario richiesto dalla legge perché si compia l'usucapione;

Non equivoco.


Non possono usucapire:

detentore;

colui che compie atti di godimento della cosa per effetto della semplice tolleranza da parte dell'avente diritto.


+ L'interruzione dell'usucapione si ha effetto di atti di esercizio del diritto da parte del suo titolare;

+ La sospensione  nel caso sussistano particolari rapporti tra il possessore ed il titolare del diritto.


+ Usucapione ordinario: si compie di regola in 20 anni, su beni mobili, sull'universalità di mobili.

+ Usucapione abbreviata: gli immobili ed i mobili registrati, di 10 o 3 anni:

il possessore abbia acquistato il bene da chi non è proprietario;

in forza di un titoli che sia astrattamente idoneo a trasferire la proprietà;

che il titolo sia stato debitamente trascritto;

che il  possessore sia di buona fede.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali dei godimento.

Per l'universalità dei mobili l'usucapione è decennale se il possesso si fonda di un acquisto in buona fede con titolo idoneo.

Per quanto riguarda, infine i beni mobili non registrati, 10 anni.


La regola <<POSSESSO VALE TITOLO>>: colui al qua sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista immediatamente la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.

I Requisiti:

- acquisto del possesso;

- titolo astrattamente idoneo a trasferire lo proprietà;

- l'acquirente deve essere in buona fede.

- la regola non si applica ai beni mobili registrati.

L'acquisto in buona fede del possesso costituisce criterio per risolvere il conflitto tra più acquirenti della stessa cosa mobile.







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