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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Funzioni

La Costituzione dedica al Capo dello Stato dall'art. 83 all'art. 91.


-Il presidente della Repubblica non è propriamente partecipe di alcuno dei tre poteri o funzioni dello Stato: egli è al di fuori di questi e assolve un'azione di coordinamento fra i tre poteri, agendo da elemento equilibratore di tutti gli organi costituzionali.


-Il capo dello Stato ha un ruolo informale importante:attraverso il potere di esternazione, ossia di esprimere delle opinioni, il presidente condiziona fortemente le scelte degli altri organi costituzionali, in particolare il Parlamento e il Governo.




Ovviamente il capo dello Stato in base alla situazione politica, alle tensioni politiche presenti, può agire con più o meno incisività per poter fungere da mediatore.


I due principali difetti del Governo Parlamentare sono:

L'instabilità politica, infatti spesso il Governo può cambiare in relazione al mutamento della maggioranza parlamentare.

L'impersonalità degli organi ai quali è demandato il governo del paese

La ura del presidente della Repubblica serve appunto a sanare, almeno parzialmente, questi difetti:è un organo individuale che incarna la personalità dello Stato e costituisce un centro di riferimento ed è un organo che resta in carica a lungo.


Funzioni e attribuzioni

La Costituzione definisce il presidente della Repubblica, in quanto capo dello Stato, l'organo costituzionale che rappresenta l'unità nazionale.

E gli affida i compiti che lo riguardano:


La formazione e il funzionamento degli organi costituzionali

Il presidente infatti:

-Indice le elezioni delle Camere, ne fissa la prima riunione e può convocarle in via straordinaria.

-concorre, se pure in modo limitato, alla composizione di una di esse, avendo il potere di nominare senatori a vita 5 cittadini che abbiano illustrato la patria per meriti altissimi nel campo sociale,scient . .

-può, sentiti i rispettivi presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse indicendo nuove elezioni entro il termine di 70 giorni.

Non può avvalersi di questo potere però, durante il semestre bianco, a meno che questo non coincida con gli ultimi mesi di durata in carica delle Camere

-nomina il Governo : presidente del Consiglio e ministri

-nomina 13 dei giudici che compongono la corte Costituzionale

-Presiede il consiglio superiore della magistratura


Per quanto riguarda lo scioglimento delle Camere il parere dei rispettivi presidenti è obbligatorio, ma non vincolante.


Funzione legislativa:

Il presidente :

-può inviare messaggi alle Camere per far conoscere al Parlamento il proprio punto di vista su un determinato problema.

-autorizza il Governo a presentare disegni di legge all'esame delle Camere; nessun disegno di legge può essere presentato al Parlamento senza l'autorizzazione del presidente.

-promulga le leggi, con potere di veto sospensivo. Il presidente non approva le leggi, ma gli spetta solo il compito di promulgarle, anche se tuttavia può esercitare il veto sospensivo per chiedere una seconda deliberazione.

-emana decreti aventi valore di legge e regolamenti.

-indice il referendum popolare nei casi previsti dalla legge.


Funzione amministrativa:

Il presidente:

-nomina il presidente del Consiglio dei ministri e , su proposta di quest'ultimo, i singoli ministri.

-nomina, su proposta del presid. Del Consiglio , i più importanti organi amministrativi dello Stato, i commissari straordinari del Governo, i Comandanti dell'arma dei Carabinieri e della Finanza, il capo di stato maggiore della difesa.

-presiede il Consiglio supremo di difesa e ha il comando delle forze armate

-conferisce le onorificenze della Repubblica

-adotta i provvedimenti necessari all'esecuzione delle leggi sotto forma di d.p.r. (decreto del presidente della Repubblica)


Inoltre rappresenta lo Stato nelle relazioni internazionali:

Accredita i rappresentanti diplomatici dell'Itali a all'estero;

Riceve i rappresentanti dei paesi Esteri;

Ratifica i trattati internazionali, previa autorizzazione del Parlamento;

Dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento;


-Circa la ratifica, si tenga presente che solo con lo scambio delle ratifiche si ha l'incontro delle volontà degli Stati contraenti , così che il trattato può dirsi stipulato.

-Inoltre per quanto riguarda i trattati più importanti la Costituzione prevede la necessità dell'autorizzazione del Parlamento.


Funzione giurisdizionale

Il presidente della Repubblica  presiede il Consiglio superiore della magistratura (organo che ha il compito di assicurare l'assoluta indipendenza dei giudici), e ha il potere di concedere la grazia e di commutare pene.






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