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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


è un organo individuale definito dall'art. 87 cost.

È capo dello stato e rappresentante dell'unità nazionale

Ha la funzione di garanzia costituzionale ed unisce i cittadini fra loro ed è l'elemento essenziale dell'unità



È imparziale in quanto non è un organo di parte, sichè quando opera o si esprime a favore o contro determinate istanze politiche, può farlo solo perché ritiene in gioco quegli interessi fondamentali della nazione di cui è costude.

È elettivo e resta in carica per 7 anni

È eletto dal parlamento in seduta comune dei suoi membri, integrato dai delegati regionali.


Requisiti:

può essere eletto presidente della repubblica qualunque cittadino che goda dei diritti civili e politici

abbia compiuto 50 anni art. 84 a questo requisiti è ispirato all'esigenza che vuole che il capo dello stato abbia dei particolari dotti di saggezza, prudenza e autorevolezza.


Se il godimento dei diritti civili e politici viene meno, si ha un impedimento che da luogo a supplenza.


Allo scopo di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità del presidente, la cost dichiara il suo ufficio incompatibile con qualsiasi altra carica

L'incompatibilità determina a partire dal giuramento (art.91) la decadenza dalle cariche, o se si tratta di attività che esercitavo per il suo sostentamento, la sospensione dell'esercizio di esse durante il mandato.


L'ELEZIONE avviene a scrutinio segreto il che tende a garantire la libertà di voto degli elettori ed impedisce che risulti formalmente quali parti politiche abbiano votato a favore e quali contro. Infine l'elezione avviene a maggioranza qualificata, dei due terzi fino al terzo scrutinio, assoluta dopo, favorendo la coalizione di forze politiche diverse per promuovere l'elezione.


Al presidente è attribuito per legge un assegno in denaro e una dotazione, ossia un complesso di beni i quali usufruire (quali Quirinale, la tenuta di Castel Porziano). Egli gode di autonomia amministrativa e contabile, nonché di autodichia (autonomia nel senso che puo esercitare una sua funzione senza l'intermediazione di un ministro) e da lui dipende un segretario generale nominato dal presidente su proposta del presidente del consiglio

Sentito il consiglio dei ministri.



CAPO DELLO STATO è assistito da CONSIGLIERI DIPLOMATICI, MILITARI ed altri provenienti dalle AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.

Egli gode di una particolare tutela penale:

l'attentato contro la vita

l'incolumità e la libertà del presidente

gli atti diretti ad impedirgli l'esercizio delle sue attribuzioni o prerogative (art.289),

l'offesa al suo onore e al suo prestigio


30 giorni prima che scada il settennato, il presidente della Camera dei deputati che è anche presidente del parlamento in seduta comune, deve convocare il parlamento e i delegati regionali per eleggere il nuovo presidente, l'atto della convocazione deve essere emanato 30 giorni prima che scada il mandato presidenziale, mentre la seduta del parlamento deve avvenire nei 30 giorni.


Il Capo dello Stato non può, salvo ipotesi eccezionali sciogliere le camere negli ultimi 6 mesi del suo mandato (cosiddetto semestre bianco).


Art 86 regola l'ipotesi che il Presidente non possa adempiere alle sue funzioni.

L'IMPEDIMENTO può essere



Permanente    temporaneo

In caso di morte, dimissioni,    in caso di viaggio all'estero,malattia

malattia di lunga durata, destituzione,   non di lunga durata, sospensione durante

a seguito di un giudizio di accusa. un giudizio di accusa.


i poteri del presidente impedito vengono assunti da, in veste di supplente, dal presidente del senato.

L'assunzione della supplenza non presenta difficoltà quando l'impedimento risulta da un fatto incontrovertibile, quale morte, dimissioni, destituzione in seguito a giudizio d'accusa, sorgono invece problemi quando nasce l'impedimento, ma il presidente non vuole dichiararlo.


Sia nel caso della prorogatio del presidente in carica, sia in quella della supplenza si è posto il problema dei poteri spettanti rispettivamente al presidente prorogato e al supplente. L'opinione più fondata è questi poteri debbano limitarsi di regola alla ordinaria amministrazione.






L'IRESPONSABILITA'


I poteri del presidente della repubblica sono per di più elencati dall'art. 74 cost.

Essi possono classificarsi in poteri inerenti alla rappresentanza internazionale dello stato e poteri attinenti alla formazione e al funzionamento degli organi dei poteri legislativo, esecutivo e giurisdizionale.


Artt 89 e 90 cost. dispone che nessun atto del presidente della repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità;

che il presidente non è responsabile di atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, salvo che essi non costituiscano alto tradimento o attentato alla costituzione.


la controfirma ha la funzione di attestare che l'atto del presidente della repubblica sia stato compiuto con la collaborazione del o dei ministri controfirmanti; e poiché questi fanno parte del governo, sostenuto dalla maggioranza parlamentare, che tale collaborazione sia determinante, nel senso che il capo dello stato, in caso di dissenso può far valere le sue ragioni, ma deve piegarsi alla volontà dei ministri.

Concezione questa che attribuisce alla controfirma una funzione omogenea (monofunzionalità della controfirma)

A questa se ne contrappone, un'altra, che le attribuisce funzioni diverse 2° l'atto cui si tratta (polifunzionalità).

Da questo si dovrebbe dedurre che tutti atti del capo dello stato debbono, a pena l'invalidità, essere emanati su proposta ministeriale, ma la realtà costituzionale ci dimostra che non è così poiché vi sono degli atti che sono controfirmati dai ministri ma non su proposta di quest'ultimo. Es.

L'indizione delle elezioni e dei referendum (art. 87)

La promulgazione delle leggi (art.73),

la nomina dei senatori a vita (art. 59),

quella dei giudici costituzionali (art.135),

il rinvio delle leggi (art.74),

i messaggi (art.87)

la nomina del presidente del consiglio (92)

lo scioglimento anticipato delle camere (88).

Non tutti gli atti del presidente della rep. Devono essere muniti di controfirma: questa non occorre per:

atti che sono considerati personali quali le dimissioni

la dichiarazione di impedimento permanente

per i regolamenti che il presidente può emanare nell'esercizio del suo potere di autonomia

per gli atti che egli compie quale presidente dei organi collegiali

atti orali, quali le consultazioni in caso di crisi di governo, il conferimento dell'incarico al presidente del consiglio designato e le cosiddette esternazioni.

Per alcuni di questi atti non occorre la collaborazione dei ministri,perché o sono personali, o non sono atti riferibili all'organo capo dello stato, bensì ad altri organi di cui l'uomo investito della carica di capo dello stato, è titolare.


ATTRIBUZIONI DERIVANTI DALLA FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA GENERALE DELLO STATO


Il Capo dello Stato svolge quella funzione di rappresentanza generale dello stato, la cost. dice che questi "rappresenta e impersona l'unità nazionale, la forza permanente dello stato al di sopra delle mutevoli maggioranze". Spetta quindi a lui accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici, attraverso i quali lo Stato italiano entra in rapporti con gli Stati esteri, e ratificare i trattati, cioè gli atti solenni con i quali lo Stato si vincola nei confronti di altri soggetti della comunità internazionale. Si ritiene che trattati e ratifiche debbano essere intesi in senso ampio.

L'atto patizio, una volta ratificato, entra in vigore con lo scambio delle ratifiche con l'Italia e l'altro stato contraente, ovvero, quando il trattato interessi più stati, con il deposito delle ratifiche presso lo stato indicato dal trattato stesse.


Già lo statuto Albertino esigeva che i trattati di maggiore importanza fossero, prima della ratifica, consentiti dalle Camere.

Oggi la cost. art. 80 dice che queste "autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio nazionale o modificazioni di leggi".


Il concetto di trattato di natura politica non è facile da determinarsi: in genere si può dire che vi entrano i trattati che attengono ai supremi interessi dello STATO, come i trattati di:

alleanza e neutralità

di adesione ad organizzazioni internazionali che limitano l'esercizio della sovranità.


Alle attribuzioni del Presidente della Repubblica conseguenti a quella della sua rappresentanza internazionale dello Stato, appartiene ancora, ed ha primaria importanza, il diritto di dichiarare la guerra.

La deliberazione della guerra spetta alle camere e va presa con legge. Che ha effetto interno, cioè l'applicazione della legislazione di guerra, oltre che il conferimento al governi dei poteri necessari a condurla.

L'effetto della dichiarazione della guerra da parte del Capo dello Stato è l'instaurazione dello stato di guerra agli effetti internazionali, cioè l'applicazione di tutte le norme internazionali, consuetudinarie e patrizie, che regolano l'esercizio del diritto di guerra.



Spetta al presidente quella di determinare, in caso di crisi internazionale o interna, l'impiego legittimo delle forze armate.

Inoltre rientrano anche la preservazione del carattere apolitico delle forze armate, l'osservanza del principio secondo il quale fanno parte, oltre al capo dello stato, il presidente del consiglio, alcuni fra i principali ministri, il capo di stato maggiore della difesa.


Secondo la legge 624/50 il Consiglio "esamina i problemi politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale, determina i criteri e fissa le direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attività che la riguardano".

Nella prassi questi problemi sono stati esclusi, attribuendo al Consiglio una funzione di mera consulenza facoltativa nei confronti del governo. Gli atti del Presidente della Repubblica compiuti come componente del consiglio non sono soggetto a controfirma.


ATTRIBUZIONI RIGUARDANTI CORPO ELETTORALE


SPETTA AL Presidente Repubblica l'indicazione dell'elezione delle camere e dei referendum

Si tratta di atti che egli deve compiere nei termini fissati dalla costituzione (art 61), o per quanto riguarda referendum dalla l. 352/70 su deliberazione dei ministri e nei quali la discrezionalità è limitata alla fissazione del giorno preciso in cui le elezioni o la votazione referendaria debbono avvenire.

Notevoli sono per quanto concerne i referendum, le facoltà di ritardare la celebrazione nei casi previsti dalla legge e di ritardare l'effetto abrogativo dell'esito referendario.

Opera invece ipso iure la sospensione di un anno del procedimento del referendum abrogativo in caso di scioglimento anticipato delle camere.


ATTRIBUZIONI RIGUARDANTI POTERE LEGISLATIVO


Appartiene al presid. La nomina dei senatori a vita, ma deve anch'esso essere compiuto con la collaborazione dei ministri però il numero dei senatori a vita non può eccedere i 5


Al Presidente della Repubblica è attribuito il potere di

fissare il giorno della riunione delle camere neo-elette, non oltre il 22° giorno dalle elezioni,

quello di convocarle in via straordinaria

di scioglierle, sia al termine costituzionale sia anticipatamente (questo è anche uno dei più importanti dei suoi poteri). In questo caso egli diventa il dominus della situazione solo quando la rappresentatività del parlamento e quindi l'autorità del governo che deve goderne di fiducia entrano in crisi.


Spettano Presidente della Repubblica anche il potere

di messaggio

l'autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge governativi alle camere in questo caso egli non sarebbe responsabile neppure se il disegno di legge conurasse un caso di alto tradimento o di attentato alla costituzione poiche di regola il Presidente della Repubblica deve piegarsi alla volontà del governo, cui spetta l'iniziativa; però il Presidente della Repubblica ha il pieno diritto di rifiutare la sua firma ad un atto del genere che lo esporrebbe a responsabilità penale e che egli dovrebbe considerare dannoso per i fondamentali interessi dello Stato

la promulgazione

il rinvio presidenziale delle leggi


è tradizione che il Presidente della Repubblica comunichi con le camere mediante messaggi, cioè per iscritto.


La promulgazione è la dichiarazione solenne con cui il Capo dello Stato attesta l'avvenuta approvazione della legge da parte delle camere e quindi l'esistenza di essa. In via generale le leggi sono promulgate entro un mese dall'approvazione. Però questo termine può essere abbreviato se le camere dichiarano l'urgenza

"subito dopo la promulgazione" le leggi sono pubblicate ed entrano in vigore

Le modalità della pubblicazione sono disciplinate da t.u. 1092/85: il testo originale è trasmesso al ministro della giustizia che provvede ad apporre il proprio visto e il sigillo dello Stato, ragion per qui si parla di ministro guardasigilli. Ed a cura del ministro della giustizia la lex è pubblicato nella gazzetta ufficiale cmq. Non oltre 30 giorni dalla promulgazione, dopo entra in vigore. Inoltre il testo è inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

Le leggi prendono la data dal atto di promulgazione, e viene loro assegnata una numerazione progressiva annuale.


L'art 74 cost dispone che il la promulgazione Presidente della Repubblica, prima di promulgare una lex, può con un messaggio motivato, chiedere una nuova deliberazione. Se le camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Poiché la promulgazione si presenta come un atto dovuto nei termini e condizioni stabilite dalla cost. i soli casi in cui il egli può rifiutare sono quelli in cui:

l'atto non sia una lex, ma una parvenza di lex. In questo caso il Presidente della Repubblica si asterrà semplicemente dal promulgare il testo comunicando eventualmente alle camere le ragioni del rifiuto

oppure se si tratta di una lex che conuri un caso di alto tradimento o attentato alla cost. dovrà rinviare la lex alle camere


le ragioni del rinvio possono essere sia di legittimità che di merito; un merito che dovrebbe essere costituzionale, cioè riguardare principi sancito dalla cost.

ATTRIBUZIONI CONFRONTI POTERE ESECUTIVO


Presidente della Repubblica svolge un ruolo di primo piano nella formazione del governo ed a lui sono imputati i principali atti di questo, che egli emana nella forma di decreti presidenziali

ad esso spetta la nomina, ma non la revoca del Presidente del Consiglio e ,su proposta di questo, la nomina dei ministri

essa è preceduta dall'incarico che il Presidente conferisce alla persona che, egli ritiene più adatta a formare un ministero che sia sostenuto da una maggioranza parlamentare.



Il Presidente della Repubblica non può esigere che il governo sia sostenuta da determinate forze politiche e segua un certo indirizzo politico

Egli non dovrebbe influire sulla scelta dei ministri

È pure di competenza di esso l'accettazione della dimissioni del governo, che egli può anche temporaneamente respingere, chiedendo eventualmente al governo di presentarsi alle camere, ma che deve accogliere se il presidente del consiglio insiste. Esse vengono formalizzate con un decreto presidenziale, una volta risolta la crisi.


La cost. elenca alcuni degli atti deliberati dal governo e proposti da singoli ministri, che vengono emanati dal presidente della repubblica. Essi sono gli atti normativi di competenza del governo. Cioè gli atti con forza di lex e i regolamenti

Inoltre la nomina dei funzionari nei casi indicati dalla lex, la concessione della grazia e della computazione delle pene e il conferimento di onorificenze della repubblica.


ATTRIBUZIONI RIGUARDANTI POTERE GIURISDIZIONALE


La cost art 87c 10 e 104 c 2 attribuisce al Presidente della Repubblica la Presidenza del Consiglio superiore della magistratura, cioè dell'organo di autogoverno della magistratura ordinaria. Si tratta di un opinione personale di organi istituzionalizzata, nel senso che la stessa persona è, per la cost, titolare dell'organo Presidente della Repubblica e dell'organo Presidente del Consiglio superiore della magistratura. Partecipa alle sue deliberazioni che sono essenti di controfirma.

I provvedimenti del Consiglio sono adottati della Presidente della Repubblica se riguardano il conferimento di incarichi direttivi; altrimenti con decreto ministeriale. Si tratta però, di atti da adottarsi "in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura", sicché la loro funzione essenziale è quella di esternazione delle deliberazioni del Consiglio, esclusa qualsiasi modifica al loro contenuto, oltre che quella di consentirne il controllo da parte degli organi giurisdizionali, 2° i principi generali.






LA RESPONSABILITA' DEL CAPO DELLO STATO


Vi sono tre ordini di problemi:



Responsabilità per atti    responsabilità per atti extrafunzionali

Di funzione 

Responsabilità politica


Una parte della dottrina ritiene che si debba ricorrere alla norma del codice penale militare di pace (art 77) che riguarda l'alto tradimento e attentato alla costituzione nonché alle norme con esse connesse. Si osserva che i principi costituzionali della legalità dei reati e delle pene e del diritto inderogabile di difesa debbono applicarsi anche al Presidente Reppubb


un'altra corrente invece ritiene che alto tradimento e attentato alla cost siano reati propri del Presidente e che per tali debbano intendersi gravissimi violazioni dei doveri di ufficio, che determinino l'osservanza del giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla cost che il capo dello stato deve prestare all'atto del suo insediamento art 91.

Questa seconda opinione, sembra a noi la più plausibile, perché l'aver affidato al Presidente e alla corte cost il giudizio, mostra che siamo cui di fronte a un caso di giustizia politica.


responsabilità per atti extrafunzionali cui si distinguono quella:

civile da quella penale



degli illeciti civili il presidente dovrebbe rispondere come qualsiasi altro cittadino


Per quella penale la dottrina è divisa: vi è che sostiene che anche per questa il presidente rep risponda in condizioni di uguaglianza con gli altri cittadini e chi invece ritiene che l'azione penale sia improcedibile finché in presidente è in carica, salvo a riprendere il suo corso dopo la fine del mandato sembra che questa sia opinione che aderisce di più con la l. 140/2003

Per quanto concerne il Presid Rep, la tesi dell'immunità durante la carica potrebbe essere sostenuta, in più ristretti limiti, seguendo una giurisprudenza della corte di cassazione, la quale ha ritenuto che dall'art 90 cost discende l'immunità del capo dello stato in sede penale, civile ed amministrativa, non solo per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, ma anche per quelli che siano accessori o strumentali all'esercizio di una delle funzioni anzidette, il presidente dovrebbe rispondere alle sue "esternazioni" allorché queste risultino non finalizzate all'esercizio di una funzione presidenziale, mentre negli altri casi il capo dello stato resta protetto dalla guarentigia offerta dall'art 90

Responsabilità per atti extrafunzionali si intende quella che gli deriverebbe per gli atti funzionali ed extra funzionali da lui compiuti e che giustificherebbe le critiche cui egli potrebbe essere soggetto, e potrebbe sostanziarsi al limite.

Si tratta di una responsabilità non regolata dal diritto, e che riguarderebbe le sue pubbliche manifestazioni di pensiero sui problemi dell'ora.


La responsabilità detta diffusa rimane una responsabilità di mero fatto, che non può costruirsi in alcun modo come una conseguenza giuridica dell'attività del presidente. Essa si sostanzia nella libertà di critica che è da ritenersi garantita dall'art 21 cost. e l'art 279 c.p. che punisce chiunque pubblicamente faccia risalire al presidente della repubblica il biasimo e la responsabilità degli atti del governo.

Fonti del diritto[A1]  si definisce l'atto o fatto abilitato dall'ordinamento giuridico  

A produrre norme giuridiche effettivamente vigenti, che

Pongono e rinnovano un determinato ordinamento

Ecco perché ogni ordinamento che per

essere autonomi tendono determinare

essi stessi quali siano le proprie fonti

legali di produzione del

diritto

Si possono distinguere vari tipi di fonte

Fonti di produzione

Fonti di cognizione

Fonti atto e fonti fatto


Fonti di produzione sulla produzione quelle norme che individuano

i titolari del potere normativo, le procedure che

sono obbligati a seguire, e i metodi con i quali

le norme prodotte saranno portate a conoscenza

dei rispettivi destinatari.



di produzione sono il procedimento, riconosciuto dall'ordinamento,

atto a produrre il sistema normativo che concorre a

formare la norma (il parlemento).



FONTI ATTO (atti normativi) è l'espressione di

volontà normativa di un soggetto

cui l'ordinamento attribuisce

FONTI FATTO   l'idoneità a porre in essere norme

giuridiche. Es. decreto legislativo

Sono tutti quei comportamenti ricono- posto in essere dal governo

Sciuti dal corpo sociale come giuridica-   art. 76 cost.

mente vincolanti nonché gli atti di

produzione normativa esterni al nostro

ordinamento (es. trattati intrenazionali

atti comunitari)







Fonti atto:

Hanno la capacità di porre norme vincolanti per tutti

Implicano l'agire volontario di un organo abilitato dall'ordinamento giuridico attraverso una norma di riconoscimento

Per produrre effetti normativi, ogni fonte-atto deve essere universalmente riconoscibile


LA FONTE FATTO per eccelenza è consiserata la CONSUETUDINE  nasce da un comportamento sociale ripetuto nel tempo (elemento oggettivo della consuetudine: la cosidetta "diuturnitas"), sino al punto che esso viene sentito come giuridicamente vincolante (elemento soggettivo della consuetudine: "opinio juris ac necessitas").

Alle Fonti atto e fonti fatto si può sovrapporre la:


la forma non scritta inquanto la formu-

la forma scritta dove il diritto è prodotto lazione scritta segue l'evento produttivo

mediante la necessaria intermediazione del diritto.

della forma scritta


Vi sono norme che disciplinano direttamente il fenomeno della PRODUZIONE DEL DIRITTO provvedendo a disciplinare la titolarità e le modalità di esercizio delle molteplici attività di produzione delle norme giuridiche stesse. Ciò significa che:



La tipologia delle fonti di ciascun ordinamento giuridico provvede a

produzione varia da ordina- porre la sua disciplina delle condizioni di

mento a ordinamento    esistenza, validità, efficacia di ciascuna

fonte di produzione.

Sulla base delle condizioni di esistenza, validità, efficacia un determinato atto o fatto sarà considerato come una fonte di produzione giuridicamente esistente, se esso sia riconoscibile come appartenente alla categoria di comportamenti cui pretende di appartenere.


L'ATTO   si considera come una fonte di produzione normativa

giuridicamente efficace quando ricorrono tutte le condi-

zioni previste dalle norme sulla produzione affinché

l'atto stesso acquisti l'idoneità a produrre gli effetti

normativi.


Si considera come una fonte di produzione se esso rispetta le norme sulla produzione che ne condizionano il procedimento o il contenuto.



FONTE DI COGNIZIONE sono gli strumenti attraverso i quali si



vengono a conoscere le fonti di produzione.

sono i documenti e le pubblicazioni ufficiali

si da cui può prendere conoscenza del testo

normativo



Fonti non ufficiali

Fonti ufficiali possono essere fornite da soggetti pubblici

La gazzetta ufficiale (G. U) (ES. Ministeri o Regioni) o privati (Riviste

Bollettini ufficiali delle    specializzate)

Regioni (B.U.R.)

G.U. della Comunità europea le notizie pubblicate in esse non hanno

(G.U.C.E.)  valore legale.

Il testo in esse pubblicate è quello

che entra in vigore.

Al fine di consentire lo studio e la

conoscenza dei nuovi atti, essi   in questa categoria viene collocata per

entrano in vigore dopo un periodo favorire il reperimento delle norme

di vacatio legis, di regola di 15 giorni.  vigenti, anche la predisposizione di un

Trascorso tale periodo, vigono la  testo unico di mera compilazione

presunzione di conoscenza della legge  da parte di un attività amministrativa

e l'obbligo del giudice di applicarla. (governo) che pur in assenza di delega

legislativa, provvede di sua iniziativa

a riunire in un testo le disposizioni che

sono frazionate in una pluralità di lex

da apparire di difficile reperibilità e di

complessa applicazione.



Vi è una eterogeneità delle fonti di cognizione testimoniata dal diverso valore giuridico loro riconosciuto circa l'idoneità di questi atti a costituire strumento di prova utilizzabile nell'ambito di un procedimento giudiziario. Mentre la pubblicazione della lex statale nella G. U. ha un valore giuridico privilegiato poiché la prova contraria deve essere fornita con mezzi peculiari. (cioè esibizione dell'atto autentico del testo legislativo rilasciato dalle autorità competenti).










DIRITTO    SCRITTO l'ordinamento italiano che è di tipo continentale



NON SCRITTO

Common law

La modalità scritta che caratterizza i atti-fonte consente di

distinguere la disposizioni dalle norme giuridiche vere e

proprie, il testo normativo dal suo enunciato.



Ma si parla anche di disposizioni ossia ciò che

È espresso mediante la formulazione scritta

Di senso compiuto rintracciabili all'interno

Dell'atto normativo e che possono anche non

coincidere con i singoli articoli o commi

considerati nella loro interezza, ma essere una

frazione oppure una combinazione  es. 1° comma art. 1 cost.

"l'itali è 1 repubblica fondata sul lavoro

si possono individuare molteplici

disposizioni quali: l'Italia è una repubb.

oppure l'Italia è 1 repubbl. Democratica

oppure l'Italia è 1 repubb. formata sul

lavoro.

le norme giuridiche non sono il contenuto ma l'effetto o il prodotto giuridico che deriva dall'atto normativo, e sono ricavate da quest'ultimo mediante l'interpretazione delle disposizioni considerate singolarmente oppure nelle reciproche connessioni sistematiche.


Si è sostenuto (crisafulli) che non sussisterebbe piena coincidenza tra fonti-atto e diritto scritto e fonti-fatto e diritto non scritto in quanto non sempre il diritto proviene dalle fonti-atto e si presenta sotto la forma di disposizioni espressamente formulati per iscritto dai titolari del potere di produzione normativa. Es. caso dei principi "impliciti" che non sono espressamente formulati in una specifica disposizione scritta ma possono ricavarsi in via di interpretazione da un complesso di disposizioni scritte in cui si articolano le fonti-atto.









INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO al giudice spetta accertare d'ufficio il diritto vigente ed applicabile al fatto

al suo cospetto


l'attività interpretativa del diritto    le modalità di interpretazione consen-

ha il compito di spiegare il diritto    tono di colmare le lacune riscontrate

e garantire unità, coerenza sistematica  

e completezza dell'ordinamento:  sono solo apparenti


unità: tutte le norme dell'ordinamento possono farsi risalire, in ultimo, al potere costituente e all'atto che con esso viene posto, la costituzione.


coerenza sistematica   l'ordinamento non tollera contraddizioni tra le parti che lo compongono e prevede criteri e meccanismi per risolvere i contrasti tra disposizioni normative stabilite in tempi diversi o incidenti nella stessa materia, consentendo all'interprete di sciogliere le antinomie e di individuare la norma che deve essere applicata in concreto.


Completezza l'ordinamento predispone determinati rimedi per colmare lacune o vuoti normativi, ossia casi concreti non previsti dal diritto positivo, e permette all'interprete di rinvenire la norma giuridica applicabile al caso.


Le disposizioni preliminari al cod. civ.    art. 12 perevede il ricorso all'autointegrazione che afferma che:

"se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ricorre alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe in questo caso si dice analogia legis: se il rimane ancora dubbio, si decide 2° i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato detto analogia iuris

Inoltre questo art, prevede specifiche modalità di interpretazione del diritto vigente e prescrive che: alla lex non può darsi altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole 2° la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.


Mentre art. 14 delle preleggi dispone che:

le lex penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre lex, non si applicano oltre i casi e i tempi in essi considerati

In questo caso siccome non può estendersi per analogia la previsione contenuta nelle lex penali o eccezionali, allora si dovrà applicare o la normativa avente carattere generale o la disposizione costituzionale, in virtù della quale non vi può essere crimine, quindi nessuna pena se non vi è una previa lex che li preveda.







L'interprete

Gode di un'ampia sfera di discrezionalità sia:



Nell'individuare "la connessione"    nel rilevare la presunta intenzione del

che legherebbe una disposizione    legislatore che viene fatta risalire

alle altre ed all'intero sistema non all'intenzione soggettiva degli autori,

ordinamentale . ma a quella "oggettiva" ricavabile dall'incor-

porazione della disposizione nell'intero

sistema normativo, trasurandosi da

ratio legis a ratio iuris.


L'interpretazione può essere:


Storico-evolutiva + aderenteall'evoluz-

ione degli elementi di contesto nel cui

Letterale Giuridica ambito si inserisce il dettato normativo in

Attenta alla comprensione un processo di azione e reazione.

del messaggio normativo.


Che dia conto ai principi contenuti nella costituzione che

impone una duplice rilettura dei parametri indicati

nell'art. 12 preleggi.


Pr un verso come afferma la CORTE COSTITUZ. Per altro verso la stessa costit

nell'interpretazione delle disposizioni vigenti non solo deve essere interpretata

occorre preferire, tra tutte quelle astrattamente sulla base della legislazione che

possibili, ossia quelli conforme alla costituzione. ha bisogno spesso di 1 intensa

attività di bilanciamento che

conduce ad unità i molteplici principi da

essa stessa proclamati.

attività di bilanciamento l'attenzione dell'interprete si concentra sulla ragionevolezza della soluzione prescelta dal legislat. nel ricercare il punto di equilibrio tra i diversi valori, principi ed interessi costituz. = compresenti, fermo restando che equità e ragionevolezza della soluzione sono quelle che si desumono dall'ordinamento e non dalle opinioni dell'interprete.









LE ANTINOMIE NORMATIVE



Sono delle contraddizioni che si possono verificare:



Qualora si incontrino norme

Quando gli atti e fatti   Quando la medesima che non possono essere



normativi non rispet-   fattispecie è contemporane- "entrambe validamente

tino le norme sulla amente disciplinata da + applicabili"

produzione giuridica norme reciprocamente

che li disciplinano. incompatibili nel loro

contenuto

si impone la scelta dell'unica norma giuridicamente "vera" in quanto validamente applicabile.


La presenza di norme antinomiche è un fenomeno fisiologico e presochè inevitabile in qualsiasi ordinamento.


In primo luogo  Secondo luogo

a causa dell'inesauribilità    Terzo luogo possono verificarsi

che è caratteristica propria nello stesso ordinamento alla con frequenza in

di ciascuna fonte di produz.   produzione del diritto condor- ordinamenti giurid.

del diritto e nel corso del rono 1 pluralità di fonti, il cui costituzionalmente

tampo ogni fonte ogni   numero e varietà tipologica informati al princi-

fonte può dare luogo a tendono ad aumentare. La pio del decentrame-

norme che disciplinano moltiplicazione delle fonti nto.

diversamente la stessa  accresce la possibilità che il

fatispecie    dettato di 1 disposizione normat.

venga a sovrapporsi e a confligere

con quello di 1 altra disposizione

i criteri utilizzati per risolvere ciò sono:

criterio cronologico

criterio gerarchico

criterio della specialità

criterio della competenza







CRITERIO CRONOLOGICO

Distingue le fonti normative a seconda del momento in cui sono entrate in vigore, ed in caso di contrasto tra due norme impone all'interprete a dare prevalenza a quella in vigore per ultima seguendo il principio 2° la quale lex posterio derogat priori


La prevalenza della norma nuova sulla vecchia si esprime attraverso l'abrogazione: l'effetto consiste nella cessazione ex nunc dell'efficacia della norma giuridica precedente.

Ma questo criterio non può essere utilizzato quando si tratti di disposizioni incompatibili poste da fonti differenziate dal punto di vista della competenza ( i tal caso si utilizza criterio della competenza) né quando la disposizione successiva ed incompatibile sia posta da una fonte subordinata ( si usa criterio gerarchico)

A differenza della gerarchia, l'applicazione del criterio cronologico non riguarda né incide in alcun modo sulla validità delle fonti, e proprio per questo motivo l'accertamento dell'abrogazione deve essere compiuto da qualsisi interprete, il quale , verifica se vi è la presenza di un rapporto cronologico tra le due disposizioni incompatibili, e ne trae l'abrogazione della disposizione meno recente.

La norma precedente perde efficacia dal momento in cui entra in vigore la norma nuova. Di conseguenza la norma antecedente non sarà più applicabile per i rapporti giuridici che sorgeranno dal momento dell'abrogazione in poi. Essa invece continuerà ad applicarsi ai rapporti giuridici sorti prima dell'abrogazione.


L'art. 15 delle Preleggi indica 3 ipotesi di abrogazione:

Abrogazione espressa: per dichiarazione espressa del legislatore.

Abrogazione implicita: per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti

Abrogazione tacita: perché la nuova lex regola l'intera materia già regolata dalla lex anteriore.


Diversa dall'abrogazione è la deroga: la norma abrogata perde efficacia per il futuro, la norma derogata non perde la sua efficacia ma ne viene limitato il di applicazione.


Simile alla deroga è la sospensione: limitata a un certo periodo, a certe categorie o zone.


CRITERIO GERARCHICO

In base al quale la norma superiore si deve preferire a quella gerarchicamente inferiore (lex superior derogat legi inferiori).

La prevalenza della norma superiore su quella inferiore si esprime attraverso l'annullamento: è l'effetto di una dichiarazione di illegittimità che un giudice pronuncia nei confronti di un atto, disposizione o 1 norma che, a quel punto, perdono validità.

L'annullamento opera non solo per il futuro, ma anche per il passato, limitatamente ai rapporti pendenti.

In base al principio di gerarchia le fonti non hanno tutte lo stesso valore, esse sono disposte su una scala gerarchica: le norme che si trovano sui gradi superiori della scala hanno forza maggiore di quelle che si trovano sui gradi inferiori.


FONTE SUBPRIMARIA: Costituzione e leg costituzionali

FONTE PRIMARIA: lex ordinaria del parlamento, decreto lex (governo), decreto legislativo (governo), lex regionale, regolamenti comunitari

FONTE SECONDARIA: regolamenti (consuetudine)


CRITERIO GERARCHICO presuppone che sussista 1 distribuzione

lungo una scala gerarchica tra le fonti

normative


impone all'interprete l'obbligo la norma della fonte sovra-ordinata prevale su

di distinguere le fonti stesse a  quella subordinata dal punto di vista formale

2° del reciproco rapporto di o strutturale

Sovra e sotto-ordinazione


Se le lex presenti nella fonte primaria contengono norme in contrasto con la costituzione, sono dichiarati incostituzionali e possono essere annullati dalla corte costituzionale.

Se i regolamenti (fonte secondaria) contengono norme in contrasto con le lex (fonte primaria) sono considerati illegittimi e possono essere annullati dal giudice amministrativo.


CRITERIO DELLA COMPETENZA:

Serve a spiegare come è attualmente organizzato il sistema delle fonti: si tratta di un criterio esplicativo e non prescrittivi.


La costituzione assegna competenze "particolari" ad alcuni atti equiparati alla lex formale: es, ai regolamenti parlamentari riserva la competenza a disciplinare il procedimento di formazione delle lex.


CRITERIO DELLA SPECIALITA':

In caso di contrasto tra due norme, si preferisce la norma speciale rispetto a quella generale (lex speciali derogat legi generali), anche se quest'ultima e successiva (lex posterior generalis non derogat legi priori speciali).


La preferenza per la norma speciale non incide né sull'efficacia né sulla validità della norma generale: entrambe rimangono efficaci e valide. L'interprete opera solamente una scelta tra le due norme (inter partes).

L'effetto tipico della prevalenza della norma speciale su quella generale è la deroga.

IL PRINCIO DI LEGALITA' E LA RISERVA DI LEGGE


IL PRINCIO DI LEGALITA' significa che tutte le attività autoritative sono subordinate alla primizia della lex

sono legittimamente

Non possono contraddire la lex poste in essere solo se consentite

Da una previa disposizione di lex

IL PRINCIO DI LEGALITA' assicura lo stato di diritto: nessun cittadino potrebbe sentirsi sicuro se i poteri pubblici potessero essere esercitati arbitrariamente, in assenza o contro le lex dello Stato.

La Corte Costituzionale ha inserito il principio di legalità tra i principi generali dell'ordinamento giuridico che devono essere rispettatinell'esercizio delle competenze legislative regionali


IL PRINCIO DI LEGALITA'

Nel significato detto FORMALE impone

Che il fondamento giuridico positivo di

Qualsiasi potere pubblico in grado di

Nel senso più ampio è detto  incidere sulle sfere giuridiche dei

SOSTANZIALE nella lex deve ritrovarsi consociati, debba essere fornito da una

non solo la disposizione che fonda disposizione di lex, ovvero, da una fonte

l'attribuzione della competenza pubblica,   cui è costituzionalmente riconosciuta

ma anche una disciplina idonea a forza di lex.

circoscriverne la discrezionalità, ossia perché il principio di legalità sia sod-

a determinare i presupposti, le modalità e disfatto serve che uno specifico atto

le condizioni di esercizio del potere legislativo attribuisse quella

autoritativo. determinata competenza a quella data

autorità

LA RISERVA DI LEGGE

Si ha una riserva di lex quando una forma costituzionale riserva alla lex la disciplina di una determinata materia, essa perciò è una regola riguardante l'esercizio della funzione legislativa.

Con la duplice conseguenza che:

in questi ambiti riservati la regolamentaz.

Giuridica non può provenire dalle fonti

Il potere dell'ammin. pubblica non subordinate alle lex.

Può liberamente esercitarsi, ma deve

essere circoscritta 2° limiti ed indirizzi direttamente

ascrivibili al legislatore.

La riserva di legge è stata introdotta nel medioevo per garantire che in certi settori dell'ordinamento intervenga una determinata tipologia di disciplina normativa, ossia quella prodotta mediante la lex. La riserva di lex incide sui rapporti tra gli enti dotati di potere legislativo ed il potere esecutivo


LA RISERVA DI LEGGE può essere:

Riserva di legge costituzionale

Riserva a favore dei regolamenti parlamentari

Riserva di legge formale o ordinaria

Riserva assoluta

Riserva relativa

Riserva rinforzata


Riserva di legge costituzionale la costituzione rinvia esplicitamente ad una lex costituzionale.


Riserva di legge formale o ordinaria: impone che sulla materia intervengono solo atti legislativi prodotti dal parlamento.


Riserva di legge assoluta: prescrive che una materia sia integralmente regolata dalle lex ordinaria o da atti ad essa equiparati. Es. art. 12,2 che consente che la libertà personale sia limitata "nei soli casi e modi previsti dalla legge".


In molti casi, alla riserva di lex assoluta si aggiunge la riserva di giurisdizione: la disciplina della materia non solo è regolata integralmente dalla lex ma per la sua applicazione è anche necessaria un'autorizzazione giudiziaria. Es. art.13 che consente che la libertà personale sia limitata "per atto motivato dell'autorità giudiziaria".


Riserva di legge relativa: non esclude che, alla disciplina della materia, concorra il regolamento amministrativo.


Riserva di legge rinforzata: talvolta la costituzione non si limita a rinviare alla lex la disciplina di una materia ma pone ulteriori vincoli al legislatore (es art. 16).




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